N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2002
Ordinanza emessa il 27 marzo 2002 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Mascali Rosario Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Nomina del difensore - Limitazione della scelta ad un difensore iscritto ad uno degli albi del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Possibilita' di nomina di un difensore iscritto extra districtum, con esclusione del rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti - Lesione del diritto di difesa. - Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9. - Costituzione, artt. 3 e 24, commi secondo e terzo.(GU n.40 del 9-10-2002 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale n. 706/1999 a carico di Mascali Rosario (nato a Catania il 1 febbraio 1972, ed ivi residente via Consolato della seta n. 5), imputato di rapina aggravata ex art. 638.1 e 3 c.p. (fatto del 10 dicembre 1997), prosciolto per non avere commesso il fatto con sentenza del 9 novembre 2001; Rilevato che il Mascali e' stato ammesso con provvedimento del g.i.p. 25 novembre 1998, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ed e' stato assistito sia in sede di indagini preliminari che in dibattimento dal difensore di fiducia avv. Vito Pirrone del foro di Catania; Rilevato che all'esito del dibattimento il difensore ha chiesto, con raccomandata r.r. pervenuta il 5 marzo 2002, la liquidazione delle sue competenze, quantificate in lire 21.487.500 per onorari (oltre 10% spese generali, cassa avvocati ed i.v.a.) e lire 8.494.800 per spese (+ 1.350.000 di consulenza di parte); Rilevato che l'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217, consente la nomina di un difensore di fiducia, se scelto tra gli iscritti ad uno degli albi avvocati e procuratori del distretto di Corte di Appello, nel quale ha sede il giudice davanti a cui pende il procedimento; Ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio dovrebbe essere revocata, perche' il difensore nominato dal Mascali e' iscritto all'albo del distretto di Corte di Appello di Catania; Ritenuto che l'art. 9 legge n. 217/1990 sembra violare la Costituzione sotto il duplice profilo dell'eguaglianza e del diritto di difesa, nel senso che: 1) sotto il profilo dell'eguaglianza, e' evidente la disparita' di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti, potendo i primi scegliere liberamente il proprio difensore di fiducia senza alcuna limitazione territoriale, mentre i secondi sono costretti ad operare le proprie scelte nel piu' limitato ambito di un distretto, spesso lontano dai luoghi di residenza e lavoro; 2) un giusto equilibrio tra il diritto alla difesa e le esigenze di bilancio dello Stato (evidenziate nella sentenza di rigetto n. 394 del 13-28 luglio 2000) potrebbe essere diversamente raggiunto (come proposto nell'originario disegno di legge governativo) con limiti non alla facolta' di nomina del difensore fiduciario (a qualsiasi distretto appartenga), ma ai rimborsi; la difesa infatti non e' solo tecnica, ma anche fiduciaria, e la soluzione normativa rischia di sacrificare ingiustificatamente rapporti fiduciari consolidati; il collegamento normativo tra l'inviolabilita' del diritto di difesa e l'assicurazione dei mezzi per agire e difendersi davanti a qualsiasi giurisdizione, legittima solo il diverso limite del non rimborso delle spese di trasferta, diversamente sarebbe resa eccessivamente difficoltosa la difesa davanti ad organi giurisdizionali distanti centinaia di chilometri (nel caso di specie il Mascali non ha un domicilio in Toscana, risiede a Catania ed ivi ha scelto il difensore);
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 ss. legge 11 marzo 53, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, commi secondo e terzo della Costituzione, la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 9, legge n. 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui prevede la nomina di un difensore iscritto ad uno degli albi del distretto in cui si procede, anziche' prevedere che nel caso di nomina di un difensore extra discrictum si escluda il rimborso delle spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto. Sospende il procedimento di liquidazione della notula. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone la trasmissione alla Corte Costituzionale in originale della richiesta di gratuito patrocinio, del decreto ammissivo e della richiesta di liquidazione della notula, previa estrazione di copia da mantenere presso l'ufficio remittente, nonche' in copia degli atti del procedimento principale interessanti la procedura incidentale. Cosi' deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 27 marzo 2002 Il Presidnete estensore: Bargagna 02c0924