N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2002

Ordinanza  emessa  il  13  giugno  2002  dal  g.u.p. del tribunale di
Pinerolo nel procedimento penale a carico di Trecastagne Roberto

Processo  penale - Incompatibilita' del giudice - Udienza preliminare
  - Nullita', pronunciata in dibattimento, del decreto che dispone il
  giudizio  -  Regressione  del  procedimento  - Incompatibilita' del
  giudice  per  l'udienza  preliminare  che abbia gia' pronunciato il
  decreto che dispone il giudizio nei confronti del medesimo imputato
  e  per  il  medesimo  fatto  -  Mancata  previsione - Disparita' di
  trattamento  -  Lesione  del  diritto  di  difesa  - Violazione del
  principio di terzieta' ed imparzialita' del giudice.
- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.41 del 16-10-2002 )
                IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    L'anno  2002  il  mese  di giugno, il giorno 13 alle ore 12.51 in
tribunale di Pinerolo - aula g.i.p.; innanzi al giudice per l'udienza
preliminare  dr.  Luca  Del  Colle,  assistito ai sensi dell'art. 140
comma  2  c.p.p.  dal  cancelliere  B3 Maura Bertero nel procedimento
penale contro: Trecastagne Roberto; e' presente il pubblico ministero
dr.  Giro Santoriello; non e' presente l'imputato; e' presente l'avv.
Pasquale  Morabito  del  foro di Torino e dell'avv. Graziano Masselli
del  foro di Torino; e' presente l'avv. Giancarlo Faletti del foro di
Torino  per  la  parte  civile  costituita  in dibattimento comune di
Villafranca  Piemonte in persona del sindaco pro tempore dott. Bonino
Flavio, quest'ultimo non presente.
    Il  giudice da' atto che il presidente del tribunale ha rigettato
l'astensione.
    L'avv.  Masselli  ribadisce  la  sua  eccezione di illegittimita'
costituzionale  che  illustra  richiamando quali norme costituzionali
che si assumono violate gli artt. 3, 24, 25 e 111 della costituzione.
Il  p.m. aderisce  alla  eccezione  di illegittimita' costituzionale.
L'avv.  Faletti  chiede rigettarsi l'eccezione in quanto irrilevante.
Il  giudice  alle  ore  12.59  si  ritira  in camera di consiglio per
decidere.
    Il giudice, udita l'eccezione, rileva:
        la   questione   sollevata   dalla  difesa  dell'imputato  e'
rilevante,  poiche'  contrariamente  a  quanto  sostenuto dalla parte
civile,  la presente fase processuale si e' innestata in seguito alla
regressione  del  rito  alla fase dell'udienza preliminare dipendente
dalla  dichiarazione  di nullita' del decreto che dispone il giudizio
effettuata dal tribunale di Pinerolo in data 21 dicembre 2001;
        Il  tribunale  in  quella  sede  non  ha  dato  corso  ad una
procedura di mera correzione dell'errore materiale, ma nel dichiarare
la predetta nullita' il rito necessariamente deve regredire alla fase
deliberativa  che  sfocia  nell'atto  dichiarato  nullo,  fase che ha
comportato  una instaurazione di una nuova udienza preliminare, nella
quale  si prospetta una discussione ed una decisione sul tipico thema
decidendum  dell'udienza  preliminare  e  cioe'  se  l'imputato debba
essere  prosciolto  ai  sensi dell'art. 425 c.p.p. ovvero se nei suoi
confronti debba essere disposto il rinvio a giudizio;
        e'   dunque   evidente  che  questo  giudice  e'  chiamato  a
pronunciarsi  sulla medesima questione che egli gia' decise allorche'
provvide   emanando   il  decreto  che  dispone  il  giudizio  poscia
dichiarato nullo;
        il  giudice  ravvisa  in  questa situazione una chiara vulnus
costituzionale  quanto  meno all'art. 111 della costituzione, laddove
al  secondo  comma  e' sancito il principio per cui "ogni processo si
svolge  nel  contradditorio,  in  condizioni di parita' davanti ad un
giudice terzo ed imparziale"; tale indubbiamente non essendo in senso
tecnico  quel  giudice che abbia gia' espresso sia pur legittimamente
il proprio convincimento;
        si  deve  altresi'  rilevare  la  menomazione  dei diritti di
difesa  che  tale  situazione  comporta  (art. 24 della costituzione)
nonche'  la situazione di disparita' di trattamento che ridonda sulla
posizione processuale dell'imputato (art. 3 della costituzione);
        in  conclusione,  la questione di costituzionalita' dell'art.
34  c.p.p.  nella  parte  in cui non prevede una incompatibilita' del
giudice  dell'udienza  preliminare  che  abbia  gia'  pronunciato nei
confronti  del  medesimo imputato e per il medesimo fatto decreto che
dispone  il  giudizio,  non  pare manifestamente infondata e per tale
ragione  la  questione  deve  essere sottoposta al vaglio della Corte
costituzionale;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,
    Dichiara  la non manifesta infondatezza dell'art. 34 c.p.p. nella
parte  in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice dell'udienza
preliminare  chi  abbia  gia'  pronunciato nei confronti del medesimo
imputato  e  per  i medesimo fatto decreto che dispone il giudizio in
relazione  agli  artt. 3,  24  e  111  della costituzione e ordina la
trasmissione degli atti alla corti costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente de
Consiglio  dei  ministri  nonche'  al  Presidente  del  Senato  e  al
Presidenti della Camera dei deputati.
      Pinerolo, addi' 13 giugno 2002.
                        Il giudice: Del Colle
02C0938