N. 454 ORDINANZA 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Minori   -  Manifestazioni  sportive  -  Convalida  di  provvedimenti
  adottati  dal  questore  a  carico  di minorenni - Esclusione della
  competenza del giudice minorile - Prospettata lesione del principio
  di   tutela   della   gioventu'   e  del  giudicato  costituzionale
  (precedente  sentenza di accoglimento della Corte costituzionale) -
  Sopravvenuta  normativa  di modifica della disposizione censurata -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge  13  dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, quale modificato
  dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. 20 agosto 2001, n. 336.
- Costituzione, artt. 31 e 136.
(GU n.46 del 20-11-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 3,
della  legge  13 dicembre  1989,  n. 401  (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento   di   manifestazioni  sportive),  nel  testo  modificato
dall'art. 1,  comma  1, lettera c), del decreto-legge 20 agosto 2001,
n. 336  (Disposizioni  urgenti per contrastare i fenomeni di violenza
in occasione di competizioni sportive), promosso con ordinanza emessa
il  12 settembre  2001  dal  giudice  per le indagini preliminari del
Tribunale  per  i  minorenni  di  L'Aquila  nel procedimento penale a
carico di D.P. F. ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1a
serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
per  i  minorenni  di  L'Aquila, con ordinanza emessa il 12 settembre
2001, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
6,  comma  3,  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
settore  del  giuoco  e  delle  scommesse  clandestini e tutela della
correttezza  nello  svolgimento  di  manifestazioni  sportive), quale
modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  del decreto-legge
20 agosto  2001,  n. 336  (Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i
fenomeni  di  violenza  in  occasione  di  competizioni sportive), in
riferimento  agli  artt.  31 e 136 (quest'ultimo solo implicitamente)
della Costituzione;
        che  il  rimettente  e'  stato  chiamato a convalidare alcune
ordinanze  del  questore della Provincia di Chieti emesse a carico di
minorenni   ritenuti   autori  di  scritte  offensive  apposte  sulle
strutture  di  uno stadio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge
13 dicembre 1989, n. 401;
        che  tale normativa e' stata modificata dall'art. 1, comma 1,
lettera c) del decreto-legge n. 336 del 2001 il quale, nel sostituire
il  comma  3  dell'art. 6  della  legge n. 401 del 1989, ha omesso di
attribuire  la  competenza  al tribunale per i minorenni in ordine ai
provvedimenti emessi a carico di minori;
        che il giudice a quo ritiene di non essere piu' competente, a
seguito  della  modifica  legislativa,  in  ordine alla convalida del
provvedimento del questore;
        che  il rimettente, in ordine alla rilevanza della questione,
evidenzia    come   anteriormente   alla   riforma   introdotta   dal
decreto-legge  n. 336  del 2001, la Corte costituzionale con sentenza
n. 143  del  1996  aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 6,  comma  3,  della  legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella
parte  in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal
questore  nei  confronti  del  minore di eta' spetti alla pretura del
circondario  in  cui  ha  sede  l'ufficio  di  questura  anziche'  al
tribunale per i minorenni competente per territorio;
        che  in ordine alla non manifesta infondatezza l'ordinanza di
rimessione  richiama  le  argomentazioni della citata decisione della
Corte  costituzionale  secondo  cui l'esclusione della competenza del
giudice minorile era pregiudizievole per gli interessi del minore;
        che il rimettente ritiene che la nuova disposizione non possa
essere   interpretata  conformemente  a  quanto  deciso  dalla  Corte
costituzionale  con la sentenza n. 143 del 1996 e che quindi si ponga
irrimediabilmente  in  contrasto  con  l'art.  31 della Costituzione,
nonche' con lo stesso art. 136 della Costituzione;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata  infondata  o  che  gli atti vengano restituiti al giudice
rimettente,   dal  momento  che  la  disposizione  del  decreto-legge
potrebbe  essere  interpretata  in  modo conforme alla giurisprudenza
costituzionale,  e  comunque segnalando che la legge 19 ottobre 2001,
n. 377, di conversione del decreto-legge in oggetto, ha espressamente
modificato  l'art.  6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
nel senso di prevedere la competenza del tribunale dei minorenni.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
intervenuta  la  legge 19 ottobre 2001, n. 377 (Conversione in legge,
con  modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante
disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza in
occasione  di  manifestazioni  sportive),  la quale ha esplicitamente
previsto   che   la   determinazione   del   questore   debba  essere
"immediatamente  comunicata al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale,  o  al  procuratore  della  Repubblica del tribunale per i
minorenni,  se  l'interessato  e'  minore  di  eta',  competenti  con
riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura";
        che,    pertanto,   la   sopravvenuta   modificazione   della
disposizione  impugnata nel senso auspicato dal rimettente, impone la
restituzione  degli  atti  a  quel  giudice  perche'  esamini  se  la
questione sia ancora rilevante nel giudizio a quo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al giudice per le indagini
preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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