N. 456 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2002
Ordinanza emessa il 13 giugno 2002 dal g.u.p. del tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Trecastagne Roberto Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Udienza preliminare - Nullita', pronunciata in dibattimento, del decreto che dispone il giudizio - Regressione del procedimento - Incompatibilita' del giudice per l'udienza preliminare che abbia gia' pronunciato il decreto che dispone il giudizio nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto - Mancata previsione - Disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di terzieta' ed imparzialita' del giudice. - Cod. proc. pen., art. 34. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.41 del 16-10-2002 )
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Ha emesso la seguente ordinanza. L'anno 2002 il mese di giugno, il giorno 13 alle ore 12.51 in tribunale di Pinerolo - aula g.i.p.; innanzi al giudice per l'udienza preliminare dr. Luca Del Colle, assistito ai sensi dell'art. 140 comma 2 c.p.p. dal cancelliere B3 Maura Bertero nel procedimento penale contro: Trecastagne Roberto; e' presente il pubblico ministero dr. Giro Santoriello; non e' presente l'imputato; e' presente l'avv. Pasquale Morabito del foro di Torino e dell'avv. Graziano Masselli del foro di Torino; e' presente l'avv. Giancarlo Faletti del foro di Torino per la parte civile costituita in dibattimento comune di Villafranca Piemonte in persona del sindaco pro tempore dott. Bonino Flavio, quest'ultimo non presente. Il giudice da' atto che il presidente del tribunale ha rigettato l'astensione. L'avv. Masselli ribadisce la sua eccezione di illegittimita' costituzionale che illustra richiamando quali norme costituzionali che si assumono violate gli artt. 3, 24, 25 e 111 della costituzione. Il p.m. aderisce alla eccezione di illegittimita' costituzionale. L'avv. Faletti chiede rigettarsi l'eccezione in quanto irrilevante. Il giudice alle ore 12.59 si ritira in camera di consiglio per decidere. Il giudice, udita l'eccezione, rileva: la questione sollevata dalla difesa dell'imputato e' rilevante, poiche' contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, la presente fase processuale si e' innestata in seguito alla regressione del rito alla fase dell'udienza preliminare dipendente dalla dichiarazione di nullita' del decreto che dispone il giudizio effettuata dal tribunale di Pinerolo in data 21 dicembre 2001; Il tribunale in quella sede non ha dato corso ad una procedura di mera correzione dell'errore materiale, ma nel dichiarare la predetta nullita' il rito necessariamente deve regredire alla fase deliberativa che sfocia nell'atto dichiarato nullo, fase che ha comportato una instaurazione di una nuova udienza preliminare, nella quale si prospetta una discussione ed una decisione sul tipico thema decidendum dell'udienza preliminare e cioe' se l'imputato debba essere prosciolto ai sensi dell'art. 425 c.p.p. ovvero se nei suoi confronti debba essere disposto il rinvio a giudizio; e' dunque evidente che questo giudice e' chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione che egli gia' decise allorche' provvide emanando il decreto che dispone il giudizio poscia dichiarato nullo; il giudice ravvisa in questa situazione una chiara vulnus costituzionale quanto meno all'art. 111 della costituzione, laddove al secondo comma e' sancito il principio per cui "ogni processo si svolge nel contradditorio, in condizioni di parita' davanti ad un giudice terzo ed imparziale"; tale indubbiamente non essendo in senso tecnico quel giudice che abbia gia' espresso sia pur legittimamente il proprio convincimento; si deve altresi' rilevare la menomazione dei diritti di difesa che tale situazione comporta (art. 24 della costituzione) nonche' la situazione di disparita' di trattamento che ridonda sulla posizione processuale dell'imputato (art. 3 della costituzione); in conclusione, la questione di costituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede una incompatibilita' del giudice dell'udienza preliminare che abbia gia' pronunciato nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto decreto che dispone il giudizio, non pare manifestamente infondata e per tale ragione la questione deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara la non manifesta infondatezza dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice dell'udienza preliminare chi abbia gia' pronunciato nei confronti del medesimo imputato e per i medesimo fatto decreto che dispone il giudizio in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della costituzione e ordina la trasmissione degli atti alla corti costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente de Consiglio dei ministri nonche' al Presidente del Senato e al Presidenti della Camera dei deputati. Pinerolo, addi' 13 giugno 2002. Il giudice: Del Colle 02C0938