N. 445 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  27  marzo  2002  dal  tribunale  di  Pisa  nel
procedimento penale a carico di Mascali Rosario

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti -
  Nomina  del  difensore  -  Limitazione della scelta ad un difensore
  iscritto  ad uno degli albi del distretto di Corte d'appello in cui
  ha  sede  il  giudice  davanti  al  quale  pende  il procedimento -
  Possibilita'  di  nomina di un difensore iscritto extra districtum,
  con  esclusione  del  rimborso  delle spese di trasferta o comunque
  effettuate  al  di  fuori  del  distretto  -  Mancata  previsione -
  Disparita'  di  trattamento  tra soggetti abbienti e non abbienti -
  Lesione del diritto di difesa.
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi secondo e terzo.
(GU n.40 del 9-10-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del procedimento penale n. 706/1999 a carico di
Mascali  Rosario (nato a Catania il 1 febbraio 1972, ed ivi residente
via  Consolato  della  seta  n. 5),  imputato  di rapina aggravata ex
art. 638.1  e 3 c.p. (fatto del 10 dicembre 1997), prosciolto per non
avere commesso il fatto con sentenza del 9 novembre 2001;
    Rilevato  che  il  Mascali e' stato ammesso con provvedimento del
g.i.p.  25  novembre  1998, al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato,  ed e' stato assistito sia in sede di indagini preliminari che
in  dibattimento  dal difensore di fiducia avv. Vito Pirrone del foro
di Catania;
    Rilevato  che all'esito del dibattimento il difensore ha chiesto,
con  raccomandata  r.r.  pervenuta  il  5 marzo 2002, la liquidazione
delle  sue  competenze,  quantificate  in lire 21.487.500 per onorari
(oltre 10% spese generali, cassa avvocati ed i.v.a.) e lire 8.494.800
per spese (+ 1.350.000 di consulenza di parte);
    Rilevato  che  l'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217, consente la
nomina  di un difensore di fiducia, se scelto tra gli iscritti ad uno
degli  albi avvocati e procuratori del distretto di Corte di Appello,
nel quale ha sede il giudice davanti a cui pende il procedimento;
    Ritenuto  che l'ammissione al gratuito patrocinio dovrebbe essere
revocata,  perche'  il  difensore  nominato  dal  Mascali e' iscritto
all'albo del distretto di Corte di Appello di Catania;
    Ritenuto   che  l'art. 9  legge  n. 217/1990  sembra  violare  la
Costituzione  sotto il duplice profilo dell'eguaglianza e del diritto
di  difesa,  nel  senso che: 1) sotto il profilo dell'eguaglianza, e'
evidente  la  disparita'  di  trattamento tra soggetti abbienti e non
abbienti,  potendo i primi scegliere liberamente il proprio difensore
di  fiducia  senza  alcuna limitazione territoriale, mentre i secondi
sono  costretti ad operare le proprie scelte nel piu' limitato ambito
di  un distretto, spesso lontano dai luoghi di residenza e lavoro; 2)
un  giusto  equilibrio  tra  il  diritto alla difesa e le esigenze di
bilancio  dello  Stato  (evidenziate nella sentenza di rigetto n. 394
del  13-28  luglio 2000) potrebbe essere diversamente raggiunto (come
proposto nell'originario disegno di legge governativo) con limiti non
alla  facolta'  di  nomina  del  difensore  fiduciario  (a  qualsiasi
distretto  appartenga), ma ai rimborsi; la difesa infatti non e' solo
tecnica,  ma  anche  fiduciaria,  e la soluzione normativa rischia di
sacrificare  ingiustificatamente  rapporti  fiduciari consolidati; il
collegamento  normativo  tra l'inviolabilita' del diritto di difesa e
l'assicurazione  dei mezzi per agire e difendersi davanti a qualsiasi
giurisdizione,  legittima  solo  il  diverso  limite del non rimborso
delle  spese  di  trasferta, diversamente sarebbe resa eccessivamente
difficoltosa  la  difesa  davanti  ad organi giurisdizionali distanti
centinaia  di  chilometri  (nel  caso  di specie il Mascali non ha un
domicilio  in  Toscana,  risiede  a  Catania  ed  ivi  ha  scelto  il
difensore);
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 ss. legge 11 marzo 53, n. 87,
    Dichiara   rilevante   e   non   manifestamente   infondata,  con
riferimento   agli   artt. 3  e  24,  commi  secondo  e  terzo  della
Costituzione,   la   questione   della   legittimita'  costituzionale
dell'art. 9,  legge  n. 30 luglio  1990,  n. 217,  nella parte in cui
prevede  la  nomina  di  un  difensore iscritto ad uno degli albi del
distretto  in  cui  si  procede,  anziche'  prevedere che nel caso di
nomina  di un difensore extra discrictum si escluda il rimborso delle
spese di trasferta o comunque effettuate al di fuori del distretto.
    Sospende il procedimento di liquidazione della notula.
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e per la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Dispone  la  trasmissione  alla Corte Costituzionale in originale
della richiesta di gratuito patrocinio, del decreto ammissivo e della
richiesta di liquidazione della notula, previa estrazione di copia da
mantenere  presso  l'ufficio  remittente, nonche' in copia degli atti
del procedimento principale interessanti la procedura incidentale.
    Cosi' deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 27 marzo 2002
                  Il Presidnete estensore: Bargagna
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