N. 447 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2002

Ordinanza  emessa  il  9 maggio 2002 dalla Corte dei conti sez. giur.
per  la  Regione  Sardegna  sui  ricorsi  riuniti proposti da Miculan
Giuseppe ed altra contro I.N.P.D.A.P. ed altri

Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'INPDAP -
  Periodi  di  studi  corrispondenti  alla  durata legale degli studi
  universitari - Riscatto ai fini pensionistici - Computo del periodo
  in  maniera  continuativa,  con  conseguente  riduzione del periodo
  stesso in caso di interruzione per prestazione di servizio militare
  -  Irrazionalita'  -  Disparita'  di  trattamento  fra i dipendenti
  statali  e  tra  coloro  che  hanno  espletato il servizio militare
  subito  dopo  l'immatricolazione  e  coloro  che  l'hanno  prestato
  immediatamente   prima   della   laurea   (con  interruzione  della
  continuita', calcolata a ritroso).
- Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.41 del 16-10-2002 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi, iscritti ai
numeri   10738   e   12472  del  registro  di  segreteria,  proposti,
rispettivamente,    dal    dott.    Giuseppe    Miculan,    assistito
dell'avv. Piero  Franceschi,  avverso  l'I.N.P.D.A.P., la A.S.L. n. 5
di,  Oristano  e  il  Ministero  del tesoro, direzione generale degli
istituti  di previdenza - Cassa per le pensioni dei sanitari, e dalla
A.S.L.  n. 5 di Oristano, assistita dall'avv. Angelo Mocci, contro il
dott.  Giuseppe  Miculan  e  nei  confronti  dell'I.N.P.D.A.P.  e del
Ministero del tesoro - Cassa per le pensioni dei sanitari, (dei quali
questo giudice ha disposto la riunione, in fase istruttoria, ai sensi
dell'art. 274, c.p.c.).
    Uditi,  nelle  pubbliche  udienze  del  2ottobre  2001  e  del 26
febbraio   2002,   i   difensori  dei  ricorrenti  ed  rappresentanti
dell'I.N.P.D.A.P.;
    Esperito senza alcun risultato il tentativo di conciliazione.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione; 23 e segg. della legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Esaminati gli atti e documenti tutti della causa;
    Ritenuto in

                              F a t t o

    Il  dott.  Giuseppe  Miculan,  con  ricorso  notificato  a questa
sezione   1'8   novembre   2000,   ha   impugnato   il  provvedimento
dell'I.N.P.D.A.P.  con  il  quale  gli  e'  stato  negato il riscatto
dell'intero  periodo  del corso di laurea in medicina e chirurgia per
effetto   dell'asserita,   parziale   concomitanza  con  il  servizio
militare, nonche' i seguenti altri atti:
        la nota posiz. n. 5244054, in data 13 giugno 2000 firmata dal
dott.  A.  Muzzonigro per il dirigente della direzione centrale delle
prestazioni  previdenziali  -  Ufficio VI - dell'I.N.P.D.A.P., con la
quale  e' stato comunicato al dott. Miculan che, in sede di emissione
del   decreto   definitivo   di   pensione,   e'  stata  rilevata  la
contemporaneita'  del  periodo  di  servizio  militare con quello del
corso di laurea e che e' stato ritenuto inammissibile a riscatto solo
il  periodo  di  anni 4, mesi 10 e giorni 17, anziche' anni 6, con la
conseguente  insufficienza del limitato periodo cosi' riconosciuto ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione;
        il  provvedimento  di cui alla nota del direttore provinciale
dell'I.N.P.D.A.P.  di Oristano prot. n. 6037, in data 29 agosto 2000,
avente ad oggetto "atto di accertamento di debito verso lo Stato e di
contestuale   comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  ai  sensi
dell'art. 8   della   legge  n. 241/1990",  per  l'asserita  indebita
erogazione   della   complessiva   somma   capitale  provvisoriamente
determinata  in lire 143.754.010 a titolo di emolumenti pensionistici
goduti a decorrere dal 1 gennaio 1994;
        la  nota  prot.  n. 23942  in  data 26 settembre 2000, con la
quale  il  commissario  straordinario  dell'A.S.L.  n. 5 ha declinato
qualsiasi  responsabilita'  della  cessata  U.S.L. n. 13 in relazione
alla   valutazione  della  sussistenza  del  diritto  al  trattamento
pensionistico ed al calcolo provvisorio dello stesso;
        il  silenzio osservato dall'I.N.P.D.A.P. per oltre 60 gg. dal
ricevimento dell'istanza di accesso avanzata dall'avvocato in data 22
agosto 2000, ai sensi della legge n. 241/1990;
        ogni altro atto inerente, connesso o consequenziale.
    Il  ricorso  e'  quindi  diretto  ad ottenere l'accertamento e la
declaratoria:
        del  diritto del ricorrente a riscattare sia il periodo degli
studi universitari che quello del servizio militare;
        in  subordine,  del  diritto  del  ricorrente a riscattare il
periodo relativo al corso di specializzazione in puericultura;
        in  ogni  caso,  del  diritto  a  conservare  le somme finora
erogategli  a  titolo  di  pensione  percepite  in  buona  fede  ed a
mantenere  il trattamento pensionistico nella misura corrispondente a
quanto gia' riconosciutogli all'atto del collocamento in quiescenza.
    Il ricorrente, medico pediatra gia' dipendente della U.S.L. n. 13
di  Oristano,  e'  cessato dal servizio per dimissioni volontarie con
decorrenza  31  dicembre  1992.  Allo  stesso e' stato corrisposto il
trattamento provvisorio di pensione con determinazione n. 4469 del 31
dicembre 1992 della U.S.L. n. 13 di Oristano, (ora A.S.L. n. 5) sulla
base  di "servizi utili o comunque valutabili a pensione" resi presso
il comune di Cheremule, il Consorzio provinciale cura, riabilitazione
handicappati di Oristano e la U.S.L. n. 13 di Oristano.
    Per  il  raggiungimento  di  anni 24 e mesi 8, come risulta dalla
predetta  determinazione,  attributiva  della  pensione  provvisoria,
compilata  dalla  U.S.L.  n. 13  sul  modello S.C. 755/4 e comunicata
dalla stessa U.S.L. al Ministero del tesoro, direzione generale degli
istituti  di previdenza, e' stato preso in considerazione il servizio
militare  di  leva,  per  anni 1, mesi 1 e giorni 11 e la "domanda di
riscatto del corso di laurea in medicina e chirurgia per anni 6".
    Con  nota  n. 5244054  del  13  giugno  2000 l'I.N.P.D.A.P., sede
centrale,  ha comunicato all'I.N.P.D.A.P., settore pagamento pensioni
di  Oristano,  alla  U.S.L. n. 13 di Oristano ed allo stesso Giuseppe
Miculan,  che  in sede di definizione della pratica di pensione si e'
rilevata  la  contemporaneita'  del  periodo di servizio militare con
quello del corso di laurea dal 9 febbraio 1973 al 21 marzo 1974.
    Pertanto    il    periodo   ammissibile   a   riscatto,   secondo
l'I.N.P.D.A.P.,  sede  centrale,  e' pari ad un totale di anni 4 mesi
10, giorni 17 anziche' anni 6 che sommato al servizio prestato presso
il  comune  di  Cheremule  e  il  Consorzio  provinciale  per la cura
handicappati  e  la U.S.L. n. 13 di Oristano, dal 1 giugno 1975 al 31
dicembre  1992,  forma-  no una anzianita' di servizio complessiva di
anni  23 e mesi 7 e non sono quindi sufficienti al raggiungimento del
diritto  a  pensione (minimo anni 24, mesi 6, giorni 1) alla data del
31 dicembre 1992.
    Cio'  stante  l'Ufficio settore pagamento pensioni di Oristano e'
stato  invitato  a  sospendere, con effetto immediato, il trattamento
provvisorio  di  pensione  nei confronti del Miculan ed a recuperare,
nei  modi  di legge, le somme erogate a tale titolo sin dal 1 gennaio
1994.
    L'I.N.P.D.A.P., sede centrale, ha confermato quanto gia' disposto
con nota del 13 giugno 2000 e con altra nota del 17 ottobre 2000, con
la  quale  ha  chiarito  ulteriormente  il  criterio  adottato per il
computo  della  durata  del  corso di laurea in medicina e chirurgia,
secondo  una  certa  interpretazione  dell'art. 69, ultimo comma, del
r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 che sara', di seguito, riportata.
    La sede di Oristano dello stesso istituto, con nota del 29 agosto
2000,  ha  comunicato  alla  U.S.L. n. 13 e per conoscenza al Miculan
che,  in  corso di accertamento istruttorio, l'indebita erogazione di
emolumenti  pensionistici  a  favore  dello  stesso  Miculan e' stata
calcolata  in  L.  143.754.010  facendo presente alla U.S.L. che tale
comunicazione  viene  effettuata in osservanza dell'art. 8 del d.P.R.
n. 538/1986,  ipotizzando,  quindi,  che  l'ente  responsabile  della
comunicazione   e'   tenuto   a   rifondere  le  somme  indebitamente
corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato.
    Dal suo canto, la A.S.L. di Oristano, gia' U.S.L. n. 13, con nota
del  26  settembre  2000  ha  sostenuto,  nel  caso  di  specie,  non
applicabile  nei  suoi  confronti  il citato art. 8 affermando che il
rimborso  dovra'  essere  posto  ad esclusivo carico del dipendente e
richiesto direttamente al Miculan.
    Con    il    ricorso    all'esame.   l'avv. Franceschi   contesta
l'interpretazione   data  dall'I.N.P.D.A.P.  all'art. 69  del  r.d.l.
n. 680/1938 dando invece un'interpretazione secondo la quale la norma
citata  esclude unicamente la concomitante valutazione di due periodi
di  riscatto;  per  ogni  ipotesi  contraria  chiede  venga sollevata
questione di legittimita' costituzionale del citato art. 69.
    Secondo  il ricorrente gli atti comunicati al Miculan contrastano
anche  con  la  legge n. 274/1991 che ammette a riscatto i periodi di
servizio  militare di leva unitamente ad altri periodi riscattabili e
mai utilizzati.
    Le  ulteriori  considerazioni sono meramente subordinate e mirano
alla  possibilita' di ammettere a riscatto un analogo periodo utile a
conseguire    almeno    il   minimo   pensionabile   del   corso   di
specializzazione in puericultura.
      Invoca,  inoltre,  il  difensore  ove la domanda principale non
venisse  accolta,  la  esclusiva  applicazione  a carico della U.S.L.
delle  conseguenze,  in  ordine  al  recupero, dell'art. 8 del d.P.R.
n. 538/1986,  escludendo  che  il supposto errore sia da attribuire a
fatto doloso dell'interessato.
    Infine,  il difensore fa presente che "i provvedimenti con cui e'
stato  negato  il  riscatto  del completo corso di studi universitari
hanno  gia'  determinato la sospensione dell'erogazione degli assegni
pensionistici e la richiesta di restituzione dell'importo di ben lire
143.754.010   (senza   dire  degli  accessori)  apportando  gravi  ed
irreparabili danni al ricorrente, che aveva assunto propri impegni di
spesa  confidando  nella  certezza  del trattamento in godimento e si
trova ora in difficolta' per rispettare i propri impegni economici".
    Per   tale   ragione   ha  chiesto  l'immediata  sospensione  dei
provvedimenti   impugnati  per  quanto  concerne  il  recupero  e  il
ripristino  del  trattamento  economico  in  godimento illustrando le
ragioni circa la sussistenza del "fumus boni juris" e del danno grave
e irreparabile.
    L'avv.  Angelo Mocci, nel costituirsi in difesa della A.S.L. n. 5
di  Oristano eccepisce, preliminarmente, il difetto di legittimazione
passiva   di   detto  ente,  e  sostiene,  allo  stato,  quanto  meno
intempestivo il richiamo del Miculan all'art. 8 del d.P.R. n. 538/186
in relazione ad una presunta responsabilita' della A.S.L. n. 5.
    La  sezione,  in  sede  di  esame della domanda di sospensiva, ha
ritenuto che le pretese del Miculan non appaiono prive del fumus boni
juris,  quantomeno  sotto  l'aspetto  di  assenza  da  parte  sua  di
qualunque   comportamento   doloso   inteso   ad  indurre  in  errore
l'amministrazione,  e  del  pericolo  di  un  danno grave che sarebbe
derivato  dall'esborso  di somme di rilevante entita', nel momento in
cui  gli  e'  venuta  meno  una  consistente  fonte  di  reddito  (la
pensione).
    Sulla  base  di  tali  considerazioni  la  sezione  ha accolto la
domanda  di  sospensione  in via cautelare dell'esecuzione della nota
provvedimento  n. 5244054  del  13  giugno  2000 e di ogni altro atto
impugnato,  limitatamente  peraltro  alla  parte che possa comportare
qualunque ricupero della suindicata somma a carico del dott. Giuseppe
Miculan,  salvo  e impregiudicato rimanendo il giudizio di merito sul
diritto alla pensione.
    Nel   corso   delle   udienze   successive,   nella   discussione
dibattimentale  sul  merito, e' emerso che a distanza di circa 8 anni
dalla   emanazione   del   provvedimento   provvisorio  di  pensione,
l'I.N.P.D.A.P.  ne  ha sospeso l'erogazione, negandone il diritto del
Miculan e disponendo il recupero delle somme gia' percepite.
    Secondo  l'I.N.P.D.A.P.,  la  completa  valutazione  esennale del
corso di laurea contrasta con l'art. 69 del r.d.l. n. 680/1938.
    Infatti "il riscatto della durata del corso di laurea in medicina
e chirurgia, conseguita dal dott. Miculan in data 25 marzo 1975, deve
essere  computato,  secondo  l'I.N.P.D.A.P.,  risalendo dalla data di
conseguimento  del  relativo  diploma, con esclusione del periodo del
servizio  militare  di leva, di cui lo stesso sanitario aveva chiesto
la valutazione".
    Per  quanto  riguarda il corso di specializzazione, lo stesso non
puo' essere ammesso a riscatto - secondo l'I.N.P.D.A.P. - in mancanza
di  esplicita  richiesta  da  parte  dell'interessato, in costanza di
servizio.
    Di   fatto,  il  dott.  Miculan  si  e'  immatricolato  nell'anno
accademico  1965/1966  ed  ha potuto conseguire la laurea il 25 marzo
1975,  dovendo  assolvere,  contestualmente  al  corso  di studi, per
superati termini di rinvio, al servizio militare.
    Secondo  la  lettura  che  l'I.N.P.D.A.P.  ha fatto dall'art. 69,
terzo  comma  del  r.d.l.  3 marzo 1983, n. 680, al dott. Miculan non
possono  essere  riconosciuti,  per  un  arco temporale di 10 anni di
iscrizione all'universita' e di relativi studi universitari, i 6 anni
del corso legale, perche' interrotti dal servizio militare.
    Infatti,  la  norma di legge citata recita: "la durata legale dei
corsi  universitari  o equiparati, ai fini del riscatto, si considera
continuativa,  risalendo dalla data del conferimento della laurea ...
e si riduce, dei periodi corrispondenti agli eventuali contemporanei,
utili...".
    Come   si   desume   dal  provvedimento,  di  determinazione  del
trattamento  provvisorio  di pensione, nei confronti del Miculan sono
stati valutati dalla U.S.L. di Oristano:
        anni 1, mesi 1, gg. 11 di servizio militare;
        anni 6, del corso di laurea.
    A tale computo, l'ente U.S.L. n. 13 di Oristano (ora A.S.L. n. 5)
era  pervenuto,  calcolando,  a  ritroso,  dal 25 marzo 1975 (data di
conseguimento  della  laurea)  al  21  marzo  1974  (data  in  cui e'
terminato il servizio militare), anni 1, gg. 3 del corso di laurea; a
questi  si sono aggiunti anni 1, mesi 1, gg. 11 di servizio militare,
autonomamente  valutati;  per  garantire  il  diritto al riscatto era
quindi necessario computare altri cinque anni del corso di laurea.
    Dalla  nota  dell'I.N.P.D.A.P.  n. 5244054  del  13  giugno  2000
(laddove  si afferma che il periodo del corso di laurea ammissibile a
riscatto e' di anni 4, mesi 10, gg. 10, anziche' di anni 6) si evince
chiaramente  che  l'I.N.P.D.A.P. ha dato un'interpretazione letterale
del  cit.  art. 69,  terzo  comma,  considerando  la durata del corso
legale  (anni  6)  in  modo  continuativo,  partendo  dalla  data  di
conseguimento  della  laurea  e  riducendo  tale  periodo del periodo
corrispondente  al servizio militare, che cade nell'arco dei sei anni
di studi, considerati in modo continuativo.
    A nulla rileva, cioe', che il ricorrente possa vantare altri anni
di studi universitari, perche' esulano dai sei anni "la cui durata si
considera continuativa".
    L'applicazione  di  tale  norma,  da parte dell'I.N.P.D.A.P., che
invero  appare  corretta  secondo  un'attuazione  letterale,  avrebbe
l'effetto  di  privare  totalmente  il  dott. Miculan del trattamento
pensionistico  e  di  costringerlo  a  restituire L. 143.754.010, non
potendo  egli,  per  giunta,  far  valere  altri  servizi computabili
perche'  la  relativa  domanda  non  e'  stata  inoltrata  durante il
servizio.
     Considerato in

                            D i r i t t o

    La  Corte  costituzionale  ha  affrontato  gia' due volte analoga
problematica,  pronunciando  la sentenza 11 - 16 luglio 1979, n. 73 e
l'ordinanza 14 - 20 luglio 1999, n. 334.
    Preme   anzitutto  rilevare  che  i  casi  trattati  dalla  Corte
costituzionale  proprio  per il nodo principale della questione, sono
diversi dal caso all'esame.
    Con  la  citata  sentenza  la Corte ha sancito che possono essere
riscattati  i  periodi  corrispondenti alla durata legale degli studi
universitari,   con   decorrenza   dall'inizio  dell'anno  accademico
d'iscrizione, come previsto dall'art. 7, secondo comma della legge 15
febbraio 1958, n. 46 per gli impiegati civili dello stato o risalendo
indietro  dalla  data  del  conferimento  della laurea, come previsto
dall'art. 69,  ultimo  comma,  del  r.d.l.  3 marzo 1938, n. 680, per
dipendenti degli enti locali.
    Infatti,  secondo  la  Corte  costituzionale, rientra nell'ambito
della  discrezionalita'  legislativa  dettare per situazioni analoghe
normative diverse, purche' non irragionevolmente discriminatorie.
    Con  la  citata  ordinanza,  affrontando  la  soluzione  del caso
prospettato,  sostanzialmente  simile  al primo, la Corte ha rilevato
che il giudice a quo non propone ulteriori o nuovi argomenti rispetto
quelli  gia'  esaminati  con la citata sentenza n. 73/1979, ritenendo
percio' la questione gia' trattata e manifestamente infondata.
    Nell'ordinanza  in  questione  peraltro,  la Corte afferma che le
soluzioni  normative possono essere, a seconda dei casi, di vantaggio
o  di  svantaggio,  "ferma  restando  la  durata  del  beneficio  del
riscatto".
    Nel  caso  all'esame,  cio'  che impedisce la realizzazione di un
diritto  affermato  da  piu'  norme,  cioe'  il riscatto della durata
legale  degli  studi  universitari,  e'  la  limitazione imposta, nel
calcolo,   dal   citato   art. 69,   terzo   comma,   cioe'  la  loro
considerazione o computo solo in forma continuativa.
    A  nulla  rileva  che  l'interessato abbia effettivamente seguito
l'intera  durata  legale  del  corso  di  studi,  o  anche una durata
superiore.
    Se tale durata, come nel caso in questione, e' interrotta, anche,
per  motivi  legittimi  e  doverosi,  cioe'  per la prestazione di un
servizio  non  volontario,  reso  allo  Stato, di fatto la durata del
beneficio del riscatto "si riduce".
    A  questo  giudice  sembra  arbitrario  e illogico quanto sancito
dalla  norma in questione e, di fatto, limitativo del godimento di un
diritto, con le negative conseguenze che ne derivano.
    Non  solo,  tale  limitazione non trova riscontro in alcuna altra
norma che disciplina casi analoghi.
    I servizi resi dai dipendenti pubblici, se coperti da prestazioni
contributive,   sono   riscattabili   a   prescindere   da  qualsiasi
interruzione  o  passaggio  da  un tipo di servizio all'altro. Non si
vede  la  ragione  della  considerazione  "continuativa"  degli studi
universitari.
    Tanto  e'  vero  che  con la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1,
comma  39,  il  legislatore  ha  delegato il Governo ad emanare norme
intese  a  riordinare, armonizzare e razionalizzare ... la disciplina
dei  diversi  regimi  in  materia  di  contribuzione  figurativa,  di
ricongiunzione e di riscatto.
    Di  conseguenza  il  Governo,  in  attuazione  di tale delega, ha
emanato  il  d.lgs.  30  aprile 1997, n. 184 che, all'art. 2, secondo
comma,  disciplina  il  riscatto,  in  tutto  o in parte, dei periodi
corrispondenti  alla durata dei corsi legali di studio universitario,
senza  porre  alcuna  condizione  o  limitazione, ne' sull'inizio del
conteggio ne' sulla considerazione continuativa.
    Cio'  ha  consentito  alla  giurisprudenza  di  questa  Corte  di
affermare  che  l'art. 69,  comma  3, del r.d.l. n. 680/1938 e' stato
modificato,  per  le istanze presentate successivamente alla data del
12 luglio 1997, per cui il conteggio della durata del corso di laurea
non  si  esegue  a  partire  dal  conseguimento  del titolo andando a
ritroso,  bensi'  dall'immatricolazione  al  corso, in avanti, per la
durata  del  corso  stesso.  (v.  Corte dei conti, sez. giur. Molise.
sent. n. 136 del 7 settembre 1999).
    Come  anzidetto,  l'art. 2.  comma  2  del d.lgs. 30 aprile 1997,
n. 184  non  contiene  le pregiudizievoli limitazioni contenute nella
norma  abrogata talche' se il ricorrente avesse presentato la domanda
di  dimissioni  dopo  l'entrata  in vigore del d.lgs n. 184/1997, pur
ipotizzando la stessa anzianita' di servizio, non si troverebbe nella
dannosissima  situazione  di aver prestato circa 20 anni di servizio,
versando  i  relativi  contributi  senza  poter vantare alcun diritto
pensionistico  e dovendo restituire, L. 143.754.010, corrispondenti a
compensi  pensionistici  che,  senza  alcun dolo riteneva di aver ben
meritato
    Per  le  ragioni  anzidette si ritiene rilevante per la decisione
del  caso  concreto  e  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale, sollevata dalla difesa del Miculan, del
predetto art. 69, comma 3 del r.d.l. n. 680/1938, perche' di fatto in
contrasto  con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto viola il
principio   di  ragionevolezza  e  perche'  determina  disparita'  di
trattamento, irrazionale e ingiustificata, sia tra i dipendenti delle
A.S.L. e gli altri dipendenti statali in generale, sia tra gli stessi
medici;  tra  coloro  che hanno espletato il servizio militare subito
dopo   l'immatricolazione,  realizzando,  poi,  sei  anni  di  studio
continuativi e coloro che l'hanno prestato immediatamente prima della
laurea interrompendo, cosi', la continuita', calcolata a ritroso.
    Il non poter riscattare il periodo legale del corso di studi solo
perche' la norma contempla che il diritto puo' essere esercitato solo
se  tale  periodo  di  studi  sia  "continuativo",  a  decorrere  dal
conseguimento  del  titolo,  e'  rilevante  sotto  il  profilo  della
legittimita' costituzionale perche' integra una fattispecie del tutto
discriminatoria  e  irragionevole,  in contrasto con guanto affermato
dalla  stessa  Corte  costituzionale  secondo  cui,  in ogni caso, il
principio  di  discrezionalita'  legislativa  non puo' conculcare "la
durata del beneficio del riscatto".
    Alla  stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta
la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,   demandando   alla   segreteria  della  sezione  gli
adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n.87.
                              P. Q. M.
    1)  Accertata  le rilevanza e la non manifesta infondatezza della
prospettata questione di legittimita' costituzionale;
    2)  Solleva,  nel giudizio promosso dal sig. Giuseppe Miculan, la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 69, terzo comma
del  r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 nella parte in cui stabilisce che la
durata  dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si
considera  "continuativa",  per  contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia  notificata alle parti in giudizio e al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e sia comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento e della
presente ordinanza alla Corte costituzionale.
    Sospende il giudizio riservandosi ogni altra pronuncia.
    Cosi' pronunciato in Cagliari, il 26 febbraio 2002.
                     Il giudice unico: Littarru
02C0927