N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2001

Ordinanza del 6 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il
4 novembre 2002) emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento
civile vertente tra Piangerelli Giancarlo e Prefettura di Ancona.

Circolazione  stradale  -  Guida  in  stato di ebbrezza - Sospensione
  della  patente  -  Opposizione  -  Esclusione  nel  caso  in cui la
  sospensione  sia  stabilita  come  sanzione accessoria all'illecito
  penale   -   Mancata   previsione  -  Violazione  dei  principi  di
  uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 218,
  comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.
(GU n.47 del 27-11-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 269/2001 del ruolo
generale  di  questo  ufficio  e  premesso  in fatto che, con ricorso
depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 4 maggio 2001,
il sig. Giancarlo Piangerelli proponeva opposizione avverso i verbali
nn. 279702  P  e  279703  P  elevati nei suoi confronti dalla Polizia
stradale  di  Macerata in data 29 aprile 2001, rispettivamente per le
violazioni  di  cui agli artt. 142, comma nono, e 186, comma secondo,
del  codice stradale; entrambe le violazioni contestate al ricorrente
prescrivono  anche  l'applicazione  della  sanzione  accessoria della
sospensione  della  patente  di  guida;  il  ricorrente  contestava e
chiedeva  l'annullamento  sia delle sanzioni principali che di quelle
accessorie  contenute nei predetti verbali di contestazione ritenendo
(quanto alla violazione ex art. 142 c.d.s.) che ricorrevano motivi di
urgenza,  (consistiti  nella  necessita' - in qualita' di medico - di
prestare  soccorso ad un proprio congiunto) e (quanto alla violazione
ex   art. 186   c.d.s.)   che   dovevano   ritenersi   non  idonee  e
malfunzionanti  le  apparecchiature  spilometriche in dotazione della
pattuglia  accertatrice; con comparsa depositata nella cancelleria di
questo  ufficio in data 26 luglio 2001 si costituiva la Prefettura di
Ancona  contestando  tutte le affermazioni del ricorrente e chiedendo
il  rigetto  del ricorso; questo giudice di pace con provvedimento in
data   4   maggio   2001   sospendeva  (ex  art. 22  legge  689/1981)
l'esecuzione del provvedimento impugnato, relativamente alle sanzioni
(principale  ed accessoria) conseguenti alla contestata violazione ex
art. 142  cod. strad.;  all'udienza  di  prima  comparizione  del  28
settembre  2001  il  ricorrente  chiedeva la sospensione del presente
procedimento (in attesa della definizione di quello penale) mentre la
resistente   Prefettura   si   rimetteva  alla  decisione  di  questo
giudicante il quale si riservava di decidere

                         Osserva in diritto

    Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza, va osservato schematicamente che:
        l'art. 186,  comma  secondo, cod. strad. punisce chi guida in
stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave reato) con
l'arresto  fino  a  un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni;
        all'accertamento    del    reato    consegue    la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici  giorni  a  tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo
stesso  soggetto  compie  piu'  violazioni  nel  corso di un anno), a
prescindere dalla pur proposta opposizione alla contestata violazione
dell'art. 142  cod.  strad.  (che  -  prevedendo  l'irrogazione della
sanzione   amministrativa   pecuniaria   e  quella  accessoria  della
sospensione  della  patente  di  guida  -  devolve l'opposizione alla
esclusiva  competenza  del giudice di pace, ex art. 22-bis introdotto
nella  legge  n. 689/1981 dall'art. 98 del decreto legislativo n. 507
del  1999)  questo  giudicante  deve  pronunziarsi,  altresi',  sulla
proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della
patente  di guida prevista dal comma secondo dell'art. 186 cod.strad.
e  comminata  all'odierno  ricorrente  con  il  richiamato verbale di
contestazione  n. 279703  P del 29 aprile 2001, dal quale risulta che
il   predetto   documento  di  guida  veniva  ritirato  dagli  agenti
accertatori "per essere inviata alla Prefettura di Ancona";
        non  ritiene  questo giudice di pace che - alla stregua delle
vigenti  disposizioni  - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita'
della   proposta  opposizione  in  ordine  alla  sanzione  accessoria
comminata  nella  forma  in precedenza specificata dal momento che la
stessa  Corte  costituzionale  ha ammesso la legittimita' del ricorso
alla  tutela  giurisdizionale  anche  nei  confronti  dei  verbali di
contestazione   (sent.   nn. 255  e  311  del  1994);  la  precedente
possibilita'  ha  il  suo  fondamento  legislativo nelle disposizioni
contenute   negli  artt. 205  e  218  cod.strad,  dalla  cui  lettura
chiaramente  emerge  la  proponibilita'  dell'opposizione  avverso il
provvedimento  di sospensione della patente di guida ed essa e' stata
recentemente  ribadita  anche  dalla  Corte  costituzionale  che l'ha
ritenuta  rimedio  sempre  esperibile purche' non venga espressamente
esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12.2.1996);
        il  presente  provvedimento  e'  finalizzato  a sottoporre al
giudizio di legittimita' della Corte in via diretta (nei limiti e per
le  motivazioni  di  seguito enunciate) il quinto comma dell'art. 218
cod.strad.  e  solo  in via indiretta il comma secondo, dell'art. 186
stesso  codice  (e,  comunque,  sotto  un  profilo  diverso da quello
proposto  dal tribunale di Firenze con le ordinanze nn. 784 e 785 del
3 luglio  2001, nelle quali viene individuata una illogica disparita'
di  trattamento  effettuata  dal  legislatore il quale - diversamente
dalla  violazione di guida senza aver conseguito la relativa patente,
ex art. 116 cod.strad. - non ha esteso la depenalizzazione anche alla
guida in stato di ebbrezza);
        d'altra  parte, soluzioni alternative a quella della verifica
della  costituzionalita'  della citata disposizione legislativa o non
sono  praticabili  o  parimenti si prestano a rilievi di legittimita'
costituzionale.
    Non  e',  invero,  praticabile  la  richiesta  di sospensione del
presente  procedimento  in  attesa della definizione di quello penale
ove  si fonda siffatta richiesta sulla connessione tra un reato e una
violazione   amministrativa   (ex   art. 24,   comma   primo,   legge
n. 689/1981)  dal  momento  che, nel caso di specie, non si tratta di
una   violazione  non  costituente  reato,  bensi'  di  una  sanzione
amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo
alcun  rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende
dall'accertamento di quella.
    Ad   avviso   di  questo  giudicante,  d'altra  parte,  ulteriori
possibilita'  di  sospensione  fondate  sull'art. 20,  comma secondo,
legge  n. 689/1981  (che  prevede  l'impossibilita'  di  applicare le
sanzioni  amministrative  accessorie  fino  a  quando  e' pendente il
giudizio   di   opposizione)   ovvero   sull'art. 186,  comma  primo,
cod.strad.  (che  legittima  l'applicazione della sanzione accessoria
della   sospensione   della   patente   di  guida  solo  ad  avvenuto
accertamento  del  reato)  non  sono  esenti  da  possibili  dubbi di
legittimita'  costituzionale.  In  effetti,  il quadro legislativo va
doverosamente completato con le norme che sono rivolte a privilegiare
l'opposizione  ai provvedimenti di sospensione della patente di guida
(artt. 205  e  218  cod.strad.), possibilita' divenuta di piu' estesa
applicazione   anche   in   seguito   alla   sentenza   della   Corte
costituzionale  n. 31/1996  in  precedenza  citata; a prescindere dal
contrasto  individuato  nelle  disposizioni  in precedenza citate, ad
avviso di questo giudice di pace le norme contenute negli artt. 218 e
186   cod.strad.   contrastano  con  gli  artt. 3,  25  e  111  della
Costituzione  che,  rispettivamente,  garantiscono  l'uguaglianza  di
tutti  i  cittadini  davanti alla legge, la precostituzione per legge
del  giudice  naturale e l'attuazione della giurisdizione mediante il
giusto  processo,  requisiti che non si rinvengono - nemmeno sotto il
profilo  della  ragionevolezza  (che  e'  il  criterio che, di norma,
dovrebbe  essere  presente  nelle  scelte  del  legislatore)  - nelle
disposizioni  legislative  in  precedenza citate che creano, appunto,
una  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  i  cittadini, a
seconda  che  siano  giudicati da una delle due autorita' giudiziarie
individuate  ai  sensi  della  prima  o  della  seconda  delle citate
disposizioni.
                              P. Q. M.
    Visto  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge il marzo
1953,  n. 87;  ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
di  ufficio solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art
218,  comma  quinto,  cod. strad., nella parte in cui non prevede che
l'opposizione  avverso  il provvedimento di sospensione della patente
di  guida  non  puo'  essere  proposta  nei  casi  in cui la predetta
sanzione  sia  prevista  come  accessoria  ad  un illecito sanzionato
penalmente.
    Sospende  il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria  di  questo  ufficio la
presente  ordinanza  venga notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio  dei ministri e comunicato ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati.
        Osimo, addi' 30 ottobre 2001
              Il giudice di pace coordinatore: Loiodice
02C1047