N. 464 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2002
Ordinanza del 3 luglio emessa dal Tribunale di Catanzaro sull'appello proposto da Martorelli Angelo Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilita' - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparita' tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo. - Cod. proc. pen., art. 729, comma 1, prima parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367. - Costituzione, artt. 10, primo comma, 111, primo e secondo comma.(GU n.42 del 23-10-2002 )
IL TRIBUNALE Decidendo sull'appello avanzato nell'interesse di Martorelli Angelo, nato il 18 gennaio 1968 a Buonvicino, avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2002, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Paola rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere; Vagliate le ragioni della difesa; Letti gli atti e udito il giudice relatore, all'esito dell'udienza camerale del 18 giugno 2002; ha pronunciato la seguente ordinanza. Martorelli Angelo, cl. 68, e' sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato concorsuale di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 110, 81 comma 2 c.p. e 73 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 309/1990. All'udienza del 18 giugno 2002, la difesa si riportava ai motivi di gravame, illustrandoli ulteriormente, ed insisteva per l'accoglimento dell'appello. Osserva e rileva Con l'istanza reietta e con gli odierni motivi di gravame si assume: 1) innanzitutto, l'estensibilita', nei confronti dell'odierno appellante, della decisione con la quale questo Tribunale, in data 19 novembre 2001, pronunciandosi in sede di riesame avanzato nell'interesse dei coindagati Martorelli Angelo cl. 71 e Cauteruccio Michelina, ha dichiarato, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, sospendendo il procedimento ed ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2) in secondo luogo, l'inutilizzabilita' del materiale probatorio su cui e' fondata l'applicazione della misura cautelare in corso di esecuzione, per violazione dell'art. 729 comma 1 c.p.p. In ordine al primo motivo di gravame, non puo' essere condiviso il rilievo difensivo concernente l'asserita "automatica estensione" all'odierno appellante della decisione emessa da questo Tribunale, in data 19 novembre 2001, in sede di riesame avanzato nell'interesse dei coindagati Martorelli Angelo cl. 71 e Cauteruccio Michelina. Invero, deve ritenersi che - in conseguenza della natura propria del procedimento di riesame delle misure cautelari, quale procedimento incidentale ed autonomo, e della non operativita' dell'istituto della "automatica estensione" ai coindagati degli effetti della decisione adottata in sede di riesame - la sospensione del procedimento incidentale de libertate (a seguito della declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367) operi esclusivamente nell'ambito di quest'ultimo e nei confronti dell'indagato che ha proposto richiesta di riesame. Ed infatti "Ai procedimenti incidentali de libertate non e' riferibile l'istituto dell'effetto estensivo della decisione se non nell'ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, giacche' la frammentazione e l'autonomia dei procedimenti incidentali permettono, per il margine di discrezionalita' del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversita' di valutazioni e di decisioni, che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilita' dell'art. 587 cod. proc. pen." (Cass. Pen. Sez. IV, 24 ottobre 1996, n. 2116). Peraltro, "Nei procedimenti de libertate che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., e' escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento" (Cass. Pen. Sez. I, 12 agosto 1996, n. 4484). In ogni caso, quand'anche si operasse a favore dell'odierno appellante l'invocata estensione, mai ne deriverebbe, in questa sede, la revoca della misura cautelare in corso di esecuzione, dal momento che la perdita di efficacia della misura cautelare applicata a Martorelli Angelo cl. 71 e a Cauteruccio Michelina, e la conseguente scarcerazione dei suddetti indagati, e' stata determinata, ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p., dalla perenzione del termine prescritto dal cennato articolo di legge, e non dalla mera sospensione del procedimento di riesame. Cio' in quanto, "Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen., il tribunale deve decidere sull' appello proposto avverso i provvedimenti de libertate, non e' perentorio e la sua inosservanza non determina, come e' invece espressamente previsto con riferimento alla decisione di risame dall'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura impugnata" (Cass. Pen. Sez. II, 30 aprile 1996, n. 4586). Pertanto, il rilevo in disamina va respinto. Per quanto attiene, invece, alla eccepita inutilizzabilita' del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto [eccezione sollevata sia sotto il profilo dell'inutilizzabilita' delle registrazioni (nastri) trasmesse dall'Autorita' giudiziaria tedesca, perche' pervenute al di fuori della procedura di rogatoria, e sia sotto il profilo dell'inutilizzabilita' delle trascrizioni (delle intercettazioni telefoniche eseguite in Germania) inviate dalla stessa Autorita', per mancanza della richiesta attestazione di conformita' all'originale], deve rilevarsi che le eccezioni sollevate dalla Difesa impongono, all'evidenza, l'interpretazione e la conseguente applicabilita' dell'art. 729 comma 1 c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367. Si ritiene, pertanto, di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale del surriferito articolo del codice di rito, dal momento che, quanto alla rilevanza, l'ipotesi accusatoria si fonda, esclusivamente, su atti pervenuti in copia dalla Germania (in esecuzione di rogatoria internazionale) e sprovvisti di specifica attestazione di conformita' all'originale, e che la questione non e' manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., per le considerazioni che seguono: Con riferimento al primo profilo di illegittimita', va osservato che l'art. 3 comma 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959) - secondo cui lo Stato destinatario della rogatoria e' tenuto a trasmettere "semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti, munite di certificazioni di conformita'" (e gli originali, se richiesto, solo se cio' sia possibile) - e' stato interpretato, nel corso degli anni, in modo difforme dall'enunciato testuale, giacche' sia per l'affermarsi di nuovi mezzi di trasmissione sempre piu' affidabili e veloci, sia per la continua ed inarrestabile trasformazione della criminalita', che si e' evoluta tecnologicamente e ramificata a livello internazionale, i Paesi aderenti alla Convenzione hanno dovuto aggiornare gli strumenti di cui disponevano all'epoca della stessa, adottandone altri che assicurano veloci e riservati scambi di informazioni (si pensi alla e-mail e al fax). E' evidente, dunque, come i predetti Stati siano stati indotti a disattendere talune formalita' previste dall'art. 3 cit., che ha pertanto subito, attraverso il costante comportamento consapevolmente osservato nell'esecuzione delle rogatorie, un'evoluzione interpretativa in tali sensi. In particolare, con specifico riferimento all'acquisizione e alla trasmissione di documenti, si e' instaurata fra gli Stati firmatari una prassi in base alla quale l'obbligo di cooperazione sancito dalla disposizione, secondo un principio cosi' generalmente ricevuto, viene ormai ritenuto adempiuto mediante l'invio degli atti con una formale nota di trasmissione da parte dell'Autorita' giudiziaria remittente, la quale ha per consuetudine sostituito l'attestato di conformita' dei singoli atti. Venendo all'esame delle singole disposizioni della legge n. 367/2001, va sottolineato che l'art. 9, modificando solo su questo punto l'originaria formulazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., enuncia esplicitamente la Convenzione di Strasburgo tra le fonti di diritto internazionale che disciplinano gli atti di cooperazione internazionale, tra i quali rientrano le rogatorie, ed impone, quindi, l'osservanza, anche, dell'art. 3, comma 3, in conformita' al suo enunciato testuale; questo precetto e' specificamente reiterato nel successivo art. 13 legge n. 367/2001, che introduce, per qualsiasi "violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero", la grave sanzione dell'inutilizzabilita', la quale e' assoluta, in quanto rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e sanabile solo mediante rinnovazione dell'atto (laddove possibile), stabilendo la norma che non si puo' tener conto delle dichiarazioni, da chiunque rese, che riguardino il contenuto degli atti considerati inutilizzabili (vedi art. 729, comma 1-ter c.p.p, cosi' come modificato dall'art. 13 legge n. 367/2001). Sembra evidente che questo sistema, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 cit., superata da quella consuetudinaria, si ponga in contrasto con l'art. 10, comma 1, Cost., che sancisce il fondamentale principio secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non v'e' dubbio, invero, che tra queste ultime debbano comprendersi le consuetudini internazionali, che si formano in presenza di un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorieta' del comportamento stesso (diuturnitas e opinio iuris sive necessitatis) e che assurgono al rango di norme giuridiche sovraordinate, nella gerarchia delle fonti, alle disposizioni contenute nelle leggi ordinarie dei singoli Stati. Ed invero, allorche' il diritto non scritto - che puo' formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da un determinato trattato - si trasforma in consuetudine internazionale (a seguito di un comportamento che, con le caratteristiche anzidette, si e' diffuso tra gli Stati che aderiscono al Trattato), si consacra una prassi modificatrice delle norme a suo tempo pattuite che si sostituisce ad esse, ancorche' queste restino formalmente vigenti. Ebbene, in relazione all'attuazione della norma contenuta nell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo, si deve prendere atto che: nella prassi consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione, sovente le domande di rogatoria vengono inviate via fax; gli atti conseguenti all'esecuzione, quando non sono formati dall'Autorita' che ha eseguito la rogatoria, vengono sempre restituiti in fotocopia senza autentificazione e con la sola attestazione da parte dell'Autorita' richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento, che la rogatoria viene restituita "evasa" (cosi' garantendosi la corrispondenza del materiale trasmesso alla richiesta); che, frequentemente, copia degli atti viene consegnata alle persone autorizzate ad assistere o partecipare alla rogatoria all'estero. In definitiva, oramai, gli Stati firmatari, uniformemente e costantemente, ritengono sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli atti e documenti inviati il crisma dell'autenticita' e, di conseguenza, considerano tali atti e documenti pienamente utilizzabili, anche se non muniti dei singoli attestati di conformita' all'originale. Questi consolidati principi sono stati, altresi', implicitamente recepiti da tutti i piu' recenti trattati internazionali, tra i quali la Convenzione sul riciclaggio del 1990 e la c.d. Joint Action del 29 giugno 1998, che, non a caso, sotto il profilo che qui si considera, omettono qualsiasi indicazione in ordine a specifiche modalita' certificative, non precisando neppure se gli atti richiesti debbano essere restituiti in originale o in copia. Peraltro, non va sottaciuto che una delle funzioni che si riconoscono agli accordi internazionali e' costituita dall'eliminazione della "legalizzazione di atti e documenti", nel senso che gli Stati contraenti riconoscono, reciprocamente, la regolarita' della provenienza di un atto o documento, senza pretendere "formalita' di legalizzazione". In conclusione, dunque, l'art. 13 della legge in esame, sancendo l'inutilizzabilita' assoluta degli atti acquisiti o trasmessi in violazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., si pone in netto contrasto con la consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione del citato art. 3 della Convenzione di Strasburgo e, altresi', con le convenzioni internazionali successive alla Convenzione del 1959, sicche' indirettamente viola l'art. 10 della Carta costituzionale. In ordine, poi, al secondo profilo di illegittimita', l'art. 13 della legge n. 367/2001 contrasta con l'art. 111 Cost., laddove e' sancito il principio del giusto processo e del contraddittorio in condizioni di parita' tra le parti. Appare evidente, infatti, la disparita' che si determina tra i poteri riconosciuti alla difesa, che puo' - anche innanzi al Tribunale della liberta' - introdurre in giudizio, senza alcuna formalita', atti e documenti, ed i poteri del p.m., che per acquisire prove e documenti formati all'estero deve, necessariamente, avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per la collaborazione giudiziaria tra Stati. L'art. 237 c.p.p. dispone che "e' consentita l'acquisizione, anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto", ancorche' privi di autentica o non certificati conformi; e cio' comporta che gli atti per i quali opera l'art. 13 cit., mentre sono pienamente utilizzabili se prodotti direttamente dall'imputato, non lo sono se acquisiti per rogatoria dal p.m. senza le certificazioni in questione. Il regime delle inutilizzabilita' introdotto dalla nuova normativa rende, dunque, notevolmente piu' gravosa, rispetto a quella dell'imputato, la posizione del p.m. e finisce, cosi', per ostacolare l'esercizio della giurisdizione, fino a compromettere, in alcuni casi, la possibilita' stessa dell'accertamento giudiziale. Cio' assume, all'evidenza, un particolare rilievo nell'ambito del procedimento incidentale de libertate, che, essendo improntato a principi di snellezza e celerita' (sia dal momento in cui sorge la necessita' di avanzare una richiesta di misura cautelare al giudice procedente), mal si concilia con una lenta e farraginosa procedura di rogatoria, per i prevedibili e paralizzanti effetti che essa determina sotto il cennato profilo.
P. Q. M. Letti e applicati gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, ove stabilisce che "La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi"; Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catanzaro, addi' 18 giugno 2002. Il Presidente: Reillo Il giudice estensore: Commodaro 02C0946