N. 439 ORDINANZA 24 ottobre - 7 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Trasporti   in   concessione   -  Autoferrotranvieri  -  Controversie
  disciplinari   -  Giurisdizione  -  Permanente  attribuzione  della
  giurisdizione   al  giudice  amministrativo,  anziche'  al  giudice
  ordinario  -  Denuncia  di  iliogicita'  della  norma  censurata  -
  Questione  gia'  esaminata  con  pronunce  di  infondatezza  -  Non
  omogeneita' delle situazioni comparate - Manifesta infondatezza.
- Legge  24  maggio  1952  n. 628,  art.  1; legge 22 settembre 1960,
  n. 1054,  artt. 1, 3 e 4; r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A, art.
  58 (in combinato disposto).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.45 del 13-11-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 58
dell'allegato   A   al   regio   decreto   8 gennaio   1931,   n. 148
(Coordinamento  delle  norme  sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi  di  lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del  personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna
in   regime   di  concessione)  -  rectius:  del  combinato  disposto
dell'art. 1  della  legge  24 maggio  1952,  n. 628 (Estensione delle
norme  del  regio  decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle
filovie  urbane  ed  extra  urbane  e delle autolinee urbane) e degli
articoli  1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione
delle  norme  contenute  nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al
personale   degli   autoservizi   extra   urbani),   e   dell'art. 58
dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, promosso con
ordinanza  emessa  il  17 agosto  2001  dal  Tribunale  di Milano nel
procedimento   civile  vertente  tra  Programma  Maurizio  e  Azienda
trasporti  milanesi S.p.a., iscritta al n. 874 del registro ordinanze
2001  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di costituzione dell'Azienda trasporti milanesi;
    Udito  nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 17 agosto e depositata il
20 agosto  2001,  il Tribunale di Milano - sezione lavoro - nel corso
di  un  giudizio in cui un dipendente dell'Azienda trasporti milanesi
S.p.a.  aveva  impugnato  la  destituzione  dal servizio disposta dal
Consiglio  di disciplina dell'Azienda stessa - ha sollevato questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 58 dell'allegato A al regio
decreto  8 gennaio  1931,  n. 148  (Coordinamento  delle  norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie
e  linee  di navigazione interna in regime di concessione) - rectius:
del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628
(Estensione  delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al
personale  delle  filovie  urbane  ed  extra urbane e delle autolinee
urbane)  e  degli  articoli 1,  3  e 4 della legge 22 settembre 1960,
n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio
1931,  n. 148,  al  personale  degli  autoservizi  extra  urbani),  e
dell'art. 58  dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
-  nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo, anziche'
al  giudice  ordinario,  la  giurisdizione in materia di controversie
disciplinari relative agli autoferrotranvieri;
        che  la  norma  impugnata  sarebbe,  secondo  il  rimettente,
tuttora  in  vigore non essendo stata abrogata, ne' espressamente ne'
implicitamente,  dalla  normativa  che  si  e'  succeduta  nel  tempo
(art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59"; art. 102
del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59");
        che  la Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 1996, ha
giustificato  la  differente disciplina in punto di giurisdizione cui
e' sottoposto il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri rispetto
a  quello dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in considerazione
della  specialita'  del  primo  rapporto e della esigenza di tutelare
l'interesse  collettivo  al  buon  funzionamento e alla sicurezza dei
trasporti;
        che  tale giustificazione - secondo il giudice a quo - se era
sostenibile nel periodo in cui le controversie relative ai dipendenti
pubblici    erano   conosciute   dal   giudice   amministrativo   con
consequenziale      "assimilazione      -     solo     parziale     -
dell'autoferrotranviere  all'impiegato pubblico", non lo sarebbe piu'
a  seguito  del  mutamento  del quadro normativo avvenuto con la c.d.
privatizzazione del pubblico impiego;
        che    il   permanere   della   giurisdizione   del   giudice
amministrativo  determinerebbe,  pertanto, conclude il rimettente, la
violazione  dell'art. 3  della  Costituzione  per  illogicita'  della
previsione normativa censurata;
        che  si  e'  costituita  l'Azienda  trasporti milanesi S.p.a.
chiedendo  che  la  questione venga dichiarata infondata, non essendo
mutati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali era stata
emanata la citata sentenza della Corte costituzionale;
        che  con  successiva  memoria  del  6 maggio  2002, l'Azienda
trasporti   milanesi   S.p.a.   ha   ripreso   il   contenuto   delle
argomentazioni  addotte  nella  precedente memoria, sottolineando, in
particolare,  che  la  norma  impugnata  sarebbe  espressione  di una
discrezionalita' legislativa ragionevolmente esercitata;
        che  con  un  ulteriore  scritto  difensivo del 6 giugno 2002
l'Azienda  trasporti  milanese  S.p.a.  ha ribadito le argomentazioni
contenute nell' ultima memoria.
    Considerato  che non sono stati dedotti ne' sussistono motivi per
pervenire  ad  una  diversa soluzione della questione gia' oggetto di
esame  con  sentenza  n. 62 del 1996 (non fondatezza) e con ordinanza
n. 161  del  2002  (manifesta  infondatezza),  non  essendo  mutati i
presupposti, sia di diritto sia di fatto, in base ai quali sono state
emesse  le pronunce di infondatezza sulla base del medesimo parametro
costituzionale;
        che,  infatti,  la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 29 del
1993   (invocata   nell'ordinanza  di  remissione)  preesisteva  alla
sentenza  n. 62 del 1996, mentre il d.lgs. n. 80 del 1998 deve essere
considerato   come   completamento  di  riforma  gia'  delineata  con
l'anzidetto d.lgs. n. 29 del 1993;
        che  questa  Corte in ordine alla questione della sussistenza
della   giurisdizione   del  giudice  amministrativo  in  materia  di
provvedimenti  sanzionatori  disciplinari  del predetto personale dei
trasporti  in  concessione, ha escluso la violazione del principio di
eguaglianza,   in   mancanza   di   omogeneita'  di  situazioni,  con
riferimento  sia  agli  enti  pubblici economici (sentenza n. 208 del
1984),  sia  alle  Ferrovie dello Stato anche dopo la delegificazione
del   rapporto  di  lavoro  e  l'autorizzazione  alla  contrattazione
collettiva  di categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato A
al  r.d.  n. 148  del 1931 (sentenza n. 62 del 1996), sia, infine, al
rapporto  di  lavoro  presso  le amministrazioni pubbliche (ordinanza
n. 161 del 2002);
        che  la specialita' (sia pure residuale: cfr. sentenza n. 190
del   2000)   del  rapporto  di  lavoro  degli  autoferrotranvieri  e
soprattutto la peculiarita' delle scelte organizzative delle relative
aziende  e  del  compiuto  ed  organico  sistema  disciplinare  hanno
giustificato  la  scelta discrezionale del legislatore, preordinata a
tutelare  l'interesse  collettivo  -  ritenuto  preminente  - al buon
funzionamento  ed  efficienza  del  servizio  pubblico  del trasporto
anzidetto,  avuto  riguardo  alle variegate e multiformi tipologie di
gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati,
tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di
concessione  in  ordine  anche  alla  sicurezza  e  alla  polizia dei
trasporti (sentenza n. 62 del 1996; ordinanza n. 161 del 2002);
        che la richiamata specialita' (con conseguente disomogeneita'
del  tertium  comparationis,  indicato  dal  giudice  rimettente) del
corpus compiuto ed organico, che regola la materia disciplinare delle
aziende  (si  noti,  sia in mano pubblica sia privata) dell'anzidetto
settore  di  servizio  pubblico  dei  trasporti,  rende  -  sul piano
costituzionale    -   la   ripartizione   della   giurisdizione   non
necessariamente  dipendente  dalla  giurisdizione  ormai spettante al
giudice  ordinario  in  materia  di  rapporto  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche (ordinanza n. 161 del 2002);
        che,  in  realta', la scelta discrezionale del legislatore di
non intervenire (modificandola) sulla speciale regolamentazione delle
sanzioni disciplinari dei dipendenti delle anzidette aziende (in mano
pubblica  o  privata)  di  trasporto,  non  e'  censurabile sul piano
costituzionale,    non   essendo   manifestamente   irragionevole   o
palesemente  arbitraria,  ne' potendo configurarsi un obbligo, per lo
stesso  legislatore,  di  procedere  ad  una  contemporanea revisione
dell'intero   riparto   della  giurisdizione,  anche  per  i  settori
particolari  caratterizzati da specialita' di rapporti, di esigenze e
di disciplina;
        che questa Corte ha ripetutamente affermato che resta rimesso
alla  scelta discrezionale (con i consueti limiti della non manifesta
irragionevolezza  e  palese arbitrarieta) del legislatore ordinario -
suscettibile  di  modificazioni in relazione ad una nuova valutazione
delle  esigenze  di  giustizia  e  ad un diverso assetto dei rapporti
sostanziali  -  ripartire  la  giurisdizione  tra giudice ordinario e
giudice  amministrativo,  a  seconda  della tipologia e del contenuto
dell'atto  oggetto  di  tutela  giurisdizionale,  conferendo anche un
potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge (sentenza
n. 275 del 2001; ordinanze n. 161 del 2002; n. 414 del 2001);
        che non si puo' affermare, in linea di principio, che dinanzi
al  giudice  amministrativo sia offerta una tutela meno vantaggiosa o
appagante  di  quella  che  si  avrebbe  davanti al giudice ordinario
(sentenza  n. 62  del 1996, ordinanza n. 161 del 2002, in fattispecie
identica  alla presente; v. anche sentenze n. 140 del 1980; n. 47 del
1976; n. 43 del 1977);
        che   e'   opportuno,  infine,  sottolineare  che  la  scelta
discrezionale   operata   dal   legislatore,   in   tema   di  tutela
giurisdizionale,  nella  specifica  materia,  in  cui  si configurano
posizioni di diritto soggettivo (sanzioni disciplinari dei dipendenti
delle   aziende  dell'anzidetto  settore  di  trasporti),  e'  scelta
costituzionalmente  non obbligata e, quindi, e' suscettibile di altra
soluzione  (purche'  egualmente  non  irragionevole  o arbitraria) in
relazione a diversa valutazione di preminenti esigenze o a differente
assetto organizzativo o sostanziale del settore (ordinanza n. 161 del
2002);
        che,   pertanto,   deve   essere   dichiarata   la  manifesta
infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
sollevata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della
legge  24 maggio  1952,  n. 628  (Estensione  delle  norme  del regio
decreto  8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed
extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della
legge  22 settembre  1960,  n. 1054 (Estensione delle norme contenute
nel   regio  decreto  8 gennaio  1931,  n. 148,  al  personale  degli
autoservizi  extra  urbani),  e dell'art. 58 dell'allegato A al regio
decreto  8 gennaio  1931,  n. 148  (Coordinamento  delle  norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul
trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie
e  linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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