N. 483 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2002
Ordinanza emessa il 5 luglio 2002 dal tribunale di Locri sez. distaccata di Siderno nel procedimento penale a carico di Maimone Lina Angelina ed altro Processo penale - Declaratoria di estinzione del reato in quanto prescritto prima dell'esercizio dell'azione penale - Condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive - Mancata previsione - Lesione del principio di parita' tra accusa e difesa. - Cod. proc. pen., art. 129. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.44 del 6-11-2002 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento a carico di Maimone Lina Angelina, nata a Torino il 27 ottobre 1950 e Malgeri Leopoldo nato a Placanica il 27 febbraio 1957, n. 280/2002 r.g. Dib. - 606/1999 R.G.N.; Vista l'istanza avanzata dalla difesa nel corso delle odierna udienza, nella quale: a) si chiede la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso prima dell'esercizio dell'azione penale con l'emissione del decreto di citazione a giudizio; b) si chiede conseguentemente la refusione delle spese processuali sostenute per la difesa; O s s e r v a La richiesta avanzata dalla difesa circa la refusione delle spese processuali pone l'accento sulla questione dell'addebitabilita' degli oneri processuali a carico degli imputati che siano stati sottoposti a giudizio penale in ipotesi in cui tale giudizio sia stato inutilmente tenuto. Nel caso di specie, in particolare. la difesa ha rilevato come l'imputato sia stato rinviato a giudizio per un reato prescritto prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, in quanto il fatto contestato (artt. 49 e 220, R.D. n. 267/1942) risulta commesso in data 8 agosto 1996 ed e' sanzionato con la pena della reclusione inferiore ai cinque anni (e quindi soggetto al termine di prescrizione ordinaria quinquennale di cui all'art. 157, primo comma, n. 4, c.p.). Va innanzitutto rilevato che non sono stati prodotti al fascicolo del dibattimento eventuali atti idonei ad interrompere la prescrizione prima della data di emissione del decreto di citazione a giudizio (del 30 gennaio 2002), non essendo utile a tale scopo l'avviso ex art. 15-bis c.p.p. ed avendo dichiarato il p.m. che nel proprio fascicolo non vi sono atti idonei a sospendere od interrompere la prescrizione, come tassativamente enunciati negli artt. 159 e 160 c.p.p. Dalla data di commissione del reato (8 agosto 1996) alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio (30 gennaio 2002) risulta quindi decorso il temine di prescrizione quinquennale. La questione, quindi, appare correttamente proposta dal difensore, atteso che nel caso di specie non viene richiesto un giudizio di assoluzione - che avrebbe potuto giustificare un vaglio dibattimentale per l'accertamento dei fatti - ma la mera declaratoria di estinzione del reato (perche' prescritto prima dell'esercizio dell'azione penale, cioe' dell'emissione del decreto di citazione a giudizio), sicche' viene richiesto anche il rimborso delle spese inutilmente sostenute. Va in proposito rilevato come all'imputato sia comunque fatto carico, in questo caso, del pagamento delle spese sostenute per il giudizio, attesa l'obbligatorieta' della difesa tecnica. Tale giudizio avrebbe pero' potuto essere evitato, non potendosi esercitare l'azione penale per fatti-reato gia' prescritti. La decorrenza del termine di prescrizione, accertata nel dibattimento a seguito della dichiarazione del p.m. circa l'inesistenza di atti interruttivi, impone quindi al giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (stante anche l'assenza dell'imputato). Ad avviso di questo tribunale, pero', appare giustificata anche la richiesta della difesa circa il rimborso delle spese sostenute per il giudizio. Tale richiesta, tuttavia, non puo' essere accolta in base alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Cio' comporta una valutazione della legittimita' costituzionale dell'art. 129 c.p.p., laddove non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese sostenute dall'imputato nei confronti del quale sia stata pronunciata immediata declaratoria di non punibilita' ex art. 129 c.p.p. A giudizio di questo tribunale, infatti, l'art. 129 c.p.p. si pone in contrasto con l'art. 3 e 24 e con l'art. 111 della Carta costituzionale (ove prevede che il "... processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' ...", nel testo successivo alla modifica della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2). In particolare non risulta assicurata la condizione di "parita'" tra l'accusa e la difesa, posto che il principio si riferisce ad ogni tipo di giudizio e che nel giudizio penale, a differenza che nel giudizio civile, viene in ogni caso fatto carico all'imputato delle spese processuali, sia in caso di condanna (art. 535 c.p.p.), sia in caso di assoluzione (non essendo previsto alcun rimborso), sia in caso di immediata declaratoria di non punibilita'. Orbene, la questione interessa tale ultimo caso, in cui - diversamente dall'ipotesi di assoluzione - non viene nemmeno ritenuto necessario il vaglio dibattimentale dei fatti (nel caso di specie, ad esempio, per la gia' intervenuta estinzione del reato). Appare a questo tribunale violativo delle condizioni di parita' tra le parti processuali l'addebitare all'imputato le spese sostenute, non avendosi dovuto esercitare, nel caso di specie, neanche l'azione penale e pur tuttavia gravando in ogni caso sull'imputato le spese del non utile giudizio. Cio' palesa una situazione di sostanziale non parita' tra difesa e accusa (nei giudizi penale rappresentata dallo Stato, sul quale - si' e' detto - non gravano mai le spese difensive sostenute dall'imputato), e rende certamente piu' difficoltoso il partecipare al processo per l'imputato (che dovra' comunque sostenere spese di giudizio, anche ove lo stesso non si sarebbe dovuto tenere) rispetto alla pubblica accusa. Si pone pertanto una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 129 c.p.p., nei termini sopra indicati, e posto che la questione appare rilevante per la decisione avendo la difesa dell'imputato richiesto la refusione delle spese sostenute, e non manifestamente infondata, per le ragioni descritte in parte motiva.
P. Q. M. Il Tribunale solleva, dichiarandola non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 129 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato prima dell'esercizio dell'azione penale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Siderno, addi' 5 luglio 2002 Il giudice: Liberati 02C0981