N. 432 ORDINANZA 21 - 29 ottobre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Istituti  di  credito  -  Fondazioni  bancarie  -  Incompatibilita' e
  requisiti dei soggetti che svolgono funzioni presso le fondazioni -
  Potere  di indirizzo demandato all'Autorita' di vigilanza (Ministro
  del  tesoro) - Prospettata violazione della delega legislativa, del
  principio   di   tutela  dell'autonomia  privata,  del  diritto  di
  associazione  e dei diritti nelle formazioni sociali - Sopravvenuta
  normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.lgs.  17 maggio 1999, n. 153, artt. 4, comma 1, lettera g), e 10,
  comma 3, lettera e).
- Costituzione,  artt.  2, 3, 18, 41 e 76 (in relazione alla legge 23
  dicembre 1998, n. 461).
(GU n.44 del 6-11-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 1,
lettera  g),  e  10,  comma  3,  lettera  e), del decreto legislativo
17 maggio  1999,  n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui  all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre
1990,    n. 356,   e   disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
ristrutturazione  bancaria,  a  norma  dell'articolo  1  della  legge
23 dicembre  1998,  n. 461),  promosso  con ordinanza del 19 dicembre
2001  - 9 gennaio 2002, depositata il 22 febbraio 2002, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla
Fondazione Cassa di risparmio di Trieste ed altre contro il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  iscritta  al  n. 231  del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli atti di costituzione dell'Associazione fra le Casse di
risparmio  italiane  (ACRI)  ed  altre,  della  Fondazione  Cassa  di
risparmio  di Venezia, della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia
e  Pescia,  della  Fondazione  Cassa  di  risparmio di Orvieto, della
Fondazione  Cassa  di risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di
risparmio  di  Alessandria, della Fondazione Cassa di risparmio di La
Spezia,  dell'Ente  Cassa  di  risparmio di Firenze, della Fondazione
Cassa di risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione
Cassa di risparmio di Bologna, della Fondazione Cassa di risparmio di
Torino, della Fondazione Cassa di risparmio di Roma, della Fondazione
Cassa  di  risparmio di Udine e Pordenone e della Fondazione Cassa di
risparmio  di Ferrara nonche' l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza   del  19 dicembre  2001,  9 gennaio  2002,  depositata  il
22 febbraio  2002,  nel corso dei giudizi riuniti aventi ad oggetto i
ricorsi proposti dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane
e da 54 fondazioni bancarie, nei confronti del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  per  l'annullamento  dell'Atto  di  indirizzo del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
del  22 maggio  2001 e dei successivi atti applicativi, ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 2,  3,  18,  41 e 76 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 4, comma 1,
lettera  g),  e  10,  comma  3,  lettera  e), del decreto legislativo
17 maggio  1999,  n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui  all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre
1990,    n. 356,   e   disciplina   fiscale   delle   operazioni   di
ristrutturazione  bancaria,  a  norma  dell'articolo  1  della  legge
23 dicembre   1998,   n. 461),  che  attribuiscono  all'Autorita'  di
vigilanza  il  potere  di emanare atti di indirizzo aventi ad oggetto
anche i requisiti di professionalita' ed onorabilita' e le ipotesi di
incompatibilita'  dei  soggetti  che  svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni;
        che  il  rimettente  muove  dalla considerazione che, secondo
l'art. 2,  lettera l), della legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461
(Delega  al  Governo  per  il riordino della disciplina civilistica e
fiscale  degli  enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del
d.lgs.  20 novembre  1990,  n. 356,  e della disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria), le fondazioni bancarie, con
l'approvazione    delle    modifiche    statutarie   necessarie   per
l'adeguamento   alle   disposizioni   dettate  dai  previsti  decreti
legislativi,   "diventano   persone   giuridiche  private  con  piena
autonomia statutaria e gestionale";
        che  da tale disposizione - cosi' come dall'esame complessivo
dei  principi  e  criteri  direttivi  dettati dalla stessa legge - si
desumerebbe  come  il  legislatore  delegante abbia inteso sancire la
piena autonomia statutaria delle suddette fondazioni, in linea con la
disciplina   codicistica   dettata  per  tale  tipologia  di  persone
giuridiche,  prevedendo - in analogia con gli artt. 25 e seguenti del
codice   civile   -   il  solo  potere  di  controllo  dell'autorita'
governativa  sulla  loro  attivita',  con  la conseguente esclusione,
derivante    anche    dal    principio   di   legalita'   dell'azione
amministrativa, di qualsiasi ulteriore e diversa forma di ingerenza;
        che,  pertanto,  le  norme  impugnate,  laddove attribuiscono
all'Autorita'   di  vigilanza  un  potere  di  indirizzo  in  materia
riservata  allo  statuto,  si  porrebbero in contrasto con i principi
fissati dalla delega;
        che  l'evidente  incoerenza tra il riconoscimento della piena
autonomia  statutaria  delle  fondazioni,  contenuto  nella  legge di
delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme
impugnate,  oltre  a  rappresentare una violazione dell'art. 76 della
Costituzione, costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna
contraddizione    della   disciplina   delle   fondazioni   bancarie,
censurabile   con   riguardo  al  canone  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione;
        che  avendo  il  legislatore  -  sia delegante che delegato -
configurato   un   modello   di   persona  giuridica  sostanzialmente
sovrapponibile   a   quello   privatistico,   l'introduzione   di  un
condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe inoltre in
contrasto  con  la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 della
Costituzione garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento
a soli fini sociali;
        che  risulterebbero,  inoltre,  lesi  gli  artt. 2 e 18 della
Costituzione che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed
i    diritti    dell'uomo    nelle    formazioni    sociali   ammesse
dall'ordinamento;
        che  l'art. 3  della Costituzione sarebbe, poi, ulteriormente
violato  in  quanto  le  norme  impugnate porrebbero limitazioni alla
capacita'   giuridica   delle   persone,   configurando   ipotesi  di
incompatibilita'  rimesse  ad  un  atto  amministrativo, in deroga al
principio  cardine  dell'ordinamento  espresso dall'art. 1 del codice
civile;
        che  le  parti  private si sono tutte costituite in giudizio,
con  distinti  atti,  concludendo  - con diffuse argomentazioni - per
l'accoglimento della questione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  declaratoria  di  non  fondatezza della
questione stessa.
    Considerato  che  le  censure  avanzate dal rimettente in massima
parte  si  fondano  sulla  asserita  incompatibilita'  tra  il regime
giuridico   proprio   delle   fondazioni   bancarie,  sostanzialmente
sovrapponibile  -  ad avviso dello stesso rimettente - a quello delle
fondazioni  di diritto privato disciplinate dagli artt. 25 e seguenti
del  codice civile, e l'attribuzione all'Autorita' di vigilanza di un
potere  di  indirizzo  in materia di scelta degli organi delle stesse
fondazioni;
        che    successivamente   all'ordinanza   di   rimessione   e'
intervenuto  il  decreto-legge  15 aprile  2002,  n. 63 (Disposizioni
finanziarie   e   fiscali   urgenti   in   materia   di  riscossione,
razionalizzazione  del  sistema  di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici,      adempimenti     ed     adeguamenti     comunitari,
cartolarizzazioni,  valorizzazione  del  patrimonio  e  finanziamento
delle  infrastrutture), il cui art. 5, comma 1, come modificato dalla
legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, nel sospendere il regime
delle  agevolazioni  rese disponibili in favore delle banche in forza
della  legge  n. 461  del  1998  e del decreto legislativo n. 153 del
1999,  all'ultimo periodo cosi' dispone: "Resta fermo quanto disposto
dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo
n. 153  del  1999,  in tema di fondazioni, in ragione del loro regime
giuridico  privatistico,  speciale  rispetto  a  quello  delle  altre
fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione:
          a)   della   loro   particolare  operativita',  inclusa  la
possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia;
          b)  della  struttura organizzativa, basata sulla previsione
di  organi  obbligatori  e  su  uno  specifico regime di requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita';
          c)  dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di
dismissione dei cespiti;
          d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili
o con opzioni di acquisto;
          e)   dei  vincoli  di  economicita'  della  gestione  e  di
separazione patrimoniale;
          f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e
degli accantonamenti;
          g)  delle  speciali  norme  in materia di contabilita' e di
vigilanza;
          h)  del  criterio secondo cui le norme del codice civile si
applicano  alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto
compatibili.
    La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153";
        che  il  legislatore  -  con norma dallo stesso espressamente
qualificata  di  interpretazione  autentica - ha dunque definito come
"speciale  rispetto  a  quello  delle  altre  fondazioni"  il  regime
giuridico delle fondazioni bancarie;
        che  si  rende pertanto necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente  perche'  riesamini i termini della questione
alla luce della norma sopravvenuta.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 ottobre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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