N. 504 ORDINANZA 20 - 28 novembre 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Credito  (istituti  di)  - Aziende di credito a carattere regionale -
  Requisiti  di professionalita' dei componenti i collegi sindacali -
  Applicazione  della  normativa  regolamentare dello Stato - Ricorso
  della   Regione   Trentino-Alto   Adige   -   Prospettata   lesione
  dell'autonomia   regionale   -   Successiva  rinuncia  al  ricorso,
  accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
- Note  dei  direttori  di  filiali  della Banca d'Italia, con sede a
  Trento e Bolzano, del 24 giugno 1999, n. 005141 e n. 003469.
- Statuto  Regione  Trentino-Alto Adige, artt. 5, numero 3, 4, numero
  9,  e  16;  d.P.R.  26 marzo 1977, n. 234; d.lgs. 1 settembre 1993,
  n. 385, art. 159; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
(GU n.48 del 4-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note
dei direttori della Banca d'Italia delle filiali di Trento e Bolzano,
nn. 005141 e 003469 del 24 giugno 1999, relative alla disapplicazione
della  legislazione  regionale  e  alla  diretta  applicazione  della
normativa  statale  in materia di requisiti di professionalita' per i
componenti   del  collegio  sindacale  di  istituti  di  credito  con
articolazione  territoriale  regionale,  promosso  con  ricorso della
Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 24 agosto 1999, depositato
in  cancelleria  il  1  settembre successivo ed iscritto al n. 31 del
registro conflitti 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto   che   la  Regione  Trentino-Alto  Adige,  con  ricorso
notificato  il  24 agosto  1999, e depositato il 1 settembre 1999, ha
sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato e, per
esso,  della  Banca  d'Italia,  filiali  di  Trento e di Bolzano, con
riguardo  alle  note  dei  direttori  delle  predette filiali in data
24 giugno 1999, rispettivamente, nn. 005141 e 003469, con le quali e'
stata  richiesta la disapplicazione della legislazione regionale e la
diretta applicazione della normativa regolamentare statale in materia
di  requisiti  di  professionalita'  per  i  componenti  del collegio
sindacale;
        che,  ad  avviso  della  regione ricorrente, le note indicate
recherebbero grave pregiudizio all'autonomia regionale in riferimento
agli  artt. 5, numero 3, 4, numero 9, e 16 dello statuto di autonomia
(d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670), alle relative norme di attuazione
(d.P.R.  26 marzo  1977,  n. 234,  recante "Norme di attuazione dello
statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige in materia di
ordinamento  delle aziende di credito a carattere regionale" e d.P.R.
28 marzo 1975, n. 472, recante "Norme di attuazione dello statuto per
la   Regione   Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  sviluppo  della
cooperazione   e  vigilanza  delle  cooperative"),  all'art. 159  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  creditizia),  nonche'  all'art. 2  del decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento);
        che  dopo  aver  indicato  le  fonti della propria competenza
legislativa  ed  amministrativa in materia di "ordinamento degli enti
di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e
delle  casse  rurali,  nonche'  delle  aziende di credito a carattere
regionale", la ricorrente sottolinea come tali competenze siano fatte
salve  anche  dalla  legislazione  statale in materia bancaria. Viene
citato,  in  proposito,  l'art. 159, comma 3, del decreto legislativo
n. 385  del  1993, che riconosce la competenza attribuita agli organi
regionali  nelle  materie  disciplinate  dall'art. 26,  vale a dire i
requisiti  di  professionalita'  e  di  onorabilita'  degli esponenti
aziendali,  ovvero  la  materia  disciplinata,  nell'esercizio  delle
potesta' statutarie, dalla legge regionale n. 1 del 1987;
        che, in conformita' a tale ratio il regolamento del Ministero
del  tesoro,  che  disciplina  i  requisiti  di  professionalita'  ed
onorabilita' degli esponenti bancari, non puo' costituire, si osserva
ancora  nel  ricorso,  fonte  di  diretta  disciplina normativa nelle
regioni   a   statuto  speciale,  ne'  puo'  determinare  obbligo  di
adeguamento da parte delle banche regionali;
        che,  secondo  la  ricorrente,  si  appalesa  inconferente il
richiamo    fatto   nelle   contestate   note   alla   giurisprudenza
costituzionale,  in  particolare  alla  sentenza  n. 224 del 1994, in
quanto  tale  sentenza  si  limita  a  sancire  la  correttezza della
qualificazione    delle    norme    richiamate   dall'art. 159   come
inderogabili,  senza  prendere,  peraltro,  posizione  in  ordine  al
significato  del doppio richiamo operato dall'art. 26, sia come norma
inderogabile  per  le  regioni  speciali  sia  per  salvaguardare  la
competenza regionale nelle relative materie;
        che  neanche  sulla  base  delle norme comunitarie troverebbe
giustificazione  l'operato  di  cui  si discute. Ed invero, la regola
comunitaria  puo'  suggerire una distinzione tra l'organo abilitato a
seguire  in  termini  di  controllo  la  gestione  nel  suo  divenire
quotidiano,  cioe'  il  collegio  sindacale, e l'attivita' annuale di
certificazione  dei  conti, che puo' essere svolta all'esterno. Ed in
tale  senso  e' orientata la disciplina regionale, che prevede che il
collegio  sindacale  sia composto da persone piu' vicine all'ambiente
di  formazione  proprio  delle  banche  rurali  e popolari, mentre il
riscontro oggettivo annuale sui conti puo' essere affidato a societa'
e specialisti esterni, abilitati secondo la legge;
        che  in  via  subordinata,  la regione ricorrente chiede che,
comunque,  sia riconosciuta in capo ad essa la competenza a dare alle
banche  regionali  le  opportune istruzioni circa il comportamento da
tenere;
        che   si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso;
        che,  successivamente,  in  data  14 maggio  2002, la Regione
Trentino-Alto  Adige ha depositato atto di rinuncia al ricorso de quo
motivato  dal  riconoscimento  da  parte dello Stato della competenza
legislativa  regionale  nella  materia  de  qua  e  dalla intervenuta
promulgazione della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 (Attuazione
della  direttiva  n. 89/646  di  data 15 dicembre 1989, del Consiglio
delle    comunita)   con   la   determinazione   dei   requisiti   di
professionalita'  degli  esponenti  delle banche in forma di Societa'
per azioni e delle Banche popolari;
        che  tale  atto  di  rinuncia  risulta accettato da parte del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri con atto modificato in data
21 maggio 2002.
    Considerato   che   la   rinuncia   al   ricorso,  seguita  dalla
accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle
norme  integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione
del processo.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 novembre 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C1128