N. 525 ORDINANZA 21 novembre - 9 dicembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Pubblico  impiego  -  Rapporto  di impiego - Incarichi dirigenziali -
  Controversie - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario di
  posizioni  ritenute  di interesse legittimo - Configurazione di una
  giurisdizione esclusiva in capo all'a.g.o. - Prospettato eccesso di
  delega  -  Questione gia' oggetto di esame e di rigetto - Manifesta
  infondatezza.
- D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 18.
- Costituzione,  artt.  76  e  77 (in relazione all'art. 11, comma 4,
  lettera g della legge 15 marzo 1997, n. 59).
(GU n.49 del 11-12-2002 )
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del decreto
legislativo   29 ottobre   1998,   n. 387   (Ulteriori   disposizioni
integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 80),  promosso  con ordinanza emessa il 24 gennaio 2001 dal
Tribunale  amministrativo  regionale  del Molise nel procedimento sul
ricorso  proposto  da  Sozio Antonino contro la Asl n. 2 "Pentria" di
Isernia,  iscritta al n. 889 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  -  in  cui era stata
impugnata  la delibera n. 286 del 31 luglio 2000, con la quale la Asl
n. 2  "Pentria"  di Isernia aveva affidato, in via provvisoria, ad un
dirigente  sanitario  ("controinteressato"  rispetto  al  ricorrente)
l'incarico  di  responsabile  del  Dipartimento  di  prevenzione - il
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Molise,  con ordinanza del
24 gennaio  2001  (pervenuta  alla  Corte  il  18 ottobre  2001),  ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del
decreto  legislativo  29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni
integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 80),  che  ha  modificato  l'art. 68,  comma 1, del decreto
legislativo     3 febbraio     1993,     n. 29     (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge  23 ottobre  1992,  n. 421), il cui contenuto e' ora riprodotto
nell'art. 63  del  decreto  legislativo  30 marzo  del  2001, n. 165,
recante  "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle  amministrazioni  pubbliche",  nella  parte  in  cui demanda al
giudice  ordinario  la  cognizione  delle controversie concernenti il
conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  per assunta violazione
degli artt. 76 e 77 della Costituzione;
        che  gli  atti  di  conferimento degli incarichi dirigenziali
avrebbero,  ritiene  il  Tribunale  a  quo  natura  di  provvedimenti
amministrativi,  non  essendo  condivisibile la tesi che li configura
quali atti negoziali paritetici;
        che la distinzione tra una fase negoziale - consistente nella
stipulazione  del  contratto  con  il dirigente per definire oggetto,
obiettivi,   durata   e   trattamento   economico   -   ed  una  fase
provvedimentale   -   consistente   nel   conferimento  dell'incarico
deriverebbe,  infatti, secondo il giudice rimettente, "esplicitamente
dal dettato normativo";
        che   la  disposizione  impugnata  -  devolvendo  al  giudice
ordinario   anche   la  cognizione  delle  questioni  concernenti  il
conferimento   (o   la   revoca)   degli  incarichi  dirigenziali  "a
prescindere  dai  sottostanti  atti  di  gestione" -  lo investirebbe
conseguentemente,  nella prospettiva del remittente, della cognizione
di  posizioni di interesse legittimo configurando - nella materia del
pubblico impiego, una giurisdizione esclusiva in capo all'a.g.o;
        che  detta  disposizione  violerebbe  gli artt. 76 e 77 della
Costituzione,    ponendosi   in   contrasto   con   quanto   previsto
dall'art. 11,  comma  4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e  per  la  semplificazione  amministrativa),  che  -  attribuendo al
giudice  ordinario  "tutte  le  controversie  relative ai rapporti di
lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni, ancorche'
concernenti  in  via  incidentale atti amministrativi presupposti, ai
fini della disapplicazione" - avrebbe inteso espressamente devolvere,
nella  materia  del pubblico impiego, alla giurisdizione ordinaria le
"sole  controversie  concernenti  diritti  soggettivi,  lasciando  al
giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi";
        che,  aggiunge  il  collegio  remittente,  la norma censurata
contrasterebbe  con  le citate norme costituzionali anche perche': 1)
porrebbe  "il dilemma" se gli atti di conferimento abbiano attitudine
a degradare le posizioni di diritto soggettivo in interesse legittimo
ovvero   siano  atti  non  provvedimentali,  ponendosi  con  cio'  in
antitesi,  in  ogni caso, con i principi vigenti dell'ordinamento; 2)
la  cognizione diretta e non incidentale di un atto amministrativo da
parte   del   giudice   ordinario   si   risolverebbe  nell'implicito
riconoscimento  di un potere decisorio diverso dalla disapplicazione,
in  contrasto  con  il  principio  sancito  dall'art. 5  della  legge
20 marzo    1865,    n. 2248,   all.   E   (Legge   sul   contenzioso
amministrativo);
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata,
essendo  stata  la medesima questione gia' decisa con sentenza n. 275
del 2001.
    Considerato  che  la  questione  sottoposta all'esame della Corte
costituzionale  riguarda l'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre
1998,  n. 387  (Ulteriori  disposizioni  integrative e correttive del
decreto    legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29,   e   successive
modificazioni,  e  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), che
ha  modificato l'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,     n. 29    (Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421),  nella  parte  in  cui  ha  devoluto al giudice ordinario le
controversie  concernenti  l'atto di conferimento (e di revoca) degli
incarichi   dirigenziali,   avente,  nella  prospettiva  del  giudice
rimettente,  natura  di atto amministrativo incidente su posizioni di
interesse legittimo;
        che la questione e' sostanzialmente identica (sollevata anche
in  riferimento  ai  medesimi parametri costituzionali: artt. 76 e 77
della  Costituzione),  a  quella  dichiarata non fondata con sentenza
n. 275 del 2001;
        che  la predetta sentenza n. 275 del 2001 ha sottolineato che
il  legislatore  ha  voluto, sia pure tenendo conto della specialita'
del  rapporto  e  delle  esigenze  di  perseguimento  degli interessi
generali,  che le posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,  compresi  i dirigenti di qualsiasi livello, fossero
riportate,  quanto  alla tutela giudiziaria, nell'ampia categoria dei
diritti di cui all'art. 2907 cod. civ.;
        che il principio della disapplicazione e i relativi limiti ai
poteri   del   giudice   ordinario,   nei   confronti   di   un  atto
amministrativo,  desunti  dal  giudice  a quo dall'art. 5 della legge
20 marzo  1865,  n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, non
costituiscono una regola di valore costituzionale, che il legislatore
ordinario  sarebbe  tenuto ad osservare in ogni caso (sentenza n. 275
del 2001);
        che  resta  rimesso alla scelta discrezionale del legislatore
ordinario  -  suscettibile  di  modificazioni  in  relazione  ad  una
valutazione  delle  esigenze  della giustizia e ad un diverso assetto
dei  rapporti  sostanziali  -  il  conferimento  ad  un  giudice, sia
ordinario   sia   amministrativo,   del   potere   di   conoscere  ed
eventualmente  annullare  un atto della pubblica amministrazione o di
incidere  sui  rapporti  sottostanti, secondo le diverse tipologie di
intervento   giurisdizionale  previste  (argomentando  dall'art. 113,
terzo  comma, della Costituzione; sentenza n. 275 del 2001; ordinanze
n. 140 del 2001 e n. 165 del 2001);
        che   deve   escludersi   che   la   esistenza   di  un  atto
amministrativo  presupposto,  nelle controversie relative ai rapporti
di   impiego  dei  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni,  possa
costituire  limitazione  alla competenza del giudice ordinario, quale
giudice  del  lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai
fini  della  disapplicazione  (art. 68  del  d.lgs.  3 febbraio 1993,
n. 29,   come   risultante   a  seguito  delle  modifiche  introdotte
dall'art. 33  del  d.lgs.  23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del
d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 80,  e dall'art. 18 del d.lgs. 29 ottobre
1998,   n. 387),   anche  quando,  nei  casi  previsti,  questo  atto
presupposto  rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione
amministrativa,  dovendosi, altresi', escludere che possa sorgere una
pregiudizialita' amministrativa (sentenza n. 275 del 2001);
        che,  in ogni caso, qualsiasi problema sulla natura dell'atto
di  conferimento  o di revoca degli incarichi dirigenziali non incide
sulla  attribuzione  della  giurisdizione  effettuata dal legislatore
(art. 18 del d.l. n. 387 del 1998);
        che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata sotto
tutti i profili denunciati.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 18  del  decreto  legislativo
29 ottobre   1998,   n. 387  (Ulteriori  disposizioni  integrative  e
correttive   del   d.lgs.   3 febbraio   1993,  n. 29,  e  successive
modificazioni   e  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80)
sollevata  -  in  riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione -
dal  Tribunale  amministrativo  regionale del Molise, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 dicembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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