N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 2002

Ordinanza  emessa  il  12  giugno  2002  dal  tribunale di Lucca sez.
distaccata  di Viareggio nel procedimento di esecuzione nei confronti
di Cardazzo Maurizio

Edilizia  e urbanistica - Regione Toscana - Opere di ristrutturazione
  edilizia   ivi   compresi   i   casi   di  demolizione  con  fedele
  ricostruzione  degli  edifici - Assoggettamento al semplice obbligo
  di  denuncia  di  inizio attivita', anziche' a concessione edilizia
  come   stabilito  dalla  normativa  statale  (legge  n. 10/1977)  -
  Conseguente  inapplicabilita'  delle  sanzioni  penali  di cui alla
  legge  n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito
  amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita
  legiferazione in materia penale.
- Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4,
  commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 117.
(GU n.41 del 16-10-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
esecuzione n. 78/2000 R.ES.
    Letta  l'ordinanza n. 96/2002 della Corte costituzionale relativa
al  procedimento  di esecuzione n. 78/2000 R.ES. a carico di Cardazzo
Maurizio  -  pronunciata  nel giudizio di legittimita' costituzionale
degli  artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana
14  ottobre  1999,  n. 52  promosso  con  ordinanza emessa in data 24
novembre 2000 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio
- con la quale si ordina la restituzione degli atti al giudice a quo;
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale delle
norme  impugnate  e'  stata sollevata con riferimento, fra gli altri,
all'art.   117   della  Costituzione  ed  in  relazione  ai  principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia;
    Rilevato  che  successivamente  alla  pronuncia  di remissione e'
entrata  in  vigore  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al  Titolo  V della parte seconda della Costituzione), il
cui   art.  3  ha  sostituito  l'intero  testo  dell'art.  117  della
Costituzione;
        che,  pertanto,  come  richiesto  dalla Corte costituzionale,
appare   indispensabile   procedere  al  riesame  dei  termini  della
questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo;
    Ritenuto, tuttavia, che da avviso del giudice remittente il nuovo
testo dell'art. 117, Cost. non ha mutato la sostanza della questione.
    A  ben  vedere,  infatti, sebbene il nuovo dettato costituzionale
abbia apportato innovazioni clamorose in relazione alla distribuzione
delle  competenze  legislative fra Stato e regioni, introducendo - in
luogo   dell'originario   sistema  della  elencazione  delle  materie
spettanti  alla  regione sullo sfondo della competenza generale dello
Stato  -  l'opposto  principio  per  cui  la  Costituzione enumera le
materie   spettanti   allo  Stato  ed  attribuisce  alle  regioni  la
competenza  c.d.  "residuale",  nulla  e' cambiato per quanto attiene
alle  materie "urbanistica" ed "edilizia", che rientrano senza dubbio
alcuno tra quelle di competenza regionale c.d. "concorrente".
    Il   terzo   comma  dell'art.  117  citato,  invero,  dispone  il
conferimento alla potesta' concorrente delle regioni del "governo del
territorio"  che - come chiarito dalla piu' autorevole dottrina - non
puo' non ricomprendere la materia urbanistica.
    Di  conseguenza,  avendo la legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3,   riportato   in  subiecta  materia  una  competenza  regionale
concorrente,  riservando  alle  leggi dello Stato i relativi principi
fondamentali,  si  comprende  agevolmente  che le regioni non possono
legiferare  -  nemmeno  alla  luce  del  mutato quadro normativo - in
contrasto con la legislazione statale nelle materie indicate al comma
3,  dell'art.  117  Cost.,  fra  le  quali  -  si ribadisce - rientra
necessariamente la materia urbanistica.
    Ne  discende  - evidentemente ed a fortiori - che alle regioni e'
preclusa  la possibilita' di intervenire, anche indirettamente, nella
creazione  o  nella  modificazione  di  norme  penali, ne' tanto meno
procedere alla "decriminalizzazione" di condotte ritenute dalla legge
statale  meritevole  di  tutela  penale,  essendo rimasta immutata la
riserva esclusiva dello Stato in tema di ordinamento penale.
    Resta fermo, pertanto, ad avviso del remittente, il contrasto tra
la  disciplina  degli  artt.  2,  3  e  4,  commi  2 e 4, della legge
regionale  Toscana  del  14  ottobre  1999,  n. 52  ed il nuovo testo
dell'art. 117 Cost., nonche' la sua rilevanza nel giudizio in corso.
    Richiamante,    infine,    tutte    le    argomentazioni   svolte
nell'originaria   ordinanza   di  remissione  anche  in  ordine  alla
violazione  degli  altri  parametri  costituzionali  ivi  segnalati e
ribadita   la   non   manifesta   infondatezza   della  questione  di
legittimita'  costituzionale  delle  norme  citate,  non esplicando -
pertanto  -  nel  caso  di specie nessuna efficacia la modifica della
legislazione statale concernente la materia in esame;
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  -  sia in
relazione agli artt. 3, 25 che al novellato n. 117 della Costituzione
-  la  questione di costituzionalita' degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e
4, della legge regionale Toscana del 14 ottobre 1999, n. 52;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata  alle  parti  in  causa  e  notificata al presidente della
regione  Toscana  ed  al  presidente  del  consiglio  regionale della
medesima regione.
        Viareggio, addi' 12 giugno 2002
                        Il giudice: Boragine
02c0931