N. 442 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2002

Ordinanza   emessa   il  14  febbraio  2002,  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  18  settembre  2002) dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Milano  sul ricorso proposto da Nassar International
s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Imposte dirette di Milano.

Imposte  e  tasse  - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa
  delle  persone  fisiche  -  Determinazione  presuntiva  di  ricavi,
  compensi  e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base
  delle condizioni di esercizio dell'attivita' svolta - Utilizzazione
  da   parte   degli  uffici  finanziari  di  parametri  fissati  dal
  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e non superabili mediante
  prova  testimoniale  - Violazione della riserva di legge in materia
  di  prestazioni  patrimoniali  -  Lesione  del  diritto di difesa -
  Disparita'  di  trattamento fra le parti processuali Violazione del
  principio  di  capacita'  contributiva - Esorbitanza dalle funzioni
  spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3.
- Costituzione, artt. 23, 24, 53 e 95.
(GU n.40 del 9-10-2002 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 4131/2001
depositato il 27 febbraio 2001, avverso avv. di accert. n. 4642003471
-  ILOR  1995,  contro  Agenzia  delle  entrate  - Imposte dirette di
Milano, I Ufficio, proposto da: Nassar International s.n.c. di Nassar
Magdy  F.C.,  L.R.  Nassar  Aida, residente a Milano, in viale Monza,
154, difesa da: rag. Guarini Antonio - rag. D'Amico Giulio, residente
a Milano, in corso Buenos Aires n. 79.

                             Conclusioni

    Per il contribuente:
        dichiarare  in  via preliminare la non manifesta infondatezza
delle  eccezioni di incostituzionalita' dell'art. 3, legge n. 549 del
28 dicembre 1995;
        in  via  principale  e  subordinata:  annullare  l'avviso  di
accertamento ai fini ILOR 1995 anche per violazione di legge, eccesso
di  potere  e  carenza  di  motivazione  nonche'  perche'  l'atto  e'
infondato   nel   merito,  in  estremo  subordine,  determinare  piu'
equamente il reddito, con annullamento delle sanzioni.

                             Svolgimento

    Con  atto  del  29  dicembre  2000  l'Ufficio  notifica avviso di
accertamento ai fini ILOR 1995 ai sensi dell'art. 3, comma 181, legge
28  dicembre  1995, n. 549 con cui determina un maggior reddito di L.
84.156.000  conseguente  all'applicazione  dei parametri previsti dal
d.P.R. 29 gennaio 1996.
    Il   contribuente   impugna  tale  atto  con  ricorso  che  viene
notificato  all'Ufficio  in  data  23  febbraio  2001 e depositato in
Commissione il 27 febbraio 2001.
    Nel  ricorso  il  contribuente  chiede  che  venga rilevata dalla
Commissione:  in  via  preliminare,  la  rilevante  e  non  manifesta
infondatezza  dell'art. 3,  della  legge n. 549 del 28 dicembre 1995,
per  violazione degli artt. 23, 24, 53, 95 della Costituzione; in via
principale    l'annullamento    dell'atto;    in    via   subordinata
l'annullamento  dell'accertamento  perche' illegittimo per violazione
di  legge, eccesso di potere e carenza di motivazione nonche' perche'
infondato  nel  merito;  in  via di estremo subordine chiede una piu'
equa  determinazione  del  reddito  e  l'annullamento  delle sanzioni
pecuniarie.

                               Motivi

    L'art. 3,  comma  181,  della  legge  549/1995,  illustrata dalla
circolare  n. 136E  del  21  giugno  1999,  prevede che utilizzando i
parametri  si  possa  procedere  ad accertamenti ex art. 39, comma 1,
lett. d, del d.P.R. 600/1973.
    L'art. 39,  a  sua  volta, consente all'Ufficio di procedere alla
rettifica  dei redditi d'impresa e di quelli derivanti dall'attivita'
di  arti  e professioni anche sulla base di presunzioni iuris tantum,
purche' gravi, precise e concordanti.
    La   rettifica  delle  dichiarazioni  sulla  base  dei  parametri
appartiene ad accertamenti basati su criteri statistici.
    Infatti,  come  ricavabile  dai  d.P.C.m.  29 gennaio 1996, e del
d.P.C.m.  27 marzo 1997 che individuano le modalita' di elaborazione,
il  Dipartimento delle Entrate cui era stato demandata l'elaborazione
dei parametri dall'art. 3, comma 184, legge 28 dicembre 1995, n. 549,
ha proceduto come segue:
        ha  identificato  un  gruppo  di  contribuenti economicamente
coerenti;
        ha    identificato    "gruppi   massimamente   omogenei"   di
contribuenti all'interno di un'attivita' economica;
        ha individuato ricavi e compensi;
        ha   identificato   una   finzione   che   associa  qualsiasi
contribuente  ad  uno  dei  gruppi  omogenei  individuati  per la sua
attivita';
        ha calcolato un fattore di adeguamento personalizzato.
    Con  cio',  e'  evidente  che  il  collocamento  del contribuente
all'interno  di  uno  dei  gruppi omogenei avviene unicamente su base
statistico-probabilistica.
    Ma  va  da se' che una impostazione statistico-probabilistica non
puo'   consentire   l'individuazione  del  collocamento  del  singolo
contribuente   stante   la  variabilita'  e  dinamica  della  realta'
economica.   In  buona  sostanza  i  parametri,  risultanti  da  atti
normativi secondari, sono dei moltiplicatori che vengono applicati ad
indici   di  natura  contabile  per  pervenire  ad  una  redditivita'
potenziale  da  confrontare  con  il  reddito  dichiarato  al fine di
evidenziare l'esistenza di discordanze.
    Tutto  cio' premesso, questa Commissione ravvisa la non manifesta
infondatezza  e  la rilevanza al fine del decidere della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre
1995, per contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:
        articolo  23,  contrasto  per  violazione  del  principio  di
riserva  di  legge  poiche'  viene  delegato  ad  una fonte normativa
secondaria  il  potere  di disciplinare una materia riservata a fonti
normative primarie;
        articolo  24,  contrasto per violazione del diritto di difesa
poiche'  come  prova  contraria  alla  presunzione  rappresentata dai
parametri non puo' farsi ricorso alla prova testimoniale (per divieto
esplicito  previsto  dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546) che in casi
particolari costituisce unico mezzo probatorio.
    Inoltre, poiche', come anche deciso dalla Cassazione con sentenza
n. 14427,  22 dicembre  1999,  gli  Uffici finanziari e la Guardia di
Finanza  possano  legittimamente utilizzare le dichiarazioni raccolte
in  sede  istruttoria,  si  determina  una  disparita' nel diritto di
difesa tra le parti processuali;
        art.  53,  comma  1,  contrasto  per violazione del principio
fondamentale  per il quale la tassazione deve basarsi sulla effettiva
capacita'   contributiva   dei  cittadini,  che  puo'  emergere  solo
attraverso    un    accertamento    individualizzato   basato   sulla
documentazione del singolo contribuente.
    In  buona  sostanza,  a  maggiori  spese non puo' necessariamente
presumersi  la corrispondenza di maggiori ricavi. Inoltre i parametri
rilevano  la  loro precarieta' e inattendibilita' se solo si pensi ai
redditi dei professionisti che vengono registrati per cassa e non per
competenza  il che disattende ogni stretta corrispondenza tra costi e
ricavi.
        articolo   95,  contrasto  perche'  la  materia  relativa  ai
parametri  viene  regolamentata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri cui, invece, e' prelusa tale funzione.
    La   costituzione,  infatti,  a  tale  organo  attribuisce  altra
funzione:  quella di dirigere la politica generale del Governo di cui
e'  responsabile  e  di  mantenere  l'unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre
1995  in  relazione  agli  artt. 23,  24, 53 e 95 della Costituzione;
sospende  il giudizio in corso e la riscossione coattiva ed ordina la
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria,  oltre  che  alle  parti, al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  che ne sia data comunicazione al Presidente della Camera
dei deputati e del Senato.
    Cosi' deciso in Milano, il 12 novembre 2001
                 Il Presidente relatore: Brecciaroli
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