N. 526 ORDINANZA 21 novembre - 9 dicembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione   Lombardia  -  Edilizia  residenziale  pubblica  -  Immobili
  ristrutturati  dopo il 31 dicembre 1975 - Canone di locazione degli
  alloggi  - Riferimento al costo base stabilito ai sensi della legge
  n. 392  del  1978 - Prospettata maggiorazione del canone rispetto a
  quello  equo  (risultante  dalla  legge statale), con lesione della
  riserva  di  potesta'  esclusiva  dello Stato in materia di livelli
  essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali -
  Difetto  di  motivazione  in  ordine alla fattispecie all'esame del
  giudice rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 27.
- Costituzione, artt. 2, 3, e 117, secondo comma, lettera m).
(GU n.49 del 11-12-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge
regionale   della   Lombardia   5 dicembre  1983,  n. 91  (Disciplina
dell'assegnazione   e   della  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica),  promosso con ordinanza del 1 marzo 2002 dal
Tribunale di Milano, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1a serie
speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 1 marzo 2002, pervenuta a
questa   Corte   il  13 maggio  2002,  il  Tribunale  di  Milano,  in
composizione  monocratica,  ha  sollevato  questione  di legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  agli  articoli  2, 3 e 117, secondo
comma,  lettera  m  della  Costituzione, dell'articolo 27 della legge
regionale   della   Lombardia   5 dicembre  1983,  n. 91  (Disciplina
dell'assegnazione   e   della  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica);
        che  detto  articolo, come da ultimo sostituito dall'articolo
28  della  legge regionale 4 maggio 1990, n. 28, stabilisce le regole
per  la  determinazione  del  canone  di  locazione  degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia;
        che,  in  particolare,  il  primo  comma  di tale articolo 27
stabilisce  che  "il  canone  di  locazione  e' determinato secondo i
parametri  di  cui  alla  legge  27 luglio  1978, n. 392 e successive
modificazioni e integrazioni e con l'osservanza delle norme di cui ai
commi successivi";
        che  il  successivo sesto comma stabilisce che "il costo base
di   produzione   degli   alloggi   di  nuova  costruzione  stabilito
annualmente  ai sensi dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392
e'  abbattuto  nella misura del 15% per gli immobili ultimati dopo il
31 dicembre  1975  e  del 25% per quelli ultimati dopo il 31 dicembre
1983,  purche'  in misura non inferiore al costo base determinato per
l'anno precedente";
        che,  a  sua  volta,  il  decimo  comma  dispone che "per gli
alloggi  recuperati  o  ristrutturati  dopo  il  31 dicembre  1975 si
applicano  i  disposti del precedente sesto comma qualora siano stati
eseguiti  nell'ambito  della  medesima  ristrutturazione almeno sette
degli  interventi  sottocitati,  fra  cui  almeno  tre sugli impianti
indicati  alle  successive lettere a, b, c e d": segue l'elenco degli
interventi  riguardanti  "Impianti"  (lettere a, b, c d), "Finiture e
diversa  distribuzione  interna  dell'alloggio"  (lettere  e,  f, g),
"Strutture" (lettere h, i), "Parti comuni" (lettere l, m);
        che il giudice remittente, premesso che e' in discussione fra
le  parti  la legittimita' dell'applicazione dell'art. 27 della legge
regionale  n. 91  del  1983,  osserva che il riferimento, previsto in
detto  decimo  comma,  al  costo  base  stabilito, in base alla legge
statale   n. 392   del  1978,  per  gli  immobili  ultimati  dopo  il
31 dicembre  1975,  anche ai fini della determinazione del canone per
gli  alloggi  che  siano  stati  ristrutturati  dopo  tale  data, con
interventi   che   potrebbero   integrare   una  mera  risistemazione
dell'unita'   abitativa,   diversa  dal  completo  restauro  o  dalla
integrale  ristrutturazione  di cui all'art. 20, secondo comma, della
legge  n. 392 del 1978 (e che, secondo tale ultima norma, autorizza a
considerare come anno di costruzione quello della ultimazione di tali
lavori),  comporterebbe  un  contrasto  fra l'impugnato art. 27 della
legge  regionale  n. 91 del 1983 e la norma di cui al citato art. 20,
secondo  comma,  della  legge statale, in relazione all'art. 14 della
stessa,  che  prevederebbe  in  caso di completo restauro o integrale
ristrutturazione  il solo azzeramento dell'indice di vetusta', ma non
l'applicazione  di un nuovo costo base, che sarebbe previsto solo per
gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975;
        che  pertanto,  secondo  il  giudice a quo, dall'applicazione
della  disposizione  regionale  discenderebbe  la  conseguenza che il
canone   sociale   a   carico  di  inquilini  "a  reddito  inferiore"
risulterebbe maggiorato    rispetto   a   quello   equo,   risultante
dall'integrale  applicazione  della  normativa  della  legge  statale
n. 392  del  1978,  cosi'  che  le  categorie  di  soggetti disagiati
economicamente troverebbero una minor tutela con la determinazione di
un  canone eccedente i limiti legali definiti per i comuni conduttori
che non godano di protezione sociale;
        che  per  questa ragione la disposizione impugnata sarebbe in
contrasto   con   l'art. 117,   secondo   comma,   lettera   m  della
Costituzione,  in  quanto  lederebbe la riserva di potesta' esclusiva
dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti  su  tutto  il territorio nazionale, ponendosi in contrasto
con  "i parametri degli artt. 14 e 22 della legge statale" n. 392 del
1978  (quest'ultimo  relativo  al  costo base degli immobili ultimati
dopo il 31 dicembre 1975);
        che  sussisterebbe  altresi'  contrasto  con  gli artt. 2 e 3
della  Costituzione,  in  quanto la norma censurata porterebbe ad una
diversa  disciplina  di  situazioni  analoghe, determinando un canone
sociale  superiore  a  quello  equo per una categoria di soggetti che
dovrebbero godere di protezione sociale rispetto ai soggetti locatari
comuni,  destinatari  delle  norme  imperative della legge n. 392 del
1978.
    Considerato  che  l'impugnato art. 27 della legge regionale della
Lombardia  n. 91  del  1983 si inserisce nel quadro di una disciplina
organica dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica  in  Lombardia,  e  in particolare nell'ambito
della  disciplina  che  il  titolo IV della legge regionale dedica al
canone  di locazione di detti alloggi: disciplina che costituisce, in
linea  di  principio,  espressione  della  competenza  spettante alla
Regione  in questa materia (cfr., gia' prima della riforma del titolo
V,   parte   seconda,   della   Costituzione,   recata   dalla  legge
costituzionale  n. 3  del  2001,  l'articolo  93 del d.P.R. 24 luglio
1977,  n. 616,  e  l'articolo 60 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la
cui lettera e si riferisce espressamente alle funzioni relative "alla
determinazione dei ... canoni" degli alloggi di edilizia residenziale
destinati all'assistenza abitativa);
        che  ai fini della determinazione dei canoni di detti alloggi
la  disciplina della legge statale 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle  locazioni di immobili urbani) - peraltro gia' resa derogabile,
quanto  all'entita' dei canoni, in base all'art. 11 del decreto legge
11 luglio  1992,  n. 333  (Misure  urgenti  per  il risanamento della
finanza   pubblica),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
8 agosto  1992,  n. 359,  e  poi in larga parte abrogata dall'art. 14
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per quanto riguarda le locazioni
abitative  -  non si applica per forza propria, bensi', in Lombardia,
solo  in base al rinvio recettizio operato dall'art. 27, primo comma,
della  legge  regionale  n. 91 del 1983: rinvio tuttavia accompagnato
dalla statuizione di specifiche norme, contenute nei commi successivi
dello  stesso  art. 27,  nonche' negli articoli 28, 29, 30 e 31 della
stessa legge, che incidono in modo significativo sulla determinazione
finale   dell'entita'  dei  canoni  dovuti  dagli  assegnatari  degli
alloggi;
        che,  in  particolare,  ai  fini della determinazione di tali
ultimi canoni, non si applicano alcuni dei criteri e dei coefficienti
previsti, per il calcolo della superficie convenzionale, dall'art. 13
della  legge  n. 392  del  1978  (art. 27, secondo comma, della legge
regionale);   possono   essere   stabiliti   particolari  criteri  di
applicazione  dei  coefficienti di cui agli artt. 17 e 18 della legge
n. 392   del  1978  (art. 27,  quarto  comma,  della  stessa  legge);
l'importo  del  costo  base  di  produzione  degli  alloggi  di nuova
costruzione  e'  abbattuto  in misura variamente prestabilita per gli
immobili   ultimati   o   ristrutturati,   rispettivamente,  dopo  il
31 dicembre  1975 e dopo il 31 dicembre 1983 (art. 27, sesto e decimo
comma,  della  stessa  legge); il canone, calcolato secondo i criteri
conformati - ma solo in parte - a quelli stabiliti dalla legge n. 392
del  1978,  e' applicato nella misura del 100 per cento soltanto agli
assegnatari  con  reddito  annuo  complessivo  del  nucleo  familiare
superiore  a determinati limiti fissati dalla legge regionale, mentre
agli  assegnatari  con  redditi  inferiori  si applica solo in misura
percentuale  variabile  fra  il  15  e l'80 per cento (art. 28, primo
comma,  rispettivamente  numero  5  e numeri 1, 2, 3, 4, della stessa
legge regionale);
        che, infine, l'art. 31 della medesima legge regionale prevede
un  apposito  Fondo  sociale  da  utilizzare per la corresponsione di
contributi  agli  assegnatari  che  non  siano  in grado di sostenere
l'onere per il pagamento del canone di locazione;
        che, pertanto, da un lato, la specifica disciplina in tema di
costo di costruzione degli immobili ristrutturati, recata dalla legge
statale  n. 392  del 1978 - anche a prescindere dalla circostanza che
essa,  per  quanto  riguarda  le  locazioni  di  immobili  ad  uso di
abitazione,  e'  stata  abrogata  dall'art. 14 della legge n. 431 del
1998  -  e'  male  invocata quale tertium comparationis ai fini della
valutazione  di  legittimita' della disposizione regionale impugnata,
che si inscrive in un autonomo e ben diverso contesto normativo;
        che,   dall'altro  lato,  il  giudice  remittente,  omettendo
qualsiasi  precisazione  in ordine alle fattispecie a lui sottoposte,
quanto  ad  entita'  dei canoni dovuti e a redditi degli assegnatari,
non  offre  alcuna  dimostrazione della circostanza, piu' presupposta
che  affermata,  che  i  canoni calcolati secondo i criteri stabiliti
dalla legge regionale siano tali da risultare in concreto superiori a
limiti espressivi di "livelli essenziali" di "prestazioni concernenti
i  diritti  civili  e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio  nazionale"  (art. 117,  secondo  comma,  lettera m, della
Costituzione,  come  sostituito  dalla  legge costituzionale n. 3 del
2001),  livelli dei quali non viene nemmeno indicata una valida fonte
di  determinazione,  posto  che  gli invocati artt. 14, 20 e 22 della
legge n. 392 del 1978 sono oggi abrogati per quanto si riferisce alle
locazioni abitative;
        che  le  esposte considerazioni conducono a concludere per la
manifesta inammissibilita' della questione proposta.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della
Lombardia  5 dicembre  1983,  n. 91  (Disciplina  dell'assegnazione e
della  gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica)
sollevata,  in  riferimento  agli articoli 2, 3 e 117, secondo comma,
lettera   m,   della   Costituzione,  dal  Tribunale  di  Milano  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 dicembre 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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