N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2001
Ordinanza del 6 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 2002) emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Piangerelli Giancarlo e Prefettura di Ancona. Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente - Opposizione - Esclusione nel caso in cui la sospensione sia stabilita come sanzione accessoria all'illecito penale - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 25 e 111.(GU n.47 del 27-11-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 269/2001 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che, con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 4 maggio 2001, il sig. Giancarlo Piangerelli proponeva opposizione avverso i verbali nn. 279702 P e 279703 P elevati nei suoi confronti dalla Polizia stradale di Macerata in data 29 aprile 2001, rispettivamente per le violazioni di cui agli artt. 142, comma nono, e 186, comma secondo, del codice stradale; entrambe le violazioni contestate al ricorrente prescrivono anche l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; il ricorrente contestava e chiedeva l'annullamento sia delle sanzioni principali che di quelle accessorie contenute nei predetti verbali di contestazione ritenendo (quanto alla violazione ex art. 142 c.d.s.) che ricorrevano motivi di urgenza, (consistiti nella necessita' - in qualita' di medico - di prestare soccorso ad un proprio congiunto) e (quanto alla violazione ex art. 186 c.d.s.) che dovevano ritenersi non idonee e malfunzionanti le apparecchiature spilometriche in dotazione della pattuglia accertatrice; con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 26 luglio 2001 si costituiva la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso; questo giudice di pace con provvedimento in data 4 maggio 2001 sospendeva (ex art. 22 legge 689/1981) l'esecuzione del provvedimento impugnato, relativamente alle sanzioni (principale ed accessoria) conseguenti alla contestata violazione ex art. 142 cod. strad.; all'udienza di prima comparizione del 28 settembre 2001 il ricorrente chiedeva la sospensione del presente procedimento (in attesa della definizione di quello penale) mentre la resistente Prefettura si rimetteva alla decisione di questo giudicante il quale si riservava di decidere Osserva in diritto Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va osservato schematicamente che: l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce chi guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni; all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno), a prescindere dalla pur proposta opposizione alla contestata violazione dell'art. 142 cod. strad. (che - prevedendo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria della sospensione della patente di guida - devolve l'opposizione alla esclusiva competenza del giudice di pace, ex art. 22-bis introdotto nella legge n. 689/1981 dall'art. 98 del decreto legislativo n. 507 del 1999) questo giudicante deve pronunziarsi, altresi', sulla proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod.strad. e comminata all'odierno ricorrente con il richiamato verbale di contestazione n. 279703 P del 29 aprile 2001, dal quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato dagli agenti accertatori "per essere inviata alla Prefettura di Ancona"; non ritiene questo giudice di pace che - alla stregua delle vigenti disposizioni - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita' della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimita' del ricorso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dei verbali di contestazione (sent. nn. 255 e 311 del 1994); la precedente possibilita' ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 cod.strad, dalla cui lettura chiaramente emerge la proponibilita' dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa e' stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purche' non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12.2.1996); il presente provvedimento e' finalizzato a sottoporre al giudizio di legittimita' della Corte in via diretta (nei limiti e per le motivazioni di seguito enunciate) il quinto comma dell'art. 218 cod.strad. e solo in via indiretta il comma secondo, dell'art. 186 stesso codice (e, comunque, sotto un profilo diverso da quello proposto dal tribunale di Firenze con le ordinanze nn. 784 e 785 del 3 luglio 2001, nelle quali viene individuata una illogica disparita' di trattamento effettuata dal legislatore il quale - diversamente dalla violazione di guida senza aver conseguito la relativa patente, ex art. 116 cod.strad. - non ha esteso la depenalizzazione anche alla guida in stato di ebbrezza); d'altra parte, soluzioni alternative a quella della verifica della costituzionalita' della citata disposizione legislativa o non sono praticabili o parimenti si prestano a rilievi di legittimita' costituzionale. Non e', invero, praticabile la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale ove si fonda siffatta richiesta sulla connessione tra un reato e una violazione amministrativa (ex art. 24, comma primo, legge n. 689/1981) dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di una violazione non costituente reato, bensi' di una sanzione amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo alcun rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di quella. Ad avviso di questo giudicante, d'altra parte, ulteriori possibilita' di sospensione fondate sull'art. 20, comma secondo, legge n. 689/1981 (che prevede l'impossibilita' di applicare le sanzioni amministrative accessorie fino a quando e' pendente il giudizio di opposizione) ovvero sull'art. 186, comma primo, cod.strad. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida solo ad avvenuto accertamento del reato) non sono esenti da possibili dubbi di legittimita' costituzionale. In effetti, il quadro legislativo va doverosamente completato con le norme che sono rivolte a privilegiare l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente di guida (artt. 205 e 218 cod.strad.), possibilita' divenuta di piu' estesa applicazione anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1996 in precedenza citata; a prescindere dal contrasto individuato nelle disposizioni in precedenza citate, ad avviso di questo giudice di pace le norme contenute negli artt. 218 e 186 cod.strad. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione che, rispettivamente, garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono - nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che e' il criterio che, di norma, dovrebbe essere presente nelle scelte del legislatore) - nelle disposizioni legislative in precedenza citate che creano, appunto, una irragionevole disparita' di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorita' giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle citate disposizioni.
P. Q. M. Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge il marzo 1953, n. 87; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art 218, comma quinto, cod. strad., nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non puo' essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Osimo, addi' 30 ottobre 2001 Il giudice di pace coordinatore: Loiodice 02C1047