N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2002

Ordinanza  del  3 aprile 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il
4 novembre 2002) emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento
civile vertente tra Carletti Maurizio e Prefettura di Ancona

Circolazione  stradale  -  Guida  in  stato di ebbrezza - Sospensione
  della  patente  -  Opposizione  -  Esclusione  nel  caso  in cui la
  sospensione  sia  stabilita  come  sanzione accessoria all'illecito
  penale   -   Mancata   previsione  -  Violazione  dei  principi  di
  uguaglianza, del giudice naturale e del giusto processo.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 218,
  comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.
(GU n.47 del 27-11-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 709/2001 del ruolo
generale di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data 13 novembre 2001 il sig. Carletti Maurizio proponeva opposizione
avverso  il  verbale  n. 287846  P  elevato  nei suoi confronti dalla
Polizia  stradale  di  Macerata distaccamento di Civitanova Marche in
data  9 novembre  2001  per  la violazione di cui all'art. 186, comma
secondo,  del  codice  stradale  e, previa sospensione della sanzione
accessoria   della  patente  di  guida,  ne  chiedeva  l'annullamento
deducendo che:
        la  violazione  contestata  prescriveva  anche l'applicazione
della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
        la  sanzione andava applicata solo al caso in cui il soggetto
guidava in stato di ebbrezza mentre, al momento dell'accertamento, il
sig.   Carletti   si   trovava   a  bordo  dell'autovettura  che  era
parcheggiata lungo la via F.lli Brancondi;
        l'odierno   ricorrente,   proprio   in  considerazione  delle
circostanze  di  fatto  in  precedenza evidenziate, aveva proposto di
essere sottoposto a prelievo ematico;
        il  ricorrente  con la teorica possibilita' di patteggiare la
pena  a  seguito  dell'avviato  procedimento  penale a suo carico, si
potrebbe vedere applicata una sanzione superiore (e comunque diversa)
da quella che in seguito dovra' verosimilmente sopportare.
    Con  comparsa in data 1 febbraio 2002 si costituiva la Prefettura
di  Ancona  chiedendo  il  rigetto del ricorso in quanto infondato in
fatto  e  in  diritto  dal momento che gli agenti accertatori avevano
visto il ricorrente alla guida del veicolo immediatamente prima della
contestazione  ed inoltre il tasso alcolico riscontrato era superiore
alla norma.
    Questo giudice di pace con provvedimento in data 13 novembre 2001
sospendeva   (ex   art. 22,  legge  n. 689/1981)  l'esecuzione  della
procedura  relativamente  alla  sanzione  accessoria  e  disponeva la
provvisoria  restituzione  della  patente  di  guida e all'udienza di
prima comparizione del 15 febbraio 2002 si riservava di decidere.

                         Osserva in diritto

    Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza, va osservato schematicamente che:
        l'art. 186,  comma  secondo, cod. strad. punisce chi guida in
stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce piu' grave reato) con
l'arresto  fino  a  un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni;
        all'accertamento    del    reato    consegue    la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici  giorni  a  tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando lo
stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno);
        nel  presente  procedimento  questo  giudicante e' chiamato a
pronunciarsi  sulla  proposta  opposizione  alla  sanzione accessoria
della  sospensione  della patente di guida prevista dal comma secondo
dell'art. 186  cod.  strad. e comminata all'odierno ricorrente con il
richiamato  verbale  di contestazione n. 287846 P del 9 novembre 2001
dal  quale risulta che il predetto documento di guida veniva ritirato
dagli agenti accertatori ed inviato alla Prefettura di Macerata;
        non  ritiene  questo giudice di pace che - alla stregua delle
vigenti  disposizioni  - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita'
della   proposta  opposizione  in  ordine  alla  sanzione  accessoria
comminata  nella  forma  in precedenza specificata dal momento che la
stessa  Corte  costituzionale  ha ammesso la legittimita' del ricorso
alla  tutela  giurisdizionale  anche  nei  confronti  dei  verbali di
contestazione   (sent.   nn. 255  e  311  del  1994);  la  precedente
possibilita'  ha  il  suo  fondamento  legislativo nelle disposizioni
contenute  negli  artt. 205  e  218  cod.  strad,  dalla  cui lettura
chiaramente  emerge  la  proponibilita'  dell'opposizione  avverso il
provvedimento  di sospensione della patente di guida ed essa e' stata
recentemente  ribadita  anche  dalla  Corte  costituzionale  che l'ha
ritenuta  rimedio  sempre  esperibile purche' non venga espressamente
esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996);
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 509/2002).
02C1050