N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2002

Ordinanza  emessa  il 1 ottobre 2002 dal giudice di pace di Segni nel
procedimento civile vertente tra Battolu Tarcisio e comune di Roma

Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  all'ordinanza
  ingiunzione  -  Controversie devolute al giudice di pace - Prevista
  competenza  territoriale  del  giudice  del  luogo  della  commessa
  violazione,  anziche'  del  luogo  di  residenza  dell'opponente  -
  Violazione  del  diritto di difesa, del diritto ad essere giudicati
  dal  giudice  naturale  e  del  diritto alla tutela giurisdizionale
  contro   gli   atti   amministrativi   -  Disparita'  di  posizione
  processuale  fra  l'opponente  e la p.a. - Lesione del principio di
  parita' delle parti.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, primo comma.
- Costituzione, artt. 24, 25, 111, comma secondo, e 113.
(GU n.50 del 18-12-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva, di cui all'udienza del 26 settembre 2002,
ha  emesso  la  seguente ordinanza della causa civile n. 88/2002 r.g.
promossa  da  Battolu  Tarcisio,  residente  e  domiciliato  in Segni
(Roma),  via  delle  Querciole n. 18, con ricorso contro il comune di
Roma,  in  persona del Sindaco pro tempore, in opposizione al verbale
di  accertamento  di  violazione n. 200337480 del Corpo della polizia
municipale  del Comune di Roma, con il quale gli era stata contestata
l'infrazione  amministrativa di cui all'art. 158/2, c.d.s., per avere
sostato, con l'autovettura Fiat Uno targata Roma 3F9469, nello spazio
riservato  ai mezzi pubblici, in Roma, piazza M. Azzarita, infrazione
non  contestata  immediatamente  per  "assenza del trasgressore e del
proprietario".

                          Rilevato in fatto

    Con ricorso depositato in data 27 giugno 2002 Battolu Tarcisio ha
proposto  opposizione contro il verbale di accertamento di cui sopra,
notificatogli  il  13  giugno  2002, per i seguenti motivi: "Dichiaro
sotto  la mia responsabilita' di non essere stato mai proprietario di
un'autovettura  Fiat  Uno  targata Roma 3F9469. Rimetto al giudice di
pace  di  fare  chiarezza  sul  caso.  Sono fiducioso della giustizia
affinche' venga fatta luce sul fatto".
    Il Comune di Roma ha fatto pervenire una comparsa di costituzione
e   risposta  via  fax,  con  la  quale  ha  eccepito  l'incompetenza
territoriale  del  giudice  di  pace  di Segni, ai sensi dell'art. 22
comma  1,  legge  n. 689/1981,  e  ha  allegato una dichiarazione dei
verbalizzanti  e  l'estratto  dal sistema informativo MCTC, dal quale
Battolu  Tarcisio  risulta  essere proprietario dell'autovettura Fiat
Uno Roma 3F9469.
    All'udienza  del 26 settembre 2002 il ricorrente Battolu Tarcisio
si  e' riportato ai motivi di opposizione, ha prodotto un libretto di
circolazione, dal quale risulta essere proprietario di un'autovettura
Alfa  Romeo targata Roma 3E9469 e si e' opposto alla dichiarazione di
incompetenza  territoriale del giudice di pace di Segni, eccepita dal
comune   di  Roma,  e  ha  sollevato  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  22, comma 1, della legge n. 689 del 24
novembre  1981  in  relazione  agli  zarticoli  24,  25  e  113 della
Costituzione  per  lesione  del  diritto  di  difesa  dell'opponente,
sottratto   alla  competenza  del  giudice  naturale,  del  luogo  di
residenza.

                         Ritiene in diritto

    La  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo 22,
comma  1 della legge n. 689, del 24 novembre 1981, nella parte in cui
non  prevede  la  competenza  del  giudice  del  luogo  di  residenza
dell'opponente  quale foro alternativo a quello del giudice del luogo
in  cui  e'  stata  commessa  la  violazione,  appare rilevante e non
manifestamente infondata.
    In ordine alla rilevanza si osserva che, in seguito all'eventuale
caducazione della norma citata, il ricorrente avrebbe la possibilita'
di  far  valere  le proprie ragioni, che appaiono fondate ad un primo
esame,  senza  dover  affrontare  disagi  ed  oneri, che renderebbero
antieconomica  la difesa, al punto di indurlo a rinunciare al proprio
diritto.
    In  ordine  al  fumus  boni  juris  si  rileva che il libretto di
circolazione,  prodotto  dal ricorrente e allegato agli atti in copia
autenticata,  certifica  che  il  ricorrente  e'  proprietario di un'
autovettura  Alfa Romeo, la cui targa differisce da quella della Fiat
Uno trovata in sosta irregolare, solo per una lettera all'interno dei
numeri  contrassegnanti la targa, la lettera E dell'Alfa Romeo invece
della  F  della  Fiat  Uno  per  la  cui  sosta  irregolare  e' stata
contestata  l'infrazione  amministrativa.  E'  vero che il ricorrente
potrebbe teoricamente essere proprietario di entrambe le vetture, ma,
considerando  che  i numeri della targa sono cinque, se ne ricava che
esiste  solo una probabilita' su centomila che il proprietario di due
autovetture  si  veda assegnate due targhe con gli stessi numeri e la
sola  variante  della  lettera  alfabetica  interposta.  E' da notare
altresi'  che sul libretto di circolazione prodotto, e sulla relativa
fotocopia  allegata  agli atti, il trattino inferiore della lettera E
appare  molto  sbiadito,  fatto  che  in  qualche modo potrebbe avere
influito     sull'errata     identificazione     del     proprietario
dell'autovettura Fiat Uno in sosta irregolare.
    Per  la pronuncia di annullamento del verbale opposto e' tuttavia
necessario  un  accertamento  presso  il P.RA., che quest'ufficio non
potrebbe  effettuare,  se  venisse  dichiarata  la  sua  incompetenza
territoriale.
    La norma di legge per la quale e' stata sollevata la questione di
legittimita'  costituzionale  appare non manifestamente infondata, in
quanto  lesiva  del  diritto  alla difesa, garantito dall'articolo 24
della  Costituzione,  del  diritto  ad  essere  giudicati dal giudice
naturale,  garantito  dall'articolo  25  della  Costituzione,  e  del
diritto  alla  tutela  giurisdizionale contro gli atti della pubblica
amministrazione, garantito dall'articolo 113 della Costituzione.
    In  ordine  all'art. 24  della  Costituzione  si  osserva  che il
diritto  alla  difesa,  per  essere  pienamente garantito, deve anche
essere reso agevole per quanto possibile.
    La  corte  costituzionale ha piu' volte ribadito il principio che
la   discrezionalita'   del   legislatore   nel   dettare  regole  di
ripartizione della competenza tra i vari organi giurisdizionali trova
un limite nell'irragionevolezza delle stesse (Sentenza 19 giugno 1998
n. 228,  conf.  sentenza  30 dicembre 1997 n. 451 e sentenza 5 luglio
1995 n. 295).
    Non  appare  ragionevole  la  norma  di  cui trattasi, ne' appare
garantito  il  diritto alla difesa di chi, per fare valere un proprio
diritto,  e' costretto a sostenere costi superiori al valore del bene
da  difendere,  come  nel  caso  in  esame, nel quale, per evitare di
pagare  una  sanzione  di  39,02  euro,  l'opponente dovrebbe recarsi
almeno  due  volte  presso  l'ufficio  del  giudice  di pace di Roma,
perdendo  altrettanti  giorni di lavoro, oltre le spese di trasferta.
Il  diritto  alla  difesa  e'  poi  in  pratica inesistente quando la
distanza  tra  la  residenza  del possibile opponente e l'ufficio del
giudice  competente,  secondo  la  norma  vigente, e' molto maggiore,
come,  per  esempio,  in  caso  che un abitante della Sicilia o della
Sardegna   dovesse   difendersi  da  un  accertamento  di  violazione
amministrativa effettuato nel Veneto o in Alto Adige.
    Nei  processi  civili  il  giudice  competente  e' ordinariamente
quello  del  domicilio  del  convenuto,  salva  la previsione di fori
alternativi.  Nel  giudizio  di  opposizione  a decreto ingiuntivo il
giudice  competente e' quello del domicilio dell'opponente, convenuto
di  fatto.  Il  giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in
forza  della  depenalizzazione  di  cui  alla  legge  n. 689/1981, si
configura come processo civile, nel quale la pubblica amministrazione
e'  creditrice di fatto, come l'opposto nel processo di opposizione a
decreto ingiuntivo. Non appare quindi giustificabile la disparita' di
trattamento  della  p.a. rispetto a un altro creditore, e soprattutto
non  appaiono giustificabili le difficolta', al limite della denegata
giustizia, cui e' sottoposto l'opponente a sanzione amministrativa.
    La  previsione  del luogo di residenza del convenuto almeno quale
foro  alternativo  sanerebbe  la  suddetta  anomalia e garantirebbe a
tutti  la  possibilita' di ottenere giustizia, anche considerando che
negli   ultimi  tempi  si  sono  moltiplicate  le  occasioni  in  cui
l'opposizione  a sanzione amministrativa del singolo tutela anche gli
interessi della comunita', come nel caso delle "targhe clonate".
    Neppure  il  diritto  a  non  essere distolto dal proprio giudice
naturale, di cui all'articolo 25 della Costituzione, appare garantito
dalla  norma  in  esame,  se  si  considera,  che  essendo  di natura
civilistica  il  procedimento  instaurato in seguito ad opposizione a
sanzione  amministrativa,  il  foro generale delle persone fisiche, a
norma  dell'articolo  18 del codice di procedura civile, e' quello in
cui  il  convenuto  ha  la propria residenza. E' vero che il predetto
articolo 18 prevede la possibilita' di diverse disposizioni di legge,
ma  anche in questo caso le disposizioni diverse appaiono soggette al
limite della ragionevolezza.
    Anche  la  tutela  giurisdizionale,  garantita  dall'articolo 113
della  Costituzione,  appare  compromessa dalla norma in esame, se si
considera  l'oggettiva  difficolta', che puo' causare detta norma, al
punto  di  rendere  piu'  conveniente  al  tutelando la rinuncia alla
tutela stessa.
    E'  da  considerare  inoltre che le posizioni processuali dei due
soggetti, l'opponente e la pubblica amministrazione, sono in evidente
disparita',  in  contrasto  anche  con  l'articolo 111, comma 2 della
Costituzione,  come modificato dalla Legge Costituzionale n. 2 del 23
novembre  1999,  per effetto della quale "ogni processo si svolge nel
contraddittorio  tra  le  parti,  in condizioni di parita', davanti a
giudice  terzo e imparziale". L'attribuita competenza territoriale al
giudice  del luogo in cui e' stata commessa l'infrazione pone la p.a.
in   evidente   posizione   dominante   rispetto   alla  controparte,
considerata  l'organizzazione  e  le  risorse  di cui dispone, che le
consentono un facile accesso a qualsiasi ufficio giudiziario.
    Si  solleva  pertanto  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'articolo  22,  comma  1,  legge  n. 689  del  24
novembre  1981  per  contrasto  con  l'articolo  111,  comma  2 della
Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata e rilevante nel presente
giudizio  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'articolo
22,  comma 1, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, nella parte in
cui  non  prevede  la  competenza  del giudice del luogo di residenza
dell'opponente  quale foro alternativo a quello del giudice del luogo
in  cui  e'  stata  commessa  la  violazione,  per  contrasto con gli
articoli 24, 25, 111, comma 2, e 113 della Costituzione.
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al presidente del Consiglio
dei  ministri,  e  sia  comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
        Segni, addi' 1 ottobre 2002
                    Il giudice di pace: Centrone
02C1149