N. 41 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 ottobre 2002
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato il 31 ottobre 2002 (della Provincia Autonoma di Bolzano) Sicurezza pubblica - Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, relativa alla sicurezza degli ascensori, rilasciata dall'organismo I & S Ingegneria e Sicurezza s.r.l. in Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanita'. - Decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitivita' del Ministro delle attivita' produttive del 31 luglio 2002. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, n. 10, e 16; Costituzione, art. 117 in relazione alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.(GU n.49 del 11-12-2002 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente della provincia pro tempore, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 3639 del 14 ottobre 2002, rappresentato e difeso, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale dd. 17 ottobre 2002, autenticata dal vice segretario generale della giunta provinciale di Bolzano dott. Hermann Berger (repertorio n. 19925), dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284, Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, nel giudizio per regolamento di competenza relativo al decreto del direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministro delle attivita' produttive 31 luglio 2002, avente ad oggetto la "Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'Organismo I. & S. Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano". Fatto Con decreto 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2002, serie generale n. 196, p. 36 ss., il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita', sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha cosi' disposto: "E' revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l., con sede in via Ischia n. 16 - 39100 Bolzano, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione". Il decreto del direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita', che viene qui impugnato, motiva come segue la sua pretesa competenza: "Considerato che il richiamo da parte dell'organismo dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/1999 a legittimazione dell'attivita' di verifica esercitata non e' pertinente, tenuto conto che detta normativa regolamenta esclusivamente l'attivita' di manutenzione dell'impianto di ascensore e le relative verifiche di sicurezza; Considerato altresi' che l'attivita' di verifica esercitata dall'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano su incarico della ditta di manutenzione Lenzi S.p.a. di cui alla segnalazione dell'11 marzo 2002 e' formalmente e sostanzialmente consistita in una verifica straordinaria di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 162/1999, attivita' di verifica cui l'organismo e' abilitato per effetto dell'autorizzazione alla certificazione CE, ex art. 9 del d.P.R. n. 162/1999, rilasciata da questo Ministero e della conseguente notifica della commissione dell'Unione europea per l'espletamento delle relative procedure; Rilevato inoltre, alla luce della documentazione acquisita, che l'affidamento di incarico di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano da parte della societa' di manutenzione Lenzi S.p.a., ha costituito una pratica sistematica e continuativa; Considerato per quanto precede che l'attivita' di verifica straordinaria, ex art. 14 del d.P.R. n. 162/1999 esercitata dall'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, su incarico della ditta di manutenzione Lenzi S.p.a. non e' in alcun modo riconducibile alla disciplina dell'art. 2, comma 5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/1999, atteso che, peraltro, la normativa statale concernente le verifiche periodiche e straordinarie, ex art. 13 ed art. 14 del d.P.R. n. 162/1999, e' stata adottata solo in data 30 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1999), e cioe' successivamente al D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/1999 gia' citato, emanato in data 2 marzo 1999; Considerato che, nel caso di specie, l'esercizio di attivita' di verifica, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del d.P.R. n. 162/1999, su incarico da parte di ditta di manutenzione e' in violazione del disposto di cui all'allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 95/16/CE, come recepita dal d.P.R. n. 162/1999 concernente i criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi e che detto disposto costituisce principio giuridico di carattere generale da osservare nell'esercizio della loro attivita' di certificazione e di verifica, periodica e straordinaria, da parte degli organismi notificati ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 162/1999". In realta' la competenza non e' dello Stato, ma della Provincia Autonoma di Bolzano, per le ragioni che fra breve saranno illustrate. Pertanto, visto l'art. 98 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 nonche' gli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, la giunta provinciale ha deliberato ad unanimita' di voti di proporre ricorso alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione a salvaguardia delle proprie attribuzioni. Diritto Violazione delle attribuzioni costituzionali della Provincia Autonoma di Bolzano, di cui all'art. 9, comma 1, n. 10 e 16 dello Statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (articoli 1 e 3, comma 1, n. 10, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474); nonche', per quanto possa occorrere, di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 1. - Come detto sopra, con decreto 31 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2002, serie generale n. 196, p. 36 ss., il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita', sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha cosi' disposto: "E' revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l., con sede in via Ischia n. 16 - 39100 Bolzano, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione". In realta' la competenza ad autorizzare e revocare la certificazione di cui sopra non e' dello Stato, come si assume con il provvedimento impugnato, ma della Provincia Autonoma di Bolzano: che ha competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di "igiene e sanita'", ad essa attribuite dagli articoli 9, comma 1, cifra 10, e 16 dello Statuto T.-A.A.; che ai sensi degli articoli 1 e 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'" e' titolare di tutte le attribuzioni in materia di "controllo di macchine, impianti e mezzi ...": infatti il comma 1, n. 10 dell'art. 3 di tale decreto presidenziale stabilisce espressamente che restano ferme le competenze degli organi statali soltanto per la "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo macchine, impianti e mezzi installati nella regione"; che inoltre, in forza dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (modificato da art. 13 legge n. 128/1998), puo' dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, sia nelle materie di competenza esclusiva che in quelle di competenza concorrente. In particolare, esercitando le proprie competenze nella materia in questione la provincia ricorrente ha dato puntuale e rigorosa attuazione alla normativa comunitaria, anche a quella contenuta nella direttiva CE n. 95/16 del 29 giugno 1995 (piu' volte richiamata nel decreto impugnato). Infatti essa ha disciplinato compiutamente la materia, dapprima con la L.P. 15 maggio 1996, n. 9, recante "Semplificazione di procedure amministrative per l'impianto e l'esercizio di ascensori", e relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 28 novembre 1996, n. 46, e da ultimo con il decreto del presidente della giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7, recante "Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche". Ragione per cui in Provincia di Bolzano non trova applicazione la normativa statale successivamente intervenuta in materia e, quindi, il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, con il quale e' stata data attuazione a livello statale alla direttiva n. 95/16 CE sugli ascensori, e che viene ripetutamente invocato nel decreto dirigenziale qui impugnato. Bisogna anche aggiungere che la Provincia Autonoma di Bolzano non solo ha disciplinato e seguito con particolare cura tutta l'attivita' inerente tale materia, ma che essa e' ai primi posti in Italia per quanto riguarda la sicurezza di tutti gli "impianti di ascensore" e collegati. Cercare ora di togliere alla Provincia Autonoma di Bolzano questa attivita' per trasferirla in sede centrale e' davvero singolare ed in totale contrasto anche con i principi costituzionali che regolano il decentramento ed il regionalismo; ma e' soprattutto in contrasto con le norme costituzionali attributive alla provincia delle competenze in materia. 2. - Premesso quanto sopra, in particolare circa le norme che definiscono le attribuzioni costituzionali spettanti in materia alla provincia ricorrente, si osserva quanto segue. 2.1. - Come gia' detto, in forza dell'art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (e salvo le conseguenze della recente riforma dell'art. 117 Cost. di cui si dira' fra poco), alla Provincia Autonoma di Bolzano spetta la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', ed in forza dell'art. 16 le spettano le correlative potesta' amministrative. In forza dell'art. 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante "Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'", le attribuzioni dell' amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanita', esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e Bolzano. In particolare l'art. 3, comma 1, n. 10 di tale decreto, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, dispone che gli organi statali rimangono competenti soltanto per l'attivita' di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione: attivita' fra cui non rientra quella della verifica e del controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione. Ne consegue che la disciplina dell'installazione, della messa in esercizio, della manutenzione e della verifica di impianti di ascensore spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano. 2.2. - A cio' si aggiunga che le attribuzioni originariamente spettanti alla provincia in base allo Statuto speciale T.-A.A. risultano oggi rafforzate ed integrate dalla recente riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione (di cui alla legge costituzionale n. 3/2001). Infatti: a) nessuna competenza legislativa in tale materia e' riservata allo Stato dal secondo comma dell'art. 117 della Costituzione; b) la materia sembra dunque rientrare nella competenza generale e residuale delle regioni di cui al quarto comma dello stesso art. 117 Cost. (salvo eventualmente i profili riconducibili alla materia "concorrente" della "protezione civile"); c) la competenza legislativa regionale incontra i soli limiti di cui al primo comma dell'art. 117 (norme costituzionali, vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali), e solo nelle materie di competenza concorrente incontra ancora il limite dei "principi fondamentali" stabiliti dalle leggi dello Stato. Come gia' si e' detto in precedenza, la nuova disciplina delle competenze legislative statali e regionali stabilita dall'art. 117 Cost. si applica anche alla Provincia di Bolzano per le parti in cui essa prevede "forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite". Ne consegue che, nella specifica materia in questione, fermi restando i vicoli comunitari, per il resto sono caduti molti dei limiti della competenza legislativa provinciale, che erano in origine stabiliti dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale T.-A.A. Dunque, oggi ancora meno di ieri lo Stato puo' pretendere di disporre la revoca di cui al decreto dirigenziale qui impugnato. 2.3. - A tutto cio' si aggiunga altresi' che alla Provincia Autonoma di Bolzano gia' spettava - ed ancora di piu' oggi, a seguito della suddetta riforma del titolo V - di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie in materia: come essa ha fatto con i suoi atti normativi gia' precedentemente indicati (legge provinciale n. 9/1996 e decreto P.G.P. n. 7/1999). A questo proposito ricordiamo ancora l'art. 9 della legge n. 86 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 128 del 1998), ai sensi del quale nelle materie di competenza concorrente la Provincia Autonoma di Bolzano puo' dare "immediata attuazione alle direttive comunitarie". Ma ad esso si deve oggi anche aggiungere il comma 5 del nuovo art. 117 della Costituzione (nonche' l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001), il quale dispone che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza". 3. - In conclusione, non spettava al direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' di disporre la revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE di cui al decreto dirigenziale qui impugnato, in quanto trattasi di provvedimento che e' semmai di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano. Del resto, la disciplina statale di cui al d.P.R. n. 162 del 1999 (applicata dal decreto impugnato) in realta' non e' applicabile nella Provincia Autonoma di Bolzano perche' questa - come si e' visto - aveva gia' precedentemente disciplinato la materia con proprie leggi e regolamenti, dando attuazione (come le compete) alla direttiva CE n. 95/16. Tutto cio' senza neppure considerare che la disciplina dell'allegato VII della direttiva CE n. 95/16, invocata dal decreto dirigenziale impugnato, ed asseritamene violata dalla provincia ricorrente, non ha nulla a che fare con il caso in questione. Infatti, come si evince chiaramente dall'art. 9 della stessa direttiva, la disciplina dell'allegato VII non si riferisce affatto alle verifiche periodiche, e neppure a quelle straordinarie, degli ascensori; ma si riferisce esclusivamente all'espletamento delle procedure di cui all'art. 8 della direttiva stessa: cioe', alle procedure di valutazione della conformita'. Ma anche di cio' si potra' dire piu' ampiamente in una successiva memoria.
P. Q. M. Si chiede che l'eccellentissima Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato revocare l'autorizzazione alla certificazione CE rilasciata dalla Provincia Autonoma di Bolzano all'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l., con sede in Bolzano; e di conseguenza annullare l'impugnato decreto del direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministro delle attivita' produttive 31 luglio 2002, avente appunto ad oggetto la "Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I. & S. - Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano". Bolzano - Roma, addi' 18 ottobre 2002 Avv. Prof.: Roland Riz - Avv. Prof.: Sergio Panunzio 02C1008