N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2002

Ordinanza  emessa  il  20 settembre 2002 dal tribunale di Pistoia nel
procedimento penale a carico di Barsottelli Eugenio

Processo  penale - Modifiche della composizione del giudice a seguito
  di  nuove  contestazioni  - Ipotesi in cui l'udienza preliminare si
  sia  tenuta  e  la  nuova  contestazione  riguardi  fatti  che gia'
  risultavano  dagli  atti  di  indagine  al  momento  dell'esercizio
  dell'azione  penale - Trasmissione degli atti al pubblico ministero
  -  Mancata  previsione  -  Preclusione  per  l'imputato al giudizio
  abbreviato  -  Mancata equiparazione alla situazione processuale di
  chi  sia stato raggiunto da una nuova contestazione dibattimentale,
  senza  che  si  sia tenuta l'udienza preliminare per la imputazione
  originaria.
- Codice di procedura penale, art. 521-bis, comma 1.
(GU n.47 del 27-11-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    In   composizione   collegiale,   visti  gli  atti  del  processo
n. 88/2000 nei confronti di Barsottelli Eugenio;
    Rilevato che e' stato disposto il giudizio all'esito dell'udienza
preliminare in ordine alla imputazione di bancarotta semplice (tenuta
della  contabilita'  in  maniera  incompleta ed omessa annotazione di
operazioni  attive,  specificate  con  il riportare nel decreto anche
l'altro  reato  per  cui era stata esercitata l'azione penale, quello
tributario   di   omessa   annotazione   di  fatture  per  operazioni
commerciali compiute);
    Rilevato  che  nel  corso  del  giudizio  dinanzi al tribunale in
composizione  monocratica,  all'udienza  7 giugno 2001, il p.m., dopo
l'assunzione  di due prove testimoniali, ha modificato l'imputazione,
da  bancarotta  semplice  a bancarotta fraudolenta documentale (216.2
n. 2  legge fall.), ed ha contestato come reato concorrente quello di
bancarotta  fraudolenta  patrimoniale  in  ordine alla distrazione di
somme  di  denaro,  fatto,  questo,  gia'  risultante  dagli  atti di
indagine;
    Rilevato che alla successiva udienza il giudice a norma dell'art.
33-septies  c.p.p.,  avendo  correttamente  applicato  i  criteri  di
attribuzione  dei  processi  al  collegio,  disponeva la trasmissione
degli  atti  al  Tribunale  in composizione collegiale e che, quindi,
all'udienza  12  giugno  2002  il difensore si doleva non fosse stato
disposta  la  trasmissione  degli  atti al p.m. per una nuova udienza
preliminare,  nel  quale  l'imputato avrebbe potuto avvalersi di riti
alternativi   ed   il  p.m.  sollevava  questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 33-septies nel parte in cui non prevede, nei
casi di cui si tratta, la trasmissione degli atti allo stesso ufficio
del  p.m.  per  consentire  l'udienza  preliminare  sulle imputazioni
modificate  e sulle imputazioni suppletive, per le quali sia prevista
la attribuzione al tribunale in composizione collegiale;
    Rilevato  che,  piu'  correttamente, la questione puo' porsi, non
tanto  per  l'art. 33-septies  -  che regola il caso in cui sia stata
rilevata  la erronea assegnazione del processo, ferma la imputazione,
o   al  giudice  monocratico  (quando  doveva  essere  attribuito  al
collegio) o al giudice collegiale (quando doveva essere attribuito al
tribunale  monocratico)  -  quanto  per  l'art. 521-bis  c.p.p. - che
regola  appunto  i  casi  di  modifica o contestazione suppletiva cui
segua  la  diversa  assegnazione  al  collegio,  anziche'  al giudice
monocratico  secondo la originaria imputazione, e che prevede appunto
in  tali  casi  la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo
quando  l'udienza  preliminare  per i reati risultanti dalla modifica
della  imputazione  o  dalla  contestazione del reato concorrente sia
necessaria l'udienza preliminare e questa non sia stata tenuta;
    Rilevato come la disposizione di legge originariamente (art. 189,
d.lgs.  n. 51,  del  1998)  aveva una formulazione ampia ("il giudice
dispone   con  ordinanza  la  trasmissione  degli  atti  al  pubblico
ministero")  e non prevedeva quella limitazione ("e questa (l'udienza
preliminare)  non si e' tenuta") aggiunta nel corpo dell'art. 521-bis
dall'art.  47.7  della  legge n. 479 del 1999, per un chiaro scopo di
economia  processuale  (non  vi  sarebbe  ragione di far regredire il
procedimento alla fase dell'udienza preliminare quando, comunque, per
l'imputazione  originaria tale udienza era stata tenuta, essendo gia'
il  reato  originariamente  contestato compresi tra quelli per cui e'
previsto il procedimento piu' garantito);
    Rilevato  che,  in  sostanza, il difensore ed il p.m. contesta la
legittimita'  della  disposizione  perche',  restringendosi i casi di
trasmissione  degli  atti  al  p.m.  alle sole ipotesi di giudizi con
citazione  diretta,  si  finisce  con  il  limitare  la  possibilita'
dell'imputato  ad  accedere  ai  riti  alternativi, in particolare al
giudizio  abbreviato,  posto  che, almeno nel caso, ricorrerebbero le
condizioni  astratte per richiedere un patteggiamento (art. 516 e 517
e  Sentenza  Corte  cost.  n. 265, del 30 giugno 1994), anche quando,
come  accade  nel caso di specie, il rito piu' garantito si e' tenuto
solo   perche'   connesso   al  procedimento  per  l'imputazione  poi
modificata  era  altro  procedimento definito senza rinvio a giudizio
(nel  caso  l'imputazione  per  la  contravvenzione tributaria); cio'
posto,

                        Osserva quanto segue

    Si deve ritenere come giurisprudenza dominante quella secondo cui
la   modifica   della   imputazione  e  la  contestazione  del  reato
concorrente  o  di  circostanze  aggravanti non debba necessariamente
fondarsi sulle acquisizioni probatorie nel dibattimento, bensi' possa
fondarsi  anche sul risultato degli atti di indagine, male apprezzati
dal  p.m.  nella  formulazione  della  imputazione e valorizzati solo
successivamente  nel  corso del dibattimento (in tal senso Cass. S.U.
28 ottobre 1998 Barbagallo cui peraltro si oppongono alcune decisioni
anche  posteriori,  le  quali, significativamente, evidenziano che la
interpretazione piu' lata preclude all'imputato, a causa dell'inerzia
o  l'errore  di  valutazione  del  p.m.  non emendato nemmeno durante
l'udienza  preliminare, l'accesso al giudizio abbreviato per le nuove
e  piu'  gravi imputazioni); nel caso di specie, poi, per quanto puo'
occorrere, si e' verificato proprio un caso del genere, cosi' come si
desume  da  un provvedimento del giudice monocratico, il quale subito
dopo la modifica della imputazione e la contestazione suppletiva, per
eliminare  ogni dubbio di ammissibilita', fondandosi le attivita' del
p.m.   sulle  acquisizioni  delle  indagini,  ha  richiamato  proprio
quell'autorevole  principio  interpretativo  sviluppato dalle Sezioni
unite della cassazione;
    D'altra  parte  la  questione  della  legittimita' costituzionale
degli  artt.  516  e  517  c.p.p.,  nella  parte in cui precludono il
giudizio  abbreviato  per  le  nuove contestazioni dibattimentali, e'
stata  risolta negativamente dalla Corte costituzionale con la stessa
sentenza  con  cui,  invece,  e'  stata  dichiarata la illegittimita'
costituzionale  delle  stesse  disposizioni  nella  parte  in cui non
prevedono  la  facolta' dell'imputato di chiedere allo stesso giudice
del  dibattimento  l'applicazione  della pena, relativamente al fatto
diverso  o al reato concorrente contestato al dibattimento, quando la
nuova contestazione concerna un fatto che gia' risultava agli atti di
indagine  al  momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando
lo  stesso  imputato  abbia tempestivamente e ritualmente proposto la
richiesta di patteggiamento in ordine all'originaria imputazione;
    La  ragione della diversita' nell'accesso ai due riti alternativi
per le nuove contestazioni puo' cosi' essere sintetizzata: ragioni di
economia  processuale  e ragioni di assunzione dei rischi processuali
per   l'imputato   che   accetti   il  dibattimento  giustificano  la
preclusione dei riti alternativi per le modifiche della imputazione e
le   nuove  contestazioni  dibattimentali,  trattandosi  di  sviluppi
processuali  "non infrequenti nell'attuale sistema processuale penale
il  quale  riserva  al  dibattimento  la  formazione della prova", e,
quindi,  le  questioni  possono  porsi  solo  per  i  casi  in cui si
verifichi  una  qualche  "anomalia" processuale, dovuta alla condotta
del  p.m.  che  ha  omesso  di  considerare in modo completo o non ha
correttamente  valutato i risultati delle indagini; in questi casi e'
irrazionale  - sotto il profilo degli artt. 3 e 24 Cost. - precludere
all'imputato  il patteggiamento sulla pena, posto che, per tale rito,
"non  sussistono  ostacoli  di  carattere logico-sistematico a che il
giudice   ...  Si  pronunci,  se  del  caso  previa  separazione  dei
procedimenti,  sulla  eventuale  richiesta  di  applicazione  di pena
concordata  che  le  parti  abbiano avanzato relativamente alla nuova
contestazione";  al  contrario,  poiche'  il  giudizio abbreviato "si
realizza  attraverso una vera e propria procedura, inconciliabile con
quella dibattimentale", la pur esistente anomalia non potrebbe essere
sanata mediante l'adozione di una scelta costituzionalmente obbligata
che  consenta  la  trasformazione  del  rito: sul punto la Corte dopo
avere  premesso  che  nessuna  soluzione obbligata vi era "allo stato
dell'ordinamento  processuale",  evidenziava  la  opinabilita'  delle
varie  soluzioni, tra quella estrema che precludesse al p.m. la nuova
contestazione  con conseguente trasmissione degli atti al suo ufficio
e  quella opposta di ammissione del giudizio abbreviato nel corso del
giudizio   ordinario   (con   ogni  ulteriore  problema  quanto  alla
utilizzabilita'  delle  eventuali  prove  assunte); da cio' quindi la
declaratoria   di  ammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
sollevata;
    Tale  motivazione  puo'  essere  ora rivista in relazione al caso
concreto   giacche'  la  anomalia  processuale  -  pure  rilevata  ed
obbiettivamente  grave  perche'  cosi'  si  accollano  all'imputato i
risultati  di  una  incompleta valutazione del p.m. - puo' ben essere
risolta  solo  che  si preveda che la trasmissione degli atti al p.m.
avvenga sempre, quando, a seguito delle nuove contestazioni, l'organo
giudicante  debba  mutare  (da  monocratico  a  collegiale)  e cio' a
prescindere  dall'essere  stato seguito il rito piu' garantito per la
imputazione   originaria,   cosi'   come,  del  resto,  era  previsto
dall'art. 189,   del  d.lgs.  n. 51,  del  1998  (prima  formulazione
dell'art. 521-bis   c.p.p.);   in   effetti  sarebbe  giustificata  e
razionale   la  scelta  legislativa  se  le  nuove  contestazioni  si
fondassero  solo  su  nuove emergenze probatorie del dibattimento (se
cioe'  si  applicassero  gli  artt. 516  e  517  nel loro significato
letterale:  "se  nel  corso  dell'istruzione  dibattimentale  ...  ")
perche',  allora,  si dovrebbe considerare l'accettazione del rischio
processuale   di   nuove   emergenze   di  prova  negative  da  parte
dell'imputato  che,  pur  potendo  ricorrere  al  giudizio abbreviato
dinanzi  al  g.u.p.,  non  abbia  chiesto tale forma di giudizio, ma,
quando,  invece,  le nuove contestazioni possono fondarsi anche sugli
stessi   elementi   di   prova  raccolti  nelle  indagini,  l'inerzia
dell'imputato  all'udienza  preliminare non puo' essergli addebitata,
essendo  soverchiante  l'anomala  condotta  processuale  del p.m. che
impone  una nuova globale valutazione difensiva, anche quando ricorre
l'ipotesi  dell'art. 517 c.p.p., sulla nuova contestazione, quindi, e
sulla  originaria,  stante  il  nesso  della  connessione  tra  i due
procedimenti ex art. 12.1, lettera b), c.p.p.;
    In  definitiva  la  questione,  e la soluzione costituzionalmente
obbligata,  a  giudizio di questo collegio, si pone quindi per i casi
in   cui   l'udienza  preliminare  si  sia  tenuta  per  l'originaria
imputazione  (nel  caso  diverso  e'  gia' prevista dall'art. 521-bis
c.p.p.  la  trasmissione  degli  atti  al p.m. per un nuovo esercizio
dell'azione   penale)   quando   la  nuova  imputazione  comporti  la
attribuzione  del  processo al giudice collegiale e, quindi, anche il
rito  piu'  garantito e la nuova contestazione concerna un fatto gia'
risultante   dagli   atti   di  indagine  al  momento  dell'esercizio
dell'azione penale; in sostanza ricorrendo quest'ultima condizione si
tratta  di  equiparare  la  situazione  processuale  di chi sia stato
raggiunto da una nuova contestazione dibattimentale, senza che si sia
tenuta  l'udienza  preliminare per la imputazione originaria a quella
di  chi,  raggiunto  da  analoga  contestazione, sia stato rinviato a
giudizio   per   la  imputazione  originaria  all'esito  dell'udienza
preliminare;
    La  questione  sollevata  dal p.m. e' rilevante a prescindere dal
fatto  che l'imputato o il suo difensore in forza di procura speciale
abbia  chiesto  o  meno  in questa sede il giudizio abbreviato per le
nuove  contestazioni,  poiche'  in  questa  sede e' certo che nessuna
richiesta  di tal genere sarebbe ammissibile: si tratta di consentire
all'imputato   l'esercizio   del  suo  diritto  processuale  al  rito
alternativo  -  cui segue l'effetto sostanziale della riduzione della
pena in caso di condanna - nella sede appropriata e in relazione alla
complessiva corretta imputazione;
                              P. Q. M.
    Il  Tribunale  di  Pistoia,  visto l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 521-bis,  primo comma, c.p.p.
nella parte in cui non prevede, anche quando l'udienza preliminare si
e' tenuta, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, nel caso
che la contestazione prevista dagli artt. 516, commi 1-bis e 1-ter, e
517,  comma  1-bis  c.p.p., riguarda fatti che gia' risultavano dagli
atti d'indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale;
    Sospende il processo;
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente  del  Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati.
        Pistoia, addi' 20 settembre 2002
               Il Presidente del collegio: Signorelli
02C1044