N. 504 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2002
Ordinanza emessa il 1 luglio 2002 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Rapisarda Vincenzo ed altri contro Universita' degli studi di Catania ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Violazione dei principi di autonomia didattico-scientifica, di tutela del lavoro, di retribuzione adeguata - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - Eccesso di delega. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Irragionevolezza - Violazione dei principi di tutela del lavoro e di retribuzione adeguata - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76.(GU n.47 del 27-11-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1159/00 proposto dai proff. Rapisarda Vincenzo, Scrofani Alfio, Rampello Liborio, Raffaele Rocco, Lanaia Filippo, Di Benedetto Aurelio, Grassi Giuseppe, Pennini Giovanni, Garozzo Rosaria in Sorge, Sorge Giovanni, Biondi Roberto, Pavone Lorenzo, Mazzone Domenico, Virzi' Antonio, Calafato Matteo, Furnari Rosaria, Nicoletti Francesco, Corso Emanuele Antonio, Campo Giorgio, Calandra Carmela, Petraia Antonino, Verzi' Placido, Motta Mario Salvatore, Bonomo Virgilio, Sorrentino Francesco, Nigro Pasquale, La Rosa Mario, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Mauceri ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Catania, via Conte Ruggero n. 9. C o n t r o L'Universita' degli studi di Catania, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege. Il Ministero della sanita' in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania domiciliataria ex lege; L'Azienda policlinico dell'Universita' degli studi di Catania, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Michele Ali' ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Catania, via Crociferi n. 60; L'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - Curro' - Ascoli - Tomaselli, in persona del Direttore generale pro tempore, non costituitasi in giudizio. Per l'annullamento del provvedimento del rettore dell'Universita' degli studi di Catania, protocollo n. 176/R del 28 febbraio 2000, con il quale i ricorrenti sono stati invitati a comunicare l'opzione di cui all'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 entro il 13 marzo 2000 ed, altresi', avverso tutti gli atti propedeutici e conseguenti volti a modificare ed a comprimere il diritto dei docenti universitari all'esercizio delle attivita' istituzionali di didattica, di ricerca, di direzione delle strutture assistenziali e di assistenza nonche' di quelle libero-professionali secondo l'ordinamento proprio di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Universita' degli studi di Catania e per il Ministero della sanita' e dell'avv. prof. Michele Ali' per l'Azienda policlinico universitario di Catania; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la Camera di Consiglio del 4 aprile 2000 il Presidente dott. Luigi Passanisi; Uditi i difensori delle parti come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 1085/2000; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F a t t o e d i r i t t o I ricorrenti sono tutti docenti presso l'Universita' degli studi di Catania e taluni hanno la responsabilita' della direzione di strutture assistenziali e tutti esplicano attivita' didattiche ed assistenziali presso l'Azienda policlinico. Con l'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre, n. 517, in attuazione della legge di delega 30 novembre 1998 n. 419, il Governo ha equiparato i docenti universitari al personale del Servizio sanitario nazionale limitando l'accesso alla direzione delle strutture ed all'assistenza soltanto a quelli di detti che avessero optato per il rapporto esclusivo e fissando strettissimi margini temporali per l'opzione. In dipendenza di tale disposizione il rettore dell'Universita' degli studi di Catania, con la nota innanzi indicata, ha invitato i ricorrenti ad esercitare l'opzione entro il 13 marzo 2000, avvertendo che in difetto sarebbero andati incontro alle conseguenze di legge. Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario, pur tuttavia questo giudice deve incentrare il proprio esame esclusivamente sull'oggetto di diretta ed immediata lesione, contestata giudizialmente e cioe' a dire l'esercizio della detta opzione da parte dei ricorrenti, sanitari universitari, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status. In sede di esame dell'istanza cautelare la Sezione ha ritenuto di accordare il chiesto provvedimento di sospensione rinviando a separata ordinanza la proposizione della questione di costituzionalita' del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione per possibile contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione. In punto di rilevanza si ricorda l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice abbia disposto, con separato provvedimento la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, (cfr. sentenze nn. 44 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000). Con riferimento ancora alla rilevanza va evidenziato che la opzione per cui e' causa e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517/1999 per cui, dovendosi fare necessariamente applicazione di dette disposizioni, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. L'eliminazione di dette disposizioni dal mondo giuridico, poste alla base dell'impugnato provvedimento di opzione concreterebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale dei ricorrenti. La questione, oltre che rilevante, non appare manifestamente infondata atteso che la Sezione dubita della legittimita' costituzionale delle disposizioni poste a fondamento del provvedimento che intima l'opzione e delle disposizioni alle stesse sottese; ritiene, pertanto, di dover sollevare la relativa questione di costituzionalita' per contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione. L'art. 5, comma 8, del citato d.lgs n. 517/1999 impone un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 7, il quale stabilisce che i professori e i ricercatori universitari della facolta' di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attivita' assistenziale intramuraria (ai sensi dell'art. 15-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e secondo tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo) ovvero per l'esercizio di attivita' libero professionale extramuraria; tali tipologie fanno espresso riferimento alle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, con cio' ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attivita' libero professionale e l'esercizio dell'attivita' medesima. La stretta correlazione e, del resto, logico corollario della "compenetrazione tra l'attivita' sanitaria assistenziale e quella didattica scientifica dei docenti universitari della facolta' di medicina e chirurgia che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura" che costituisce "il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico" (cfr: Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134). Nel senso della "inscindibilita'" delle attivita' assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997 che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Universita' - Regioni. Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-quinquies, comma 2, del d.lgs n. 502/1992, e' quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attivita' assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) si' da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (cfr. in proposito anche Cons. Stato VI ordinanza 24 marzo 2000, n. 1431). Tale obbligo dell'amministrazione e' correlato al diritto all'esercizio di attivita' libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali (art. 15-quinquies, punto 2, lett a) del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attualita' in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture non apparendo rilevante sul piano della effettivita' del diritto stesso la mera possibilita' di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti. Appare quindi ravvisabile una intrinseca contraddittorieta', pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui introduce il censurato termine perentorio per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilita' delle strutture ed il comma 7 nella parte in cui rinviando alle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d) comma 2, dell'art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilita' per tale profilo di un ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, per manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorieta' con il sistema normativo in cui si colloca l'art. 3 Cost., inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento Corte Cost. n. 204/1982) nonche' con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Quest'ultimo sotto il profilo della mancanza di proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' da perseguire nonche' sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi. Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva) non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilita' delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto gli indicati profili. La Sezione individua ancora una possibile non conformita', ai principi affermati in Costituzione dall'art. 3, dell'art. 5 commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517/99, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in quanto, all'evidenza, discrimina detto personale rispetto a tutti gli altri docenti universitari delle altre facolta' (giurisprudenza, ingegneria, economia, ecc.) ai quali non e' imposta opzione alcuna in ordine all'esercizio "intramurario o extramurario" dell'attivita' professionale privata. Cio' malgrado la unicita' dello status di professore universitario. Il Collegio ritiene, ancora, che potrebbe essere non conforme ai parametri costituzionali dettati dall'art. 33 Cost. l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario in uno con le disposizioni allo stesso sottese, o comunque connesse (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3 in parte qua), in quanto sembra porsi ex se indipendentemente cioe' dal profilo dalla necessita' di prescrizione della previa individuazione delle strutture altresi' in contrasto con il principio di autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici. Stabilisce il comma 7 citato che "l'opzione per l'attivita' assistenziale esclusiva e' requisito necessario per l'attribuzione ai professori universitari di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi di cui al comma 4". Detta disposizione indubbiamente incide sullo stato giuridico degli interessati, atteso che le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (cfr. in particolare commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5) con riferimento ai programmi di cui al comma 4 che sono chiaramente finalizzati "alla integrazione delle attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali nonche' al coordinamento delle attivita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale". La preclusione della attribuzione della responsabilita' e della gestione di detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attivita' assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica che costituisce dato caratterizzante l'attivita' dei sanitari universitari e che trova tutela anche nei principi di autonomia didattico scientifica di cui all'art. 33 della Costituzione. Ad avviso della sezione anche la opzione stessa per l'attivita' assistenziale esclusiva - tra l'altro irretrattabile ai sensi del comma 10 del medesimo art. 5 (fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi) sembra vulnerare i principi di autonomia didattica scientifica affermati dall'art. 33 della Costituzione. L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'Azienda ospedaliera (sia pure d'intesa con il rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; cfr. commi 1, 2, 5, 6 dell'articolo 5 citato); dell'adempimento delle attivita' assistenziali che pure si integrano con quelle didattiche e di ricerca a norma del comma 2, dell'art. 5, il personale universitario risponde al solo direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale e' disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa e' attribuito e revocato dal direttore generale sulla base di mera intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attivita' integrata dall'asta dell'art. 3, comma 4. Da quanto innanzi evidenziato discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria, anche per cio' che riguarda l'attivita' di programmazione di tali aspetti; la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione, rimessa al direttore generale, ben puo' incidere, in concreto, sulla liberta' di insegnamento. L'attivita' di insegnamento appare, all'evidenza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera e non certo di un programma universitario scientifico-didattico. Rivestono, infatti, una posizione marginale, nel sistema normativo in esame, gli organi istituzionali dell'universita' in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (mediante intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attivita' integrata ex art. 3, comma 4, quale centro di collegamento tra esistenza, didattica e ricerca. Ancorche' tale organismo sia stato concepito in funzione del necessario coordinamento e' fuori di dubbio che gli interessi istituzionali dell'universita' restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attivita' di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica che la Costituzione assegna all'autonomia dell'Universita'. Infatti il direttore del dipartimento assume la responsabilita' gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessita' di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attivita' didattiche e scientifiche, con cio' conferendo nelle scelte decisionali priorita' ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione del disposto dell'art. 6 citato della legge delega laddove si intende assicurare lo svolgimento delle attivita' assistenziali "funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca" con inversione quindi del processo logico voluto dal legislatore delegante. Quanto innanzi mette in dubbio, anche in via derivata, della conformita' al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende di cui l'art. 3 del decreto legislativo in argomento per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attivita' assistenziale esclusiva nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza didattica e ricerca. Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme connesse e sottese in parte qua (art. 5, commi da l a 6 e da 8 a l l e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost. Non sembra, altresi', che la delega ex art. 6, lett. c) contenuta nella legge 30 novembre 1998, n. 419, abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario. Allorche' si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attivita' assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione tra attivita' didattico scientifica e attivita' assistenziale, come consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si incide sostanzialmente sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari che costituisce il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (cfr. Corte cost. n. 134/1997). L'art. 6 della legge delega alla lett. c), si e' limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di "idonee disposizioni in materia di personale" nel quadro dell'esigenza di assicurare la "coerenza" tra l'attivita' assistenziale e quella di formazione e ricerca e non ha inteso, ad avviso del Collegio, consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari. Infatti l'oggetto della delega e' espressamente definito nella prima parte del comma 1 laddove la delega stessa e' intesa all'emanazione di decreti legislativi specificamente "volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita'". Detti limiti appaiono, invece, superati. Ne' e' riferibile ai professori universitari, per via dell'inequivoco richiamo al "solo personale della dirigenza sanitaria" in servizio al 31 dicembre 1998, il criterio direttivo di cui all'art. 2, lettera q) della legge n. 419/1998 in ordine alla previsione di modalita' per pervenire all'esclusivita' del rapporto di lavoro quale scelta individuale. Sembra quindi che possa configurarsi il contrasto della norma di opzione e delle norme connesse o sottese innanzi specificate anche con l'art. 76 Cost. Rileva ancora la Sezione che potrebbe configurarsi il contrasto tra l'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 piu' volte citato con l'art. 35 della Costituzione, atteso che i docenti che optassero per l'esercizio dell'attivita' extramuraria sarebbero privati di una delle tre attivita' istituzionali di cui il loro lavoro si compone. Al Collegio inoltre appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del citato art. 5 del d.lgs. n. 517/1999 anche con riferimento all'art. 36 della Costituzione avendo riguardo ai consistenti apporti economici di cui sarebbe privato il docente optante per la prestazione "extramuraria" (dimezzamento degli appannaggi e perdita degli incentivi). Per innanzi esposte considerazioni va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione. Dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale delle innanzi indicate norme.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania sezione seconda - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 commi 7 e 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97 Cost. e dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del 4 aprile 2000. Il Presidente estensore: Passanisi 02C1042