N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 1 ottobre 2002 dal giudice di pace di Segni nel procedimento civile vertente tra Battolu Tarcisio e comune di Roma Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziche' del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa, del diritto ad essere giudicati dal giudice naturale e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi - Disparita' di posizione processuale fra l'opponente e la p.a. - Lesione del principio di parita' delle parti. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, primo comma. - Costituzione, artt. 24, 25, 111, comma secondo, e 113.(GU n.50 del 18-12-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva, di cui all'udienza del 26 settembre 2002, ha emesso la seguente ordinanza della causa civile n. 88/2002 r.g. promossa da Battolu Tarcisio, residente e domiciliato in Segni (Roma), via delle Querciole n. 18, con ricorso contro il comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, in opposizione al verbale di accertamento di violazione n. 200337480 del Corpo della polizia municipale del Comune di Roma, con il quale gli era stata contestata l'infrazione amministrativa di cui all'art. 158/2, c.d.s., per avere sostato, con l'autovettura Fiat Uno targata Roma 3F9469, nello spazio riservato ai mezzi pubblici, in Roma, piazza M. Azzarita, infrazione non contestata immediatamente per "assenza del trasgressore e del proprietario". Rilevato in fatto Con ricorso depositato in data 27 giugno 2002 Battolu Tarcisio ha proposto opposizione contro il verbale di accertamento di cui sopra, notificatogli il 13 giugno 2002, per i seguenti motivi: "Dichiaro sotto la mia responsabilita' di non essere stato mai proprietario di un'autovettura Fiat Uno targata Roma 3F9469. Rimetto al giudice di pace di fare chiarezza sul caso. Sono fiducioso della giustizia affinche' venga fatta luce sul fatto". Il Comune di Roma ha fatto pervenire una comparsa di costituzione e risposta via fax, con la quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Segni, ai sensi dell'art. 22 comma 1, legge n. 689/1981, e ha allegato una dichiarazione dei verbalizzanti e l'estratto dal sistema informativo MCTC, dal quale Battolu Tarcisio risulta essere proprietario dell'autovettura Fiat Uno Roma 3F9469. All'udienza del 26 settembre 2002 il ricorrente Battolu Tarcisio si e' riportato ai motivi di opposizione, ha prodotto un libretto di circolazione, dal quale risulta essere proprietario di un'autovettura Alfa Romeo targata Roma 3E9469 e si e' opposto alla dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice di pace di Segni, eccepita dal comune di Roma, e ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 689 del 24 novembre 1981 in relazione agli zarticoli 24, 25 e 113 della Costituzione per lesione del diritto di difesa dell'opponente, sottratto alla competenza del giudice naturale, del luogo di residenza. Ritiene in diritto La questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 22, comma 1 della legge n. 689, del 24 novembre 1981, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo di residenza dell'opponente quale foro alternativo a quello del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, appare rilevante e non manifestamente infondata. In ordine alla rilevanza si osserva che, in seguito all'eventuale caducazione della norma citata, il ricorrente avrebbe la possibilita' di far valere le proprie ragioni, che appaiono fondate ad un primo esame, senza dover affrontare disagi ed oneri, che renderebbero antieconomica la difesa, al punto di indurlo a rinunciare al proprio diritto. In ordine al fumus boni juris si rileva che il libretto di circolazione, prodotto dal ricorrente e allegato agli atti in copia autenticata, certifica che il ricorrente e' proprietario di un' autovettura Alfa Romeo, la cui targa differisce da quella della Fiat Uno trovata in sosta irregolare, solo per una lettera all'interno dei numeri contrassegnanti la targa, la lettera E dell'Alfa Romeo invece della F della Fiat Uno per la cui sosta irregolare e' stata contestata l'infrazione amministrativa. E' vero che il ricorrente potrebbe teoricamente essere proprietario di entrambe le vetture, ma, considerando che i numeri della targa sono cinque, se ne ricava che esiste solo una probabilita' su centomila che il proprietario di due autovetture si veda assegnate due targhe con gli stessi numeri e la sola variante della lettera alfabetica interposta. E' da notare altresi' che sul libretto di circolazione prodotto, e sulla relativa fotocopia allegata agli atti, il trattino inferiore della lettera E appare molto sbiadito, fatto che in qualche modo potrebbe avere influito sull'errata identificazione del proprietario dell'autovettura Fiat Uno in sosta irregolare. Per la pronuncia di annullamento del verbale opposto e' tuttavia necessario un accertamento presso il P.RA., che quest'ufficio non potrebbe effettuare, se venisse dichiarata la sua incompetenza territoriale. La norma di legge per la quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata, in quanto lesiva del diritto alla difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione, del diritto ad essere giudicati dal giudice naturale, garantito dall'articolo 25 della Costituzione, e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, garantito dall'articolo 113 della Costituzione. In ordine all'art. 24 della Costituzione si osserva che il diritto alla difesa, per essere pienamente garantito, deve anche essere reso agevole per quanto possibile. La corte costituzionale ha piu' volte ribadito il principio che la discrezionalita' del legislatore nel dettare regole di ripartizione della competenza tra i vari organi giurisdizionali trova un limite nell'irragionevolezza delle stesse (Sentenza 19 giugno 1998 n. 228, conf. sentenza 30 dicembre 1997 n. 451 e sentenza 5 luglio 1995 n. 295). Non appare ragionevole la norma di cui trattasi, ne' appare garantito il diritto alla difesa di chi, per fare valere un proprio diritto, e' costretto a sostenere costi superiori al valore del bene da difendere, come nel caso in esame, nel quale, per evitare di pagare una sanzione di 39,02 euro, l'opponente dovrebbe recarsi almeno due volte presso l'ufficio del giudice di pace di Roma, perdendo altrettanti giorni di lavoro, oltre le spese di trasferta. Il diritto alla difesa e' poi in pratica inesistente quando la distanza tra la residenza del possibile opponente e l'ufficio del giudice competente, secondo la norma vigente, e' molto maggiore, come, per esempio, in caso che un abitante della Sicilia o della Sardegna dovesse difendersi da un accertamento di violazione amministrativa effettuato nel Veneto o in Alto Adige. Nei processi civili il giudice competente e' ordinariamente quello del domicilio del convenuto, salva la previsione di fori alternativi. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice competente e' quello del domicilio dell'opponente, convenuto di fatto. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, in forza della depenalizzazione di cui alla legge n. 689/1981, si configura come processo civile, nel quale la pubblica amministrazione e' creditrice di fatto, come l'opposto nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo. Non appare quindi giustificabile la disparita' di trattamento della p.a. rispetto a un altro creditore, e soprattutto non appaiono giustificabili le difficolta', al limite della denegata giustizia, cui e' sottoposto l'opponente a sanzione amministrativa. La previsione del luogo di residenza del convenuto almeno quale foro alternativo sanerebbe la suddetta anomalia e garantirebbe a tutti la possibilita' di ottenere giustizia, anche considerando che negli ultimi tempi si sono moltiplicate le occasioni in cui l'opposizione a sanzione amministrativa del singolo tutela anche gli interessi della comunita', come nel caso delle "targhe clonate". Neppure il diritto a non essere distolto dal proprio giudice naturale, di cui all'articolo 25 della Costituzione, appare garantito dalla norma in esame, se si considera, che essendo di natura civilistica il procedimento instaurato in seguito ad opposizione a sanzione amministrativa, il foro generale delle persone fisiche, a norma dell'articolo 18 del codice di procedura civile, e' quello in cui il convenuto ha la propria residenza. E' vero che il predetto articolo 18 prevede la possibilita' di diverse disposizioni di legge, ma anche in questo caso le disposizioni diverse appaiono soggette al limite della ragionevolezza. Anche la tutela giurisdizionale, garantita dall'articolo 113 della Costituzione, appare compromessa dalla norma in esame, se si considera l'oggettiva difficolta', che puo' causare detta norma, al punto di rendere piu' conveniente al tutelando la rinuncia alla tutela stessa. E' da considerare inoltre che le posizioni processuali dei due soggetti, l'opponente e la pubblica amministrazione, sono in evidente disparita', in contrasto anche con l'articolo 111, comma 2 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, per effetto della quale "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale". L'attribuita competenza territoriale al giudice del luogo in cui e' stata commessa l'infrazione pone la p.a. in evidente posizione dominante rispetto alla controparte, considerata l'organizzazione e le risorse di cui dispone, che le consentono un facile accesso a qualsiasi ufficio giudiziario. Si solleva pertanto d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 22, comma 1, legge n. 689 del 24 novembre 1981 per contrasto con l'articolo 111, comma 2 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, nella parte in cui non prevede la competenza del giudice del luogo di residenza dell'opponente quale foro alternativo a quello del giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, per contrasto con gli articoli 24, 25, 111, comma 2, e 113 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Segni, addi' 1 ottobre 2002 Il giudice di pace: Centrone 02C1149