N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2001
Ordinanza del 31 maggio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Cividale del Friuli nel procedimento civile vertente tra Paoluzzi Pier Giorgio e Guardia di finanza di Cividale del Friuli. Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Non graduabilita' in rapporto alla condotta del trasgressore. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. - Costituzione, art. 3.(GU n.41 del 16-10-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 191/01 promosso con ricorso ex artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria l'11 maggio 2001 da Paoluzzi Pier Giorgio, residente a Manzano con domicilio eletto presso la cancelleria di questo ufficio; Letti gli atti di causa; Vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente; P r e m e s s o Che con verbale n. 64 del 15 marzo 2001 agenti del comando compagnia della Guardia di finanza di Cividale del Friuli accertavano che il Paoluzzi circolava in Buttrio via Nazionale alla guida della propria autovettura BMW tg. BS B42845 con patente di guida scaduta di validita' il 28 giugno 1990; Che per la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7, c.d.s., cosi' come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era tra l'altro disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per mesi due; R i t e n u t o Che il suindicato art. 126, comma 7, non prevede articolazione alcuna alla sanzione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che si vuole sanzionare e' normalmente caratterizzato da diversi gradi di responsabilita' e gravita', andanti dalla colpa scusabile della dimenticanza della data di scadenza della validita' della patente, al comportamento cosciente di commettere un illecito nel porsi alla guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del d.l. 30 aprile 1992, n. 285 c.d.s., cosi' come novellato dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Dispone: la sospensione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia dell'autovettura BMW tg. BS B42845 e la immediata riconsegna della stessa al proprietario Paoluzzi Pier Giorgio; la sospensione del presente giudizio. Ordina a cura della cancelleria: l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Cividale del Friuli il 31 maggio 2001 Il giudice di pace: Manfren 02C0929