N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2001

Ordinanza  del 31 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il
24  settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli
nel  procedimento  civile  vertente  tra Di Lenardo Edoardo e Polizia
stradale di Udine

Circolazione   stradale  -  Guida  con  patente  scaduta  -  Sanzioni
  accessorie  -  Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa
  di  due  mesi  -  Non  graduabilita'  in rapporto alla condotta del
  trasgressore.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 126,
  comma  7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999,
  n. 507.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.41 del 16-10-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 207/01
promosso con ricorso ex artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in
cancelleria  il  17 maggio 2001 da Di Lenardo Edoardo residente a San
Giovanni al Natisone con proc. e dom. avv. Giuliano Scialino del foro
di Udine, come da mandato a margine del ricorso;
    Letti gli atti di causa;
    Vista    l'eccezione   di   incostituzionalita'   sollevata   dal
ricorrente;

                           P r e m e s s o

    Che il verbale n. 592353Z del 21 aprile 2001 agenti della sezione
di  Udine  della  Polizia  della strada accertavano che il De Lenardo
circolava al Km 2 della s.p. 50 in comune di S. Giovanni al Nat. alla
guida  del  proprio  autocarro  Fiat  616 tg. UD724212 con patente di
guida scaduta di validita' il 22 settembre 1999;
    Che  per  la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7,
c.d.s.,  cosi'  come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era
tra  l'altro  disposto  il  fermo  amministrativo  ed  affidamento in
custodia del veicolo per mesi due;

                           R i t e n u t o

    Che  il  suindicato  art. 126, comma 7, non prevede articolazione
alcuna  alla  sanzione  del  fermo  amministrativo  ed affidamento in
custodia,  fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che
si vuole sanzionare e' normalmente caratterizzato da diversi gradi di
responsabilita'  e  gravita',  andanti  dalla  colpa  scusabile della
dimenticanza della data di scadenza della validita' della patente, al
comportamento  cosciente  di  commettere  un  illecito nel porsi alla
guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione
di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126,  comma  7,  del  d.l. 30
aprile 1992, n. 285 c.d.s., cosi' come novellato dal d.l. 30 dicembre
1999, n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Dispone:
        la  sospensione  del  fermo  amministrativo ed affidamento in
custodia  dell'autocarro  Fiat  616  tg.  UD  724212  e  la immediata
riconsegna dello stesso al proprietario Di Lenardo Edoardo;
        la sospensione del presente giudizio.
    Ordina a cura della cancelleria:
        l'immediata    trasmissione    degli    atti    alla    Corte
costituzionale;
        la  notifica  della  presente  ordinanza  alle  parti  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri;
        la  comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Cividale del Friuli il 31 maggio 2001
                     Il giudice di pace: Manfren
02C0928