N. 442 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2002
Ordinanza emessa il 14 febbraio 2002, (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 settembre 2002) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Nassar International s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Imposte dirette di Milano. Imposte e tasse - Accertamenti in rettifica dei redditi di impresa delle persone fisiche - Determinazione presuntiva di ricavi, compensi e volume d'affari attribuibili al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell'attivita' svolta - Utilizzazione da parte degli uffici finanziari di parametri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri e non superabili mediante prova testimoniale - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Lesione del diritto di difesa - Disparita' di trattamento fra le parti processuali Violazione del principio di capacita' contributiva - Esorbitanza dalle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri. - Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3. - Costituzione, artt. 23, 24, 53 e 95.(GU n.40 del 9-10-2002 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4131/2001 depositato il 27 febbraio 2001, avverso avv. di accert. n. 4642003471 - ILOR 1995, contro Agenzia delle entrate - Imposte dirette di Milano, I Ufficio, proposto da: Nassar International s.n.c. di Nassar Magdy F.C., L.R. Nassar Aida, residente a Milano, in viale Monza, 154, difesa da: rag. Guarini Antonio - rag. D'Amico Giulio, residente a Milano, in corso Buenos Aires n. 79. Conclusioni Per il contribuente: dichiarare in via preliminare la non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalita' dell'art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre 1995; in via principale e subordinata: annullare l'avviso di accertamento ai fini ILOR 1995 anche per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione nonche' perche' l'atto e' infondato nel merito, in estremo subordine, determinare piu' equamente il reddito, con annullamento delle sanzioni. Svolgimento Con atto del 29 dicembre 2000 l'Ufficio notifica avviso di accertamento ai fini ILOR 1995 ai sensi dell'art. 3, comma 181, legge 28 dicembre 1995, n. 549 con cui determina un maggior reddito di L. 84.156.000 conseguente all'applicazione dei parametri previsti dal d.P.R. 29 gennaio 1996. Il contribuente impugna tale atto con ricorso che viene notificato all'Ufficio in data 23 febbraio 2001 e depositato in Commissione il 27 febbraio 2001. Nel ricorso il contribuente chiede che venga rilevata dalla Commissione: in via preliminare, la rilevante e non manifesta infondatezza dell'art. 3, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, per violazione degli artt. 23, 24, 53, 95 della Costituzione; in via principale l'annullamento dell'atto; in via subordinata l'annullamento dell'accertamento perche' illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione nonche' perche' infondato nel merito; in via di estremo subordine chiede una piu' equa determinazione del reddito e l'annullamento delle sanzioni pecuniarie. Motivi L'art. 3, comma 181, della legge 549/1995, illustrata dalla circolare n. 136E del 21 giugno 1999, prevede che utilizzando i parametri si possa procedere ad accertamenti ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. 600/1973. L'art. 39, a sua volta, consente all'Ufficio di procedere alla rettifica dei redditi d'impresa e di quelli derivanti dall'attivita' di arti e professioni anche sulla base di presunzioni iuris tantum, purche' gravi, precise e concordanti. La rettifica delle dichiarazioni sulla base dei parametri appartiene ad accertamenti basati su criteri statistici. Infatti, come ricavabile dai d.P.C.m. 29 gennaio 1996, e del d.P.C.m. 27 marzo 1997 che individuano le modalita' di elaborazione, il Dipartimento delle Entrate cui era stato demandata l'elaborazione dei parametri dall'art. 3, comma 184, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha proceduto come segue: ha identificato un gruppo di contribuenti economicamente coerenti; ha identificato "gruppi massimamente omogenei" di contribuenti all'interno di un'attivita' economica; ha individuato ricavi e compensi; ha identificato una finzione che associa qualsiasi contribuente ad uno dei gruppi omogenei individuati per la sua attivita'; ha calcolato un fattore di adeguamento personalizzato. Con cio', e' evidente che il collocamento del contribuente all'interno di uno dei gruppi omogenei avviene unicamente su base statistico-probabilistica. Ma va da se' che una impostazione statistico-probabilistica non puo' consentire l'individuazione del collocamento del singolo contribuente stante la variabilita' e dinamica della realta' economica. In buona sostanza i parametri, risultanti da atti normativi secondari, sono dei moltiplicatori che vengono applicati ad indici di natura contabile per pervenire ad una redditivita' potenziale da confrontare con il reddito dichiarato al fine di evidenziare l'esistenza di discordanze. Tutto cio' premesso, questa Commissione ravvisa la non manifesta infondatezza e la rilevanza al fine del decidere della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre 1995, per contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: articolo 23, contrasto per violazione del principio di riserva di legge poiche' viene delegato ad una fonte normativa secondaria il potere di disciplinare una materia riservata a fonti normative primarie; articolo 24, contrasto per violazione del diritto di difesa poiche' come prova contraria alla presunzione rappresentata dai parametri non puo' farsi ricorso alla prova testimoniale (per divieto esplicito previsto dall'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546) che in casi particolari costituisce unico mezzo probatorio. Inoltre, poiche', come anche deciso dalla Cassazione con sentenza n. 14427, 22 dicembre 1999, gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza possano legittimamente utilizzare le dichiarazioni raccolte in sede istruttoria, si determina una disparita' nel diritto di difesa tra le parti processuali; art. 53, comma 1, contrasto per violazione del principio fondamentale per il quale la tassazione deve basarsi sulla effettiva capacita' contributiva dei cittadini, che puo' emergere solo attraverso un accertamento individualizzato basato sulla documentazione del singolo contribuente. In buona sostanza, a maggiori spese non puo' necessariamente presumersi la corrispondenza di maggiori ricavi. Inoltre i parametri rilevano la loro precarieta' e inattendibilita' se solo si pensi ai redditi dei professionisti che vengono registrati per cassa e non per competenza il che disattende ogni stretta corrispondenza tra costi e ricavi. articolo 95, contrasto perche' la materia relativa ai parametri viene regolamentata dal Presidente del Consiglio dei ministri cui, invece, e' prelusa tale funzione. La costituzione, infatti, a tale organo attribuisce altra funzione: quella di dirigere la politica generale del Governo di cui e' responsabile e di mantenere l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre 1995 in relazione agli artt. 23, 24, 53 e 95 della Costituzione; sospende il giudizio in corso e la riscossione coattiva ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Milano, il 12 novembre 2001 Il Presidente relatore: Brecciaroli 02c0921