N. 515 ORDINANZA 20 novembre - 4 dicembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinanza   di  rimessione  della  questione  -  Deposito  successivo
  all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (che
  riforma  il  Titolo  V  della  Parte  seconda della Costituzione) -
  Istanza  per  la  restituzione  degli  atti al giudice rimettente -
  Reiezione.
Regione  Toscana  -  Personale  dipendente  -  Assunzione  nei  ruoli
  regionali  dei  divulgatori  agricoli - Inquadramento nella settima
  (anziche' nell'ottava) qualifica funzionale - Prospettato contrasto
  con  i  principi  fondamentali della legislazione statale e di buon
  andamento  dell'amministrazione  -  Discrezionalita' legislativa in
  materia - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 36, 97 e 117.
(GU n.49 del 11-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
della  Regione  Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli
regionali  dei  divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento
CEE  n. 270/1979),  promosso  con  ordinanza  del 4 dicembre 2001 dal
Tribunale   amministrativo   regionale  della  Toscana,  sul  ricorso
proposto  da  Crescenzi  Angela  ed  altri  contro  Regione  Toscana,
iscritta  al  n. 123  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 13,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Crescenzi Angela ed altri e
della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 ottobre  2002  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  l'avvocato  Domenico Iaria per Crescenzi Angela ed altri e
l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo promosso da
alcuni  divulgatori  agricoli  dipendenti  della  Regione Toscana, il
Tribunale  amministrativo  regionale  della  Toscana,  con  ordinanza
emessa il 4 dicembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
36,  97  e  117  della  Costituzione,  la  questione  di legittimita'
costituzionale   dell'art. 2   della   legge  della  Regione  Toscana
2 settembre   1992,   n. 44   (Assunzione  nei  ruoli  regionali  dei
divulgatori   agricoli   formati   ai   sensi   del  regolamento  CEE
n. 270/1979),   nella   parte  in  cui  prevede  l'inquadramento  dei
divulgatori  agricoli  nella  settima  anziche' nell'ottava qualifica
funzionale;
        che   la   questione   viene   riproposta   a  seguito  della
restituzione  atti disposta da questa Corte con l'ordinanza n. 14 del
2001  per  consentire al rimettente di riesaminarne la rilevanza alla
luce  della intervenuta legge della Regione Toscana 29 febbraio 2000,
n. 19  (Semplificazione  del sistema normativo regionale. Abrogazione
di  disposizioni  normative),  che, al comma 1 dell'articolo unico di
cui  si  compone,  ha  disposto  l'abrogazione  espressa  della legge
impugnata  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Toscana,
qualificando  "non  piu'  operanti"  le norme - tra le quali la legge
regionale  n. 44 del 1992 - inserite nell'allegato A e precisando, al
comma  3,  che  le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi nei
rapporti  sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della
loro  vigenza, "al fine della completa esecuzione dei procedimenti di
entrata e di spesa";
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della  Toscana
osserva  anzitutto  che la disposta abrogazione della legge impugnata
produce  efficacia  soltanto  ex  nunc  e  che  comunque  essa non ha
comportato    il   reinquadramento   dei   ricorrenti   nel   profilo
professionale corrispondente alla ottava qualifica funzionale;
        che  pertanto  la previsione per cui la legge regionale n. 44
del 1992 continua ad applicarsi ai rapporti precedentemente sorti nel
periodo della relativa vigenza "al fine della completa esecuzione dei
procedimenti di entrata e di spesa" determina la permanente rilevanza
della questione per la definizione del giudizio a quo;
        che,  secondo  quanto  osserva  il  Tribunale  amministrativo
regionale rimettente, la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti  pubblici  (d.lgs.  31 marzo 1998, n. 80) non
potrebbe    indurre   a   conclusioni   diverse,   essendo   previsto
l'inquadramento  automatico  dei dipendenti medesimi in ragione della
qualifica  funzionale  precedentemente  posseduta (art. 57 del d.lgs.
3 febbraio  1993, n. 29 e Acc. 31 marzo 1999 - C.C.N.L. relativo alla
revisione  del  sistema di classificazione del personale del comparto
delle  "Regioni  -  Autonomie  locali"),  con  la  conseguenza  che i
divulgatori  sono  collocati nella categoria D, profilo professionale
D1,  anziche' nel superiore profilo professionale D3 che sarebbe loro
automaticamente  spettato se fossero stati precedentemente inquadrati
nella ottava qualifica funzionale;
        che   il  collegio  rimettente  argomenta  la  non  manifesta
infondatezza della questione invocando, tra l'altro, l'art. 117 della
Costituzione,  in  relazione ai principi fondamentali contenuti nella
legge  29 marzo  1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego); nel
d.P.R.   5 marzo  1986,  n. 68  (Determinazione  e  composizione  dei
comparti  di  contrattazione  collettiva,  di  cui  all'art. 5  della
legge-quadro  sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93); nel decreto
legislativo     3 febbraio     1993,     n. 29     (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421);
        che,  ad  avviso del Tribunale amministrativo regionale della
Toscana,  la figura del divulgatore agricolo richiede l'inquadramento
nell'ottava   qualifica  funzionale  giacche'  le  funzioni  ad  esso
affidate,  di promozione e assistenza alle imprese agricole, anche al
fine  di  rendere  queste  ultime  idonee  "al  soddisfacimento degli
obiettivi    comunitari",    comportano    "compiti    di    analisi,
programmazione,   gestione,   controllo   ed  elaborazione  di  linee
previsionali"  che,  anche  a  norma  dell'art. 12  della legge della
Regione  Toscana  21 agosto  1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul
personale),   ritenuto   sostanzialmente   ricognitivo   di  principi
fondamentali della legislazione statale, giustificano l'inquadramento
nell'ottava  qualifica  funzionale, analogamente a quanto disposto da
leggi  di  altre  regioni,  in  relazione  alle  quali si lamenta una
ingiustificata disparita' di trattamento;
        che  il  giudice  amministrativo  rimettente esclude che ogni
regione  possa  del  tutto  liberamente  rapportare  la posizione dei
divulgatori  alle proprie specifiche esigenze organizzative, giacche'
la  figura  professionale  di  cui  si  tratta  "e'  concepita per il
perseguimento   di   identiche   finalita',   ritenute  di  interesse
comunitario,  e  si  inserisce  in  un unico contesto programmatorio,
elaborato a livello nazionale";
        che,   a  giudizio  del  Tribunale  amministrativo  regionale
rimettente,  la  disciplina  impugnata si porrebbe in contrasto con i
parametri   evocati,   ed   in   particolare   con   l'art. 97  della
Costituzione,  anche  in considerazione della circostanza che "per il
trattamento  dei  pubblici  dipendenti debbono essere salvaguardati i
principi  della  omogeneizzazione  delle  posizioni giuridiche, della
perequazione e della trasparenza retributiva, quali fattori influenti
anche sull'efficienza dei servizi resi";
        che,  nel giudizio davanti a questa Corte, si sono costituiti
i   ricorrenti  nel  giudizio  amministrativo  a  quo,  per  chiedere
l'accoglimento   della   questione   di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dal  Tribunale  amministrativo regionale della Toscana con
l'ordinanza in epigrafe, svolgendo deduzioni sostanzialmente analoghe
alle argomentazioni in quella contenute e censurando sotto un profilo
ulteriore   la   disciplina  impugnata,  la  quale,  come  da  lavori
preparatori,   avrebbe   previsto   l'inquadramento  dei  divulgatori
agricoli  in  una  categoria  funzionale  non  corrispondente al loro
profilo  professionale  esclusivamente  per  ragioni  di contenimento
della spesa;
        che  nel  presente giudizio si e' costituita anche la Regione
Toscana,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
        che,  in  prossimita' dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio
amministrativo  a  quo  hanno  depositato  una memoria nella quale si
specifica,   tra   l'altro,  che  l'entrata  in  vigore  della  legge
costituzionale  n. 3  del  2001  di modifica del titolo V della parte
seconda   della   Costituzione   non   avrebbe   mutato   il   quadro
costituzionale    di   riferimento   e   quindi   il   parametro   di
costituzionalita'  e,  comunque,  indipendentemente  dal fatto che la
competenza  regionale  in  materia sia configurabile come concorrente
(nel   precedente  art. 117  della  Costituzione)  o  come  esclusiva
(nell'attuale   testo   dell'art. 117  della  Costituzione),  che  la
discrezionalita'  del  legislatore regionale troverebbe un limite nei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale;
        che,  secondo  quanto  dedotto  in memoria dai ricorrenti nel
giudizio amministrativo a quo, la normativa regionale avrebbe violato
i   principi  di  perequazione  e  omogeneizzazione  del  trattamento
giuridico-economico  dei  dipendenti  pubblici,  nonche' il principio
dell'inquadramento secondo le declaratorie formali delle funzioni;
        che   anche   la   Regione   Toscana,  parte  resistente  nel
procedimento  principale,  ha  depositato  una  memoria  nella quale,
ritenendo  che  l'ordinanza  di rimessione sia stata emessa prima del
mutamento   del   quadro   costituzionale   di  riferimento,  chiede,
anzitutto,  che  venga disposta la restituzione degli atti al giudice
rimettente,  affinche'  riesamini  la  rilevanza  e  la non manifesta
infondatezza  della  questione  alla  luce della riforma del Titolo V
della   parte  seconda  della  Costituzione,  operata  con  la  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
        che,   in   secondo   luogo,  la  Regione  Toscana  eccepisce
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in
quanto  la  questione  sarebbe  irrilevante  ove,  come  sostiene  il
rimettente,  vi sia contrasto con la normativa comunitaria, dovendosi
in questo caso procedere alla disapplicazione della legge regionale;
        che   la   Regione   Toscana   ribadisce   le  ragioni  della
infondatezza   della   questione,   rilevando   in   particolare  che
l'autonomia  legislativa  regionale  in  materia di ordinamento degli
uffici e di stato giuridico dei dipendenti regionali, gia' nel regime
previgente  oggetto  di  una  ampia  autonomia legislativa regionale,
rientrerebbe  oggi,  alla luce della nuova formulazione dell'art. 117
della   Costituzione,   tra  le  materie  di  competenza  legislativa
esclusiva  delle  regioni,  e  che,  comunque, l'obbligo di prevedere
l'ottava   qualifica   funzionale  per  i  divulgatori  agricoli  non
troverebbe  fondamento alcuno ne' nella disciplina comunitaria ne' in
quella  statale, le quali nulla dicono in merito, cosi' rimettendo al
potere  discrezionale  della Regione la decisione sull'inquadramento,
direttamente strumentale all'organizzazione degli uffici regionali;
        che,  infine,  la  questione,  secondo  la  Regione  Toscana,
sarebbe  infondata  anche  con  riferimento  agli  artt. 3 e 97 della
Costituzione,  in  quanto le funzioni proprie della settima qualifica
funzionale  sarebbero del tutto conformi alle competenze della figura
professionale  del divulgatore agricolo, la cui attivita' non sarebbe
paragonabile   a   quella   di  elevata  specializzazione  di  figure
professionali,  quali  avvocati  e ingegneri, inquadrati nella ottava
qualifica.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Toscana  dubita  della  legittimita' costituzionale dell'art. 2 della
legge  della  Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44 (Assunzione nei
ruoli  regionali  dei  divulgatori  agricoli  formati  ai  sensi  del
regolamento   CEE   n. 270/1979),   nella   parte   in   cui  prevede
l'inquadramento  dei  divulgatori  agricoli  nella  settima  anziche'
nell'ottava  qualifica  funzionale, in quanto detta norma si porrebbe
in contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione;
        che  deve  essere  respinta  anzitutto la richiesta, avanzata
dalla   Regione  Toscana,  di  restituzione  degli  atti  al  giudice
rimettente,  affinche'  riesamini  la  rilevanza  e  la non manifesta
infondatezza  della  questione  alla  luce della riforma del titolo V
della   parte  seconda  della  Costituzione,  operata  con  la  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3,  in  quanto  l'ordinanza  di
rimessione,  pur  essendo  stata  deliberata  in  una  data anteriore
(24 maggio  2001)  all'entrata  in  vigore della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e' stata depositata il 4 dicembre 2001, ovvero
dopo l'entrata in vigore della suddetta legge costituzionale;
        che  rientra nella discrezionalita' del legislatore regionale
la   scelta  di  inquadrare  i  divulgatori  agricoli  nella  settima
qualifica  funzionale  al  fine  dello  "svolgimento  di  un efficace
servizio  di  divulgazione  agricola  sul proprio territorio" (art. 1
della   legge   impugnata),  nell'ambito  dell'ampia  autonomia  gia'
riconosciuta alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di
stato  giuridico  dei  dipendenti  sotto  il  regime  del  previgente
art. 117  della  Costituzione  (ex plurimis sentenza n. 278 del 1983,
nonche' sentenze n. 772 del 1988, n. 277 del 1983, n. 10 del 1980);
        che   non   puo'   ritenersi   irragionevole  la  valutazione
discrezionale   della   Regione  Toscana,  che  non  ha  ritenuto  di
considerare  la  formazione  specifica  dei  divulgatori agricoli (un
corso di formazione di nove mesi dopo la laurea) elemento di "elevata
specializzazione"  assimilabile al profilo degli avvocati (chiamati a
sostenere   la  difesa  in  giudizio  dell'ente)  o  degli  ingegneri
(chiamati  ad  elaborare  e  sottoscrivere  i  progetti  delle  opere
pubbliche  di  interesse regionale), inquadrati nell'ottava qualifica
funzionale;
        che nemmeno puo' ritenersi imposto, alla luce della normativa
comunitaria  e  statale,  un  identico  inquadramento dei divulgatori
agricoli nelle diverse regioni;
        che,  in  particolare,  il  regolamento  CEE  n. 270/1979  si
propone   di  favorire  lo  sviluppo  in  Italia  della  divulgazione
agricola,  prevedendo  anche l'organizzazione di corsi di formazione,
senza  imporre  di perseguire gli obiettivi in esso indicati (art. 1:
"garantire  agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente
ad  un  sistema di divulgazione e di orientamento in campo agricolo e
contribuire  in  tal  modo  all'incremento  della produttivita' e dei
redditi  nonche'  all'ammodernamento  delle  aziende  agricole  ...")
attraverso  divulgatori  inquadrati  nell'ottava  piuttosto che nella
settima  qualifica  funzionale, ne' prescrivendo per essi l'esercizio
di determinate funzioni ad elevata specializzazione;
        che,  dunque,  l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella
settima  qualifica  funzionale  e'  stato  disposto  dal  legislatore
regionale  nell'esercizio  della sua discrezionalita' in materia, con
una  valutazione  che non puo' ritenersi irragionevole ne' lesiva del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della  legge della Regione
Toscana  2 settembre  1992, n. 44 (Assunzione nei ruoli regionali dei
divulgatori   agricoli   formati   ai   sensi   del  regolamento  CEE
n. 270/1979),  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale della
Toscana, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C1140