N. 430 ORDINANZA 21 - 29 ottobre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Costituzione in giudizio - Soggetti ricorrenti nei giudizi principali
  - Tardiva costituzione - Inammissibilita'.
Regione  Siciliana  -  Impiego  regionale  -  Ruolo  tecnico dei beni
  culturali  e  ambientali  -  Copertura  di posti messi a concorso -
  Ammissione  alla  riserva  del  cinquanta  per  cento  dei  posti -
  Ritenuta esclusione di soggetti gia' adibiti alla catalogazione dei
  beni culturali della Regione - Asserita violazione del principio di
  eguaglianza,  del diritto a una stabile occupazione e del principio
  di imparzialita' dell'amministrazione - Possibilita' di una diversa
  interpretazione  della  norma  censurata  -  Manifesta infondatezza
  della questione.
- Legge Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.
(GU n.44 del 6-11-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 1,
della   legge   della   Regione   Siciliana   27 aprile   1999,  n. 8
(Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del ruolo tecnico dei
beni   culturali   ed   ambientali   e  disposizioni  in  materia  di
catalogazione  informatizzata  dei beni culturali), promossi con nove
ordinanze  emesse  il  31 gennaio  2001  dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente
iscritte  ai  nn. 1,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del registro ordinanze
2002  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a
serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti gli atti di costituzione di Maria Busacca e altri, Giuliana
Coscarelli  e  altri,  Loredana  Saraceno  e  altri,  Pamela Emanuela
Nicolosi  e  altri,  Stefania Maugeri e altri, Concetta Carbone, Dora
Sindona nonche' gli atti di intervento della Regione Siciliana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione   staccata  di  Catania,  con  nove  ordinanze  di  contenuto
sostanzialmente  identico,  emesse  tutte in data 31 gennaio 2001, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma
1,   della   legge  della  Regione  Siciliana  27 aprile  1999,  n. 8
(Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del ruolo tecnico dei
beni   culturali   ed   ambientali   e  disposizioni  in  materia  di
catalogazione informatizzata dei beni culturali), in riferimento agli
artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;
        che  -  premette  il  rimettente - i ricorrenti nei giudizi a
quibus hanno prestato la loro attivita' nell'ambito di un progetto di
catalogazione  dei  beni  culturali  della  Regione Siciliana, basato
sulle disposizioni della legge 20 maggio 1988, n. 160 (Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del  decreto-lgge  21 marzo 1988, n. 86,
recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato   del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del  sistema
informatico  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale),
approvato  e  finanziato  con delibera del Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica  del 20 dicembre 1990, ma attivato
solo nell'ottobre del 1993;
        che  a causa di tale ritardo nell'attuazione del progetto gli
stessi ricorrenti non hanno potuto proporre istanza per la stipula di
un   contratto  di  diritto  privato  di  durata  triennale  a  norma
dell'art. 111,   comma  1,  lettera b),  della  legge  della  Regione
Siciliana  1  settembre  1993,  n. 25  (Interventi  straordinari  per
l'occupazione  produttiva  in  Sicilia),  per  essere  detta facolta'
riservata  a  coloro  che,  al  momento  dell'entrata in vigore della
medesima  legge, fossero gia' impegnati in attivita' di catalogazione
dei beni culturali siciliani;
        che  la  legge  regionale  n. 8 del 1999 dispone, all'art. 6,
comma   1,   che,  "al  fine  di  non  disperdere  il  patrimonio  di
professionalita'  formato  prima  con  fondi  statali e poi con fondi
regionali",  la  riserva  del  cinquanta  per cento dei posti messi a
concorso  -  prevista dall'art. 7 della legge della Regione Siciliana
15 maggio  1991,  n. 27  (Interventi  a  favore  dell'occupazione), e
successive  modifiche  -  per  la copertura di posti delle qualifiche
proprie  del  ruolo  tecnico  dei  beni  culturali  ed ambientali sia
riservata  esclusivamente  al  personale  che  ha prestato "effettivo
servizio"  per  la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111
della  legge  regionale  n. 25 del 1993, come modificato dall'art. 13
della   legge   della  Regione  Siciliana  29 settembre  1994,  n. 34
(Provvidenze  a  favore  dei  proprietari  di immobili danneggiati da
eventi  franosi  verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche,
integrazioni  di norme e norme interpretative. Interventi nei settori
dell'occupazione,  dell'industria, del commercio, della cooperazione,
dell'artigianato e dei lavori pubblici);
        che  i  bandi  di  concorso emanati per la copertura di posti
nelle  qualifiche  del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale in
quanto,  facendo  espresso  richiamo al citato art. 6, comma 1, della
legge regionale n. 8 del 1999, non consentono ai ricorrenti - i quali
non  hanno  stipulato  i contratti previsti nell'art. 111 della legge
regionale  n. 25  del 1993 - di usufruire della riserva del cinquanta
per cento dei posti;
        che,  tutto  cio'  premesso,  il  giudice  rimettente ritiene
rilevante  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma  1, della legge regionale n. 8 del 1999, poiche' l'annullamento
dei  bandi  di  concorso,  richiesto nei giudizi principali, potrebbe
essere  disposto  soltanto  qualora fosse dichiarata l'illegittimita'
costituzionale   della  suddetta  disposizione  legislativa,  da  cui
l'esclusione lamentata dipenderebbe;
        che,   nel  merito,  il  Tribunale  amministrativo  regionale
ritiene  che  la  norma  censurata  -  escludendo  dalla  riserva del
cinquanta per cento dei posti i soggetti che abbiano svolto attivita'
di  catalogazione  in base all'art. 6 della legge n. 160 del 1988, ma
che  non  abbiano potuto stipulare i contratti previsti dall'art. 111
della   legge   regionale   n. 25  del  1993  -  violi  il  principio
costituzionale  di  uguaglianza,  dando  luogo  a  una  immotivata  e
irrazionale  discriminazione  tra  soggetti  impegnati  nella  stessa
attivita',  con conseguente vulnus della aspirazione dei ricorrenti a
una  stabile  occupazione  (art. 4  della  Costituzione),  poiche' le
situazioni  giuridiche  dei  ricorrenti  nei  giudizi principali sono
identiche  a  quelle  dei  soggetti che, avendo stipulato i contratti
richiamati,   possono  invece  usufruire  della  riserva,  fondandosi
entrambe  sullo stesso presupposto, legittimante la riserva di posti,
che   consiste   nel  servizio  prestato  per  la  catalogazione  del
patrimonio culturale della Regione Siciliana;
        che  l'impossibilita'  di  distinguere  -  ragionevolmente  -
all'interno  della categoria dei catalogatori sarebbe stata del resto
riconosciuta dallo stesso legislatore regionale, che non ha istituito
alcuna  disciplina  differenziata  quanto alla valutazione dei titoli
per l'attribuzione dei punteggi;
        che  la  norma censurata, inoltre, violerebbe l'art. 97 della
Costituzione,  in  quanto  l'amministrazione regionale avrebbe inteso
accordare,   per  l'accesso  all'impiego  regionale,  una  preferenza
all'attivita'  svolta  nella  catalogazione  dei  beni  culturali, "a
prescindere dalla natura del rapporto instauratosi";
        che  il  Presidente  della Regione Siciliana, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto, con atti
di  identico  contenuto,  in  ciascuno  dei  giudizi  cosi' promossi,
argomentando  nel  senso  della  razionalita' della differenziazione,
dovuta  a  ragioni  di carattere temporale gia' valutate nel contesto
della  legge n. 25 del 1993, e della rispondenza al principio di buon
andamento  della  pubblica  amministrazione  della riserva di posti a
favore  di  soggetti  in  atto  titolari  di  un  rapporto  di lavoro
subordinato  con  l'amministrazione  regionale,  concludendo  per una
declaratoria di inammissibilita' o di infondatezza della questione;
        che i ricorrenti nei giudizi principali hanno depositato atti
di  costituzione  oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge
11 marzo  1953,  n. 87  (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della  Corte  costituzionale),  e dall'art. 3 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Considerato che le nove ordinanze sollevano la medesima questione
di costituzionalita' e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e definiti con unica pronuncia;
        che   deve  preliminarmente  dichiararsi  inammissibile,  per
tardivita',   la   costituzione  in  giudizio  dei  soggetti  privati
ricorrenti nei giudizi principali;
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Sicilia,
sezione  staccata  di Catania, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 6,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Siciliana  27 aprile  1999,  n. 8  (Rideterminazione  delle dotazioni
organiche  del  ruolo  tecnico  dei  beni  culturali  ed ambientali e
disposizioni  in  materia  di  catalogazione  informatizzata dei beni
culturali), in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;
        che  la  sollevata  questione  di  costituzionalita' si fonda
sulla  premessa  che  l'art. 6,  comma  1,  della legge della Regione
Siciliana  n. 8 del 1999, oggetto dei presenti giudizi, faccia rinvio
all'art. 111  della  legge  della Regione Siciliana 1 settembre 1993,
n. 25   (Interventi  straordinari  per  l'occupazione  produttiva  in
Sicilia),  ai  fini dell'individuazione dei titolari dei contratti di
cui  alla lettera b) del comma 1 dello stesso art. 111 quali soggetti
beneficiari,  in  via  esclusiva,  della  riserva  dei  posti messi a
concorso;
        che  la  disposizione  censurata  si limita a individuare, in
generale,  il  requisito  per l'ammissione alla riserva del cinquanta
per  cento  dei  posti  messi a concorso nell'aver prestato effettivo
servizio  per l'espletamento dell'attivita' di catalogazione dei beni
culturali  ed  ambientali  della regione stessa - disciplinata a piu'
riprese  sia  dal  legislatore statale (con le leggi n. 41 del 1986 e
n. 449  del  1987) che da quello regionale (prima con la legge n. 116
del  1980,  poi  con la legge n. 26 del 1988) - "per la realizzazione
degli  interventi  di  cui  all'art. 111"  della  legge della Regione
Siciliana   n. 25  del  1993,  senza  introdurre  alcuna  distinzione
temporale;
        che  pertanto, secondo il testo e la ratio della disposizione
-  che  mira  a  "non  disperdere  il patrimonio di professionalita'"
formato  sia  con  fondi statali (come e' nel caso dei ricorrenti nei
giudizi principali), sia con fondi regionali -, nulla si oppone a che
la  norma  impugnata  sia interpretata nel senso di definire l'ambito
dei  destinatari  della  riserva  di  posti attraverso un criterio di
carattere  generale,  collegato  all'obiettivo ed effettivo esercizio
delle  attivita' di catalogazione, indipendentemente dal tempo in cui
esse siano state, in concreto, messe in opera;
        che,  alla stregua di tale interpretazione della disposizione
oggetto  del  presente giudizio, tra i soggetti che possono usufruire
della  riserva del cinquanta per cento dei posti messi a concorso nel
ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali hanno da essere inclusi
tutti  coloro  che  abbiano  prestato  effettivamente le attivita' di
catalogazione   indicate  nell'art. 111  della  legge  della  Regione
Siciliana  n. 25 del 1993, e che cio' consente di superare i dubbi di
costituzionalita' prospettati;
        che  pertanto, data l'anzidetta interpretazione, il dubbio di
costituzionalita' sollevato non ha manifestamente ragione di essere.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 1, della legge della
Regione   Siciliana  27 aprile  1999,  n. 8  (Rideterminazione  delle
dotazioni   organiche   del  ruolo  tecnico  dei  beni  culturali  ed
ambientali  e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata
dei  beni  culturali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale della
Sicilia,  sezione  staccata  di Catania, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 ottobre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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