N. 486 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 luglio 2002
Ordinanza emessa il 22 luglio 2002 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Pompeo Luigi e S.p.a. Assitalia Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratti del consumatore - Disciplina delle clausole vessatorie nel contratto tra consumatore e professionista - Requisiti soggettivi di applicabilita' - Nozione di consumatore - Mancata inclusione in essa del beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro - Irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al consumatore che abbia stipulato direttamente il contratto. - Codice civile, art. 1469-bis. - Costituzione, art. 3.(GU n.44 del 6-11-2002 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4024/2001 RGAC tra: Pompeo Luigi, attore (elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Amedeo, 15, presso gli avv. Andrea Iannicelli ed Alfonso Maria Iannicelli); S.p.a. Assitalia, convenuta (elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo, 44, presso l'avv. Erasmo Augeri); Il giudice unico, letti gli atti, osserva quanto segue. Pompeo Luigi, quale dipendente della S.p.a. Enel, era assicurato con polizza cumulativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, stipulata dalla societa' datrice di lavoro con la S.p.a. Assitalia; in forza di detta polizza ha quindi agito nei confronti della suddetta compagnia, asserendo di aver subito un infortunio durante il periodo di copertura assicurativa, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo. Nel costituirsi, la S.p.a. Assitalia ha chiesto che venisse fornita la prova del tempestivo pagamento dei premi nonche' del fatto costitutivo del diritto dell'indennizzo, ed ha eccepito in ogni caso la inammissibilita' ed improcedibilita' dell'azione giudiziaria in quanto il punto 2.08 delle norme che regolano l'assicurazione, devolve a periti medici la valutazione e la liquidazione dei danni. In corso di giudizio, e precisamente con la memoria istruttoria del 12 gennaio 2002, la S.p.a. Assitalia ha rinunciato "a qualsiasi ulteriore eccezione e contestazione, esclusa quella relativa all'inammissibilita' ed improcedibilita' dell'azione giudiziaria per il temporaneo difetto di competenza del giudice ordinario". Effettivamente, il punto 2.08 delle norme che regolano l'assicurazione, condizioni generali applicabili alla polizza di cui si discute, istituisce una perizia contrattuale, affidando a periti la valutazione del danno. La giurisprudenza costante afferma che: "... nella clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale, con il deferimento ad un collegio medico (in presenza di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni o sul grado d'invalidita' permanente) del compito di accertare la natura e gli effetti delle lesioni riportate, e con l'impegno ad accertarne le conclusioni come diretta espressione della volonta' dei contraenti, e' insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le stesse parti non possono proporre davanti al giudice ordinario le azioni derivanti dal suddetto rapporto" (cosi' Cass. 9459/1994, tra le tante, precedenti e successive). In pratica, anche se le parti hanno demandato ai periti "le divergenze sul grado d'invalidita' permanente" (come letteralmente si legge nella clausola), hanno in effetti previsto la competenza dei periti per tutti quei casi in cui non si sia raggiunto un accordo sulla valutazione del danno, pure quando il mancato accordo sia dipeso dal mero silenzio della compagnia (in caso contrario, sarebbe stato formalizzato l'obbligo per la compagnia di formulare un'offerta). Comunque, nel presente giudizio risulta che la compagnia formulo' un'offerta all'infortunato, che non venne accettata (vedi raccomandata spedita dal Pompeo alla S.p.a. Assitalia e ricevuta in data 17 maggio 1999), per cui vi fu una divergenza nell'accezione piu' ristretta del termine. La giurisprudenza ha anche chiarito che nella perizia contrattuale e' sottratta al sindacato dei periti la soluzione delle questioni attinenti alla validita' ed operativita' della garanzia e comunque all'indennizzabilita' del danno (vedi, tra le tante, Cass. 10554/1998). Dalla combinazione dei due principi esposti si deduce che l'assicurato puo' convenire la compagnia al fine di sentire accertare la sussistenza del diritto all'indennizzo, prima dell'attivazione della perizia contrattuale; in tal caso, il tribunale, nel caso ritenga di non dover rigettare la domanda, dovra' dichiarare sussistente il diritto all'indennizzo e dichiarare l'improponibilita' della domanda di liquidazione del danno. Nel presente giudizio, come si e' visto, la compagnia ha espressamente rinunciato alle difese sulla indennizzabilita' del danno, per cui sul punto dovra' essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, e tutte le questioni sull'an non potranno essere riproposte in un eventuale giudizio successivo all'espletamento della perizia contrattuale. Resta, a questo punto, da valutare l'eccezione d'improponibilita' della domanda di liquidazione del danno e condanna al pagamento dell'indennizzo. Esaminando la clausola 2.08 delle norme che regolano l'assicurazione, essa risulta integrare uno dei casi di clausole che, nei contratti tra professionista e consumatore, si presumono vessatorie, caso rientrante tra quelli indicati al n. 18 del terzo comma dell'art. 1469-bis c.c.; in particolare, essa sancisce a carico del consumatore una deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria. Su questo punto vi e' giurisprudenza in senso contrario: Cass. 14302/1999 ha ribadito quanto gia' affermato in precedenti decisioni, e cioe' che "... la clausola di una polizza di assicurazione contro i danni da furto o incendio, con la quale le parti conferiscono ad una o piu' persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volonta' e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario ...". Pero', come affermato dalla giurisprudenza piu' sopra richiamata, la clausola che stabilisce una perizia contrattuale per la valutazione del danno, implica una temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, il che rappresenta evidentemente una deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria, in favore della competenza dei periti, sul punto della liquidazione del danno. Ed infatti, nel giudizio successivamente instaurato per ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo, non potra' piu' essere messa in discussione l'entita' del danno determinata dai periti. Vero e' che la giurisprudenza ha ben chiarito la differenza tra la perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale, per cui ai periti e' demandato esclusivamente un compito tecnico; vedi Cass. 9032/1995: "... non si trasmette potere decisorio dai titolari all'ausiliare incaricato di formulare apprezzamenti tecnici neppure se sussiste l'impegno di quei titolari a ritenere vincolanti le risposte fornite dall'ausiliare ... l'obbligo di recepire i risultati della indagine tecnica non muta il carattere intrinseco dell'attivita' dell'ausiliare ... ne' la richiesta di stima e liquidazione del danno, a termini delle disposizioni contrattuali, costituiscono, di per se', effettiva attivita' decisoria ...". In effetti, mentre gli arbitri, nell'arbitrato irrituale, esprimono una volonta' negoziale e la loro decisione assume natura di accordo transattivo, i periti, nella perizia contrattuale, esprimono esclusivamente un apprezzamento tecnico. Pero', tra i compiti del giudice, vi e' anche quello di esprimere valutazioni tecniche, tramite le quali procedere alla liquidazione del danno; se le parti demandano a terzi la liquidazione, rinunciano su questo punto alla tutela giurisdizionale, e questo accordo si risolve in una deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria. Il fatto che il risultato dell'attivita' dei periti non sia un atto avente natura negoziale, non esclude che sia stata demandata loro un'attivita' valutativa che costituisce compito proprio del giudice, per cui non si vede come si possa negare che ci si trovi di fronte ad una deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria. Ai sensi dell'art. 1469-quinquies c.c., una clausola come quella di cui si discute, nel contratto tra professionista e consumatore, e' inefficace, e l'inefficacia, che opera soltanto a vantaggio del consumatore, puo' essere rilevata d'ufficio. Nel presente caso, pero', il contratto non e' stato concluso tra il professionista ed il consumatore, in quanto la polizza con la S.p.a. Assitalia e' stata contratta dalla S.p.a. Enel, che non puo' certo essere definita un consumatore, ma e' una societa' erogatrice di servizi. Non trova pertanto applicazione la disciplina stabilita dal capo XIV bis del titolo III del quarto libro del codice civile. Tuttavia, il Pompeo e' titolare di un autonomo e non derivato diritto ai vantaggi dell'assicurazione, e nel suo rapporto con la compagnia si trova in una posizione identica al soggetto che abbia stipulato direttamente il contratto, il "consumatore" preso in considerazione dalla normativa in esame. Proprio come il consumatore, il Pompeo si e' trovato a dover subire gli effetti di un regolamento contrattuale che non e' stato in condizione di negoziare effettivamente; e questo regolamento contrattuale gli e' stato imposto nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, poiche' e' pacifico in giurisprudenza che "... i premi dovuti da una societa' datrice di lavoro a seguito della stipulazione di una polizza cumulativa per infortunio professionale ed extraprofessionale dei propri dipendenti fanno parte della cd. retribuzione imponibile ..." (Cass. 6169/1999, tra le tante). Con cio' si vuol dire che, costituendo il pagamento del premio un obbligo che sostanzialmente ricade a carico del beneficiario della polizza, anche se formalmente a versarlo e' il datore di lavoro, si viene a creare anche in questo caso quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la norma prende in considerazione. In questo contesto, e' irrilevante che la polizza sia stata stipulata dalla S.p.a. Enel e non dal Pompeo, perche' cio' che conta e' che un "professionista" (la S.p.a. Assitalia) ha predisposto il regolamento contrattuale, e che un soggetto debole (il Pompeo) ne subisce le conseguenze. Per il lavoratore non cambia nulla se sia stato il datore di lavoro a stipulare il contratto con il professionista; cio' che rileva, e' che una parte della sua retribuzione e' stata utilizzata per stipulare un accordo nel suo interesse, e questo accordo contiene una clausola vessatoria. In effetti, il Pompeo e' da qualificarsi come un utente, cioe' un soggetto che utilizza un servizio, soggetto che la legge n. 281/1998 parifica in toto al consumatore, anche (in seguito all'introduzione dell'art. 2-bis aggiunto col d.lgs. n. 224/2001) con specifico riferimento alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori contemplati in una serie di direttive dell'Unione europea, tra le quali la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in attuazione della quale e' stato introdotto il capo XIV bis del titolo III del quarto libro del codice civile. In forza di quanto esposto, appare del tutto irragionevole ed immotivata la disparita' di trattamento, tra il consumatore che abbia stipulato direttamente il contratto, ed il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. Dev'essere dunque sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1469-bis c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include il suddetto beneficiario di polizza nella nozione di consumatore. Per quanto concerne ulteriormente la rilevanza ai fini del presente giudizio della questione, si fa presente che la polizza in forza della quale il Pompeo vanta il diritto all'indennizzo, e' stata stipulata in data 31 dicembre 1997, e quindi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1469-bis c.c. In ogni caso, anche a voler ritenere che la polizza del 31 dicembre 1997 costituisca una prosecuzione dello stesso rapporto contrattuale sorto nel 1990, va detto che, conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204/1997 in tema di fideiussione omnibus, l'irretroattivita' della nuova disciplina in materia di contratti del consumatore non implica che la disciplina precedente, la quale consentiva l'inserimento in quei contratti di una serie di clausole vessatorie senza la sanzione della inefficacia rilevabile d'ufficio, acquisti carattere ultrattivo. In particolare, essendosi il sinistro verificato nel 1998, il diritto del Pompeo all'indennizzo e' sorto dopo l'entrata in vigore della disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti del consumatore, e quindi non puo' trovare applicazione nei suoi confronti una clausola attualmente sanzionata con l'inefficacia rilevabile d'ufficio. Tra l'assicurato e la compagnia il rapporto non si e' esaurito, e quindi non si pone una questione di applicazione retroattiva della norma.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1469-bis c.c., nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e venga poi trasmessa alla Corte costituzionale. Napoli, addi' 12 luglio 2002 Il giudice: Pastore Alinante 02C0984