N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2002
Ordinanza emessa il 22 aprile 2002 dal tribunale di Avellino nel procedimento penale a carico di Biondi Amerigo Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parita' delle parti. - Cod. proc. pen., art. 459. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.41 del 16-10-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. In data 18 maggio 2001 il g.i.p. del Tribunale di Avellino su richiesta del p.m. pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Biondi Amerigo in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 186, commi primo, secondo e sesto c.d.s. L'imputato proponeva opposizione con atto tempestivamente depositato nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 16 novembre 2001, emetteva decreto di citazione a giudizio. All'odierna udienza del 22 aprile 2002, fissata in prosieguo istruttorio, il difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in assenza di contraddittorio con il difensore, che se informato, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante. Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacche' e' innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna si svolga, innanzi al g.i.p. in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilita' alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa. In sostanza, se e' vero che il g.i.p., ai sensi dell'art. 459, comma 3, puo' non accogliere la richiesta del p.m. e pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. qualora ne ravvisi i presupposti, e' pur vero che mancando un avviso al difensore della richiesta del p.m., si impedisce al difensore stesso di interloquire in merito, lasciando alla sola discrezionalita' del giudice la scelta tra il proscioglimento, il non accoglimento della richiesta con successiva restituzione degli atti al p.m. o l'eventuale accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna. Tale situazione processuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo, appare, invece, in evidente contrasto con i principi di diritto da ultimo introdotti. Infatti l'art. 111, comma 3, della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2, ha chiaramente inteso garantire il rispetto del contraddittorio anche nella fase delle indagini preliminari. Peraltro, pur volendo dissentire da tale interpretazione, la richiesta di decreto penale di condanna equivale all'esercizio della azione penale (art. 405 c.p.p.) con la conseguenza che l'indagato assume gia' da quel momento la qualita' di imputato ed impedirgli di interloquire innanzi al g.i.p. equivale a violare il principio del contraddittorio in una fase che e' gia' processuale. L'imputato al quale, nel caso di specie, neppure e' notificato, per concorde orientamento della giurisprudenza, l'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., non ha, pertanto, altra possibilita' cha quella di proporre opposizione al decreto penale di condanna per accedere ad uno dei riti alternativi consentitigli. Se, invece, il contraddittorio fosse anticipato innanzi al g.i.p., l'imputato potrebbe avere la possibilita' di evitare l'instaurazione del giudizio. Per quanto argomentato, questo giudicante ritiene condivisibile la posizione difensiva consapevole che l'accoglimento della questione comporterebbe la nullita' del decreto penale opposto, emesso inaudita altera parte, con conseguente regressione del procedimento.
P. Q. M. Visti ed applicati gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento perche' possa eventualmente esplicare le proprie argomentazioni difensive innanzi al g.i.p. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il processo in corso. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in Avellino, il 22 aprile 2002 Il giudice: Barra 02c0935