N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale regionale e disposizioni in materia di personale dipendente - Previsione dell'inquadramento e della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato - Violazione del principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Incidenza sui principi di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, artt. 3, comma 8, 11 e 13. - Costituzione, artt. 3, 51, e 97, commi primo e terzo. Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale regionale e disposizioni in materia di personale dipendente - Previsione, per l'accesso alla categoria dirigenziale, di corsi di formazione manageriali, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'Amministrazione regionale - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico - Incidenza sui principi di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, art. 8, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 51, e 97, commi primo e terzo.(GU n.47 del 27-11-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002 n. 20, "disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonche' ulteriori disposizioni in materia di personale"", pubblicata in B.U.R. suppl. straord. n. 16 del 16 agosto 2002, relativamente agli artt. 3 comma 8, 8 comma 4, 11 e 13, giusta delibera del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2002. 1. - La legge regionale indicata in epigrafe detta un nuovo sistema di classificazione del personale della Regione nonche' reca ulteriori disposizioni in materia di personale regionale. In particolare la legge ridefinisce il sistema delle fonti in materia di organizzazione degli uffici e personale della Regione, apportando modificazioni a leggi regionali vigenti, introducendo un nuovo sistema di classificazione del personale da definirsi in sede di contrattazione collettiva. In particolare, per la prima attuazione del sistema di classificazione, sono istituite, per il personale non dirigente, quattro categorie denominate A), B), C) e D), articolate in posizioni economiche interne. Inoltre, vengono dettate norme di inquadramento di personale presso l'amministrazione regionale nonche' disposizioni urgenti per una definitiva sistemazione dell'assetto del personale regionale. Viene, altresi', prevista una modifica della legge regionale n. 18/1996, concernente norme in materia di personale, laddove vengono modificate anche le disposizioni inerenti la contrattazione collettiva. La Regione, infatti, avendo statutariamente competenza legislativa esclusiva sullo stato giuridico ed economico del personale degli uffici e degli enti da essa dipendenti, ha istituito il comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN). 2. - L'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione non ha inciso sul tipo di competenza legislativa in cui ricade la materia disciplinata dalla legge regionale, poiche' gia' lo Statuto prevede una competenza esclusiva della regione (art. 4, comma 1, punto 1), per quanto attiene la materia dell'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto". Resta fermo il vincolo del rispetto della Costituzione, indicato dallo Statuto medesimo. Pertanto, la legge regionale e' costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni: a) l'art. 3, comma 8, l'art. 11 e l'art. 13, nel prevedere l'inquadramento e la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso procedure selettive riservate, di varie categorie di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, violano il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come piu' volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 194/2002); b) l'art. 8, comma 4, che modifica l'art. 14 della legge regionale n. 18/1996, nel prevedere, quale requisito per l'accesso alla categoria dirigenziale, l'espletamento di corsi di formazione manageriale, da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'amministrazione regionale, si pone in contrasto con la succitata norma costituzionale (art. 97 della Costituzione), con la giurisprudenza costituzionale richiamata, nonche' con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002 n. 20, negli artt. 3 comma 8, 8 comma 4, 11 e 13. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2002, unitamente a copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 14 ottobre 2002 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara 02C0987