N. 504 ORDINANZA 20 - 28 novembre 2002
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione. Credito (istituti di) - Aziende di credito a carattere regionale - Requisiti di professionalita' dei componenti i collegi sindacali - Applicazione della normativa regolamentare dello Stato - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Prospettata lesione dell'autonomia regionale - Successiva rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo. - Note dei direttori di filiali della Banca d'Italia, con sede a Trento e Bolzano, del 24 giugno 1999, n. 005141 e n. 003469. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 3, 4, numero 9, e 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234; d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 159; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.(GU n.48 del 4-12-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note dei direttori della Banca d'Italia delle filiali di Trento e Bolzano, nn. 005141 e 003469 del 24 giugno 1999, relative alla disapplicazione della legislazione regionale e alla diretta applicazione della normativa statale in materia di requisiti di professionalita' per i componenti del collegio sindacale di istituti di credito con articolazione territoriale regionale, promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 24 agosto 1999, depositato in cancelleria il 1 settembre successivo ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1999. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 24 agosto 1999, e depositato il 1 settembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato e, per esso, della Banca d'Italia, filiali di Trento e di Bolzano, con riguardo alle note dei direttori delle predette filiali in data 24 giugno 1999, rispettivamente, nn. 005141 e 003469, con le quali e' stata richiesta la disapplicazione della legislazione regionale e la diretta applicazione della normativa regolamentare statale in materia di requisiti di professionalita' per i componenti del collegio sindacale; che, ad avviso della regione ricorrente, le note indicate recherebbero grave pregiudizio all'autonomia regionale in riferimento agli artt. 5, numero 3, 4, numero 9, e 16 dello statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), alle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale" e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, recante "Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative"), all'art. 159 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia), nonche' all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento); che dopo aver indicato le fonti della propria competenza legislativa ed amministrativa in materia di "ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale", la ricorrente sottolinea come tali competenze siano fatte salve anche dalla legislazione statale in materia bancaria. Viene citato, in proposito, l'art. 159, comma 3, del decreto legislativo n. 385 del 1993, che riconosce la competenza attribuita agli organi regionali nelle materie disciplinate dall'art. 26, vale a dire i requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali, ovvero la materia disciplinata, nell'esercizio delle potesta' statutarie, dalla legge regionale n. 1 del 1987; che, in conformita' a tale ratio il regolamento del Ministero del tesoro, che disciplina i requisiti di professionalita' ed onorabilita' degli esponenti bancari, non puo' costituire, si osserva ancora nel ricorso, fonte di diretta disciplina normativa nelle regioni a statuto speciale, ne' puo' determinare obbligo di adeguamento da parte delle banche regionali; che, secondo la ricorrente, si appalesa inconferente il richiamo fatto nelle contestate note alla giurisprudenza costituzionale, in particolare alla sentenza n. 224 del 1994, in quanto tale sentenza si limita a sancire la correttezza della qualificazione delle norme richiamate dall'art. 159 come inderogabili, senza prendere, peraltro, posizione in ordine al significato del doppio richiamo operato dall'art. 26, sia come norma inderogabile per le regioni speciali sia per salvaguardare la competenza regionale nelle relative materie; che neanche sulla base delle norme comunitarie troverebbe giustificazione l'operato di cui si discute. Ed invero, la regola comunitaria puo' suggerire una distinzione tra l'organo abilitato a seguire in termini di controllo la gestione nel suo divenire quotidiano, cioe' il collegio sindacale, e l'attivita' annuale di certificazione dei conti, che puo' essere svolta all'esterno. Ed in tale senso e' orientata la disciplina regionale, che prevede che il collegio sindacale sia composto da persone piu' vicine all'ambiente di formazione proprio delle banche rurali e popolari, mentre il riscontro oggettivo annuale sui conti puo' essere affidato a societa' e specialisti esterni, abilitati secondo la legge; che in via subordinata, la regione ricorrente chiede che, comunque, sia riconosciuta in capo ad essa la competenza a dare alle banche regionali le opportune istruzioni circa il comportamento da tenere; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso; che, successivamente, in data 14 maggio 2002, la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato atto di rinuncia al ricorso de quo motivato dal riconoscimento da parte dello Stato della competenza legislativa regionale nella materia de qua e dalla intervenuta promulgazione della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (Attuazione della direttiva n. 89/646 di data 15 dicembre 1989, del Consiglio delle comunita) con la determinazione dei requisiti di professionalita' degli esponenti delle banche in forma di Societa' per azioni e delle Banche popolari; che tale atto di rinuncia risulta accettato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con atto modificato in data 21 maggio 2002. Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola 02C1128