N. 77 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  22  ottobre  2002  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Consiglio regionale - Regione Molise - Gruppi consiliari - Contributi
  mensili  per il relativo funzionamento - Aggiornamento, a decorrere
  dall'anno  1991,  mediante applicazione delle variazioni dei prezzi
  al   consumo  accertati  dall'ISTAT  -  Denunciata  equivocita'  di
  interpretazione della norma nel senso di una possibile applicazione
  retroattiva  - Conseguente contrasto con i principi di certezza del
  diritto  e  di  unita'  dell'ordinamento  giuridico,  evocati dalla
  giurisprudenza  costituzionale  (sent. n. 368/1991) nei riguardi di
  leggi  regionali  retroattive  -  Incidenza  sui  principi  di buon
  andamento   della   pubblica   amministrazione   e   di   copertura
  finanziaria.
- Legge Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 117.
(GU n.47 del 27-11-2002 )
    Ricorso   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio  in  via  dei  Portoghesi  n. 12, Roma, nei confronti della
Regione  Molise in persona del presidente della giunta regionale, per
la  dichiarazione  della  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 17 (B.U.R n. 18 del 16 agosto
2002)  -  Modifiche  ed  integrazioni  alla legge regionale n. 20 del
4 novembre  1991,  ad oggetto: "Testo unico delle norme in materia di
funzionamento  e  di assegnazione di personale ai gruppi consiliari",
nella  parte  in  cui modifica l'art. 3.2 della legge regionale n. 20
del 1991.
    La   legge   impugnata,  dopo  aver  modificato  il  primo  comma
dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1991 aggiornando i contributi
ai   Gruppi  consiliari  per  il  loro  funzionamento,  ha  disposto,
modificando anche il secondo comma, che "le quote di cui alle lettera
a),  b)  e  c)  del  comma  1  dovranno essere aggiornate a decorrere
dall'anno 1991 mediante l'applicazione delle variazioni dei prezzi al
consumo  accertati dall'ISTAT. Le quote stesse saranno poi aggiornate
annualmente in base alle medesime variazioni.
    La   portata   della   norma   non   e'  chiara.  Di  conseguenza
l'impugnativa   viene   proposta   sul   presupposto   di  una  delle
interpretazioni che la Regione potrebbe seguire in sede applicativa.
    I  contributi  mensili,  in misura aggiornata, previsti nel primo
comma,  in  mancanza  di  una  diversa  previsione  debbono ritenersi
applicabili  dall'entrata in vigore della legge. In altre parole, dal
17  agosto  2002  ai  gruppi  consiliari i contributi dovranno essere
erogati nella nuova misura.
    Se questo e' il senso della norma, diventa ambiguo il significato
del comma 2.
    Se  ne  prevede l'aggiornamento a decorrere dal 1991. Se la norma
fosse applicabile ai contributi dovuti a partire dalla sua entrata in
vigore  (17  agosto  2002  in  poi),  la  cui  misura  era stata gia'
aggiornata  dalla  stessa  legge,  che per questo aveva modificato la
legge   precedente,   e'   sicuramente  irragionevole  aver  disposto
l'aggiornamento di contributi gia' aggiornati.
    La norma potrebbe essere interpretata anche nel senso che restano
fissati nelle misure indicate nel primo comma i contributi da erogare
a decorrere dall'entrata in vigore della legge, senza sottoporli alla
rivalutazione  prevista  nel comma 2, mentre andrebbero aggiornati in
via retroattiva quelli per gli anni precedenti, a decorrere dal 1991,
anno  di  entrata  in  vigore  della  legge  modificata;  per fare un
esempio,  per  l'anno  1991  si  dovrebbero  prendere  come  base  di
riferimento  i  contributi  fissati  nel  primo  comma, rivalutandoli
secondo l'indice ISTAT.
    Per   le  ragioni  gia'  esposte,  cosi'  interpretata  la  norma
risulterebbe  ancora  piu' illegittima, se cosi' si potesse dire, che
nella interpretazione precedente.
    Se  il  legislatore  regionale  avesse  inteso  dare  alla  norma
efficacia  retroattiva  con un minimo di ragionevolezza, almeno sotto
il  profilo  che  si  sta esaminando, commisurando l'integrazione dei
contributi  precedenti  agli importi fissati nel primo comma, avrebbe
dovuto  prevedere che per ciascuno degli anni precedenti i contributi
andavano  integrati  in  base  alla  diffrenza tra quanto fissato nel
primo  comma  e  quanto in effetti erogato, con la rivalutazione solo
per la differenza.
    Sempre    sul    presupposto    della    efficacia   retroattiva,
l'interpretazione  potrebbe essere anche nel senso che il riferimento
al  primo  comma andrebbe limitato alla natura delle quote e non alla
loro  misura.  Le  quote,  espresse  in  moneta  diversa, andrebbero,
dunque,  integrate prendendo come base di rivalutazione gli ammontari
liquidati di anno in anno.
    Se cosi' fosse, la norma sarebbe ugualmente illegittima.
    Trattandosi  di spese gia' sostenute dai gruppi consiliari, dando
alla  nuova disciplina effetto retroattivo non si sarebbe disposto un
contributo  alle  spese  di  esercizio  dei  gruppi consiliari, ma un
contributo straordinario in conto capitale.
    Codesta Corte in materia di retroattivita' delle leggi regionali,
avendo   come  parametro  costituzionale  gli  artt. 3  e  117  della
Costituzione, dopo aver precisato la portata del principio di unita',
richiamato ripetutamente nella sua giurisprudenza, ha chiarito che ad
esso   va   attribuito   "il  significato  di  garantire  coerenza  e
ragionevolezza  del  sistema,  piu' che la sua continuita' temporale"
cosicche'  il  divieto  di retroattivita' "rappresenta pur sempre una
regola   essenziale   del   sistema  cui,  salva  un'effettiva  causa
giustificatrice,  il  legislatore  deve ragionevolmente attenersi, in
quanto  la  certezza  dei  rapporti preferiti costituisce un indubbio
cardine  della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini"
(sent. n. 368/1991).
    Nel  caso  in  esame  la  norma regionale contrasta sotto diversi
profili  con  quella  ragionevolezza  che  codesta  Corte ha ritenuto
indispensabile, ragionevolezza richiesta anche dal principio del buon
andamento richiamato dall'art. 97 della Costituzione.
    Prima  di  tutto,  per  la equivocita' del suo testo che ne rende
possibile  l'applicazione retroattiva, lasciandone l'iniziativa a chi
dovra' provvedere alla sua applicazione.
    In  secondo  luogo,  perche',  sempre per l'ambiguita' del testo,
consente   che,   applicandola   retroattivamente,   si  pratichi  la
svalutazione con decorrenza dal 1991 ad integrazione di contributi la
cui base e' stata aggiornata dalla legge impugnata.
    In terzo luogo, perche' ad un contributo in conto capitale da' la
veste  di  un  contributo alle spese di funzionamento gia' sostenute,
senza  prendere  in  alcuna  considerazione  l'ammontare effettivo di
queste.
    In   quarto   luogo  perche'  dalla  legge,  a  giustificarne  la
ragionevolezza  di  fronte  a  codesta Corte chiamata al controllo di
legittimita',  non si desumono, nemmeno per implicito, le ragioni che
rendevano   se   non   necessario,  almeno  opportuno  un  intervento
retroattivo.
    Una  effettiva  causa  giustificatrice,  secondo  la formulazione
adottata  da  codesta  Corte,  era  tanto piu' necessaria nel caso in
esame in cui il legislatore regionale smentiva se stesso.
    La   legge   regionale   n. 20/1991,   infatti,   non   prevedeva
l'aggiornamento   del   contributo,   ritenendolo  evidentemente  non
compatibile con le esigenze regionali di bilancio.
    La  legge  impugnata, facendo retroagire le sue disposizioni sino
all'anno  di entrata in vigore della legge precedente (qualora questa
fosse  l'interpretazione  da seguire), avrebbe dovuto far emergere le
ragioni   sopravvenute,   una   volta   cambiato   orientamento,  che
giustificavano  l'applicazione  per  tutto il periodo di vigore della
legge precedente.
    La Regione, infine, non ha tenuto nemmeno conto delle innovazioni
che in materia ha apportato la legge costituzionale n. 3 del 2001.
    Come noto, la perequazione delle risorse finanziarie rientra oggi
nella  legislazione  esclusiva  dello Stato (art. 117, secondo comma,
Cost.).
    Alla  legislazione  concorrente  delle  Regioni  e' attribuita la
armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza
pubblica   (art. 117,   terzo   comma),  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato.
    Una   norma   cosi'   ambigua   avrebbe  richiesto  una  base  di
ragionevolezza  particolarmente chiara per verificare come si potesse
coordinare  con  i principi fondamentali della finanza pubblica, oggi
orientata  nel  senso del massimo rigore, ampiamente riscontrabile in
tutta  la  legislazione  di  questi  ultimi  anni,  sia  per  ragioni
contingenti,  legate alla situazione economica attuale, che a vincoli
di origine comunitaria, fondati su situazioni strutturali.
    Una   volta   che   alla   norma   fosse  riconosciuta  efficacia
retroattiva,  la  sua illegittimita' costituzionale emergerebbe anche
da un ulteriore punto di vista.
    La  integrazione  per  i dieci anni anteriori di contributi, gia'
erogati  sui  bilanci  rispettivi,  comporta che la spesa complessiva
andra'  a  gravare  sul  bilancio  regionale 2002, effetto questo del
tutto coerente con la natura di un contributo straordinario ai gruppi
consiliari,  che  ha  la  misura, e non di integrazione di contributi
gia' versati.
    L'art. 17  Cost.,  al  primo  comma,  impone  espressamente  alle
Regioni di esercitare la loro potesta' legislativa nel rispetto della
Costituzione.
    La  norma non indica nessuna copertura finanziaria, in violazione
palese dell'art. 81 Cost., violazione tanto piu' grave in presenza di
quel rigore finanziario che si e' gia' richiamato.
    La norma impugnata e', dunque, costituzionalmente illegittima per
violazione degli artt. 3, 81, 97 e 117 Cost.
                              P. Q. M.
    Si conclude perche' sia dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 1 della legge della Regione Molise 2 agosto 2002, n. 17, nella
parte  in  cui ha introdotto il nuovo testo dell'art. 3.2 della legge
regionale n. 20 del 4 novembre 1991.
    Si   produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 11 ottobre 2002.
        Roma, addi' 14 ottobre 2002.
                  Avvocato dello Stato: Glauco Nori
02C0988