N. 539 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 2002

Ordinanza   emessa   il   21  febbraio  2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  18  novembre  2002)  dal Tribunale Amministrativo
regionale  della  Sicilia  sul ricorso proposto da Di Giovanni Renato
contro AUSL n. 6 di Palermo

Sanita'  pubblica  -  Psicologi  esercenti funzioni psicoterapeutiche
  alle   dipendenze   del   S.S.N.  -  Previsione  dell'equiparazione
  giuridica ed economica ai medici psichiatrici, solo per coloro che,
  alla  data  di  entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979, l'avevano
  gia'  conseguita  a  norma  delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971 -
  Incidenza  sui  principi  di eguaglianza, di equa retribuzione e di
  imparzialita' e buon andamento della p.a.
- Legge 20 maggio 1985, n. 207, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.
(GU n.50 del 18-12-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 2483/1995
R.G.,  proposto  dal dott. Di Giovanni Renato, rappresentato e difeso
dall'avv.  prof. Salvatore  Pensabene  Lionti,  presso  lo studio del
quale e' elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Giusti n. 45;
    Contro l'Unita' sanitaria locale n. 62 di Palermo, (ora, A.U.S.L.
n. 6  di  Palermo), in persona del legale rappresentante pro tempore,
non  costituitosi  in giudizio, per l'annullamento della nota n. 1555
del  15  maggio  1995  del  vice  commissario straordinario presso la
U.S.L.  n. 62  di  Palermo  e  per  il  riconoscimento del diritto al
trattamento    economico   e   giuridico   spettante   ai   psicologi
collaboratori  addetti  ai  servizi  psichiatrici  assunti secondo la
normativa precedente a quella prevista dal d.P.R. n. 761/1979.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista la memoria prodotta dal ricorrente in data 27 giugno 2001;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore il referendario Maria Cristina Quiligotti;
    Udito,  alla  pubblica  udienza  dell'11  luglio  2001, l'avv. S.
Pensabene Lionti per il ricorrente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                              F a t t o

    1. - Con  ricorso notificato il 25 maggio 1995 e depositato il 22
giugno  1995,  il  dott.  Renato  Di  Giovanni,  premesso  di  essere
"psicologo  collaboratore"  in  servizio  presso  il  Dipartimento di
salute mentale della USL n. 62 di Palermo, di svolgere, sin dal marzo
1993,     funzioni    psicoterapiche    e    di    avere    richiesto
all'Amministrazione  (con  istanza  del  21 aprile 1994 e con atto di
diffida   del   febbraio  1995)  il  riconoscimento  del  trattamento
economico  e  giuridico  spettante ai psicologi coadiutori addetti ai
servizi psichiatrici assunti secondo la normativa precedente a quella
prevista  dal  d.P.R.  n. 761/1979,  impugna  la nota 15 maggio 1995,
prot.  n. 1555,  con cui l'Amministrazione ha respinto tale richiesta
"stante,  che  la  normativa  (d.P.R.  761/1979, d.P.R. 821/1984 ed i
CC.NN.)   che   regola   dal  1  gennaio  1983  l'aspetto  giuridico,
mansionistico   ed  economico  del  personale  dei  ruoli  sanitario,
professionale  tecnico  ed amministrativo delle UU.SS.LL. non prevede
il trattamento richiesto".
    2. - Di tale provvedimento chiede l'annullamento, vinte le spese,
deducendo,   con   unico   articolato   motivo,  violazione  e  falsa
applicazione  dell'art. 14,  legge 20 maggio 1985, n. 207, eccesso di
potere  per erroneita' dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione.
    3. - L'Amministrazione,   ritualmente   intimata,   non   si   e'
costituita in giudizio.
    4. - Con  memoria  depositata  il  27 giugno  2001, le ricorrenti
hanno  insistito  per  l'accoglimento  del  gravame, soffermandosi in
particolare  sul  fatto che l'art. 14, comma 3, della legge 20 maggio
1985, n. 207:
        non sarebbe norma di interpretazione autentica;
        non sarebbe norma transitoria;
        sarebbe applicabile anche a coloro che non hanno acquisito il
diritto    alla    equiparazione    (tra   psicologi   con   funzioni
psicoterapeutiche e medici psichiatrici) a norma delle leggi 18 marzo
1969, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.
    Osservano, inoltre, che:
        a)  "l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
la  nota  n. 32305 del 7 novembre 1997, ... ha espressamente ritenuto
che  l'equiparazione  tra  la figura di psicoterapeuta-psicologo e la
figura  di  psicoterapeuta-medico  risulta  in termini inequivoci dal
tenore  letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 56/1989 e che,
i  decreti  del  Ministro della sanita' del 28 febbraio 1997 e del 31
luglio    1997,    che    hanno    previsto   che   soltanto   alcuni
psicoterapeuti-psicologi         siano         equiparati        agli
pscicoterapeuti-medici,   viola(no)   la   predetta  fonte  di  grado
primario";
        b) "qualora l'art. 14, comma 3, legge 20 maggio 1985, n. 207,
venisse  interpretato  in  senso  difforme  da  quello propugnato dai
ricorrenti,  la disposizione ... si porrebbe ... in contrasto con gli
artt. 3   e   36   Cost.",  dato  che,  per  "copiosa  giurisprudenza
costituzionale  ..., la discrezionalita' del legislatore incontra pur
sempre  il  limite  della  ragionevolezza,  con la conseguenza che la
norma non puo' in ogni caso avere un contenuto arbitrario e prevedere
una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alle situazioni
poste a raffronto ... a parita' di condizioni soggettive ed oggettive
di lavoro".
    5. - Alla  pubblica  udienza  dell'11  luglio  2001,  presente il
difensore  delle  ricorrenti  -  che  si  e'  riportato  agli scritti
difensivi  insistendo nelle relative conclusioni -, la causa e' stata
posta in decisione.

                            D i r i t t o

    1. -  Col ricorso in esame il dott. Renato Di Giovanni, psicologo
con  funzioni  psicoterapiche,  in  servizio dal 1993 con rapporto di
dipendenza  dal  S.S.N.,  assume  di  avere  diritto, in applicazione
dell'art. 14,  comma  3,  della  legge  20 maggio  1985, n. 207, alla
equiparazione  giuridica ed economica al medico-psichiatrico; cio' in
quanto   l'articolo  citato  non  sarebbe  norma  di  interpretazione
autentica,   non   avrebbe  natura  transitoria  e  pertanto  sarebbe
applicabile  anche  a  coloro  che  -  come il ricorrente - non hanno
potuto  beneficiare,  a suo tempo, della equiparazione (tra psicologi
con funzioni psicoterapeutiche e medici psichiatrici) stabilita nella
legge 18 marzo 1969, n. 431, e nella legge 21 giugno 1971, n. 515.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 537/2002).
02C1154