N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'8  ottobre  2002  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)

Ambiente  (tutela dell') - Regione Marche - Misure urgenti in materia
  di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso -
  Attribuzione  alla  Giunta  regionale  del  potere  di  emanare  un
  regolamento   per  la  riduzione  e  prevenzione  dell'inquinamento
  luminoso,  mediante  la  definizione  dei  requisiti tecnici per la
  progettazione,   l'installazione   e  la  gestione  degli  impianti
  d'illuminazione   esterna   pubblici  e  privati  -  Lamentata  non
  consentita  introduzione  di  restrizioni  alla  circolazione delle
  merci nel mercato unico europeo - Asserita invasione della sfera di
  competenza  statale  in  materia di tutela ambientale - Dedotta non
  consentita  regolamentazione  in  materia  di energia elettrica, in
  assenza  della  preventiva  determinazione  dei  principi  generali
  riservata al legislatore statale.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 2, commi 1, 2 e 4.
- Costituzione,  art.  117,  commi  primo,  secondo, lett. l) e s), e
  terzo.
Ambiente  (tutela dell') - Regione Marche - Misure urgenti in materia
  di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso -
  Previsione  dell'obbligo  per  tutti i capitolati (idest progetti e
  contratti) anche tra privati di conformarsi alle disposizioni della
  legge  impugnata  -  Lamentata  invasione della sfera di competenza
  statale  in materia di tutela ambientale - Asserita introduzione di
  restrizioni  alla circolazione di merci nel mercato unico europeo -
  Dedotta  violazione della sfera di competenza statale in materia di
  ordinamento civile.
- Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo.
Ambiente  (tutela dell') - Regione Marche - Misure urgenti in materia
  di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso -
  Attribuzione   al   difensore   civico   di   poteri  di  controllo
  sostitutivo,  mediante  nomina  di  un  commissario  ad  acta,  nei
  confronti dei Comuni inadempienti agli obblighi imposti dalla legge
  impugnata  -  Asserita violazione della competenza statale riguardo
  alla  definizione  delle  procedure,  nel  rispetto dei principi di
  sussidiarieta'  e  leale  collaborazione, per l'esercizio di poteri
  sostitutivi nei confronti degli organi di comuni, province e citta'
  metropolitane.
- Legge  Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 10, comma 2, all.
  B punti 7 e 8.
- Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo,
  lett. p), e 120.
(GU n.44 del 6-11-2002 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti, della Regione
Marche,  in  persona  del  suo  Presidente  della Giunta, avverso gli
artt. 2  (comma  1  lettera a), e comma 2), 4, 6 (comma 1), 10 (comma
2), e allegato B) (punti 7 e 8), della legge regionale 24 luglio 2002
n. 10 intitolata "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e
contenimento  dell'inquinamento  luminoso", pubblicata nel Boll. uff.
n. 87 del 1 agosto 2002.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 settembre
2002 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 2  comma  1 lettera a) e comma 2 e l'art. 4 della legge in
esame  attribuiscono  alla  Giunta regionale la competenza ad emanare
"un   regolamento   di   riduzione  e  prevenzione  dell'inquinamento
luminoso",  regolamento  che  -  tra  l'altro  - dovrebbe definire "i
requisiti  tecnici  ...  per  la  progettazione,  l'istallazione e la
gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati".
Tali  requisiti  "non  possono essere meno restrittivi (ossia possono
essere  piu'  restrittivi)  di quelli indicati nell'allegato B)", ove
tra  l'altro  -  al  punto  7 e' posto a carico di "case costruttrici
importatrici  o  fornitrici" l'obbligo di certificare "la rispondenza
degli  apparecchi (illuminanti commercializzati) alla presente legge"
e  al  punto  8 e' imposta l'istallazione "di dispositivi in grado di
ridurre  i  consumi energetici". Il successivo art. 6 comma 1 integra
le  disposizioni  sin  qui  menzionate imponendo la conformita' "alla
presente  legge"  di  tutti  i  capitolati  (alias,  i  progetti ed i
contratti) anche tra privati.
    L'insieme   delle   menzionate   disposizioni   regionali  appare
contrastare:  a)  con  l'art. 117,  comma  primo,  Cost.  in  quanto,
imponendo  (e per di piu' consentendo l'imposizione mediante semplice
regolamento  di  Giunta di standards e "requisiti tecnici" per taluni
prodotti   importati   (sic!)   o   commercializzati  nel  territorio
regionale,  intro-ducono  restrizioni  alla circolazione di merci nel
mercato  unico  europeo; b) con l'art. 117, comma secondo, lettera s)
Cost.,  (e persino con l'anteriore, art. 69, comma 1, lettera e), del
d.lgs.  31 marzo 1998 n. 112), in quanto disciplinando una species di
"inquinamento",  invade  l'ambito proprio della tutela dell'ambiente,
ambito  il  cui nucleo essenziale, non condiviso con altre "materie",
e'  costituito dalla disciplina di contenimento degli inquinamenti, e
c)   con  l'art. 117,  comma  terzo,  Cost.  ("energia"),  in  quanto
introduce  regole  (e  -  per  di  piu'  - ne consente l'introduzione
mediante   regolamento  di  Giunta)  in  tema  di  energia  elettrica
prevenendo  la  determinazione  dei  principi generali riservata alla
legislazione  dello  Stato  (in  argomento,  tra le altre, le leggi 9
gennaio  1991  n. 9,  con  successive modificazioni, e 9 gennaio 1991
n. 10).  Inoltre,  l'art. 6,  comma  1, citato appare contrastare con
l'art. 117,  comma secondo, lettera l), Cost. ("ordinamento civile"),
laddove  impone  anche all'autonomia negoziale dei privati l'adozione
di  capitolati  "conformi  alle  disposizioni  della  presente legge"
(peraltro senza prevedere una specifica sanzione).
    Giova  precisare  che  le  censure  teste'  mosse  non concernono
l'opportunita'   "nel  merito"  e  la  efficacia  delle  disposizioni
regionali  in esame; disposizioni similari potrebbero essere prodotte
dal  legislatore  statale  o  in coerenza con i principi dallo stesso
indicati. Del resto, in argomento sono state elaborate norme tecniche
UNI  (e forse anche EN); e la norma UNI 10819 persegue la limitazione
della  dispersione  verso  il  cielo  di flussi luminosi. Inoltre, in
argomento anche l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
In   discussione   e'  soltanto  la  possibilita'  per  ciascuno  dei
legislatori regionali di dettare una propria differenziata disciplina
in  argomento,  con  ricadute  anche  su  produzione  e  commercio di
apparecchi  di  illuminazione.  La  legge  reg. Veneto 27 giugno 1997
n. 22 e' anteriore alla riforma del titolo V della Costituzione, e la
legge  reg.  Valle  d'Aosta 28 aprile 1998 n. 17 e' anche prodotta da
regione a statuto speciale.
    Occorre  considerare  che iniziative legislative sono attualmente
all'esame  del  Parlamento  nazionale;  cosi'  l'atto Camera 2403 XIV
legislatura,  ove  tra  l'altro  i compiti in materia di inquinamento
luminoso sono ripartiti tra Stato, regioni, province e comuni.
    Le   considerazioni   che   precedono  sono  assorbenti  rispetto
all'ulteriore  questione se l'attribuzione di un potere regolamentare
alla  Giunta  regionale  possa  esser  disposta  con  legge regionale
ordinaria, considerato l'art. 21 comma primo, dello Statuto approvato
con  legge  22 maggio 1971, n. 345 e l'art. 121 Cost. come modificato
dalla legge Cost. 22 novembre 1999 n. 1.
    In   ordine  all'art. 10,  comma  2,  della  legge  in  esame  si
ripropone, nella sostanza, quanto argomentato in ricorso proposto nel
marzo  2002  avverso  legge  regionale toscana e nel ricorso proposto
giorni fa avverso legge regionale ligure.
    L'art. 120, comma secondo, Cost. nel primo periodo attribuisce al
Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... della
citta'  metropolitane  delle  province  e  dei  comuni"  nei casi ivi
indicati,  e  nel  secondo periodo riserva alla "legge" il compito di
definire  le  procedure nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e
di leale collaborazione.
    La  continuita'  testuale  dei  due  periodi  dell'unitario comma
secondo,  dell'art. 120,  Cost.,  le  solenni  disposizioni contenute
nell'art. 114,  commi  primo  e  secondo  Cost.,  l'attribuzione alla
competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi  dell'art. 117,  comma
secondo,  lettera  p),  Cost.  della  materia  "organi  di  governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane", la
cogente  esigenza  di  una  disciplina unica o quanto meno fortemente
coordinata  delle  modalita'  di esercizio dei poteri sostitutivi sin
dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento
sostitutivo,  sono  considerazioni  tutte concordemente concludenti -
con  altre  che  potranno  essere  evidenziate nel corso del processo
costituzionale  -  nel  senso  che l'espressione "la legge definisce"
utilizzata  dal  Costituente  sta per "disposizioni legislative dello
Stato  definiscono"  (prime  disposizioni in argomento sono contenute
nell'art. 6 del d.d.l. Atto Senato n. 1545, XIV legislatura). Occorre
fra  l'altro  tener  presente  che un "commissario ad acta" e' organo
straordinario  dell'ente  (ad  esempio  del  comune)  cui l'attivita'
sostitutiva e' direttamente imputata.
    L'art. 10,   comma   2,  in  esame,  contrasta  con  i  parametri
costituzionali  teste'  indicati  (art. 114  commi  primo  e secondo,
art. 117,  comma secondo, lettera p), art. 120 Cost.), e non soltanto
per  invasione  di  ambito  di  competenza legislativa statale. Detto
articolo  affida  in  via  generale, al difensore civico regionale il
potere  di  nominare  un  commissario  ad  acta.  Non e' chiaro se il
prescelto  commissario  sia  o  meno  tenuto  ad  osservare direttive
eventualmente date dal difensore civico regionale.
    La  normativa  statale  recata  dal  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
(testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),
all'art. 136  gia'  attribuisce  al difensore civico regionale poteri
sostitutivi  per  omissione  o ritardo di atti obbligatori; l'art. 10
ora  in  esame  innova  sostanzialmente in quanto, in contrasto con i
menzionati  parametri  costituzionali,  sovrappone  una  disposizione
legislativa regionale ad una specifica norma statale.
    Indubbiamente  v'e' l'esigenza di adeguare non soltanto il citato
art. 136  ma  anche gli artt. 141 e 247 del testo unico del 2000 alla
sopravvenuta  soppressione  degli  "organi regionali di controllo"; a
cio'  tuttavia  deve  provvedere  il  legislatore statale, con regole
uniformi per l'intero territorio nazionale.
    Da  ultimo,  in  via  logicamente  subordinata, si osserva che lo
statuto  della  regione non pare consenta l'attribuzione al difensore
civico regionale di funzioni di tanto spessore.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
delle  disposizioni  legislative  sottoposte  a  giudizio, nei limiti
indicati nei motivi di ricorso, con ogni consequenziale pronuncia.
        Roma, addi' 25 settembre 2002
               Il Vice Avvocato generale: Franco Fava
02C0950