N. 505 SENTENZA 20 novembre - 4 dicembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Intervento  in  giudizio  -  Societa'  interveniente  -  Soggetto non
  rivestente   la   qualita'   di   parte   del   giudizio  a  quo  -
  Inammissibilita'  (Ordinanza allegata, letta all'udienza pubblica 8
  ottobre 2002).
Regione  Veneto  -  Smaltimento  di  rifiuti  -  Rifiuti  speciali di
  provenienza  extraregionale  -  Conferimento  in discariche ubicate
  nella Regione e gia' in servizio, nel limite del quindici per cento
  della  capacita'  ricettiva  residua  - Contrasto con il divieto di
  provvedimenti  ostacolanti  la  libera  circolazione  delle  cose -
  Illegittimita'  costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri
  profili.
- Legge Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, commi 3 e 4.
- Costituzione,  art.  120;  legge  cost.  18  ottobre  2001  n. 3 (e
  Costituzione, artt. 3, 11, 41, e 117).
(GU n.49 del 11-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 33, commi 3 e
4,  della  legge  della  Regione  Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove
norme  in  materia  di  gestione dei rifiuti), promosso con Ordinanza
emessa il 30 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del
Veneto  sul ricorso proposto da Ecograf S.p.a. contro la Provincia di
Treviso  ed  altri,  iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  Sita  Italia S.p.a. (gia'
Ecograf  S.p.a.), nonche' gli atti di intervento della Regione Veneto
e della Geo Nova S.p.a;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8 ottobre  2002  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  gli  avvocati  Massimo Malvestio per la Sita Italia S.p.a.
(gia'  Ecograf  S.p.a.), Giorgio Orsoni per la Regione Veneto, Franco
Zambelli e Mario Ettore Verino per la Geo Nova S.p.a.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con   l'ordinanza   indicata   in   epigrafe,  il  Tribunale
amministrativo   regionale  del  Veneto  ha  sollevato  d'ufficio  la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 33, commi 3 e 4,
della  legge  della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme
in materia di gestione dei rifiuti), ritenendolo in contrasto con gli
articoli  3,  11,  41,  117  e  120  della  Costituzione, nonche' con
l'art. 22  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi   e   94/62/CEE   sugli   imballaggi   e  sui  rifiuti  di
imballaggio),  "nella  parte  in  cui  vieta  il  conferimento  nelle
discariche  ubicate  nel  Veneto  di  rifiuti speciali provenienti da
fuori  regione,  consentendo una riserva per tali rifiuti pari al 15%
della capacita' residua alla data di entrata in vigore della legge".
    L'ordinanza e' stata resa nel corso del giudizio introdotto dalla
S.p.a  Ecograf  (poi divenuta Sita Italia S.p.a.) contro la Provincia
di  Treviso  e  la  Regione  Veneto,  per ottenere l'annullamento del
provvedimento  provinciale,  con il quale era stata imposto il limite
del  15%  della  capacita'  residua  allo  smaltimento  di rifiuti di
provenienza  extraregionale  nello  stabilimento  di proprieta' della
ricorrente,  nonche'  di  una  circolare regionale contenente i primi
indirizzi operativi di applicazione e degli atti connessi, ed inoltre
il risarcimento del conseguente danno.
    Il   rimettente   riferisce:   che   la  societa'  ricorrente  e'
proprietaria  di  un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale del
26 luglio  1990 ed autorizzato all'esercizio con decreti provinciali;
che  l'impianto  era stato realizzato in previsione dello smaltimento
di  una  quantita'  minima  giornaliera  di rifiuti speciali e la sua
attivita',  essendo insufficiente l'offerta di smaltimento di rifiuti
provenienti dalla Regione Veneto, si era basata per circa l'80% sullo
smaltimento   di   rifiuti   provenienti   da   altre   regioni;  che
improvvisamente, con decreto 21 agosto 2000, la Provincia di Treviso,
in  dichiarata applicazione dell'art. 33, commi 2, 3 e 4, della legge
della  Regione  Veneto  n. 3 del 2000, aveva introdotto il divieto di
smaltimento  nell'impianto  di  rifiuti  provenienti  da  fuori della
Regione "in misura superiore al 15% della capacita' ricettiva residua
della  discarica",  cosi'  privando  la ricorrente, dopo anni dal suo
inizio,  della possibilita' di svolgere una parte essenziale e vitale
della  propria  attivita'  e  di  sopravvivere  sul  mercato;  che il
provvedimento doveva reputarsi illegittimo, secondo la prospettazione
principale  della  ricorrente,  in  quanto  la legge regionale poteva
trovare  applicazione  solo  alle  discariche nuove, e secondo la sua
prospettazione subordinata, in quanto applicativo di una disposizione
legislativa  in  contrasto con gli articoli 3, 11, 32, 41 e 117 della
Costituzione;  che  le  amministrazioni resistenti si sono costituite
chiedendo  la  reiezione del ricorso e nel giudizio e' intervenuta ad
adiuvandum la S.r.l. Vidori Servizi Ambientali, societa' esercente la
stessa  attivita' della ricorrente, aderendo alla sollevata eccezione
di  illegittimita'  costituzionale;  che  la  causa e' stata posta in
decisione all'udienza del 4 luglio 2001.
    Il  rimettente,  disattesa  la  prospettazione  principale  della
ricorrente,  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
subordinata questione di costituzionalita', proposta dalla ricorrente
in  riferimento  agli  artt. 11  e  117  Cost.  (in quanto vi sarebbe
lesione  degli  interessi  nazionali  e  dei  principi della materia,
fissati  con  il  d.lgs. n. 22 del 1997, di ricezione delle direttive
comunitarie,  nonche'  delle  competenze  di programmazione nazionale
spettanti   allo   Stato),   all'art. 3   Cost.  (per  disparita'  di
trattamento fra operatori di diverse regioni), all'art. 41 Cost. (per
lesione della liberta' di iniziativa economica) ed all'art. 120 Cost.
(per  imposizione  di ostacoli e limitazioni alla libera circolazione
di cose).
    Secondo  il giudice rimettente la prospettazione della ricorrente
sarebbe  suffragata dalla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale
emergerebbero  i  seguenti  principi:  a)  per  i  rifiuti urbani non
pericolosi e per quelli speciali assimilabili, la sentenza n. 196 del
1998  avrebbe  stabilito il principio della prossimita' ed il divieto
di  smaltimento  extraregionale;  b)  per  i rifiuti pericolosi e per
quelli  tossici nocivi, la sentenza n. 281 del 2000 avrebbe stabilito
il  principio  dello  smaltimento  presso impianti specializzati, che
supererebbe  quello di vicinanza e determinerebbe l'impossibilita' di
imposizione di veti allo smaltimento extraregionale; c) per i rifiuti
speciali non pericolosi la sentenza n. 335 del 2001 avrebbe parimenti
stabilito la cedevolezza del principio della vicinanza di fronte alla
necessita' di smaltimento in impianti specializzati.
    Pertanto  il  caso  in esame si porrebbe nell'ambito delle stesse
fattispecie gia' scrutinate.
    D'altro  canto, la norma non potrebbe essere ritenuta legittima -
come  vorrebbero le amministrazioni resistenti - ne' per il fatto che
non prevede un divieto assoluto allo smaltimento extraregionale e che
la  situazione non sarebbe, pertanto, assimilabile a quella esaminata
dalla  sentenza  n. 281  del 2000, ne' per il fatto che al rimettente
sarebbe inibito di censurare la misura della quantita' smaltibile, in
quanto  afferente  alla  discrezionalita'  legislativa.  Infatti,  la
misura  prescelta  sarebbe  illegittima  "nella parte in cui comprime
sensibilmente la possibilita' di smaltimento extraregionale", poiche'
la  norma  riserva  la  percentuale  del  15%  non  in relazione alla
capacita'  complessiva  della  discarica,  bensi'  con  riferimento a
quella  residua  alla data di entrata in vigore della legge. La quota
di   riserva   sarebbe   cosi'   "talmente  irrisoria  -  o  potrebbe
potenzialmente  esserlo - da vanificare, in sostanza, la possibilita'
di  smaltimento  di rifiuti extraregionali, sicche' diviene difficile
individuare  differenze  concrete  tra  il  divieto assoluto previsto
nelle  leggi  del  Piemonte  e  del  Friuli-Venezia  Giulia e quello,
temperato nella forma ma non, per quanto detto, nella sostanza, della
legge veneta".
    Il principio di prossimita', del resto, potrebbe essere coniugato
con  quello  della specialita' "anche indifferentemente dalla riserva
infraregionale"  in  caso  di  "impianto  bensi'  ubicato  in regione
confinante,  ma  viciniore  rispetto  a  quello  analogo  situato nel
territorio regionale".
    2. - Si  e'  costituita  in  giudizio  la  parte  ricorrente  del
giudizio a quo S.p.a Sita Italia, gia' Ecograf S.p.a., insistendo per
l'accoglimento     della     questione,     sia    nel    presupposto
dell'assimilabilita'  della  fattispecie  a  quelle  scrutinate dalla
Corte  con  le  sentenze  n. 281 del 2000 e 335 del 2001, sia perche'
essa,  come  quelle,  riguarda  impianti  di  smaltimento  di rifiuti
speciali  pericolosi e non pericolosi, sia perche' la norma censurata
ha   introdotto  un  divieto  o  comunque  un  limite  ex  lege  allo
smaltimento  negli  impianti  veneti  di  rifiuti  speciali  di  ogni
tipologia    provenienti    da    fuori    regione.   L'elemento   di
differenziazione  sarebbe  costituito  solo  dalla  previsione  della
modesta  percentuale  del  15%  per la possibilita' di smaltimento di
rifiuti  di  provenienza extraregionale, che sarebbe stata introdotta
"con  l'evidente  intento ...  di  sottrarsi alla altrimenti scontata
censura del Giudice costituzionale" e, tuttavia, non sarebbe idoneo a
raggiungere  questo  obbiettivo, in quanto le ragioni poste alla base
delle  suddette  decisioni  sarebbero  sussistenti "ogni qualvolta si
pretenda  di  introdurre  un  limite  alla  circolazione  del rifiuto
speciale  e speciale pericoloso da regione a regione, senza prevedere
allo   scopo   adeguati   strumenti   amministrativi,   flessibili  e
modificabili  all'occorrenza,  per  garantire  con  sicurezza  che  i
rifiuti speciali e speciali pericolosi possano (senza soffrire limiti
legislativi ...) trovare spazio di smaltimento ove tale spazio vi e',
anche, per ipotesi, nella Regione Veneto".
    La  memoria,  quindi,  sostiene che il nostro sistema legislativo
sarebbe  pienamente rispettoso dei principi del diritto comunitario e
segnatamente di quello della prossimita' dello smaltimento, in quanto
per  i  rifiuti  speciali  il  d.lgs.  n. 22  del  1997 avrebbe fatto
applicazione  di  tale principio in modo coerente con le specificita'
di  tali  rifiuti.  In  particolare, la previsione del ricorso ad una
rete   integrata   di   impianti  di  smaltimento  assicurerebbe  una
prossimita'  spaziale  e  darebbe  soddisfazione  al  requisito della
vicinanza,  il  quale  non  significherebbe  "prossimita' regionale",
dovendosi  considerare,  d'altronde,  che il principio comunitario di
autosufficienza mira a garantire che i rifiuti non vengano portati al
di  fuori  della  Comunita'  europea  ed  all'interno di essa che non
avvengano spedizioni per lo smaltimento fra gli Stati membri e che il
rifiuto,  secondo  la giurisprudenza comunitaria e della Corte, e' un
"prodotto",  il  quale  come  tale  gode  delle  liberta' comunitarie
fondamentali della libera circolazione dei servizi e delle merci.
    D'altro canto, la legittimita' della norma censurata non potrebbe
neppure   farsi   discendere   dalla   previsione,   da  parte  della
legislazione    nazionale,    dell'adozione   di   Piani   Regionali,
organizzatori del servizio secondo bacini di utenza, poiche' il fatto
che  in  relazione  ad  essi  debba,  in  base  alle potenzialita' di
produzione  dei  rifiuti,  autorizzarsi  l'apertura  di  una  o  piu'
discariche di smaltimento di rifiuti speciali, serve ad assicurare al
"produttore"  di rifiuti la possibilita' di smaltirli vicino e dunque
a  costi  accessibili,  "ma  non  comporta  il divieto per gli stessi
impianti  di  smaltire  rifiuti  provenienti da fuori bacino, qualora
cio'  avvenga nel rispetto dei limiti massimi giornalieri di raccolta
prescritti  in  sede  di  rilascio  di autorizzazione all'esercizio e
della capacita' tecnica dell'impianto".
    Ancora con riferimento al limite degli interessi nazionali, se ne
assume  la  violazione,  in  quanto  i  principi  di  pianificazione,
autosufficienza e vicinanza dello smaltimento potrebbero giustificare
una  norma  che  inibisse  lo  smaltimento  negli  impianti veneti di
rifiuti  extraregionali  e contemporaneamente l'esportazione in altre
regioni dei rifiuti prodotti nel Veneto.
    Con  riferimento  alla  violazione degli artt. 3 e 41 Cost., essa
discenderebbe  dal  fatto  che la norma censurata ha posto un divieto
per  i  gestori delle discariche operanti nell'ambito regionale senza
incidere  in alcun modo sugli imprenditori produttori di rifiuti, che
cosi'   possono   liberamente   indirizzarsi   verso   altri   ambiti
territoriali,  consentendosi,  in  tal  modo,  una "fuga" dei rifiuti
veneti  con  possibile  carenza forzata di mercato per l'imprenditore
veneto gestore delle discariche, il quale sarebbe esposto a subire la
concorrenza   di   tutti  gli  imprenditori  vicini  ed  anche  degli
imprenditori  stranieri,  i  quali,  privi  di limiti territoriali di
esercizio   della   loro   attivita',   sarebbero  in  condizioni  di
"garantirsi   l'ottimale   sfruttamento  dei  propri  impianti  e  di
presentarsi  sul  mercato  -  anche veneto - con prezzi di raccolta e
smaltimento  altamente  competitivi". Il sacrificio della liberta' di
iniziativa  economica  privata,  del  resto, nella specie non sarebbe
nemmeno  giustificato  da  esigenze  di  tutela dell'ambiente e della
salute  pubblica,  ma  semmai  pregiudicherebbe tali esigenze, tenuto
conto della segnalata situazione in cui si trova quasi la meta' delle
regioni italiane.
    Con riguardo alla violazione dell'art. 120 Cost., si sostiene che
il  divieto  di  smaltimento  nelle  discariche  regionali di rifiuti
speciali  di  provenienza  extraregionale  sarebbe  stato ritenuto un
illegittimo  ostacolo  alla  libera  circolazione  delle  cose tra le
regioni  dalle sentenze della Corte n. 281 del 2000 e n. 335 del 2001
e  che,  dunque,  la norma censurata anche sotto tale profilo sarebbe
incostituzionale.
    3.  -  Si  e' costituita, altresi', la Regione Veneto, sostenendo
l'infondatezza  della questione. Dopo avere rilevato che l'art. 5 del
d.lgs.  n. 22  del  1997,  accogliendo  la  nuova classificazione dei
rifiuti  in  urbani  e  speciali,  pone  per  i primi il principio di
autosufficienza  e  per  i  secondi  quello  di  specializzazione, la
Regione  richiama  la  previsione del suo comma 6 - secondo cui dal 1
gennaio  2000  e'  vietato  lo  smaltimento  di  qualsivoglia rifiuto
diverso dai rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme
tecniche  ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio,
di  recupero  e di smaltimento - e sostiene che essa sarebbe in linea
con  quella  del  comma  1,  lettere  b)  e  c),  "ove  si  individua
l'obiettivo  di  "permettere  lo smaltimento dei rifiuti in uno degli
impianti  appropriati piu' vicini, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti  stessi,  tenendo  conto  del  contesto  geografico  e  della
necessita'  di impianti specializzati per determinare tipi di rifiuti
ed  altresi'  di  "utilizzare  i metodi e le tecnologie piu' idonei a
garantire  un  altro grado di protezione dell'ambiente e della salute
pubblica . Proprio al comma 6 farebbe riferimento la norma regionale,
la  quale  introdurrebbe  "dei  criteri  di  regolamentazione  per lo
smaltimento  dei rifiuti pericolosi provenienti aliunde, in linea con
le  previsioni  dell'art. 5  del  d.lgs.  n. 22  del  1997  ... cosi'
recependo,  a livello regionale, il principio "della specializzazione
dell'impianto  di  smaltimento,  integrato,  comunque dal criterio di
prossimita',  considerato  il contesto geografico, in modo da ridurre
il   piu'   possibile,   la   movimentazione   dei   rifiuti   (Corte
costituzionale  281/2000)".  Tali  criteri  sarebbero espressione dei
poteri  di  regolamentazione  delle attivita' di gestione dei rifiuti
riconosciuti alla Regione dall'art. 19, comma 1, lett. b).
    La  norma  regionale,  "limitando,  o  meglio  circoscrivendo" la
movimentazione  di  rifiuti speciali provenienti da altre regioni con
il  parametro  numerico  rapportato  in  percentuale  alla  capacita'
ricettiva  dell'impianto  e non assoluto, non avrebbe fatto altro che
realizzare  quel  contemperamento,  con  una  disposizione  per nulla
assimilabile  a  quella dichiarata illegittima con la sentenza n. 281
del  2000,  che,  invece, prevedeva un divieto generalizzato. D'altro
canto,  sarebbe  fuorviante  il  richiamo operato dal rimettente alla
sentenza  della  Corte  n. 335  del  2001,  in  quanto la norma della
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   da  essa  dichiarata  illegittima
conteneva  una  preclusione assoluta ed estendeva ai rifiuti speciali
il  principio  dell'autosufficienza,  applicabile,  invece,  a quelli
urbani non pericolosi.
    Nemmeno  sarebbe  fondata la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.,
in   quanto   la   norma  non  determinerebbe  alcuna  disparita'  di
trattamento  tra operatori economici residenti in differenti regioni,
giacche'   essa   mirerebbe  a  garantire  la  tutela  dell'ambiente,
attraverso   la  regolamentazione  dell'esercizio  dell'attivita'  di
gestione  dei  rifiuti  speciali  ed una volta considerato che, se e'
vero  che  i  rifiuti  sono un "prodotto" del quale non puo' in alcun
modo   essere  inibita  la  circolazione,  "tale  principio  andrebbe
contemperato  con l'esigenza di tutela dell'ambiente e di governo del
territorio",  come  avrebbe  ritenuto anche la Corte di giustizia CE,
affermando  -  nella  sentenza  23 maggio  2000,  resa  nella causa C
209/1998   -  che  nessun  ostacolo  puo'  esser  posto  alla  libera
circolazione  dei rifiuti, in quanto merci, sulla base del richiamo a
finalita'  di  tutela dell'ambiente "in mancanza di qualsiasi indizio
di  pericolo  per la salute o la vita delle persone o degli animali o
per  la  conservazione  delle  specie vegetali ovvero di pericolo per
l'ambiente":  in  tal  modo,  secondo la deducente, si sarebbe inteso
supportare  "quella  valutazione  "caso  per  caso  nella  disciplina
dell'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  che  il legislatore della
Regione  Veneto ha inteso perseguire individuando un parametro per il
conferimento  degli  stessi,  negli impianti esistenti nel territorio
regionale, alla relativa capacita' ricettiva".
    4. - E' intervenuta nel giudizio la S.p.a. Geo Nova per sostenere
le    ragioni   dell'accoglimento   della   questione,   argomentando
preliminarmente  le  ragioni  che giustificherebbero l'ammissibilita'
del   suo   intervento   e   nel  merito  aderendo  alle  motivazioni
dell'ordinanza, nonche' enunciando ampiamente rilievi in sostanza non
dissimili da quelli della memoria della Ecograf.
    5. - Il giudizio, gia' fissato a ruolo per l'udienza pubblica del
9 luglio 2002, e' stato rinviato a nuovo ruolo per l'udienza indicata
in epigrafe.
    In  vista  dell'udienza del 9 luglio, la S.p.a. Sita Italia aveva
depositato  memoria  illustrativa, nella quale, oltre a rinviare agli
argomenti   svolti   nella  memoria  di  costituzione,  sostiene  che
l'introduzione  nella norma censurata della soglia del 15% fornirebbe
una  mera  "illusione"  di ragionevolezza, ma non eliminerebbe il suo
contrasto  con  i  principi  in  materia  affermati dalla Corte nelle
sentenze n. 281 del 2000 e n. 335 del 2001.
    L'illegittimita'  costituzionale  sussisterebbe  "ogni  qualvolta
venga  introdotto  con  legge un limite "rigido alla circolazione del
rifiuto  speciale  e  speciale pericoloso da regione a regione, senza
tenere   conto   (ne'   prevedere   allo   scopo  adeguati  strumenti
amministrativi,   flessibili  e  modificabili  all'occorrenza)  della
necessita'  di  garantire  con  sicurezza"  che detti rifiuti possano
trovare spazio di smaltimento negli impianti appropriati piu' vicini.
Il  richiamo  che  la Regione Veneto fa all'art. 19, comma 1, lettera
b),  del  d.lgs.  n. 22  del  1997 sarebbe del tutto inconferente, in
quanto  tale  norma  non  riguarderebbe  il  principio  della  libera
circolazione dei rifiuti speciali in funzione dello smaltimento negli
impianti  appropriati  ed  anzi  andrebbe letta proprio nel senso che
deve essere consentita la libera circolazione fra le regioni a quello
scopo.
    Nell'imminenza  della pubblica udienza dell'8 ottobre 2002, hanno
depositato  memorie  la  Regione  Veneto e l'interveniente S.p.a. Geo
Nova.
    La  Regione  Veneto,  dopo  avere  ripercorso  lo  sviluppo della
giurisprudenza  della  Corte, assume che infondatamente il rimettente
avrebbe  sollevato  la  questione di costituzionalita' assimilando la
norma  ora denunciata, di carattere meramente organizzativo, a quella
a   suo   tempo   scrutinata  dalla  sentenza  n. 335  del  2001.  In
particolare, la norma denunciata non inibirebbe il conferimento negli
impianti  veneti di rifiuti prodotti in altre regioni, ma conterrebbe
"una  mera  prescrizione  limitativa  di conferimento rapportata alla
capacita'  di  ogni singolo impianto". Essa non limiterebbe il numero
degli  impianti,  ma tenderebbe "invece, esclusivamente a limitare la
concentrazione  territoriale  di  un'attivita',  qual  e'  quella  di
specie,  afferente  beni per i quali il legislatore nazionale (art. 5
decreto  Ronchi)  ha  auspicato  l'opportunita' di una movimentazione
quanto  piu'  contenuta"  e  dovrebbe  essere  letta  "esclusivamente
nell'ottica   di  un  necessario  contemperamento  del  principio  di
"specializzazione"  con  le esigenze di tutela dell'ambiente, nonche'
di tutela della salute pubblica", esigenze sottolineate dalla lettera
c)  del  terzo  comma del decreto Ronchi, laddove impone di garantire
"un alto grado di protezione" degli stessi.
    Non  sarebbe  dubbio,  d'altro  canto,  avendolo  riconosciuto la
sentenza  n. 281  del 2000, che alle Regioni competa un bilanciamento
tra  le  esigenze  di  salvaguardare  l'ambiente e la salute pubblica
(art. 2,  comma 1, del citato decreto) e quella dello smaltimento dei
rifiuti  speciali  in  impianti  specializzati. E la norma denunciata
avrebbe  assolto  a questa funzione, laddove ha provveduto a regolare
la ricettivita' degli impianti specializzati in proporzione alla loro
capacita'.
    Si  ribadisce ancora che la norma censurata troverebbe fondamento
nell'art. 22  del decreto citato, laddove esso riconosce alle Regioni
"un   potere  di  pianificazione  e  dunque  di  coordinamento  delle
attivita' di smaltimento dei rifiuti insediate sull'intero territorio
regionale,  teleologicamente  orientato  a  promuovere  "la riduzione
delle  quantita',  dei  volumi  e  della pericolosita' dei rifiuti ",
nell'ambito dei poteri di cui all'art. 19, comma 1, lettera b).
    Si  sottolinea,  inoltre, che i parametri degli artt. 3, 41 e 120
della Costituzione, sarebbero stati evocati infondatamente, in quanto
l'esigenza  di considerare i rifiuti come un prodotto, rilevata tanto
dalla   sentenza   n. 335   del  2001,  quanto  dalla  giurisprudenza
comunitaria dovrebbe fare i conti con quella di tutela della salute e
dell'ambiente.
    La  memoria,  infine,  si diffonde a sostenere l'inammissibilita'
dell'intervento della Geo Nova S.p.a.
    L'interveniente  S.p.a.  Geo  Nova ha depositato in pari data due
memorie,  la  prima  delle quali, recando la data del 29 giugno 2002,
era  stata  evidentemente predisposta per la prima fissazione a ruolo
della causa. In esse insiste sull'ammissibilita' del suo intervento e
sulla fondatezza della questione.

                       Considerato in diritto

    1. - Il   Tribunale   amministrativo   regionale  del  Veneto  ha
sollevato  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33,
commi  3  e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3
(Nuove  norme  in materia di gestione dei rifiuti), per contrasto con
gli  articoli  3,  11,  41, 117 e 120 della Costituzione, nonche' con
l'art. 22  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi   e   94/62/CEE   sugli   imballaggi   e  sui  rifiuti  di
imballaggio),  "nella  parte  in  cui  vieta  il  conferimento  nelle
discariche  ubicate  nel  Veneto  di  rifiuti speciali provenienti da
fuori  regione,  consentendo una riserva per tali rifiuti pari al 15%
della capacita' residua alla data di entrata in vigore della legge".
    L'articolo  33  -  dopo avere indicato nel comma 1 quali soggetti
possono  realizzare nuove discariche per rifiuti speciali, e disposto
nel  comma  2  che in esse una quota non superiore al venticinque per
cento  della  capacita'  ricettiva  e'  riservata allo smaltimento di
rifiuti speciali conferiti da altri soggetti - stabilisce nel comma 3
che  in  tali  discariche "a seguito di esplicita richiesta formulata
dal  soggetto  proponente, puo' essere autorizzato il conferimento di
rifiuti  speciali  prodotti al di fuori del territorio regionale, per
un'ulteriore   quota  non  superiore  al  quindici  per  cento  della
capacita'   ricettiva",   considerata  alla  stregua  di  particolari
criteri. Il successivo comma 4 prevede che "le disposizioni di cui ai
commi  2  e  3  si applicano alle discariche in servizio alla data di
entrata  in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla
medesima  data.  La  quota  di  rifiuti  riservata  si  calcola sulla
capacita' residua della discarica alla medesima data".
    Il  rimettente  ritiene che la previsione del limite del quindici
per  cento  -  del  quale  il comma 4 dispone l'applicabilita' per le
discariche in servizio in relazione alla capacita' ricettiva residua,
esistente  all'atto dell'intervento della legge regionale - violi gli
artt. 11  e  117  della  Costituzione,  per  lesione  degli interessi
nazionali  e  dei  principi  fondamentali  della legislazione statale
fissati,   in  adempimento  di  normativa  comunitaria,  dal  decreto
legislativo   n. 22   del  1997;  l'art. 3  della  Costituzione,  per
disparita' di trattamento fra operatori di diverse regioni; l'art. 41
della   Costituzione,   per  lesione  della  liberta'  di  iniziativa
economica;  e l'art. 120 della Costituzione, per lesione del divieto,
imposto  alle  regioni,  di  ostacolare  la libera circolazione delle
cose.
    2. - L'intervento  della  S.p.a.  Geo  Nova  e'  stato dichiarato
inammissibile con ordinanza pronunciata nell'udienza pubblica, che si
allega alla presente.
    3. - La questione e' fondata.
    Questa  Corte e' gia' intervenuta in tema di limiti imposti dalla
legislazione  regionale  allo  smaltimento dei rifiuti di provenienza
extraregionale.  Ed  in  particolare  ha  precisato  che il principio
dell'autosufficienza  locale  nello smaltimento dei rifiuti in ambiti
territoriali ottimali vale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a)
del  citato  decreto  legislativo  n. 22 del 1997, per i soli rifiuti
urbani  non pericolosi (ai quali fa riferimento l'articolo 7, commi 1
e  4, dello stesso d.lgs.) e non anche per altri tipi di rifiuti, per
i  quali  vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti
di  smaltimento  appropriati,  per  ridurre  il movimento dei rifiuti
stessi, correlato a quello della necessita' di impianti specializzati
per il loro smaltimento, ai sensi della lettera b) del medesimo comma
3:  a  siffatto  criterio  sono  stati  ritenuti  soggetti  i rifiuti
speciali  (definiti  dall'articolo  7,  commi  3 e 4), sia pericolosi
(sentenza  n. 281  del  2000) che non pericolosi (sentenza n. 335 del
2001).
    Sulla   base   di   questi   rilievi,  una  legge  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  che  vietava  lo  smaltimento  di  rifiuti di
provenienza  extraregionale  e' stata, nella parte relativa a rifiuti
diversi  da  quelli  urbani  non  pericolosi,  ritenuta  dalla citata
sentenza   n. 335   del   2001  in  contrasto  con  l'art. 120  della
Costituzione,  sotto  il  profilo  dell'introduzione di ostacoli alla
libera circolazione di cose tra le regioni (considerando che la Corte
di  giustizia  delle  Comunita' europee ha qualificato i rifiuti come
"prodotti"),  oltre  che  con  i principi fondamentali delle norme di
riforma  economico-sociale  introdotte  dal decreto legislativo n. 22
del 1997.
    4. - L'impugnata legge regionale pone allo smaltimento di rifiuti
di  provenienza  extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo,
commisurato  cioe' ad una percentuale della capacita' ricettiva delle
discariche,  peraltro diversamente calcolata secondo che si tratti di
discariche  nuove  o  gia'  esistenti.  Ma  questa particolarita' non
giustifica  una  valutazione diversa da quella riservata dalle citate
sentenze  alle  norme  allora  scrutinate,  che imponevano un divieto
assoluto.
    L'art. 3,  commi  3  e  4,  (censurato  dal  rimettente  solo con
riguardo  alle  discariche  gia'  esistenti  all'atto dell'entrata in
vigore della legge regionale) - in quanto prevede limitazioni, seppur
relative,  all'introduzione  di rifiuti speciali nel territorio della
regione - viola infatti l'art. 120 della Costituzione, il quale - sia
nel   testo   originario,   sia  in  quello  introdotto  dalla  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3, "Modifiche al Titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione" - vieta alle regioni di adottare
provvedimenti  ostacolanti la libera circolazione delle cose; e cosi'
pone  un  limite  assoluto,  correlato  ai  beni in quanto tali e non
soltanto  ad una loro quantita', che la norma impugnata determina del
resto in misura decisamente esigua.
    Il  rilevato  contrasto  della norma impugnata con l'articolo 120
della  Costituzione  e' determinante al fine di ritenere infondate le
contrarie  argomentazioni  che  la  Regione ricava dagli articoli 19,
comma 1, lettera b), e 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
    5. - Conclusivamente,  l'articolo  33,  commi  3 e 4, della legge
della  Regione  Veneto  21 gennaio 2000, n. 3, deve essere dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  nella  parte  in  cui  dispone che i
rifiuti   speciali   di  provenienza  extraregionale  possono  essere
conferiti  in  discariche  ubicate  nel  Veneto  e  gia'  in servizio
all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del
quindici  per  cento  della loro capacita' ricettiva residua a quella
data esistente.
    Rimane assorbito ogni altro profilo di censura.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 33, commi
3  e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove
norme in materia di gestione dei rifiuti), nella parte in cui dispone
che  i  rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere
conferiti  in  discariche  ubicate  nel  Veneto  e  gia'  in servizio
all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del
quindici  per  cento  della loro capacita' ricettiva residua a quella
data esistente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
                                                             Allegato
           Ordinanza letta all'udienza dell'8 ottobre 2002
    Ritenuto  che l'intervento spiegato da chi non e' stato parte del
giudizio  a  quo  e'  inammissibile,  a  nulla  rilevando l'eventuale
partecipazione  ad  altri  giudizi  di identico o analogo oggetto nei
quali la questione non sia stata rimessa alla Corte costituzionale,
                          Per questi motivi
    Dichiara  inammissibile  l'intervento  della  S.p.a. Geo Nova nel
presente giudizio.
                       Il Presidente: Ruperto
02C1130