N. 480 ORDINANZA 26 novembre 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Universita' - Docenza - Conferma in ruolo dei professori associati - Valutabilita' di precedenti servizi prestati in qualita' di professori a contratto - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparita' di trattamento, rispetto ad altre categorie (quali, in particolare, i professori incaricati), nonche' violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. - D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, secondo comma. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.48 del 4-12-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Margaret Loseby Venzi contro l'Universita' degli studi della Tuscia e altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visti l'atto di costituzione di Margaret Loseby Venzi e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi l'avvocato Lorenzo Fascione per Margaret Loseby Venzi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che con ordinanza del 9 maggio 2001 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all'atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualita' di professore a contratto ai sensi degli articoli 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980"; che nel giudizio principale la ricorrente, professore associato confermato presso la facolta' di agraria dell'Universita' della Tuscia, ha impugnato due decreti rettorali concernenti il riconoscimento dei servizi pregressi ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, nella parte in cui non le riconoscono precedenti periodi di insegnamento svolti presso l'Universita' di Napoli e presso la stessa Universita' della Tuscia in qualita' di docente a contratto a norma degli articoli 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382, in quanto - secondo l'interpretazione dell'amministrazione universitaria posta a base del diniego - tale servizio non rientra tra quelli tassativamente indicati dal citato art. 103, secondo comma, e di conseguenza non puo' essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera dei professori associati, all'atto della conferma in ruolo; che - prosegue il rimettente - a fondamento del ricorso l'interessata prospetta una diversa interpretazione, tale da ricomprendere nella generica espressione di "professore incaricato", impiegata dalla norma impugnata ai fini del riconoscimento dei servizi prestati, anche la posizione del professore a contratto (articoli 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980), quale titolare di un vero e proprio incarico di insegnamento al pari di un professore universitario di ruolo incaricato; che il giudice a quo esclude di poter seguire l'interpretazione prospettata dalla ricorrente, sia in base alla natura tassativa dell'elencazione contenuta nell'art. 103, sia in base alla ulteriore considerazione che, data la diversita' delle figure di "professore incaricato" e di "professore a contratto" - caratterizzate, rispettivamente, l'una dall'"incarico", atto autoritativo di natura pubblicistica, l'altra da un vero e proprio contratto di diritto privato a tempo determinato - si deve escludere che "con la dizione tecnica "professore incaricato il legislatore abbia inteso riferirsi ad entrambe"; che il rimettente premessa l'affermazione dell'"ampio margine di discrezionalita' nella scelta di merito in ordine alla riconoscibilita' o meno di determinati servizi", lasciato al legislatore delegato dall'art. 12, primo comma, lettera i), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) solleva quindi questione di costituzionalita' dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, "laddove, sia nell'elencare direttamente i servizi riconoscibili per due terzi, sia nel limitarsi a rinviare alle figure previste dall'art. 7 della legge n. 28 del 1980 per l'individuazione dei servizi riconoscibili per meta', trascura di includere tra tali servizi quello prestato in qualita' di "professore a contratto" di cui agli articoli 100 e 116 dello stesso d.P.R."; che, in particolare, la disparita' di trattamento nei riguardi della categoria dei professori a contratto - nel senso anzidetto dell'esclusione di essa dal novero di categorie di personale i cui periodi di servizio sono riconoscibili ai fini della carriera dei professori associati - sarebbe rilevabile proprio dal raffronto con le altre categorie menzionate dall'art. 103, ed "in particolare con quella, simile, dei "professori incaricati e dei "professori incaricati supplenti , nonche' con altre di minore rilevanza nel mondo accademico e minor impegno, quali le categorie degli "assistenti di ruolo o incaricati , degli "assistenti supplenti , dei "ricercatori , dei "medici interni universitari , e soprattutto dei "lettori (questi ultimi, peraltro, anch'essi titolari di contratti di diritto privato), ovvero a cui l'attivita' di docenza non e' richiesta affatto (tecnici laureati e perfezionandi) o e' richiesta al limitato fine della formazione didattica (titolari di borse o assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico), cioe' nell'interesse dello stesso soggetto e non dell'universita'", nonche' ulteriormente con i titolari dei contratti previsti dall'art. 5 del d.l. 10 ottobre 1973, n. 580, nominati per svolgere attivita' di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazione in collaborazione con i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti, esclusa espressamente la sostituzione dei docenti stessi, con conseguente impegno temporale e qualitativo inferiore a quello del titolare di un contratto previsto dagli articoli 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980; che inoltre, a sostegno della questione sollevata, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che, diversamente dal "professore a contratto" nominato ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 382 per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali, il titolare dei contratti previsti dai citati articoli 100 e 116 e' nominato - in caso di facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione o, rispettivamente, in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato - proprio per l'attivazione degli insegnamenti ufficiali, necessari al funzionamentodei singoli anni di corso, qualora non sia possibile provvedervi nei modi ordinari, e che pertanto "l'attivita' che egli e' chiamato a svolgere e' sostanzialmente quella di titolare dell'insegnamento, in puntuale ed integrale sostituzione di questi"; che nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; che si e' altresi' costituita la parte privata ricorrente nel giudizio principale, che, anche con una memoria depositata in prossimita' dell'udienza, ha concluso nel senso dell'accoglimento della questione. Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in quanto esso, nel disporre che ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo a norma dell'art. 50 del medesimo decreto, sia riconosciuto, ai fini della carriera, (a) per due terzi il servizio prestato in qualita' di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei, (b) per la meta' il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e infine (c) per un terzo il servizio reso quale assistente volontario, omette di considerare altresi', agli stessi fini della carriera dei professori associati, la figura del professore a contratto di cui agli articoli 100 e 116 del medesimo d.P.R. n. 382 del 1980, in tal modo creando una ingiustificata discriminazione di detta figura, in violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica; che le censure mosse dal rimettente alla norma denunciata di incostituzionalita' si basano sul raffronto tra la categoria, esclusa dal riconoscimento a fini di carriera quale professore associato confermato, dei professori a contratto, cioe' dei soggetti cui sono stati attribuiti - a norma degli articoli 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980 e secondo le modalita' stabilite dal precedente art. 25 dello stesso decreto - incarichi di insegnamento attraverso contratti "sostitutivi" degli ordinari affidamenti ai titolari, e le altre figure indicate dalla norma, il cui servizio viceversa e' considerato utile agli stessi fini, seppure in misura differenziata, come sopra precisato; che la figura del professore a contratto, della quale il Tribunale amministrativo regionale rimettente lamenta una discriminazione incostituzionale, e' disciplinata, dagli articoli 100, primo comma, lettera d), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo modalita' di affidamento e di svolgimento dell'insegnamento caratterizzate dall'assenza di una qualsiasi forma di selezione concorsuale, dalla durata limitata del rapporto (di norma annuale e non rinnovabile piu' di due volte) e dalla conformazione privatistica dello stesso (v. l'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui gli articoli 100 e 116 fanno rinvio quanto a modalita' e contenuto del contratto); che, coerentemente con l'anzidetta disciplina della peculiare tipologia di insegnamento, affidato dalle universita' a soggetti provenienti da categorie extra-universitarie (art. 25 citato) nonche' attivato sul presupposto dell'impossibilita' di provvedere, nelle facolta' e nei corsi di nuova istituzione, attraverso modalita' "ordinarie" [art. 100, primo comma, lettere a), b) e c)] ovvero dell'impossibilita' di coprire gli insegnamenti vacanti con gli incarichi in corso in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneita' per professori associati (art. 116), la disciplina di riforma universitaria esclude la figura del professore a contratto dall'inserimento nella carriera universitaria, e cio' diversamente da quanto e' stabilito in generale per le categorie di personale universitario assunte dal giudice a quo a termini di raffronto, connotate tutte da forme di selezione pubblica e collegate alla previsione di posti nell'ambito della struttura universitaria (v. gli articoli 50 e 58 del d.P.R. n. 382, per l'inquadramento rispettivamente nelle fasce dei professori associati e dei ricercatori universitari in sede di "prima applicazione del [presente] decreto"); che pertanto la richiesta del rimettente nel senso dell'assimilazione della categoria dei professori a contratto affidatari di insegnamenti in "sostituzione" temporanea dei titolari alle altre figure di personale indicate quali tertia comparationis non puo' essere accolta, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di categorie eterogenee e non potendosi dunque estendere alla prima la disciplina posta per le seconde (v. analogamente, in relazione agli affidamenti di insegnamento a contratto di carattere "integrativo" di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, la sentenza n. 412 del 1992); che, sotto altro profilo, neppure puo' essere seguita la prospettazione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel senso dell'introduzione di una nuova categoria di servizio riconoscibile ai fini di carriera, per il raffronto, che lo stesso rimettente istituisce, tra i professori a contratto e la figura dei professori incaricati, poiche' per questo aspetto la censura assume a termine di riferimento la disciplina di una categoria che la riforma universitaria ha abolito, secondo quanto prescrive espressamente l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 382 citato, e che come tale non si presta in radice a una estensione oltre l'ambito anche temporalmente delimitato che le e' proprio, cosicche' la scelta del legislatore non puo' neppure in questa prospettiva essere definita arbitraria o irragionevole; che infine, quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - censura argomentata dal rimettente essenziamente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza -, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all'art. 97 della Costituzione non puo' essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall'altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche (sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996); che la questione di costituzionalita' sottoposta al giudizio di questa Corte deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002 Il direttore della cancelleria: Di Paola 02C1104