N. 510 SENTENZA 20 novembre - 4 dicembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Intervento  in  giudizio - Soggetti intervenienti diversi dalla parte
  ricorrente  e  dal titolare della potesta' legislativa contestata -
  Inammissibilita'.
Sanita'   pubblica   -   Assistenza   sanitaria   e   ospedaliera   -
  Razionalizzazione  del Servizio sanitario nazionale - Ricorsi delle
  Regioni  Lombardia,  Puglia  e Veneto, e delle Province autonome di
  Trento e Bolzano - Prospettato eccesso di delega e asserita lesione
  delle   attribuzioni   regionali   e   provinciali   -  Sostanziale
  inattuazione  della normativa impugnata e sopravvenuta modifica del
  riparto  di  competenze in materia sanitaria - Carenza di interesse
  al ricorso - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge  30  novembre  1998, n. 419, artt. 1, 2, comma 1, lettere b),
  c),  l),  u),  aa),  bb), hh), ii), ll), mm), oo), 3, comma 2, e 6;
  d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 73, 76, 97, 115, 117, 118, 119 e 123;
  legge  cost.  18  ottobre 2001, n. 3; statuto Regione Trentino-Alto
  Adige, artt. 8, numeri 1 e 29, 9, numero 10, e 16.
(GU n.49 del 11-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, comma
1,  lettere  b),  c),  l),  u), aa), bb), hh), ii), ll), mm), oo), 3,
comma 2, e 6, della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo
per  la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale e per
l'adozione   di  un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento  del  Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs.
30 dicembre   1992,  n. 502),  promosso  con  ricorso  della  Regione
Lombardia  notificato  il 5 gennaio 1999, depositato il 13 successivo
ed  iscritto  al  n. 3  del  registro  ricorsi  1999 e nei giudizi di
legittimita'  costituzionale  del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229   (Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario
nazionale,  a  norma  dell'articolo  1  della legge 30 novembre 1998,
n. 419), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di
Trento  e  delle  Regioni  Lombardia,  Puglia e Veneto, notificati il
30 luglio,  il 4, il 9 e il 12 agosto 1999, depositati il 2, il 6, il
12  e  il 18 agosto 1999, rispettivamente iscritti ai nn. 27, 28, 29,
30 e 31 del registro ricorsi 1999.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8 ottobre  2002  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi  gli  avvocati Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni
Lombardia  e  Puglia,  Sergio  Panunzio  per la Provincia autonoma di
Bolzano,  Andrea  Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Vittorio
Fedato  e  Andrea  Manzi  per  la Regione Veneto e gli avvocati dello
Stato  Nicola  Bruni  e Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione Lombardia, con ricorso notificato il 5 gennaio
1999,   depositato  il  13  successivo,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettere b),
c),  l), u), aa), bb), hh), ii), ll), mm), oo), 3, comma 2, e 6 della
legge   30 novembre   1998,   n. 419   (Delega   al  Governo  per  la
razionalizzazione  del  Servizio sanitario nazionale e per l'adozione
di  un  testo  unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio  sanitario  nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502),  in  riferimento  agli  artt. 3,  41, 76, 97, 117, 118 e 119
della Costituzione.
    1.  1  - La Regione Lombardia, con un secondo ricorso, notificato
il 9 agosto 1999, depositato il 12 successivo, ha sollevato questione
di   legittimita'   costituzionale   dell'intero  testo  del  decreto
legislativo  19 giugno  1999,  n. 229 (Norme per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge
30 novembre  1998, n. 419), nonche' di numerose norme del medesimo e,
in particolare:
        a)   dell'intero   testo   del  d.lgs  n. 229  del  1999,  in
riferimento  agli  artt. 73  e  76 della Costituzione ed in relazione
all'art. 1,  comma  1,  della  legge  n. 419 del 1998, in riferimento
all'art. 76  della  Costituzione  ed in relazione agli artt. 117, 118
della Costituzione, all'art. 1, comma 3, della legge n. 419 del 1998,
al  d.lgs  28 agosto  1997,  n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le   regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni,  delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed  autonomie  locali),  ed  al principio di leale collaborazione tra
Stato   e   regioni,   nonche'   per  illegittimita'  derivata  dalla
illegittimita'  costituzionale  della  legge  n. 419  del  1998,  per
violazione degli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119, Cost;
        b)  dell'art. 3,  nella  parte in cui ha introdotto nel d.lgs
n. 502  del  1992 l'art. 3-bis, comma 15; dell'art. 4, comma 2, nella
parte  in  cui  ha  aggiunto  all'art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 i
commi  1-ter  e 1-octies; dell'art. 5, comma 1, nella parte in cui ha
introdotto  nel  d.lgs.  n. 502  del  1992 l'art. 5-bis; dell'art. 7,
comma  1  (recte,  2),  nella  parte  in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502  del  1992  l'art. 7-quater,  comma  2; dell'art. 1, comma 14;
dell'art. 4;  degli artt. 8-quinquies, comma 2, e 8-sexies, commi 4 e
5  (recte,  dell'art. 8  nella  parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502 del 1992 gli artt. 8-quinquies, comma 2, e 8-sexies, commi 4 e
5);  dell'art. 10,  nella parte in cui ha modificato l'art. 9-bis del
d.lgs.   n. 502  del  1992;  dell'art. 16,  nella  parte  in  cui  ha
introdotto  nel  d.lgs. n. 502 del 1992 l'art. 19-bis; in riferimento
all'art. 76  della  Costituzione,  in  relazione agli artt. 117 e 118
della Costituzione, all'art. 1, comma 3, della legge n. 419 del 1998,
al d.lgs. n. 281 del 1997 ed al principio di leale collaborazione tra
Stato e regioni;
        c)  dell'art. 1,  nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502  del 1992 un nuovo testo dell'art. 1, commi 10, 14, 17, 18, in
riferimento  agli  artt. 3,  117,  118  della  Costituzione, anche in
relazione al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in  attuazione  del  capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed al
d.lgs.  n. 281  del  1997,  nonche' per violazione dell'art. 76 della
Costituzione,  in  relazione  all'art. 2,  comma  1, lettere b) ed h)
della legge n. 419 del 1998;
        d)  dell'art. 2, nella parte in cui ha introdotto nell'art. 2
del  d.lgs.  n. 502 del 1992 i commi 2-ter, 2-quinquies e 2-octies in
riferimento  agli  artt. 5,  76,  117  e  118  della Costituzione, in
relazione all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 419 del 1998
ed agli artt. 5 e 115 del d.lgs. n. 112 del 1998;
        e)  dell'art. 3,  nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502  del  1992  gli  artt. 3-bis  commi  1  e  3, 3-ter, 3-quater,
3-quinquies,  3-sexies,  ed  ha sostituito il comma 1 dell'art. 3, in
riferimento agli artt. 76, 97, 117, 118 della Costituzione;
        f) dell'art. 4, nella parte in cui ha modificato l'art. 4 del
d.lgs.  n. 502  del  1992 e, quanto al comma 3, nella parte in cui ha
abrogato   l'art. 4,   comma  4,  del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  in
riferimento agli artt. 3, 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche
in  relazione  al  d.lgs.  n. 281  del  1997 ed al principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni;
        g) dell'art. 5, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5 del
d.lgs. n. 502 del 1992, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della
Costituzione,  anche  in  relazione all'art. 13 della legge 15 maggio
1997,  n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
        h)  dell'art. 5,  nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502  del  1992  l'art. 5-bis, comma 1, in riferimento all'art. 119
della Costituzione;
        i)  dell'art. 7,  nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502   del   1992   l'art. 7-quinquies,  comma  3,  in  riferimento
all'art. 76 della Costituzione;
        l)  dell'art. 8,  nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502  del  1992 gli artt. 8-bis, comma 3, 8-ter, commi 2, 3, 4 e 5,
8-quater,  8-quinquies,  8-sexies,  8-septies,  in  riferimento  agli
artt. 3,  41,  76,  117,  118  e  119  della  Costituzione,  anche in
relazione al d.lgs. n. 281 del 1997, all'art. 2, comma 1, lettere dd)
e  gg)  della  legge  n. 419 del 1998 [quest'ultimo articolo e' stato
indicato  in motivazione] ed al principio di leale collaborazione tra
Stato e regioni;
        m) dell'art. 9, nella parte in cui ha sostituito l'art. 9 del
d.lgs.  n. 502  del  1992,  in  riferimento  agli artt. 3 e 119 della
Costituzione   ed   all'art. 76   della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 2, comma 1, lettera cc) della legge n. 419 del 1998;
        n)   dell'art. 10,   nella   parte   in   cui  ha  modificato
l'art. 9-bis   del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  in  riferimento  agli
artt. 76,  117 e 118 della Costituzione, anche in relazione al d.lgs.
n. 281  del  1997 ed al principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni;
        o)  dell'art. 13,  nella parte in cui ha sostituito l'art. 15
del d.lgs. n. 502 del 1992 ed ha introdotto gli artt. 15-bis comma 3,
15-quater,  15-quinquies, commi 5 e 10, 15-sexies in riferimento agli
artt. 76,  97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 2,
comma 1, lettera q) della legge n. 419 del 1998;
        p)  dell'art. 16, nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502 del 1992 l'art. 19-bis in riferimento agli artt. 76, 117 e 118
della  Costituzione,  anche  in  relazione al d.lgs. n. 281 del 1997,
all'art. 2,  comma  1,  lettera  gg)  della  legge  n. 419  del  1998
quest'ultimo   articolo  e'  stato  indicato  in  motivazione  ed  al
principio di leale collaborazione tra Stato e regioni;
        q)  dell'art. 16, nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs.
n. 502  del 1992 gli artt. 19-ter e 19-quinquies nonche' dell'art. 1,
comma  4,  della  legge  n. 419 del 1998, in riferimento all'art. 119
della Costituzione.
    1.2. - La  Regione  Puglia,  con  ricorso  notificato il 9 agosto
1998,  depositato  il  12 successivo, che, in larga misura, riproduce
quasi  testualmente  il  ricorso  proposto  dalla  Regione  Lombardia
sintetizzato  supra sub 1.1, ha sollevato, in riferimento agli stessi
parametri  e  sotto  i medesimi profili, le questioni di legittimita'
costituzionale   indicate   supra  sub  a),  b),  c),  [ad  eccezione
dell'impugnazione  concernente  l'art. 1, comma 18, del d.lgs. n. 502
del 1992], d) f) [con l'ulteriore deduzione che le norme violerebbero
anche  il  d.lgs.  30 giugno  1993,  n. 269,  ed il d.lgs. n. 112 del
1998],  l) [impugnando pero' in toto gli artt. 8-bis ed 8-ter] m), o)
e q).
    La  Regione  Puglia  ha,  inoltre,impugnato  l'art. 3  del d.lgs.
n. 229  del  1999, nella parte in cui ha introdotto nel d.lgs. n. 502
del  1992 l'art. 3-bis, comma 2, in relazione agli artt. 5, 97, 117 e
118  della  Costituzione, in riferimento all'art. 5 del d.lgs. n. 112
del 1998.
    1.3. - La  Regione  Veneto,  con  ricorso notificato il 12 agosto
1999,  depositato  il  successivo  18 agosto,  integrato con atto del
14 agosto 1999, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'intero   testo   del   d.lgs.   n. 229  del  1999,  nonche',  in
particolare,  degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 del d.lgs.
n. 229  del  1999, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 115, 117, 118,
119,  123 della Costituzione ed ai principi recati dalla legge n. 419
del 1998.
    1.4. -  La  Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato
il  30 luglio  1999,  depositato il successivo 2 agosto, ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14  del d.lgs.
n. 229 del 1999, nella parte in cui ha inserito nel d.lgs. n. 502 del
1992  gli artt. 16-quinquies e 16-sexies in riferimento agli artt. 8,
numeri  1  e 29, 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) all'art. 6 del d.P.R.
del  1  novembre  1973,  n. 689  (Norme  di  attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente addestramento
e  formazione  professionale),  all'art. 2  del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 474   (Norme   di   attuazione   dello   statuto  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di igiene e sanita), all'art. 5 del
d.P.R.  26 gennaio  1980,  n. 197  (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige concernenti integrazioni alle
norme  di  attuazione  in  materia  di igiene e sanita' approvate con
d.P.R.  28 marzo  1975, n. 474), agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo
1992,  n. 266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento), ed all'art. 76 della Costituzione.
    1.5. - La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il
4 agosto  1999, depositato il 6 successivo, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale degli artt. 8 e 14 del d.lgs. n. 229 del
1999,  nella parti in cui hanno inserito, nel d.lgs. n. 502 del 1992,
l'art. 8-septies  e gli artt. 16-quinquies e 16-sexies in riferimento
agli  artt. 8,  numero  29, 9, numero 10, e 16 dello statuto speciale
per  il  Trentino  Alto-Adige  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670), alle
relative  norme  di  attuazione  (in  particolare a quelle recate dal
d.P.R.  n. 474  del  1975,  dal  d.P.R.  n. 689 del 1973 e dal d.P.R.
n. 266 del 1992) ed all'art. 2, comma 2, della legge n. 419 del 1998.
    2.  -  La  Regione Lombardia, con il ricorso avente ad oggetto le
norme  della  legge  n. 419  del  1998,  ha eccepito l'illegittimita'
costituzionale  degli  artt. 1  e  2  di  detta legge, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, deducendo la sostanziale mancanza dei
"principi  e  criteri direttivi", nonche' dell'art. 1, comma 2, nella
parte  in  cui  stabilisce  che  sugli schemi dei decreti delegati il
Governo  deve  acquisire  il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo  8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziche' prevedere che il
parere debba essere reso dalla Conferenza Stato-regioni.
    La  ricorrente  ha  impugnato  le norme sotto molteplici profili,
sostenendo,  tra  l'altro,  che  vulnerebbero  la  propria competenza
quelle  che  hanno  attribuito  al Governo il potere di stabilire una
verifica del processo di aziendalizzazione superfluo e invasivo della
riorganizzazione   gia'   effettuata   dalle  regioni,  privilegiando
irragionevolmente  i  soggetti privati che non hanno scopo di lucro e
preludendo  ad  una  ridefinizione  del  "ruolo  del  Piano sanitario
nazionale"  (infra  P.s.n.)  invasiva  delle  attribuzioni regionali,
anche  nella  parte  riguardante  gli  interventi  del Ministro della
sanita' (art. 2, comma 1, lettera oo).
    3.  -  Con i ricorsi aventi ad oggetto le norme del d.lgs. n. 229
del  1999, le ricorrenti, con argomentazioni in parte coincidenti, in
linea  generale  e  preliminare,  hanno  dedotto  che  questo decreto
costituirebbe  un  elemento  di  discontinuita' rispetto alla riforma
realizzata   con   il   d.lgs.   n. 502   del   1992;  determinerebbe
ingiustificati aggravi di spesa; vieterebbe alle regioni di istituire
aziende    ospedaliere    di   rilievo   regionale;   disciplinerebbe
l'accreditamento  con modalita' tali da condurre al riconoscimento di
un maggiore spazio in favore delle strutture pubbliche.
    In    particolare,    esse    hanno   eccepito   l'illegittimita'
costituzionale  dell'intero  testo  del  d.lgs.  n. 229  del 1999, in
quanto,  in  violazione  degli  artt. 76  e 73 della Costituzione, in
relazione all'art. 1 della legge n. 419 del 1998, non sarebbero stati
rispettati  i  termini stabiliti per l'emanazione e la pubblicazione,
dato  che  il d.lgs. e' stato emanato dal Presidente della Repubblica
il  19 giugno  1999,  ma  e' stato pubblicato soltanto nella Gazzetta
Ufficiale  del  16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario Regioni
Lombardia  e  Puglia;  il  decreto  sarebbe  stato,  inoltre, emanato
nonostante che la Conferenza unificata avesse reso parere favorevole,
condizionatamente  all'introduzione  di alcuni emendamenti, non tutti
accolti,  essendo "censurabile il fatto che alcuni punti dello schema
di  decreto" neppure sarebbero "stati sottoposti al parere di nessuna
Conferenza" [Regione Veneto].
    3.1. - Le     ricorrenti    hanno    eccepito    l'illegittimita'
costituzionale   delle  norme  impugnate  sotto  molteplici  profili,
deducendo,  tra l'altro, in riferimento all'art. 1, che le competenze
regionali sarebbero vulnerate dalle norme che disciplinano il P.s.n.,
prevedendo  disposizioni  di estremo dettaglio, e, quanto all'art. 2,
che sarebbero viziate le norme che disciplinano procedure e strumenti
per  la pianificazione sanitaria regionale ed infraregionale (art. 2,
commi    2-ter    e   2-quinquies),   prevedendo,   per   determinati
inadempimenti, un potere sostitutivo del Ministro della sanita'.
    L'art. 3   del   d.lgs.  n. 229  del  1999,  secondo  la  Regione
Lombardia,   sarebbe  illegittimo  nelle  norme  che  disciplinano  i
requisiti  dei  direttori  generali  delle  Unita'  sanitarie  locali
(U.s.l.)  e  delle  aziende  ospedaliere,  recando  una disciplina di
estremo  dettaglio  in materia di distretti, nonche', ad avviso della
Regione  Veneto,  in quelle che attribuiscono ad un atto aziendale di
diritto privato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento
delle  U.s.l.,  prevedendo  una ingerenza nella materia del sindaco o
della conferenza dei sindaci.
    L'art. 4  del  d.lgs.  n. 229  del  1999 e' stato impugnato dalle
Regioni  Lombardia  e  Puglia,  tra  l'altro, nella parte in cui, nel
fissare  i  requisiti  delle  aziende ospedaliere, sembra impedire la
costituzione  di  aziende ospedaliere di rilievo regionale, vietando,
in alcuni casi, la costituzione o la conferma dei presidi ospedalieri
in  aziende ospedaliere, nonche', ad avviso della seconda ricorrente,
nella  parte  concernente  la  conferma  o la costituzione in azienda
ospedaliera degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico.
    La  Regione Lombardia ha dedotto l'illegittimita' dell'art. 5 del
d.lgs. n. 229 del 1999, sia nella parte in cui ha modificato l'art. 5
del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  recando disposizioni di dettaglio in
materia di poteri delle A.s.l. e delle aziende ospedaliere, sia nella
parte concernente la stipula degli accordi di programma (art. 5-bis).
    Le  ricorrenti,  con  le  censure  riferite all'art. 7 del d.lgs.
n. 229  del  1999,  hanno  eccepito  il  vizio  di  eccesso di delega
dell'art. 7-quinquies,  comma  3  del d.lgs. n. 502 del 1992 [Regione
Lombardia]  e  la lesivita' delle competenze regionali da parte delle
disposizioni  concernenti  la  regolamentazione  del  dipartimento di
prevenzione,  quale  struttura  operativa  della A.s.l. (artt. 7-bis,
7-ter e 7-quinquies) [Regione Veneto].
    Le  Regioni Lombardia e Puglia, con le numerose censure aventi ad
oggetto  l'art. 8  del  d.lgs.  n. 229  del 1999, hanno, tra l'altro,
eccepito    l'illegittimita'   delle   norme   che   subordinano   la
realizzazione delle strutture sanitarie e l'esercizio delle attivita'
sanitarie  all'autorizzazione  prevista  dall'art. 8-ter  nonche'  di
quelle  che  (in  particolare  l'art. 8-bis, comma 3, e l'art. 8-ter,
commi  4  e  5)  ne  regolamentano  i  requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi, stabiliti con modalita' che violerebbero
principi  e  criteri direttivi della legge-delega. In particolare, in
contrasto  con  la legge delega sarebbero: l'art. 8-quater del d.lgs.
n. 502  del  1992,  in quanto recherebbe una disciplina in materia di
accreditamento      penalizzante     delle     strutture     private;
l'art. 8-quinquies,  commi  1  e  2,  del  d.lgs. n. 502 del 1992, in
materia di accordi contrattuali, che non rinverrebbe fondamento nella
legge-delega  e  violerebbe  le  competenze  regionali  nella materia
sanitaria,   cosi'  come  la  disciplina  delle  remunerazione  delle
prestazioni  (art. 8-sexies  del  d.lgs.  n. 502  del  1998),  mentre
l'art. 8-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, riguardante l'assistenza
indiretta, sarebbe stato emanato in mancanza di delega.
    L'art. 9  del  d.lgs.  n. 229  del  1999,  nella  parte in cui ha
modificato   l'art. 9  del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  disciplinando
l'ambito  di  applicazione  dei fondi integrativi del S.s.n., avrebbe
stabilito  una  regolamentazione eccessivamente restrittiva. [Regioni
Lombardia   e  Puglia].  L'art. 9-bis  del  d.lgs.  n. 502  del  1992
recherebbe una disciplina dei programmi di sperimentazione gestionale
lesiva  delle competenze regionali [Regioni Lombardia e Veneto] e del
principio  di  leale  collaborazione,  non  essendo stati accolti gli
emendamenti  proposti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome [Regione Lombardia].
    Ad  avviso delle Regioni Lombardia e Puglia, l'art. 13 del d.lgs.
n. 229  del 1999, con specifico riferimento alle norme supra indicate
(1/21/2 1.1 ed 1.2), sarebbe illegittimo sotto molteplici profili, in
particolare, tra l'altro, nelle disposizioni le quali hanno stabilito
che  "la  dirigenza sanitaria medica e' collocata in un unico ruolo",
eliminando  i  due  pregressi  livelli; hanno soppresso i rapporti di
lavoro  a  tempo  definito  per  i dirigenti medici; hanno fissato le
caratteristiche  del  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti medici che
svolgono    attivita'    libero-professionale   extramuraria;   hanno
disciplinato il rapporto di lavoro esclusivo.
    L'art. 16  del  d.lgs.  n. 229  del  1999,  nella parte in cui ha
introdotto  nel  d.lgs.  n. 502  del  1992  l'art. 19-bis, secondo la
Regione  Lombardia,  sarebbe  illegittimo,  in  quanto il Governo non
avrebbe potuto costituire un apposito organismo deputato a definire i
criteri in base ai quali le regioni identificano i soggetti abilitati
alla  verifica  del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle
strutture  pubbliche  e  private  ed  a  valutare la realizzazione di
siffatto  modello.  Gli artt. 19-ter e 19-quinquies del d.lgs. n. 502
del 1992 - introdotti dall'art. 16, del d.lgs. n. 229 del 1999 - sono
stati  impugnati  in  relazione  all'art. 119  della Costituzione, in
quanto   la   riforma  realizzata  con  il  d.lgs.  n. 229  del  1999
produrrebbe effetti finanziari non controllabili, senza garantire che
le maggiori  spese  derivanti dalla sua attuazione non ricadano sulle
regioni.
    Infine,  le  Regioni  Lombardia e Puglia hanno impugnato l'intero
d.lgs.   n. 229   del   1999,   deducendo   che  sarebbe  viziato  da
illegittimita'   costituzionale  derivata  dall'illegittimita'  della
legge-delega n. 419 del 1998.
    4.  - La Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di
Trento,  in riferimento alle norme impugnate ed ai parametri invocati
(indicati  supra  al  1/2 1.4 ed al 1/2 1.5), hanno dedotto di essere
titolari  di  competenza  legislativa di tipo esclusivo nelle materie
"ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetto"  ed  "addestramento  e formazione professionale", nonche' di
tipo  concorrente  in  materia  di  "igiene  e  sanita', ivi compresa
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera".
    Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano l'art. 16-quinquies
del  d.lgs.  n. 502  del 1992, in contrasto con i parametri invocati,
limiterebbe   la   sua   competenza  alla  sola  "organizzazione"  ed
"attivazione"   dei   corsi   di   formazione   manageriale  da  essa
disciplinati,  vincolandola  altresi'  ad un accordo con il Ministero
della  sanita',  mentre  il comma 3 violerebbe l'art. 5, comma 1, del
d.P.R.   n. 197  del  1980,  in  quanto  rientrerebbe  nelle  proprie
attribuzioni  la  materia  degli  esami  di  idoneita'  del personale
sanitario,  con  l'unico  limite  di rispettare i "principi stabiliti
dalle  leggi  statali", i quali non potrebbero pero' essere contenuti
in un decreto ministeriale.
    L'art. 8  del  d.lgs.  n. 229  del  1999,  nella  parte in cui ha
introdotto  nel  d.lgs.  n. 502  del 1992 l'art. 8-septies secondo la
Provincia   autonoma   di  Trento,  riguarderebbe  una  materia  gia'
disciplinata   dalla   legge  provinciale  11 settembre  1998,  n. 10
(art. 68,  comma  2)  e  la fissazione del tetto massimo del rimborso
costituirebbe  una disposizione di dettaglio che, se applicabile alla
Provincia, violerebbe l'art. 2 del d.P.R. n. 266 del 1992.
    5.  -  Nel  giudizio  promosso dalla Regione Lombardia, avente ad
oggetto  le  norme  della  legge  n. 419 del 1998 si e' costituito il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni
siano dichiarate infondate.
    In  linea  generale, la difesa erariale ha sostenuto che la legge
in  esame  recherebbe norme fondamentali di riforma economico-sociale
e,  tra  l'altro, darebbe puntuale attuazione al principio che impone
il coordinamento tra l'attivita' dello Stato e delle regioni.
    In  particolare,  la previsione dell'acquisizione sugli schemi di
decreti  legislativi  del  parere  della  Conferenza unificata di cui
all'art. 8  del  d.lgs.  n. 281  del  1997,  in luogo di quello della
Conferenza  Stato-regioni  sarebbe  incensurabile, in quanto la prima
sarebbe  "una  somma  algebrica  della"  seconda  e  della Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Inoltre,  secondo  l'Avvocatura
generale,  le nuove regole organizzative delle U.s.l. costituirebbero
nome  fondamentali  di  riforma  economico-sociale,  con  conseguente
infondatezza delle censure riferite all'art. 2, comma 1, lettera ii);
sarebbero,  altresi',  infondate  tutte  le altre censure, anche alla
luce  dell'obiettivo  della  riforma, di assicurare la commisurazione
della spesa sanitaria alle effettive disponibilita' finanziarie.
    5. 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  si  e'  altresi'
costituito nei tre giudizi promossi dalle Regioni Lombardia, Puglia e
Veneto  aventi  ad  oggetto  le  norme  del  d.lgs.  n. 229 del 1999,
chiedendo,  con  atti  di  identico contenuto, che le questioni siano
dichiarate  inammissibili e comunque infondate. In particolare, nelle
memorie,  la  difesa erariale, nel contestare analiticamente tutte le
censure,   ha,   tra   l'altro,   dedotto  l'insussistenza  dei  vizi
concernenti  l'emanazione  del  decreto  legislativo oltre il termine
fissato    dalla   legge-delega,   rimarcando   che   sarebbe   stato
correttamente acquisito il parere della Conferenza unificata.
    Relativamente  alle censure riferite all'art. 1 del d.lgs. n. 229
del  1999,  a  suo  avviso,  la  disciplina  del  P.s.n., non avrebbe
carattere  di estremo dettaglio, mentre l'art. 2 del d.lgs. in esame,
nelle norme impugnate, sarebbe rispettoso delle competenze regionali.
Secondo la difesa erariale, le censure aventi ad oggetto l'art. 3 del
d.lgs.  n. 229  del  1999  sarebbero  infondate  in  quanto  le norme
censurate riguardano materia gia' disciplinata dalla legge statale e,
nelle  parti  concernenti i distretti, si limitano a fissare principi
generali  per  assicurare  l'armonizzazione  delle attivita' che essi
devono svolgere; l'art. 4 del d.lgs. n. 229 del 1999 sarebbe, invece,
immune  dai  vizi  denunciati, perche' reca una disciplina rispettosa
dell'autonomia  regionale  in  materia  di  istituzione delle aziende
ospedaliere.  Le censure riferite alla disciplina dell'accreditamento
e   dell'autorizzazione   all'esercizio   delle  attivita'  sanitarie
sarebbero,  infine,  infondate, in quanto la lesione delle competenze
regionali  risulterebbe  esclusa  dalla circostanza che la disciplina
delle  modalita'  e  dei  termini  per  la  richiesta  ed il rilascio
dell'autorizzazione  e' stata rimessa alle regioni e correttamente la
fissazione  dei  requisiti per l'accreditamento e' stata riservata ad
un  apposito  atto  di  indirizzo e coordinamento, mirando le norme a
razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
    5. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  si  e',  infine,
costituito  anche  nel  giudizio promosso dalla Provincia di Bolzano,
chiedendo  che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque
infondate,  in  quanto  la  sopravvenienza di una legge statale nella
materia  di  competenza  della  Provincia determinerebbe l'obbligo da
parte  di  quest'ultima  di  adeguare la legislazione provinciale nei
modi  stabiliti dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, costituendo i
principi  in  materia  di  formazione "principi fondamentali", che si
imporrebbero anche alle Province autonome.
    6.   -   L'Ordine   provinciale  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri  di  Genova e' intervenuto in entrambi i giudizi promossi
dalla  Regione  Lombardia - fuori termine in quello avente ad oggetto
la legge n. 419 del 1998 - svolgendo argomenti a sostegno del ricorso
della Regione Lombardia, del quale ha chiesto l'accoglimento.
    7.  -  All'udienza  pubblica del 20 marzo 2001, questa Corte, con
ordinanze  lette  in  udienza,  ha  disposto la riunione dei giudizi,
dichiarando  altresi'  inammissibili  gli  interventi dell'Ordine dei
medici  chirurghi  e degli odontoiatri di Genova nei giudizi promossi
dalla Regione Lombardia.
    Con  ordinanza  istruttoria  dell'11 maggio  2001, riservata ogni
decisione  anche  in ordine all'ammissibilita' dei ricorsi, e' stata,
quindi,  disposta l'acquisizione di documenti che, in ottemperanza di
questo  provvedimento, sono stati depositati dall'Avvocatura generale
dello Stato e dalle Regioni Lombardia e Puglia.
    8.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  hanno  depositato
memorie  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, le Regioni Lombardia e
Puglia, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano.
    8.  1.  - La Regione Lombardia e la Regione Puglia, nelle memorie
di  contenuto  in  larga  misura  coincidente,  hanno premesso che ai
ricorsi  e' sopravvenuto l'Accordo 8 agosto 2001 (Accordo tra Governo
e  regioni  concernente  il  trasferimento delle risorse a regioni ed
enti  locali  in  materia  di salute umana e sanita' veterinaria), il
d.l.  18 settembre  2001,  n. 347  (Interventi  urgenti in materia di
spesa  sanitaria),  convertito  nella legge 16 novembre 2001, n. 405,
che,  tra  l'altro,  ha modificato l'art. 9-bis del d.lgs. n. 502 del
1992,  inserendo  nell'art. 19  il comma 2-bis, il quale ora dispone:
"non  costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117
della  Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis e
9-bis".
    Ancora  in  linea preliminare, le ricorrenti hanno dedotto che, a
seguito  della sopravvenuta modifica del Titolo V della Costituzione,
la  materia  "assistenza  sanitaria  e  ospedaliera"  dovrebbe essere
"ricondotta  alla  competenza  esclusiva  delle  Regioni",  le  quali
dovrebbero   ritenersi   legittimate   a   definire,   senza   alcuna
interferenza  dello  Stato,  il  proprio  ordinamento  e  la  propria
organizzazione  amministrativa,  compresa l'organizzazione necessaria
all'esercizio   delle   competenze  ad  esse  attribuite  in  materia
sanitaria.  La  Regione  Lombardia  ha  sottolineato, quindi, che "in
numerosi  ambiti  materiali disciplinati dal d.lgs. n. 229/1999, dopo
la  riforma  del  Tit.  V"  essa  "ha  esercitato le nuove competenze
legislative  e regolamentari in deroga ai principi dissati dal d.lgs.
n. 502/1992,  con la conseguenza che alcuni dei principi fondamentali
introdotti   dal   d.lgs.   n. 229/1999   sono   nei  fatti  divenuti
inoperanti".  Tanto,  ad  avviso  delle ricorrenti, all'interno di un
quadro caratterizzato dalla circostanza che il d.lgs. n. 229 del 1999
sarebbe  rimasto  sostanzialmente  inattuato,  al punto che l'atto di
indirizzo    e    coordinamento    in   materia   di   accreditamento
(art. 8-quater, comma 3) neppure sarebbe stato emanato.
    In  riferimento  alle singole censure, le memorie hanno rimarcato
che  quelle  riferite  all'art. 4  del  d.lgs.  n. 502 del 1992 (come
modificato  dal  d.lgs.  n. 229  del  1999)  sono  state  interessate
dall'introduzione  nell'art. 19 del d.lgs., cit., del comma 2-bis, il
quale  dispone:  "non  costituiscono  principi fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli
4,  comma  1-bis",  che  avrebbe  "fatto  venire  meno  il  carattere
vincolante  non  solo dei requisiti fissati dalle lettere da a) ad h)
ma  anche  di  tutto  il  procedimento  di trasformazione dei presidi
ospedalieri  in  aziende  ospedaliere", residuando quale disposizione
priva di carattere cedevole il solo art. 4, comma 1-quater.
    Le  censure riguardanti l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 (come
modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999), secondo la Regione Lombardia,
potrebbero  ritenersi  superate dall'art. 3 del d.l. n. 347 del 2001,
che  potrebbe condurre alla dichiarazione di cessazione della materia
del  contendere,  ovvero  confortare le deduzioni svolte sui vizi che
inficerebbero la norma.
    La  Regione  Lombardia  ha,  altresi',  osservato, in riferimento
all'art. 8  del  d.lgs.  n. 502  del  1992, che l'atto di indirizzo e
coordinamento  piu' volte menzionato nel ricorso non e' stato emanato
e  comunque  non  potrebbe  piu' esserlo dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione, avendo essa disciplinato il regime autorizzatorio
con  la legge regionale n. 15 del 1999, attuata con d.g.r. 2 febbraio
2001,  n. 3312.  Gli  artt. 8-quater  ed 8-quinquies hanno costituito
oggetto di deroga in sede di programma di sperimentazione gestionale.
L'art. 8-septies  sarebbe  illegittimo,  tuttavia  il  Ministro della
salute ha riconosciuto ampi poteri alle regioni (circolare 17 gennaio
2002).
    La  Regione  Lombardia  ha  chiesto che sia dichiarata cessata la
materia  del  contendere  in  riferimento  all'art. 9-bis  del d.lgs.
n. 502  del  1992  e, a suo avviso, quelle concernenti l'art. 16, del
d.lgs.  n. 229  del 1999 sarebbero superate dal d.l. n. 347 del 2001,
sicche'  "non ha piu' interesse a perseguire la denunciata censura di
costituzionalita'".
    8. 2. - La Provincia autonoma di Trento, nella memoria depositata
in prossimita' dell'udienza pubblica, ha insistito per l'accoglimento
delle censure.
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano, nella memoria depositata in
prossimita'   dell'udienza   pubblica,  ha  del  pari  insistito  per
l'accoglimento   delle   censure,   deducendo,  in  riferimento  alla
sopravvenuta  modifica  del Titolo V della Costituzione, che, poiche'
le norme impugnate recano non tanto "disposizioni facoltizzanti degli
atti  normativi  del  Governo,  ma  piuttosto  (...) disposizioni che
regolano  esse  stesse,  anche nel dettaglio, la materia (peraltro di
competenza  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano),  per  il futuro
lasciando  esse  alla  Provincia  ricorrente  solo il compito di dare
applicazione  in  via  amministrativa a quella disciplina legislativa
statale",  esse  dovrebbero essere scrutinate in riferimento ai nuovi
parametri.
    8.  3. - La difesa erariale, nelle due memorie riguardanti sia il
ricorso della Regione Lombardia avente ad oggetto la legge n. 419 del
1998,  sia  tutti  i  ricorsi  aventi  ad oggetto le norme del d.lgs.
n. 229 del 1999, nei giudizi per i quali vi e' stata costituzione, ha
richiamato  gli  atti  sopravvenuti  ai quali hanno fatto riferimento
anche le Regioni, rimarcando inoltre la rilevanza che, oltre ad essi,
e   tra  gli  altri,  avrebbe  anche  il  d.P.C.m.  29 novembre  2001
(Definizione  dei  livelli  essenziali di assistenza), i quali, a suo
avviso,  avrebbero  "determinato  la  cessazione  della  materia  del
contendere dell'intero contenzioso".
    Nel  merito,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato ha ribadito le
argomentazioni  svolte  nelle  memorie  di  costituzione ed in quelle
depositate in prossimita' dell'udienza pubblica del 20 marzo 2001.
    9.  - All'udienza pubblica dell'8 ottobre 2002 le ricorrenti e la
difesa  erariale  hanno  insistito  per  l'accoglimento  delle difese
rassegnate nelle difese scritte.

                       Considerato in diritto

    1. - Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  sono  state
promosse  dal  ricorso  della  Regione  Lombardia  relativamente agli
artt. 1, 2, comma 1, lettere b), c), l), u), aa), bb), hh), ii), ll),
mm),  oo),  3,  comma  2,  e  6, della legge 30 novembre 1998, n. 419
(Delega  al  Governo  per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale   e  per  l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  funzionamento  del  Servizio  sanitario nazionale.
Modifiche  al  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502), in riferimento agli
artt. 3,  41,  76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' dai
ricorsi  delle  Regioni  Lombardia,  Puglia e Veneto e delle Province
autonome  di  Trento  e di Bolzano relativamente all'intero testo del
decreto   legislativo   19 giugno   1999,   n. 229   (Norme   per  la
razionalizzazione   del   Servizio   sanitario   nazionale,  a  norma
dell'art. 1  della  legge  30 novembre  1998,  n. 419),  ed  anche  a
numerose norme del medesimo decreto legislativo puntualmente indicate
nella narrativa in fatto.
    Le Regioni ricorrenti denunciano, in riferimento a vari parametri
costituzionali, molteplici vizi delle norme prese in esame, censurate
soprattutto  sotto  i  profili dell'eccesso di delega e del carattere
lesivo  di  previsioni  legislative  statali asseritamente di estremo
dettaglio.  Le  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano, da parte
loro,  si  dolgono  delle  disposizioni  recanti  la disciplina della
"formazione   manageriale",   in   quanto   vulnererebbero   le  loro
attribuzioni statutarie in materia.
    2. - In  linea  preliminare,  va  rilevato  che questa Corte, con
ordinanza  letta  all'udienza  del  20 marzo  2001,  ha  disposto  la
riunione  dei  giudizi,  in  quanto  i ricorsi sollevano questioni di
legittimita'  costituzionale che hanno ad oggetto, in larga parte, le
stesse  norme  e  in riferimento a profili e parametri costituzionali
sostanzialmente coincidenti.
    Con  la  stessa  ordinanza e' stato pure dichiarato inammissibile
l'intervento  in  due  giudizi  dell'Ordine  provinciale  dei  medici
chirurghi   e   degli   odontoiatri   di   Genova,   in   conformita'
all'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui nei
processi  costituzionali in via principale non e' ammessa la presenza
di  soggetti  diversi  dalla  parte  ricorrente  e dal titolare della
potesta'  legislativa  il  cui  esercizio e' oggetto di contestazione
(cfr., per tutte, sentenza n. 382 del 1999).
    3. - Va  premesso che le ricorrenti hanno posto in luce, sia pure
con   diversita'  di  accenti,  le  varie  carenze  della  disciplina
contenuta   negli   atti   impugnati,  sottolineando  soprattutto  la
"sostanziale  inattuabilita'" del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e, in
particolare,  le Regioni Lombardia e Puglia espressamente ribadiscono
nei  loro  atti  defensionali  come "a tre anni di distanza dalla sua
entrata  in  vigore il d.lgs. n. 229/1999 sia rimasto sostanzialmente
inattuato",   in   quanto   prevede   atti  statali  di  indirizzo  e
"adempimenti  complessi  [...]  mal  coordinati tra loro e, in quanto
tali,  assai  poco  realisticamente realizzabili". In proposito fanno
riferimento,  a titolo emblematico, alla mancata emanazione dell'atto
di  indirizzo  e coordinamento, previsto dall'art. 8-quater, comma 3,
che  viene  considerato  un  atto  di  grande  rilievo perche' doveva
costituire  il  presupposto  per l'adozione di una serie di complessi
adempimenti scadenzati dallo stesso d.lgs. n. 229.
    A   questa  situazione  di  prospettata  carenza  di  "copertura"
amministrativa  del  disegno  legislativo  in oggetto va aggiunto che
successivamente   alla  proposizione  dei  ricorsi  ed  all'ordinanza
istruttoria  sono  sopravvenuti  alcuni  atti,  di  natura  non  solo
legislativa  ma  anche negoziale, che hanno avuto rilevante incidenza
sul  quadro  di  ripartizione delle attribuzioni tra Stato, regioni e
province autonome in materia sanitaria.
    In  primo  luogo  si  fa  riferimento  alla  legge costituzionale
18 ottobre  2001, n. 3, di modifica del Titolo V della parte II della
Costituzione,  in  base alla quale, secondo le Regioni ricorrenti, la
materia   "assistenza   sanitaria   ed  ospedaliera"  ed  i  relativi
ordinamento   ed   organizzazione  amministrativa  dovrebbero  essere
ricondotti,  anche  in base a certi orientamenti della giurisprudenza
amministrativa,  oltre  che ad espliciti riconoscimenti del Ministero
per  la salute (cfr. circolare n. 1, prot. n. 1001/2558-g/0321 del 17
gennaio 2002), alla "competenza esclusiva delle Regioni".
    In  secondo  luogo  si  fa riferimento all'Accordo 8 agosto 2001,
stipulato,  ai  sensi  dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, tra il
Governo,  le  Regioni e le Province autonome, con il quale si "dirime
definitivamente   qualsiasi  controversia  relativa  all'accordo  del
3 agosto  2000",  nonche' il Governo si impegna a finanziare la spesa
sanitaria pubblica per gli anni 2002-2004, dando soluzione a tutte le
questioni  relative  ai  disavanzi  nel  settore  pendenti nel 2001 e
riconoscendo alle regioni la piu' ampia autonomia nell'organizzazione
sanitaria   ed  ospedaliera,  cosi'  da  consentire  alle  stesse  di
mantenere gli impegni di spesa prefissati nell'Accordo.
    In  sostanziale  attuazione del predetto Accordo il decreto-legge
18 settembre  2001,  n. 347, convertito con modificazioni nella legge
16 novembre  2001,  n. 405,  ne  ha recepito parte dei contenuti, tra
l'altro riconoscendo alle singole regioni il potere di autorizzare ed
adottare   direttamente  progetti  di  "sperimentazione  gestionale",
stabilendo  altresi'  che "non costituiscono principi fondamentali le
materie  di  cui  agli  articoli  4,  comma  1-bis e 9-bis, del d.lgs
n. 502/1992"  che riguardano il riconoscimento ai presidi ospedalieri
dello  status  di  azienda  ospedaliera,  disponendo  altresi' che le
regioni   adottano   le   disposizioni   necessarie   per   garantire
l'equilibrio  economico  dei  singoli  presidi ospedalieri. In questo
contesto  va  infine  ricordato  che  il d.P.C.m. 29 novembre 2001 ha
fissato,   d'intesa   con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  i  livelli
essenziali di assistenza sanitaria.
    4. - Secondo  le Regioni ricorrenti, dunque, la ratio complessiva
dell'Accordo   dell'8 agosto   2001  e  dei  provvedimenti  normativi
conseguenti  era  quella  di  "attribuire  alle regioni la piu' ampia
autonomia    nell'organizzazione    dell'assistenza    sanitaria   ed
ospedaliera",   tanto   che  la  Regione  Lombardia  ritiene  che  la
sopravvenienza di questi atti abbia comunque determinato una parziale
cessazione  della  materia  del contendere, mentre la difesa erariale
sostiene  che  si  sia  verificata  "la  cessazione della materia del
contendere  nell'intero contenzioso", poiche' sarebbero stati risolti
i  punti  essenziali della controversia "con reciproca soddisfazione,
tanto  da  levare  interesse  all'eventuale  rimanenza  di  questioni
irrisolte ma di rilevanza assolutamente marginale".
    Va  inoltre  osservato  che  le  Regioni  ricorrenti, ribadita la
perdurante  inattuazione  ed  inoperativita' del d.lgs. n. 229 "a tre
anni di distanza dalla sua entrata in vigore", contestano decisamente
che  tale  attuazione  possa avvenire dopo la diversa ripartizione di
competenze  e  l'asserita  eliminazione  del  potere  governativo  di
indirizzo  e  coordinamento  determinate dall'entrata in vigore della
legge  costituzionale  n. 3 del 2001. Ed infatti la Regione Lombardia
ha dichiarato di avere esercitato, in alcuni settori, successivamente
alla  riforma  del  Titolo  V della Costituzione, le nuove competenze
legislative e regolamentari ritenute attribuite in materia, asserendo
la  Regione  stessa  che alcuni dei "principi fondamentali introdotti
dal d.lgs. n. 229/1999 sono, nei fatti, divenuti inoperanti". E nello
stesso  tempo  la  medesima  Regione  ha  dichiarato di avere gia' in
precedenza,  nella  carenza  di  disposizioni  statali di attuazione,
disciplinato  "numerosi  istituti  regolati  dal  d.lgs.  229/1999 in
maniera  difforme  o parzialmente difforme dai principi ivi fissati",
senza  peraltro  che  tali  iniziative  siano  state  "in  alcun modo
contestate dal Governo".
    Le  dichiarazioni delle parti del giudizio - indipendentemente da
ogni  valutazione  sul  merito  -  hanno  dunque  posto  in  luce una
situazione  di  sostanziale  inattuazione del d.lgs. n. 229 del 1999,
almeno fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del
Titolo  V  della Costituzione, cosicche' per quel periodo non risulta
provato  che  le  norme censurate abbiano in pratica prodotto effetti
lesivi  tali da determinare una invasione della sfera di attribuzioni
delle Regioni e delle Province autonome ricorrenti.
    Con  la  riforma del Titolo V il quadro delle competenze e' stato
profondamente   rinnovato   e  in  tale  quadro  le  regioni  possono
esercitare  le  attribuzioni,  di  cui  ritengano di essere titolari,
approvando  -  fatto  naturalmente  salvo  il  potere governativo del
ricorso  previsto  dall'art. 127  della  Costituzione  -  una propria
disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale.
    In  definitiva,  nella  vicenda  in  esame,  risulta  evidente la
sopravvenuta  carenza  di  interesse  dei  ricorrenti, poiche', da un
lato, fino alla data di entrata in vigore della legge di modifica del
Titolo  V  della  Costituzione,  le norme statali impugnate non hanno
prodotto   alcun   effetto   invasivo  della  sfera  di  attribuzioni
regionali, mentre, dall'altro lato, proprio a partire da tale data le
medesime norme possono essere sostituite, nei limiti ovviamente delle
rispettive competenze, da un'apposita legislazione regionale.
    Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  con i
ricorsi in esame vanno pertanto dichiarate inammissibili.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  degli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c), l), u),
aa),  bb),  hh),  ii),  ll),  mm),  oo), 3, comma 2, e 6, della legge
30 novembre  1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione
del  Servizio  sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico
in  materia  di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonche' del
decreto   legislativo   19 giugno   1999,   n. 229   (Norme   per  la
razionalizzazione   del   Servizio   sanitario   nazionale,  a  norma
dell'articolo  1  della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevate in
riferimento  agli articoli 3, 5, 41, 73, 76, 97, 115, 117, 118, 119 e
123  della  Costituzione,  nonche' agli articoli 8, numeri 1 e 29, 9,
numero  10,  e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  ed  alle  relative norme di
attuazione,  dalle  Regioni Lombardia, Puglia e Veneto, nonche' dalle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, con i ricorsi indicati in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C1135