N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 ottobre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 ottobre 2002 (della provincia autonoma di Bolzano) Opere pubbliche - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2002 (c.d. "legge obiettivo") - Disciplina dettagliata delle procedure per la progettazione, approvazione e realizzazione delle opere individuate come strategiche o di preminente interesse nazionale - Denunciata non riconducibilita' di queste ultime a materie riservate alla competenza statale esclusiva - Esorbitanza dai limiti della legislazione di principio consentita allo Stato nelle materie di legislazione concorrente - Conseguente invasione delle competenze (esclusive o concorrenti) spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano in base alla Costituzione, allo Statuto speciale ed alle relative norme di attuazione. - Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, artt. 1, commi 1 e 7, 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 3, commi 4, 5, 6 e 9, 4, comma 5, 13, comma 5, e 15. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, primo comma, nn. 5), 6), 9), 11), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 24), 9, primo comma, nn. 8), 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Opere pubbliche - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2002 (c.d. "legge obiettivo") - Prevista salvaguardia delle sole competenze assegnate alle Province autonome dalle norme statutarie e di attuazione, e non anche delle maggiori autonomie ad esse spettanti in forza dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 - Immediata applicabilita' della normativa statale di dettaglio a tutte le infrastrutture ricadenti nel territorio provinciale - Esclusione dell'obbligo di intesa per le infrastrutture e i collegamenti interregionali e internazionali - Denunciata invasione delle competenze (esclusive o concorrenti) spettanti alla Provincia di Bolzano in base alla Costituzione, allo Statuto speciale ed alle relative norme di attuazione. - Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 1, commi 1 e 7. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, primo comma, nn. 5), 6), 9), 11), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 24), 9, primo comma, nn. 8), 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Opere pubbliche - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2002 (c.d. "legge obiettivo") - Attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di compiti di progettazione, direzione ed esecuzione delle infrastrutture e dei trasporti, del potere di assegnare risorse integrative ai soggetti aggiudicatari, nonche' di poteri relativi alla nomina di commissari straordinari per l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione delle opere - Denunciata invasione di materie e competenze riservate dallo Statuto speciale e dalle norme attuative alla Provincia di Bolzano. - Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, primo comma, nn. 5), 6), 9), 11), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 24), 9, primo comma, nn. 8), 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 19, 20 e 21; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Opere pubbliche - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2002 (c.d. "legge obiettivo") - Procedure per la aggiudicazione, la progettazione e l'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture - Applicabilita' nella Provincia di Bolzano - Possibilita' di approvazione del progetto preliminare (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) in caso di dissenso della Provincia - Possibilita' di superare il dissenso provinciale anche ai fini dell'escavazione di cunicoli esplorativi - Denunciata violazione delle competenze della Provincia di Bolzano - Lesione del principio di leale cooperazione. - Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 3, commi 4, 5, 6 e 9. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, primo comma, nn. 5), 6), 9), 11), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 24), 9, primo comma, nn. 8), 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Opere pubbliche - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2002 (c.d. "legge obiettivo") - Possibilita' di approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) pur in caso di dissenso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione delle competenze provinciali - Lesione del principio di leale cooperazione. - Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 4, comma 5. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, primo comma, nn. 5), 6), 9), 11), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 24), 9, primo comma, nn. 8), 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Opere pubbliche - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2002 (c.d. "legge obiettivo") - Procedura di approvazione dei progetti di infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico - Carattere dettagliato della relativa disciplina - Possibilita' (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) di superare il dissenso della Provincia di Bolzano - Attribuzione all'approvazione del CIPE di efficacia sostitutiva rispetto a provvedimenti (autorizzazioni, concessioni edilizie ed approvazioni in materia di urbanistica e di opere pubbliche) spettanti alla Provincia o agli enti territoriali di essa - Denunciata violazione delle competenze provinciali - Lesione del principio di leale cooperazione. - Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 13, comma 5. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.), artt. 8, primo comma, nn. 5), 6), 9), 11), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 24), 9, primo comma, nn. 8), 9) e 10), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Opere pubbliche - Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - Norme per la realizzazione, in attuazione della legge n. 443/2002 (c.d. "legge obiettivo") - Prevista applicabilita' nella Provincia di Bolzano, in deroga alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, degli emanandi regolamenti governativi integrativi del regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/1994 - Applicabilita' altresi', fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari, dell'originario regolamento di attuazione (approvato con D.P.R. n. 554/1999) - Denunciata invasione della potesta' regolamentare spettante a Regioni e Province autonome nelle materie non riservate alla legislazione statale esclusiva - Contrasto con l'interpretazione indicata nella sent. n. 482/1995 della Corte costituzionale. - Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, art. 15. - Costituzione, art. 117, comma sesto (in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).(GU n.49 del 11-12-2002 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Vice Presidente della Provincia pro tempore, dott. Otto Saurer, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 3750 del 21 ottobre 2002, rappresentato e difeso, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale dd. 21 ottobre 2002, autenticata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale di Bolzano, avv. Adolf Auckenthaler (Rep. n. 19929), dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.284. Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, per la dichiarazione d'incostituzionalita' degli articoli 1 (commi 1 e 7), 2 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7), 3 (commi 4, 5, 6 e 9), 4 (comma 5), 13 (comma 5), e 15 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale". F a t t o 1. - Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 199 del 26 agosto 2002 e' pubblicato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale". Occorre premettere che il decreto legislativo n. 190/2002, facendo riferimento alle "infrastrutture pubbliche e private" ed agli "insediamenti produttivi", affida essenzialmente al Governo il compito di "individuare" quali sono quelli "strategici e di preminente interesse nazionale". Il decreto legislativo impugnato non da' alcun indirizzo sostanziale e non precisa quali siano le opere di interesse nazionale. Manca, quindi, ogni riferimento ad una caratterizzazione oggettiva per definire come di "interesse nazionale" un insediamento o una infrastruttura. In tal modo ogni opera o insediamento produttivo potrebbe essere qualificato dal Governo come "strategico" e "di preminente interesse nazionale". E' in primo luogo in conseguenza di cio' che il campo applicativo del decreto legislativo in questione risulta cosi' ampio da essere inevitabilmente invasivo delle competenze costituzionali della Provincia ricorrente, poiche' estende i poteri del Governo - al quale viene rimesso l'apprezzamento finale definitivo ed insindacabile sull'interesse nazionale delle opere - al di la' dei limiti che dovrebbero essergli propri, determinando la violazione delle competenze costituzionali della Provincia ricorrente. 2.1. - Infatti, gia' prima della riforma della Costituzione disposta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza dell'art. 8 dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia Autonoma di Bolzano aveva competenza esclusiva nelle seguenti materie: "art 8 n. 5) urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio; n. 9) artigianato; n. 11) porti lacuali; n. 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; n. 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; n. 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; n. 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; n. 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; n. 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; n. 22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale; n. 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria". Lo stesso Statuto ha altresi' attribuito alla Provincia Autonoma di Bolzano una competenza legislativa concorrente nelle materie di cui all'art. 9 dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige: "n. 8) incremento della produzione. industriale; n. 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; n. 10) igiene e sanita' ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera". Ai sensi, poi, dell'art. 16 dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige la stessa Provincia e' titolare, inoltre, delle correlative potesta' amministrative: "Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia. Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto". 2.2. - Sempre ancor prima, ed indipendentemente, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, l'autonomia provinciale era stata ulteriormente definita e garantita dalle norme d'attuazione dello Statuto. In particolare, in relazione alla materia in questione, gli artt. 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche, dispongono che per le autostrade, il cui tracciato interessa soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima, e' necessaria l'intesa tra Stato e provincia interessata (art. 19, lett. b); che ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, gli interventi di spettanza dello Stato, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata (art. 20); e che i relativi progetti di piano sono inviati al Ministero dei lavori pubblici per la formulazione di eventuali osservazioni a scopo di coordinamento (art. 21). Inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante norme di attuazione circa il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento, gli atti legislativi dello Stato non sono direttamente applicabili nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, spettando alle leggi provinciali di adeguarsi ai (soli) principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Ed ancora, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 266 del 1992, nelle materie di competenza propria della Provincia la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto Speciale e le relative norme di attuazione. 3. - Ma oggi, come e' ben noto, le competenze gia' spettanti alla Provincia in base allo Statuto risultano integrate e rafforzate in base alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione ed all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (secondo cui le nuove disposizioni della Costituzione si applicano anche alla Provincia "per le parti in cui prevedano forme di autonomia piu' ampia rispetto a quelle gia' attribuite". Da cio' consegue soprattutto che: a) spettano alla Provincia le competenze legislative (ed amministrative) nelle materie non riservate allo Stato dal secondo comma dell'articolo 117 Cost., anche se non previste dagli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale; b) nelle materie di competenza esclusiva la competenza della Provincia incontra soltanto i limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 117 Cost., mentre in quelle di competenza concorrente (in base allo Statuto od in base al terzo comma dell'articolo 117 Cost.) incontra in piu' soltanto il limite dei "principi fondamentali" stabiliti dalle leggi dello Stato (che in queste ultime materie possono pero' stabilire soltanto "principi": non gia' norme di dettaglio, neppure con valore "suppletivo"); c) anche nei confronti della Provincia, lo Stato puo' esercitare potesta' regolamentari solo nelle materie che sono di sua competenza esclusiva, in quanto previste dal secondo comma dell'articolo 117 (e non attribuite alla Provincia dagli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale). 4. - Il decreto legislativo n. 190/2002, qui impugnato, contiene, invece, una dettagliata disciplina in ordine alla realizzazione di opere infrastrutturali e di impianti definiti di carattere "strategico" ovvero di "preminente interesse nazionale", ricadente nelle competenze (esclusive o concorrenti) della Provincia Autonoma di Bolzano, che pertanto ritiene tale decreto legislativo lesivo delle competenze provinciali, quali ad essa assicurate dalla Costituzione, dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. Al di la' della formula di "salvezza" (troppo generica per potere evitare la lesione delle competenze provinciali) contenuta nella parte finale del primo comma dell'articolo 1, il decreto legislativo impugnato configura l'intera normativa da esso dettata come direttamente applicabile anche alle Province Autonome (anche derogando alla normativa sui lavori pubblici, dettata con la Legge 11 febbraio 1994, n. 109), e mantenendo del tutto marginale il ruolo delle Regioni e Province Autonome. Si tratta di una disciplina lesiva delle competenze provinciali nella parte in cui attiene ad infrastrutture ed insediamenti produttivi non di competenza esclusiva dello Stato, ma invece della Provincia; ed anche nella parte in cui le opere pubbliche rientrino nella competenza "concorrente", per il fatto che si tratta di una disciplina legislativa statale che - anziche' limitarsi a fissare "principi fondamentali" cui spettera', in un secondo momento, alla legge provinciale adeguarsi e dare applicazione - e' analitica e pretende diretta ed immediata applicazione. A questi vizi, di carattere piu' generale, si sommano poi ulteriori profili di incostituzionalita' che saranno qui di seguito illustrati. Cio' premesso, la Provincia Autonoma di Bolzano impugna il decreto legislativo in questione n. 190 del 2002, in relazione alle disposizioni gia' indicate in epigrafe, per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione, da parte delle disposizioni legislative gia' indicate in epigrafe, degli artt. 8, comma 1, cifre 5), 6), 9), 11), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22) e 24), 9, comma 1, cifre 8), 9) e 10), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione (in particolare decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974. n. 381 e successive modifiche e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266); nonche' degli artt. 117 e 118 della costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 1. - Prima ancora che le singole disposizioni impugnate, e' l'impianto complessivo del decreto legislativo n. 190/2002 ad essere lesivo delle competenze provinciali. Con esso e' dettata una analitica ed organica disciplina della intera procedura per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ritenuti d'interesse nazionale: oltre che della fase iniziale della "individuazione" (art. 1, comma 1) soprattutto delle fasi di progettazione, approvazione, aggiudicazione, ecc., fino al collaudo. Ma sta di fatto che le opere in questione, se pure "strategiche" e "di interesse nazionale", non per questo ricadono nella competenza legislativa dello Stato (meno che mai in quella esclusiva), come il decreto legislativo impugnato mostra di presupporre; e se pure possono ricadere per una parte nella competenza concorrente, cio - come gia' si e' detto - non consente allo Stato di disciplinarle nel dettaglio (e meno che mai con atti normativi regolamentari). Invero la disciplina in questione rientra in una materia che si dovrebbe definire come "lavori pubblici d'interesse nazionale"; o - per meglio dire - "anche nazionale", poiche' l'impianto sistematico del nuovo titolo V non eleva l'"interesse nazionale" (oltretutto non piu' espressamente evocato nel testo della Costituzione) a valore preminente ed assorbente rispetto agli ineliminabili interessi concorrenti degli altri enti territoriali che, oltre allo Stato, sono anch'essi coinvolti dai lavori pubblici in questione che si realizzano nei loro territori. Peraltro, una materia "lavori pubblici di interesse nazionale" come tale non e' contemplata dal secondo comma dell'articolo 117 fra le materie riservate alla esclusiva competenza dello Stato (non potendosi essa certo ricomprendere nella "tutela dell'ambiente). Mentre la circostanza che fra quelle di competenza concorrente (e quindi anche regionale) di cui al successivo terzo comma siano ricompresse materie quali - ad esempio - "porti e aeroporti civili", o "grandi reti di trasporto e di navigazione", che nella maggior parte dei casi hanno un'indubbia rilevanza nazionale e "strategica", dimostra che tale rilevanza - nel nuovo modello costituzionale - non determina piu' la dislocazione di tali materie nella competenza riservata allo Stato, con corrispettiva esclusione delle Regioni e Province autonome. In particolare si deve osservare che la disciplina statale in questione non puo' trovare corrispondenza ed un sicuro fondamento, tale da escludere la violazione delle competenze della Provincia ricorrente, in nessuna delle materie assegnate dal terzo comma dell'articolo 117 Cost. alla competenza concorrente. Essa, infatti, non rientra certo, se non per qualche aspetto relativo alla localizzazione delle opere, nella materia "governo del territorio"; ne' potrebbe fondarsi in modo soddisfacente sulla previsione di un potere concorrente in materia di "grandi reti di trasporto", atteso che certo non si risolve solo in queste la totalizzante categoria delle infrastrutture "strategiche e di interesse nazionale" cui si riferisce la disciplina impugnata (anche a prescindere dal fatto che tale qualificazione "valoriale" e completamente rimessa alla volonta' soggettiva del Governo). Le stesse considerazioni valgono pure, a maggior ragione, per quanto riguarda la materia di competenza concorrente definita "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Ma anche se cosi' non fosse, se cioe' (ratione materiae) la disciplina legislativa relativa alle infrastrutture ed agli impianti di cui alle disposizioni legislative impugnate fosse tutta riconducibile alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 Cost., egualmente essa sarebbe lesiva delle competenze della Provincia ricorrente ed incostituzionale. Cio' per il fatto che essa non si limita - come avrebbe dovuto trattandosi di esercizio di competenza legislativa concorrente - a stabilire "principi fondamentali" (richiedenti il successivo adeguamento da parte della legislazione provinciale); avendo essa invece, inammissibilmente, stabilito norme di dettaglio che pretendono diretta ed immediata applicazione da parte (e nel territorio) della Provincia ricorrente. 2. - Piu' in particolare, si ricorda che nella Provincia Autonoma di Bolzano le norme d'attuazione dello statuto specificamente destinate a regolare la materia dell'urbanistica e delle opere pubbliche, contenute nel d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, dispongono che per le autostrade, il cui tracciato interessa soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima, e' necessaria l'intesa tra Stato e provincia interessata (art. 19, lett. b); che a decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alla Provincia Autonoma le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato (art. 19, comma 2 e ss.); che ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, gli interventi di spettanza dello Stato, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata (art. 20), e che i relativi progetti di piano sono inviati al Ministero dei lavori pubblici per la formulazione di eventuali osservazioni a scopo di coordinamento (art. 21). Viceversa, il decreto legislativo n. 190/2002 contiene un'assai dettagliata disciplina in ordine alla realizzazione di opere infrastrutturali (di carattere "strategico" ovvero di "preminente interesse nazionale") che - oltre a non contenersi nei limiti di una disciplina di "principi" ed a violare quindi anche la regolamentazione dei rapporti fra legge statale e legge provinciale stabilita dalle norme d'attuazione dello Statuto (d.lgs. n. 266/1992, art. 2, cit.) - non sembra neppure rispettare le suddette norme d'attuazione statutarie contenute nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, secondo cui lo Stato deve ottenere la previa intesa della Provincia quando si tratti di interventi riguardanti autostrade il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione fintima (art. 19); e neanche, piu' in generale, quelle relative agli interventi statali in materia di viabilita', linee ferroviarie e aerodromi (art. 20). La dettagliata disciplina emanata dal Governo mediante il decreto legislativo impugnato definisce l'intera normativa della materia - derogatoria rispetto alla normativa di lavori pubblici, dettata con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dichiarata direttamente applicabile alla Provincia ricorrente - mantenendo del tutto marginale il ruolo delle Regioni e Province Autonome. In particolare le disposizioni di cui agli artt. 1, commi 1 e 7, 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, 3, commi 4, 5, 6, e 9, 4, comma 5, 13, comma 5, e 15 del decreto legislativo n. 190 del 2002 sono lesive delle competenze provinciali, in quanto prevedono procedimenti di approvazione che vanno oltre le intese previste dalle norme di attuazione e che comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, determinano l'accertamento della compatibilita' ambientale e sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere. Ed inoltre tale disciplina (art. 15) arriva ad autorizzare il Governo (anche in relazione a lavori pubblici che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato) a modificare ed integrare i regolamenti gia' emanati in forza della legge quadro sui lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994, n. 109); ed a stabilire che le relative disposizioni trovino applicazione anche alla Provincia Autonoma di Bolzano, e che fino alla loro emanazione trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le stesse disposizioni violano altresi' le maggiori autonomie riconosciute alla Provincia Autonoma di Bolzano in forza dell'art. 10 della Legge costituzionale n. 3 del 2001. Di qui l'illegittimita' costituzionale dell'impianto complessivo del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare delle disposizioni gia' indicate, relativamente alle quali, peraltro, si formulano anche le seguenti, ulteriori considerazioni e censure. 3.1. - L'art. 1 del d.lgs. n. 190/2002, in particolare il suo comma 1, e' incostituzionale in quanto lo stesso e' rivolto a salvaguardare unicamente le competenze riconosciute alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza alcun riferimento alle nuove e maggiori competenze spettanti alla stessa ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 3.2. - In particolare l'art. 1 del d.lgs. n. 190/2002, ma anche gli altri con esso impugnati, non contiene semplicemente una "determinazione dei principi fondamentali" della materia, come esso avrebbe dovuto fare se pure si trattasse di materia concorrente; ma piuttosto un'assai dettagliata disciplina destinata a trovare immediata applicazione nel territorio provinciale (ed anche in relazione alle opere che sono invece di "competenza esclusiva" della provincia autonoma di Bolzano), cosi' violando anche il citato art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. 3.3. - L'impugnato comma 7 dell'art. 1 dispone, alla lettera e), che le: "opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale". In tal modo si toccano tutte le infrastrutture che si trovano sul territorio della provincia autonoma di Bolzano e si limita la competenza, quantomeno concorrente, che la provincia stessa ha in forza delle specifiche attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dell'art. 117 della Costituzione. Non solo, ma si esclude l'obbligo delle intese per le infrastrutture ed i collegamenti interregionali ed internazionali (su cui v., invece, i gia' citati artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 381/1974). 3.4. - Il comma 1 dell'art. 2 del d.l.gs. n. 190/2002 riserva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti tecnici ed amministrativi che l'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (nonche' il citato art. 4 del d.lgs. n. 266/1992) riserva alla provincia autonoma di Bolzano. 3.5. - Parimenti sono viziati da illegittimita' costituzionale - per violazione, in particolare, del parametro da ultimo indicato - i commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 2, che con analitica disciplina riservano le attivita' amministrative, di progettazione, di direzione, e di esecuzione delle infrastrutture al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il potere di assegnare ai soggetti aggiudicatari le risorse integrative necessarie alle attivita' progettuali (anziche' assegnare i fondi direttamente alle province interessate). 3.6. - Nel suo complesso l'art. 2 impugnato contiene - anziche' soltanto (almeno) dei principi fondamentali - una minuta e dettagliata disciplina che pretende di trovare immediata e diretta applicazione nel territorio provinciale e nelle materie di competenza della provincia autonoma di Bolzano (valgono le stesse censure di cui sopra, sub 10.2.). 3.7. - I commi 5 e 7 dell'art. 2, inoltre, sono illegittimi anche per il fatto che attribuiscono allo Stato compiti decisionali rientranti nelle materie di competenza provinciale (cosi' violandosi anche, in particolare, il citato art. 4 d.lgs. n. 266/1992). Infatti essi prevedono la nomina, sentita (soltanto) la provincia, e quindi senza nemmeno un'intesa con la stessa, di commissari straordinari che seguono l'andamento delle opere (art. 2, comma 5); ed abilitano tali commissari straordinari (anche in caso di dissenso della provincia) ad adottare provvedimenti ed atti di qualsiasi natura, necessari all'esecuzione delle opere (art. 2, comma 7). 3.8. - Anche per l'art. 3, commi 4, 5, 6 e 9, vale quanto detto in precedenza (punti 10.2. e 10.6.). Infatti, anche l'art. 3 anziche' limitarsi almeno a dettare soltanto dei "principi fondamentali", stabilisce una dettagliata disciplina destinata a trovare immediata applicazione nel territorio della provincia in ordine all'aggiudicazione, alla progettazione ed all'approvazione del progetto preliminare, violando palesemente le competenze provinciali. 3.9. - Il comma 6 dell'art. 3, d.l. n. 190/2002, inoltre, prevede che in mancanza d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano si avra' l'approvazione del progetto preliminare tramite decreto del Presidente della Repubblica, superandosi in tal modo qualsiasi dissenso della provincia stessa. La stessa possibilita' di superare il dissenso della provincia autonoma di Bolzano e' poi previsto anche dall'art. 3, comma 9, per quanto concerne l'autorizzazione all'escavazione di "cunicoli esplorativi". In tal modo viene disconosciuto il ruolo prioritario, o perlomeno paritario, che lo statuto di autonomia e la Costituzione riservano alla provincia autonoma di Bolzano negli ambiti di sua competenza, e viene altresi' violato il principio di leale cooperazione. 3.10. - Le stesse considerazioni di cui al numero precedente valgono per il comma 5 dell'art. 4 del d.l.gs. n. 190/2002 impugnato, che appunto richiama l'art. 3, comma 6, anche in caso di dissenso in ordine all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo. 3.11. - Parimenti incostituzionale e' il comma 5 dell'art. 13 che prevede: "L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6". In primo luogo anche qui vale quanto detto sopra per l'art. 3, commi 6 e 9, che illegittimamente - negando rilievo sostanziale al suo dissenso - disconosce alla provincia autonoma di Bolzano le sue attribuzioni. E' del pari lesivo delle competenze costituzionali della provincia il fatto che la disciplina in questione consente che si possa soprassedere alle autorizzazioni, concessioni edilizie ed approvazioni in materia di urbanistica e opere pubbliche che rientrano nelle competenze della provincia autonoma di Bolzano o degli enti territoriali di tale provincia. Peraltro, anche per questo punto vale quanto detto in precedenza circa il fatto che in base alle norme costituzionali, statutarie e d'attuazione gia' piu' volte citate (in particolare art. 2 d.lgs. n. 266/1992) lo Stato non ha il potere di stabilire in tale materia norme legislative di dettaglio che siano direttamente applicabili nel territorio provinciale di Bolzano, e non puo' scavalcare in questo modo le attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano. 3.12. - lnfine, e' palesemente incostituzionale pure l'art. 15 che, nei suoi vari commi, prevede l'applicabilita' in provincia di Bolzano delle norme regolamentari emanate dallo Stato per l'attuazione della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, quando e' invece pacifico (art. 117, comma 6, Cost.) che allo Stato non spetta alcun potere regolamentare nelle materie che non sono di sua competenza legislativa esclusiva, ma che - come nel caso in questione - sono invece affidate alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, della provincia ricorrente, e quindi anche alla sua competenza regolamentare (cfr. ancora art. 117, comma 6, Cost.). Si osserva al riguardo che l'esplicito riferimento alle provincie autonome contenuto nel primo comma dell'art. 15 non consente piu' di ritenere che a queste (come anche alle regioni) non si applichi la disciplina regolarnentare emanata dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 109 del 1994, secondo la soluzione interpretativa adottata da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 482 del 1985 (n. 8 della motivazione in diritto). Il principio espresso in tale pronuncia e' stato infatti completamente ignorato (e violato) dal decreto legislativo impugnato, che non solo prevede l'emanazione di futuri regolamenti di delegificazione applicabili anche alla provincia (i quali, in base al secondo comma dell'art. 15 impugnato, sembrerebbero potere abrogare o derogare anche la legislazione regionale e provinciale preesistente), ma addirittura, al quarto comma, afferma l'applicabilita' nei confronti delle regioni e delle provincie autonome dello stesso regolamento vigente emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 [cfr. art. 1, comma 7, lett. l)]: cioe' esattamente il contrario di quanto affermato da codesta ecc.ma Corte con la citata sentenza n. 482/1995. Di qui la palese illegittimita' costituzionale anche dell'art. 15 nella parte impugnata.
P. Q. M. Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", relativamente alle disposizioni indicate in epigrafe. Bolzano-Roma, addi' 23 ottobre 2002. Avv. prof. Roland Riz - Avv. prof. Sergio Panunzio 02C1006