N. 435 SENTENZA 21 - 31 ottobre 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un   parlamentare   per   dichiarazioni   ritenute  diffamatorie  -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione del giudice per le indagini
  preliminari  presso  il  Tribunale di Caltanissetta - Insussistenza
  nelle dichiarazioni contestate del nesso funzionale con l'esercizio
  di  funzioni  parlamentari  tipiche  -  Lesione  delle attribuzioni
  dell'autorita'  giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso -
  Annullamento  conseguente della deliberazione adottata dalla Camera
  dei deputati.
- Deliberazione della Camera dei deputati 6 marzo 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.44 del 6-11-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo
2001,   relativa   alla   insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
dall'onorevole Guido Lo Porto nei confronti del dott. Domenico Gozzo,
promosso  con  ricorso del giudice per le indagini preliminari presso
il   Tribunale   di   Caltanissetta,  notificato  il  5 aprile  2002,
depositato  in  cancelleria  l'11 successivo ed iscritto al n. 14 del
registro conflitti 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei Deputati;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il giudice relatore
Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avv.  Adelmo  Manna  per  il  giudice  per  le  indagini
preliminari  presso  il  Tribunale  di Caltanissetta e l'avv. Roberto
Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1. - A seguito di atto di "denuncia querela" in data 15 settembre
2000   del   dottor   Domenico  Gozzo,  sostituto  Procuratore  della
Repubblica  presso  il Tribunale di Palermo, contro l'allora deputato
Guido  Lo  Porto,  in  relazione  ad  alcune  dichiarazioni  rese  da
quest'ultimo  e  riportate  dall'agenzia  Ansa  il 15 giugno 2000, il
competente  pubblico  ministero  presso il Tribunale di Caltanissetta
informava  il  12 gennaio  2001  ex  art. 129 del codice di procedura
penale  il  Presidente  della  Camera dei deputati della richiesta di
rinvio   a  giudizio  del  deputato.  In  tali  dichiarazioni  alcune
affermazioni del dottor Gozzo riguardanti il parlamentare - contenute
in  una  sua  requisitoria  in  un procedimento penale a carico di un
altro  esponente  politico  del  medesimo partito di Lo Porto - erano
state  definite, tra l'altro, "una pagina di cretinismo giudiziario",
frutto di "odii ideologici" e di "strumentalizzazioni politiche".
    Il  Presidente della Camera con nota dell'8 marzo 2001 comunicava
che  l'Assemblea aveva deliberato nella riunione del 6 marzo 2001 che
le  espressioni  contestate consisterebbero in "opinioni espresse dal
deputato  Guido  Lo Porto nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
del  primo  comma dell'art. 68 della Costituzione" e comunicava copia
della  conforme  relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
procedere  (doc.  IV-quater,  n. 180),  nella  quale  si affermava, a
sostegno   della   medesima   conclusione,   "che   le   affermazioni
dell'onorevole  Lo  Porto, rese in un contesto politico-parlamentare,
erano  volte  anche  a  difendere l'immagine ed i risultati della sua
attivita' nell'esercizio del mandato elettivo".
    Il   giudice   per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di
Caltanissetta, organo giurisdizionale competente in materia, con atto
letto  in  udienza  il  2 maggio  2001  alla presenza delle parti, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati poiche' le dichiarazioni sarebbero state generate da ragioni
personali ed al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari.
    2. -  Il  ricorso  e'  stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 84  del  2002, depositata il 21 marzo 2002. Il ricorso, unitamente
all'ordinanza  di  ammissibilita',  e'  stato regolarmente notificato
alla  Camera  dei  deputati  il  5 aprile 2002 e depositato presso la
Cancelleria della Corte l'11 aprile 2002.
    3. -  La  Camera  dei  deputati  si  e'  costituita  in  giudizio
sostenendo  anzitutto  che le opinioni espresse dal deputato Lo Porto
non  possono  essere ascritte alla sua sfera puramente personale, dal
momento    che    esse    si    inseriscono    in   una   discussione
politico-parlamentare  di interesse nazionale sui rapporti fra classe
politica e magistrati.
    Inoltre,   a   dimostrazione   della   sussistenza  di  un  nesso
funzionale,  sono  stati citati una serie di atti parlamentari tipici
(nove  tra  interrogazioni ed interpellanze), di cui tre sottoscritti
anche  dal  deputato  Lo  Porto.  La  memoria della Camera, peraltro,
sostiene  la  tesi secondo la quale il fatto che sei fra questi siano
stati  posti  in  essere da altri parlamentari non dovrebbe valere ad
escludere l'esistenza del detto nesso funzionale.
    4. -  La  difesa  della Camera ha presentato una memoria ai sensi
dell'art. 10 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale, ribadendo ulteriormente le proprie argomentazioni.
    5. -   E'   stata   inoltre   presentata  una  memoria  difensiva
nell'interesse  del giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Caltanissetta nella quale in via preliminare si ricorda che per la
giurisprudenza   di   questa  Corte  l'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione copre solo le espressioni che coincidano con atti tipici
dell'esercizio   della   funzione   parlamentare   o   che  risultino
sostanzialmente  riproduttive  di  opinioni  gia'  espresse  in  sede
parlamentare.
    Viene   inoltre   evidenziato   che   delle   interrogazioni   ed
interpellanze  citate  solo  due,  di  cui  una assai precedente alle
dichiarazioni  contestate,  avrebbero  un  generico  riferimento alle
vicende  che hanno originato le dichiarazioni del deputato Lo Porto e
che quella piu' specifica sarebbe successiva a queste ultime.
    Infine  si  sostiene  che comunque sarebbe impossibile utilizzare
atti  parlamentari  posti  in  essere da deputati diversi dall'autore
delle dichiarazioni contestate.

                       Considerato in diritto

    1. -  Il  giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di  Caltanissetta,  dinanzi al quale pende procedimento penale avente
ad  oggetto le dichiarazioni ritenute diffamatorie (e ricordate nelle
considerazioni  in  fatto) espresse nei confronti del dottor Domenico
Gozzo  da  parte  del  deputato  Guido  Lo Porto, all'epoca dei fatti
componente  della  Camera  dei  deputati,  ha  sollevato conflitto di
attribuzione  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati,  che  con
delibera  6 marzo 2001, conformemente alla deliberazione della Giunta
per  le  autorizzazioni  a procedere (documento IV-quater n. 180), ha
dichiarato   l'insindacabilita'  di  queste  dichiarazioni,  a  norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Il  ricorso  e' stato dichiarato ammissibile, in sede di sommaria
delibazione,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(ordinanza  n. 84  del  2002).  Tale  decisione  e' stata ritualmente
notificata e depositata.
    2. -  Nel  merito  il  ricorso e' fondato. La Camera dei deputati
sostiene  che  le  affermazioni  contestate  sarebbero state espresse
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, dal momento che - secondo
quanto  scrive  la  Giunta  per  le  autorizzazioni  a procedere - il
parlamentare  "intendeva  reagire  ad una iniziativa del dottor Gozzo
che  gli  pareva  connotata  da  antagonismo  politico.  Se ne deduce
pertanto  che  le  affermazioni  del  deputato  Lo  Porto, rese in un
contesto   politico-parlamentare,   erano  volte  anche  a  difendere
l'immagine  ed  i  risultati  della  sua attivita' nell'esercizio del
mandato elettivo".
    In   realta',   invece,   appare  evidente,  trattandosi  di  una
dichiarazione  resa  ad  una  agenzia  di stampa che le dichiarazioni
contestate sono state espresse in un contesto del tutto estraneo alle
attivita'  parlamentari  e  quindi fuori della possibile applicazione
delle  procedure  parlamentari  di  controllo  idonee  ad evitare, ad
esempio,  nel  testo  delle mozioni, interpellanze od interrogazioni,
l'utilizzazione di espressioni lesive "dell'onorabilita' dei singoli"
o  comunque  "espressioni sconvenienti" (art. 139-bis del Regolamento
della Camera dei deputati).
    3. -  Secondo  i  consolidati  canoni  della giurisprudenza della
Corte  costituzionale in materia (fra le tante, si vedano le sentenze
n. 289  del  2001, n. 207, n. 257, n. 283 e n. 294 del 2002), in casi
analoghi  puo' comunque giungersi a ritenere esistente la prerogativa
dell'immunita'  se  le  dichiarazioni  rappresentano  la divulgazione
all'esterno   di   un'opinione  gia'  espressa  nell'esercizio  delle
funzioni parlamentari tipiche.
    La difesa della Camera dei deputati ha sostenuto che questo nesso
sarebbe  deducibile  da  una  serie  di  atti  tipici  della funzione
parlamentare   ed  in  particolare  da  nove  fra  interrogazioni  ed
interpellanze  parlamentari,  di  cui  peraltro solo tre sottoscritte
anche dal deputato Lo Porto.
    Tuttavia,  indipendentemente  dalla  questione sollevata circa la
rilevanza   di   attivita'   parlamentari  tipiche  svolte  da  altri
componenti  delle  Camere, assume carattere decisivo la constatazione
che  nessuno  degli  otto  atti  parlamentari  precedenti  al caso in
discussione   si   riferisce   alla   vicenda  che  ha  originato  le
dichiarazioni  contestate.  La  sola  interrogazione che si riferisce
alla  requisitoria  del  dottor  Gozzo,  comunque  presentata non dal
deputato  Lo  Porto,  ma  da  un  deputato appartenente al suo gruppo
parlamentare,  contiene  valutazioni  espresse  in  termini  non solo
diversi,   ma   soprattutto   e'   successiva  di  otto  giorni  alle
dichiarazioni che hanno originato la presente vicenda.
    Deve quindi concludersi che la Camera dei deputati, nel votare la
insindacabilita'  delle  dichiarazioni  di  cui si tratta, ha violato
l'art. 68,  primo  comma della Costituzione, e ha leso in tal modo le
attribuzioni della autorita' giudiziaria ricorrente.
    La delibera di insindacabilita' deve, pertanto, essere annullata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
fatti per i quali e' in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il
procedimento  penale  a carico del deputato Guido Lo Porto, di cui al
ricorso  in  epigrafe,  concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento  nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
secondo  comma,  della  Costituzione;  conseguentemente,  annulla  la
deliberazione  in  tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 6 marzo 2001.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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