N. 503 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2001
Ordinanza emessa il 30 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2002) dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Pianeselli Angelica e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilita' dell'indebito, assoluta o nei limiti del quarto dell'importo riscosso, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile IRPEF, per l'anno 1995, di importo rispettivamente pari o inferiore a 16 milioni di lire ovvero superiore - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.47 del 27-11-2002 )
IL TRIBUNALE Letto il ricorso, depositato in data 16 marzo 1999, con cui Pianeselli Angelica chiede dichiararsi irripetibile dall'I.N.P.S. la somma di lire 8.886.150, indebitamente erogata nel periodo 1 gennaio 1986 - 31 dicembre 1994, in applicazione degli artt. 80 RDL n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991; Rilevato che l'I.N.P.S. sostiene essere ripetibile La predetta somma nei limiti dei 3/4 (Lire 6.664.690), in applicazione dell'art. 1, commi 260 e sgg., della legge n. 662/1996, in quanto la Pianeselli ha conseguito nel 1995 un reddito superiore a Lire 16.000.000 O s s e r v a 1. - Il regime dell'indebito di cui all'art. 2033 cc. in materia previdenziale e' stato nel tempo derogato dalle norme sopra menzionate; 2. - Il S.C. ha affermato che l'applicazione delle suddette eccezioni all'art. 2033 deve essere affermata "con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali e' in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattivita' delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie "indebito" come fatto costitutivo della sola obbligazione ex lege restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima" (Cass. SSUU 3 febbraio 1995 n. 1315; Cass. SSUU 22 febbraio 1995 n. 1966); 3. - Recentemente e' stata emanata la citata legge n. 662/1996, il cui art. 1, commi 260, 261, 262 e 263 stabilisce che nei confronti dei soggetti che nel periodo anteriore al 1 gennaio 1966 hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi (salva l'ipotesi del loro dolo) siano percettori di un reddito personale imponibile I.R.P.E.F. per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16.000.000, mentre il recupero avviene nei limiti dei dell'indebito per i percettori di reddito superiore a tale limite; 4. - Inizialmente il S.C. ritenne (almeno con la sentenza n. 6369 del 14 luglio 1997, salve altre) che "L'art. 1 commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, con riferimento alle indebite erogazioni verificatesi prima del 1 gennaio 1996, non prevede, con efficacia retroattiva e in via transitoria, una disciplina globalmente sostitutiva di quella contenuta nelle leggi anteriori in materia; pertanto anche gli indebiti verificatisi prima del 1 gennaio 1996 restano soggetti alla disciplina previgente, potendo applicarsi i criteri previsti dalla legge 662/1996 citata solo se, alla stregua della precedente disciplina (con la quale la nuova normativa non risulta incompatibile) possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato"; 5. - Tale orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice si e' a suo tempo adeguato, appare razionale e conforme al dettato costituzionale; 6. - Peraltro si e' ben presto affermato e consolidato l'orientamento contrario, culminato con la sentenza delle SSUU n. 30 s.u. del 21 febbraio 2000, a tenore della quale "Le prestazioni indebitamente erogate dagli enti di previdenza prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibii secondi i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e sgg. della legge n. 662/1996, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina"; 7. - E' pertanto ormai diritto vivente che la disciplina in questione ha integralmente sostituIto entro il limite temporale suddetto tutta la normativa presistente, 8. - Cosi' interpretata peraltro, la normativa suddetta non si sottrae, a parere di questo giudice, a sospetti di incostituzionalita'; 9. - La questione di costituzionalita' e' non manifestamente infondata; 10. - La situazione e' invero assai simile a quella gia' decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993, con cui ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 13 comma 1o legge n. 412/1991 "nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data"; 11. - Ha osservato la Corte che sussiste "una evidente disparita' di trattamento tra pensionati a favore dei quali, in applicazione dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, nella interpretazione data ad essa dalla Corte di Cassazione e ritenuta non costituzionalmente illegittima da questa Corte (sentenza n. 383 del 1990), e' stata sancita l'irripetibilita' delle somme percepite in buona fede nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma ritenuta poi non dovuta ed in mancanza di dolo, e pensionati, invece, che sarebbero soggetti alla nuova disposizione nonostante che la situazione che ad essi fa capo si sia verificata prima della data della stessa. La nuova disposizione, incidendo sulle situazioni sostanziali poste in essere nella vigenza di quella precedente, frustra l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze nn. 349 del 1985, 822 del 1988, 155 del 1990); tanto piu' che sarebbero colpiti pensionati a reddito non elevato, i quali hanno destinato ai bisogni alimentari propri e della famiglia le somme percepite e che dovrebbero essere restituite. Onde la violazione dell'art. 38 Cost. Ne' la finalita' di contrazione della spesa pubblica sottesa alla disposizione in esame e' ragione sufficiente a giustificare le evidenziate violazioni dei suddetti precetti costituzionali"; 12. - Non e' chi non veda che anche nel caso di specie v'e' irrazionale e ingiustificabile disparita' di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l'ente prevdenziale abbia agito per il recupero dell'indebito prima dell'entrata in vigore della norma impugnata, con conseguente dichiarazione di non ripetibiita' ai sensi degli artt. 80 RDL n. 1422/24, 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, ed i pensionati nei confronti dei quali - a parita' di ogni altra circostanza, ed in particolare dell'epoca di insorgenza dell'indebito, del reddito percepito superiore a 16.000.000 e dell'assenza di dolo - il recupero sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della legge 662/1996, con la conseguente ripetibilita', sia pure limitata ai 3/4 dell'indebito; altrettanto evidente e' la conseguente lesione dell'art. 38 Cost., per gli stessi motivi gia' evidenziati dalla Corte nella sentenza sopra riportata; 13. - La questione prospettata e' altresi' rilevante ai fini del decidere; 14. - Come si e' premesso, l'indebito di cui si tratta si e' formato nel periodo dal 1986 al 1994; sarebbero pertanto applicabili (con riferimento alle singole erogazioni e alle norme vigenti all'epoca di ciascuna di esse) tutte le norme sopra menzionate che escludono o limitano la ripetizione dell'indebito previdenziale; 15. - Orbene, potra' discutersi circa la ripetibillta' degli indebiti sorti nel vigore della prima e dell'ultima di tali norme; ma sicuramente non sarebbero ripetibili gli indebiti sorti nel vigore dell'art. 52 legge n. 88 del 1989; 16. - Infatti sia la Corte di cassazione, sia la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 383/1990, hanno affermato che nel vigore della norma predetta ai fini dell'irripetibilita' "unica condizione richiesta e' quella della mancanza di dolo dell'interessato". 17. - Nel caso di specie non e' ravvisabile alcun dolo della ricorrente, ne' l'I.N.P.S. lo contesta; 18. - Il dolo non puo' consistere nell'aver taciuto la titolarita' di altra pensione (fatto peraltro noto all'I.N.P.S., trattandosi di Pensione erogata dallo stesso istituto) in quanto il silenzio e' stato equiparato al dolo solo dalla legge 412/1991, non retroattiva a seguito della sentenza n. 39/1993 della Corte costituzionale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 legge 23 diccembre 1996, n. 662 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Viterbo, addi' 30 marzo 2001. Il giudice: Pascolini 02C1041