N. 517 ORDINANZA 20 novembre - 4 dicembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Universita'  -  Ricercatori  universitari  -  Concorsi  riservati  al
  personale  delle  universita'  e  degli  osservatori  astronomici e
  astrofisici  -  Legittimazione  del personale, assunto in ruolo per
  funzioni  tecniche  o socio-sanitarie, con tre anni di attivita' di
  ricerca  e  con diploma di laurea posseduto esclusivamente all'atto
  della  originaria  assunzione  Prospettata violazione del canone di
  ragionevolezza   e   del  principio  di  eguaglianza,  nonche'  del
  principio   di  buon  andamento  dell'amministrazione  -  Manifesta
  infondatezza della questione.
- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.49 del 11-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 10,
della  legge  14 gennaio  1999,  n. 4  (Disposizioni  riguardanti  il
settore   universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
servizio  di  mensa  nelle  scuole),  promossi con n. 4 ordinanze del
20 marzo  2002  emesse  dal  Tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  rispettivamente  iscritte  ai  numeri 265, 266, 267 e 295 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 22 e 25, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti gli atti di costituzione di Stefano Egidi, Cesare De Sessa,
Maria   Migliorini  e  Giovanna  D'Arcangelo,  nonche'  gli  atti  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  22 ottobre  2002  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  Alma per Stefano Egidi, Cesare De
Sessa e Maria Migliorini, Gustavo Romanelli per Giovanna D'Arcangelo,
nonche'  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  20 marzo  2002, il Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  -  nel  corso  di  un giudizio
proposto  da  Egidi  Stefano  contro  l'Universita'  degli  studi "La
Sapienza"  di  Roma  per  l'annullamento della nota del rettore del 1
dicembre  1999  con  la  quale era stata respinta l'istanza inoltrata
dall'Egidi  volta  alla  partecipazione  ad un concorso riservato per
ricercatore  confermato - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,   comma   10,   della   legge   14 gennaio   1999,  n. 4
(Disposizioni  riguardanti  il  settore universitario e della ricerca
scientifica,  nonche' il servizio di mensa nelle scuole), nella parte
in   cui  contempla  che  il  personale  delle  universita'  e  degli
osservatori  astronomici,  astrofisici  e vesuviano, assunto in ruolo
per  lo  svolgimento  di  funzioni  tecniche  o socio-sanitarie ed in
servizio  alla  data  di  entrata  in vigore della legge medesima, il
quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di
ricerca,  possa  partecipare  ai  concorsi  per  posti di ricercatore
universitario  confermato solo se l'originaria assunzione in servizio
sia  avvenuta  a  seguito  di pubblici concorsi che prevedessero come
requisito  di  accesso  il  diploma  di  laurea  e  non  anche  se il
dipendente,  pur  in mancanza di quest'ultimo requisito, sia comunque
in possesso di tale diploma;
        che, nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente Egidi
-  dopo  aver  premesso  di  essere stato assunto nel 1972 in esito a
concorso  a  posti di sesta qualifica funzionale (per i quali non era
richiesto  il possesso del diploma di laurea) e di essere in servizio
presso  l'Universita'  degli studi "La Sapienza" di Roma in posizione
di  funzionario  tecnico  (VIII  qualifica  funzionale)  dal  1993  -
assumeva  di  essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1,
comma  10, della legge n. 4 del 1999 citata per l'accesso ai concorsi
riservati  a posti di ricercatore universitario e si doleva di essere
stato  invece  escluso  dalle  procedure  medesime  in quanto assunto
originariamente  in  servizio  in  una qualifica per la quale non era
richiesto, tra i vari requisiti, il diploma di laurea, pur essendo in
possesso  dello  stesso  alla  data  di entrata in vigore della legge
menzionata;
        che  l'impugnativa  proposta  dall'Egidi  era  quindi diretta
all'annullamento  del  provvedimento  di esclusione dalle valutazioni
comparative  riservate  per  la  copertura  di  posti  di ricercatore
universitario  nonche'  all'accertamento  del diritto alla inclusione
tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
        che il Tribunale amministrativo regionale rimettente sospetta
innanzi  tutto  la  violazione  del  generale  canone  di  coerenza e
ragionevolezza  dell'ordinamento  giuridico (art. 3 Cost.) perche' la
partecipazione  al  concorso  riservato  da parte del personale delle
universita'  e'  condizionato ad un requisito "meramente formale e di
alcuna  rilevanza  sostanziale"  quale  appunto sarebbe il prescritto
presupposto dell'originaria assunzione in ruolo a seguito di pubblici
concorsi  che  prevedevano  come  requisito  di accesso il diploma di
laurea;
        che  cio'  ridonderebbe  anche in violazione del principio di
eguaglianza   per   ingiustificata   disparita'   di  trattamento  di
situazioni sostanzialmente identiche;
        che  inoltre  il Tribunale amministrativo regionale prospetta
la  possibile  violazione  del  principio  del  buon  andamento della
pubblica  amministrazione  (art. 97  Cost.)  atteso che - non essendo
consentito  l'accesso  al concorso riservato per il personale che sia
privo  del  suddetto  requisito  formale,  pur avendo tutti gli altri
requisiti    sostanziali    -    le   universita'   si   priverebbero
ingiustificatamente  di  un utile apporto di competenze professionali
consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite;
        che  con  altre  tre  ordinanze,  emesse  in  pari data e del
medesimo  contenuto,  il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
ha  ulteriormente  sollevato la stessa questione di costituzionalita'
in altri analoghi giudizi;
        che  si  sono  costituiti  i  ricorrenti  in  tutti i quattro
giudizi,  aderendo  alle  prospettazioni  argomentative del Tribunale
amministrativo regionale rimettente ed insistendo per la declaratoria
di  illegittimita'  costituzionale  in  parte  qua della disposizione
censurata;
        che  e'  intervenuto  in  tutti  i  giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, che ha sostenuto l'inammissibilita' o comunque
l'infondatezza  della  questione  di  costituzionalita' sollevata dal
T.a.r rimettente.
    Considerato  che  i  giudizi  possono  essere  riuniti, avendo ad
oggetto la medesima questione di costituzionalita';
        che  la  disposizione censurata prevede che le universita' (e
parimenti  gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano) sono
autorizzati  -  per  un  limitato  periodo  di tempo (cinque esercizi
finanziari  a decorrere dall'esercizio 1999) - a bandire concorsi per
posti  di  ricercatore  universitario  riservati  al  personale delle
stesse  universita'  (e  degli  osservatori) in servizio alla data di
entrata in vigore della disposizione medesima;
        che  per  beneficiare  del  concorso riservato tale personale
deve  soddisfare  plurimi  requisiti,  atteso  che  deve essere stato
assunto  in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come
requisito  di  accesso  il  diploma  di  laurea;  deve  inoltre  aver
rivestito  una qualifica di assunzione che comportasse lo svolgimento
di  funzioni tecniche o socio-sanitarie; deve altresi' aver svolto di
fatto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca;
        che  questa  Corte  (sentenza n.141 del 1999) ha in proposito
affermato   che  puo'  ritenersi  senz'altro  conforme  all'interesse
pubblico  il fatto che precedenti esperienze non vadano perdute e che
ancor  piu'  recentemente (sentenza n. 373 del 2002) ha precisato che
non  e'  da  escludere a priori che l'accesso ad un concorso pubblico
possa  essere  condizionato  al possesso di una precedente esperienza
nell'ambito  dell'amministrazione  "ove ragionevolmente configurabile
quale requisito professionale" cio' rientrando nella discrezionalita'
del  legislatore,  ma  "fino al limite oltre il quale possa dirsi che
l'assunzione   nell'amministrazione  pubblica,  attraverso  norme  di
privilegio,  escluda  o  irragionevolmente  riduca le possibilita' di
accesso,  per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere
"pubblico del concorso" (sentenza n.141 del 1999, citata);
        che  le restrizioni dei soggetti legittimati a partecipare al
concorso possono eccezionalmente considerarsi ragionevoli in presenza
di   "particolari  situazioni,  che  possano  giustificarle  per  una
migliore  garanzia del buon andamento dell'amministrazione" (sentenza
n. 373 del 2002);
        che  la  ragionevolezza della deroga alla regola del pubblico
concorso  non puo' dirsi radicalmente esclusa dal fatto che si tratti
di  un concorso riservato interamente al personale in possesso di una
determinata  esperienza  protratta  nel  tempo  (quale  quella, nella
fattispecie,  di  ricerca),  avendo questa Corte ritenuto compatibili
con  il  principio  del pubblico concorso non solo ipotesi di riserve
parziali  (sentenza n.141 del 1999, citata; sentenza n.234 del 1994),
ma   talora,   seppur  eccezionalmente,  anche  ipotesi  di  concorsi
interamente riservati (sentenze n. 228 del 1997 e n. 477 del 1995);
        che  la  disposizione  censurata  ha  connotazioni  del tutto
peculiari,  dovendo  considerarsi  che nella fattispecie la pregressa
esperienza  (ossia  l'attivita' di ricerca protrattasi per almeno tre
anni)  e'  non  solo  in  se' particolarmente qualificata e specifica
rispetto  alla  mera attivita' lavorativa espletata in una diversa (e
meno  elevata)  posizione  di  impiego nell'amministrazione, ma anche
accentuatamente  omogenea  alla posizione per la quale il concorso e'
bandito  per  essere  l'attivita'  di  ricerca  del  tutto tipica del
ricercatore  universitario, sicche' il concorso riservato si atteggia
come  teso  a  favorire  la  stabilizzazione del dipendente in quella
qualifica  la  cui tipica attivita' egli abbia svolto di fatto per un
apprezzabile periodo di tempo;
        che   questa   speciale  finalita'  -  non  irragionevolmente
perseguita  dal  legislatore - trova anche riscontro nei presupposti,
previsti   dalla   disposizione   censurata,   che   consentono  alle
universita'  (e agli osservatori) di ricorrere al concorso riservato,
essendo  infatti  necessaria,  da una parte, la previa verifica della
sussistente  esigenza  di  attivita'  di ricerca (unitamente a quella
didattica) e, d'altra parte, la soppressione di un numero di posti di
tecnico  laureato  corrispondente  a  quello dei posti di ricercatore
messi a concorso;
        che   la   peculiarita'   di   questo  meccanismo  rende  non
irragionevole  la  riserva totale del concorso, perche' per candidati
esterni  -  per  i  quali  comunque  rimane aperta la possibilita' di
accedere  all'ordinario concorso per ricercatore - non potrebbe certo
ricorrere  il  presupposto della soppressione di un posto attualmente
ricoperto da un tecnico laureato;
        che   la  disposizione  censurata,  nel  far  riferimento  al
personale   dell'universita',   prescrive,  in  funzione  limitativa,
l'ulteriore  requisito  che  il dipendente dell'universita' sia stato
assunto in ruolo a seguito di un pubblico concorso che prevedeva come
requisito di accesso il diploma di laurea;
        che  tale  requisito  -  che  vale ad individuare un criterio
selettivo  indiretto  per  determinare  il  personale eccezionalmente
beneficiario  del  concorso  riservato - non e' in se' irragionevole,
essendo  ben  piu'  omogenea  rispetto  a  quella  del ricercatore la
posizione  di  chi  sia entrato nel ruolo del personale universitario
superando un concorso per il quale fosse richiesta la laurea rispetto
a  quella di chi sia invece entrato a seguito di un concorso di minor
livello;
        che  non  sussiste  quindi  la  violazione  del  principio di
eguaglianza;
        che  neppure  e'  leso  il principio del buon andamento della
pubblica   amministrazione   -   parimenti   evocato   dal  Tribunale
amministrativo  regionale  rimettente  - perche' la valorizzazione di
pregresse  esperienze  nell'ambito  di  quest'ultima non e' un valore
assoluto, ma giustifica solo circoscritte ed eccezionali deroghe alla
regola del concorso pubblico, atteso anche che, nella fattispecie, il
concorso   riservato  non  costituisce  affatto  un  obbligo  per  le
universita' e gli osservatori, ma solo una facolta';
        che   pertanto   la   questione   e'   sotto   ogni   profilo
manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni incidentali di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 1,  comma  10,  della  legge
14 gennaio   1999,   n. 4   (Disposizioni   riguardanti   il  settore
universitario  e  della  ricerca  scientifica, nonche' il servizio di
mensa  nelle  scuole),  sollevate,  in  riferimento agli artt. 3 e 97
della  Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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