N. 442 ORDINANZA 24 ottobre - 7 novembre 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infrazione amministrativa - Richiesta di pagamento a mezzo di cartella esattoriale - Mancata convalida con sanzione dell'autorita' competente - Eccezione di costituzionalita' carente di riferimenti alle norme che si intende censurare e di elementi relativi alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Costituzione, artt. 25, 101, 102 e 111.(GU n.45 del 13-11-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 2002 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra D.D.N. e il comune di Lecce ed altra, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il giudice di pace di Lecce, nel corso di un processo civile - "preso atto dei motivi di incostituzionalita' eccepiti dall'opponente, per i quali e' illegittima la richiesta di pagamento effettuata a mezzo della cartella esattoriale, in quanto tale richiesta si basa su una contravvenzione che non e' un titolo esecutivo, laddove la stessa doveva essere seguita e convalidata da sanzione emessa dall'autorita' competente amministrativa proprio perche' non si tratta di tassa o tributo, ma di illecito amministrativo" e ritenuta "fondata" l'eccezione di costituzionalita' per violazione degli articoli 25, 101, 102 e 111 della Costituzione - ha disposto la sospensione del procedimento principale e ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione del giudice a quo, come risulta dal testo che si e' riportato, non contiene, al di la' di una assai generica indicazione degli elementi di fatto della controversia, alcun riferimento alla legge e alle norme per le quali si chiede lo scrutinio di costituzionalita', ne' alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Considerato che il mero rinvio ad un'eccezione della parte - peraltro priva anch'essa di riferimenti a disposizioni applicabili al giudizio de quo - non puo' essere sufficiente a superare la assoluta mancanza degli elementi richiesti per sollevare questione incidentale di costituzionalita', in quanto il giudice rimettente, come costantemente affermato da questa Corte (ordinanze n. 556 del 2000, n. 239 e n. 243 del 2002), "deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalita'" con una motivazione del tutto autosufficiente; che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli articoli 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Capotosti Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C1024