N. 458 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2002
Ordinanza emessa il 16 luglio 2002 dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Leoni Americo e I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro - Assicurazioni obbligatorie - Lavoratori in permesso sindacale - Inclusione nell'elenco dei soggetti assicurati - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori in aspettativa sindacale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 171/2002 - Incidenza sul principio di tutela assicurativa in caso di infortunio sul lavoro. - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.41 del 16-10-2002 )
LA CORTE DI APPELLO Esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue. Leoni Americo ha proposto appello avverso la sentenza n. 1069/2000 del Tribunale di Firenze, che ha rigettato la domanda da lui proposta contro l'I.N.A.I.L. per ottenere il pagamento dell'indennita' e della rendita previsti dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in conseguenza dell'infortunio a lui occorso in data 21 gennaio 1997 in localita' Fabro, durante il tragitto autostradale di rientro a Firenze a bordo di mezzo privato dopo aver partecipato in giornata ad incontri sindacali in Roma. L'I.N.A.I.L. si oppone alla domanda, assumendo trattarsi di situazione non tutelata dall'ordinamento vigente poiche' il Leoni si trovava in permesso sindacale ed inoltre in quanto non ha provato la necessita' dell'uso di mezzo privato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi sentenze della sezione lavoro 19 agosto 1982 n. 4684, 25 agosto 1986 n. 5188, 4 novembre 1993 n. 10895, 17 febbraio 1996 n. 1220), l'infortunio avvenuto in occasione dello svolgimento di attivita' sindacale non e' indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del predetto testo unico n. 1124 del 1965. Peraltro, la Carte costituzionale, con la recente sentenza n. 171 del 6/10 maggio 2002, richiamando la pregressa giurisprudenza secondo cui presupposto esclusivo per la configurabilita' dell'obbligo assicurativo e' l'esposizione a rischio professionale, con la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro - intese in senso ampio a prescindere dal titolo o regime giuridico sottostante - siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4 e 9 del citato d.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, in lavoratori in aspettativa sindacale e le relative organizzazioni di appartenenza. A parere del collegio, l'ampliamento della previsione normativa cosi' attuata con la citata sentenza additiva consente di superare l'ostacolo interpretativo del diritto vivente, di cui alla giurisprudenza della Corte di cassazione, e, nel contempo, di delibare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', con riferimento agli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale, concernente l'estensione della tutela assicurativa I.N.A.I.L. ai lavoratori che, come nella specie il Leoni, siano in permesso sindacale e che, altrimenti, rimarrebbero ingiustificatamente privi di adeguata tutela assicurativa rispetto agli altri dipendenti. Occorre, altresi', rilevare che, rispetto alla questione esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 171/2002, quella in discorso, pur partecipando della medesima ratio che ha giustificato l'estensione della tutela assicurativa e differenziandosene sostanzialmente soltanto in ragione di una piu' ristretta denuncia di incostituzionalita' (questa rimanendo nell'ambito della previsione del solo art. 4 d.P.R. n. 1124/1965 non prospettandosi alcuna scopertura assicurativa a fronte della quale individuare un ulteriore soggetto obbligato), tuttavia non puo' trovare soluzione di carattere interpretativo nell'ambito della medesima pronuncia della Consulta giacche' la fattispecie del permesso sindacale rimane comunque a questa estranea oltreche' sottoposta ad un diverso regime giuridico. In punto di rilevanza della questione, osserva il collegio come l'utilizzo dell'autovettura a disposizione insieme agli altri colleghi del Leoni in luogo del treno ha trovato sufficiente giustificazione nelle risultanze della prova testimoniale esperita da questa Corte in relazione al protrarsi in serata delle incombenze sindacali rispetto all'orario dei treni e alla distanza della stazione ferroviaria di Roma dalla zona di Piazza del Popolo dove si trovavano i sindacalisti, nonche' alle esigenze di rientro del Leoni nell'abitazione di Campi Bisenzio ed alla riunione sindacale (di cui al documento prodotto in udienza) programmata in Firenze alle ore 7,30 della mattina successiva, cosi' da configurarsi l'uso dell' autovettura privata come ragionevole scelta alternativa al mezzo pubblico secondo la giurisprudenza in materia della Corte di cassazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i lavoratori dipendenti in permesso sindacale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia, altresi', comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 16 luglio 2002. Il Presidente: Bartolomei 02C0940