N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Regione Marche - Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di emanare un regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, mediante la definizione dei requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati - Lamentata non consentita introduzione di restrizioni alla circolazione delle merci nel mercato unico europeo - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela ambientale - Dedotta non consentita regolamentazione in materia di energia elettrica, in assenza della preventiva determinazione dei principi generali riservata al legislatore statale. - Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 2, commi 1, 2 e 4. - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. l) e s), e terzo. Ambiente (tutela dell') - Regione Marche - Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso - Previsione dell'obbligo per tutti i capitolati (idest progetti e contratti) anche tra privati di conformarsi alle disposizioni della legge impugnata - Lamentata invasione della sfera di competenza statale in materia di tutela ambientale - Asserita introduzione di restrizioni alla circolazione di merci nel mercato unico europeo - Dedotta violazione della sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile. - Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 6, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo. Ambiente (tutela dell') - Regione Marche - Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso - Attribuzione al difensore civico di poteri di controllo sostitutivo, mediante nomina di un commissario ad acta, nei confronti dei Comuni inadempienti agli obblighi imposti dalla legge impugnata - Asserita violazione della competenza statale riguardo alla definizione delle procedure, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, per l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti degli organi di comuni, province e citta' metropolitane. - Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 10, comma 2, all. B punti 7 e 8. - Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo, lett. p), e 120.(GU n.44 del 6-11-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti, della Regione Marche, in persona del suo Presidente della Giunta, avverso gli artt. 2 (comma 1 lettera a), e comma 2), 4, 6 (comma 1), 10 (comma 2), e allegato B) (punti 7 e 8), della legge regionale 24 luglio 2002 n. 10 intitolata "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso", pubblicata nel Boll. uff. n. 87 del 1 agosto 2002. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 settembre 2002 (si depositera' estratto del relativo verbale). L'art. 2 comma 1 lettera a) e comma 2 e l'art. 4 della legge in esame attribuiscono alla Giunta regionale la competenza ad emanare "un regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso", regolamento che - tra l'altro - dovrebbe definire "i requisiti tecnici ... per la progettazione, l'istallazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati". Tali requisiti "non possono essere meno restrittivi (ossia possono essere piu' restrittivi) di quelli indicati nell'allegato B)", ove tra l'altro - al punto 7 e' posto a carico di "case costruttrici importatrici o fornitrici" l'obbligo di certificare "la rispondenza degli apparecchi (illuminanti commercializzati) alla presente legge" e al punto 8 e' imposta l'istallazione "di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici". Il successivo art. 6 comma 1 integra le disposizioni sin qui menzionate imponendo la conformita' "alla presente legge" di tutti i capitolati (alias, i progetti ed i contratti) anche tra privati. L'insieme delle menzionate disposizioni regionali appare contrastare: a) con l'art. 117, comma primo, Cost. in quanto, imponendo (e per di piu' consentendo l'imposizione mediante semplice regolamento di Giunta di standards e "requisiti tecnici" per taluni prodotti importati (sic!) o commercializzati nel territorio regionale, intro-ducono restrizioni alla circolazione di merci nel mercato unico europeo; b) con l'art. 117, comma secondo, lettera s) Cost., (e persino con l'anteriore, art. 69, comma 1, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112), in quanto disciplinando una species di "inquinamento", invade l'ambito proprio della tutela dell'ambiente, ambito il cui nucleo essenziale, non condiviso con altre "materie", e' costituito dalla disciplina di contenimento degli inquinamenti, e c) con l'art. 117, comma terzo, Cost. ("energia"), in quanto introduce regole (e - per di piu' - ne consente l'introduzione mediante regolamento di Giunta) in tema di energia elettrica prevenendo la determinazione dei principi generali riservata alla legislazione dello Stato (in argomento, tra le altre, le leggi 9 gennaio 1991 n. 9, con successive modificazioni, e 9 gennaio 1991 n. 10). Inoltre, l'art. 6, comma 1, citato appare contrastare con l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. ("ordinamento civile"), laddove impone anche all'autonomia negoziale dei privati l'adozione di capitolati "conformi alle disposizioni della presente legge" (peraltro senza prevedere una specifica sanzione). Giova precisare che le censure teste' mosse non concernono l'opportunita' "nel merito" e la efficacia delle disposizioni regionali in esame; disposizioni similari potrebbero essere prodotte dal legislatore statale o in coerenza con i principi dallo stesso indicati. Del resto, in argomento sono state elaborate norme tecniche UNI (e forse anche EN); e la norma UNI 10819 persegue la limitazione della dispersione verso il cielo di flussi luminosi. Inoltre, in argomento anche l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. In discussione e' soltanto la possibilita' per ciascuno dei legislatori regionali di dettare una propria differenziata disciplina in argomento, con ricadute anche su produzione e commercio di apparecchi di illuminazione. La legge reg. Veneto 27 giugno 1997 n. 22 e' anteriore alla riforma del titolo V della Costituzione, e la legge reg. Valle d'Aosta 28 aprile 1998 n. 17 e' anche prodotta da regione a statuto speciale. Occorre considerare che iniziative legislative sono attualmente all'esame del Parlamento nazionale; cosi' l'atto Camera 2403 XIV legislatura, ove tra l'altro i compiti in materia di inquinamento luminoso sono ripartiti tra Stato, regioni, province e comuni. Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto all'ulteriore questione se l'attribuzione di un potere regolamentare alla Giunta regionale possa esser disposta con legge regionale ordinaria, considerato l'art. 21 comma primo, dello Statuto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 345 e l'art. 121 Cost. come modificato dalla legge Cost. 22 novembre 1999 n. 1. In ordine all'art. 10, comma 2, della legge in esame si ripropone, nella sostanza, quanto argomentato in ricorso proposto nel marzo 2002 avverso legge regionale toscana e nel ricorso proposto giorni fa avverso legge regionale ligure. L'art. 120, comma secondo, Cost. nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... della citta' metropolitane delle province e dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale dei due periodi dell'unitario comma secondo, dell'art. 120, Cost., le solenni disposizioni contenute nell'art. 114, commi primo e secondo Cost., l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. della materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo costituzionale - nel senso che l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni legislative dello Stato definiscono" (prime disposizioni in argomento sono contenute nell'art. 6 del d.d.l. Atto Senato n. 1545, XIV legislatura). Occorre fra l'altro tener presente che un "commissario ad acta" e' organo straordinario dell'ente (ad esempio del comune) cui l'attivita' sostitutiva e' direttamente imputata. L'art. 10, comma 2, in esame, contrasta con i parametri costituzionali teste' indicati (art. 114 commi primo e secondo, art. 117, comma secondo, lettera p), art. 120 Cost.), e non soltanto per invasione di ambito di competenza legislativa statale. Detto articolo affida in via generale, al difensore civico regionale il potere di nominare un commissario ad acta. Non e' chiaro se il prescelto commissario sia o meno tenuto ad osservare direttive eventualmente date dal difensore civico regionale. La normativa statale recata dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 136 gia' attribuisce al difensore civico regionale poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori; l'art. 10 ora in esame innova sostanzialmente in quanto, in contrasto con i menzionati parametri costituzionali, sovrappone una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale. Indubbiamente v'e' l'esigenza di adeguare non soltanto il citato art. 136 ma anche gli artt. 141 e 247 del testo unico del 2000 alla sopravvenuta soppressione degli "organi regionali di controllo"; a cio' tuttavia deve provvedere il legislatore statale, con regole uniformi per l'intero territorio nazionale. Da ultimo, in via logicamente subordinata, si osserva che lo statuto della regione non pare consenta l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio, nei limiti indicati nei motivi di ricorso, con ogni consequenziale pronuncia. Roma, addi' 25 settembre 2002 Il Vice Avvocato generale: Franco Fava 02C0950