N. 547 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 21 ottobre 2002 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Natali Giorgio contro prefetto di Bergamo Circolazione stradale - Soggetto condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni - Revoca della patente di guida, quando l'utilizzazione della stessa possa agevolare la commissione di reati della medesima natura - Introduzione di sanzione amministrativa accessoria con carattere innovativo, in contrasto con i principi della legge delega (legge n. 190/1991) - Eccesso di delega - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 354/1998 e 427/2000. - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), art. 120, comma 1. - Costituzione, art. 76.(GU n.1001 del 27-12-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 794 del 2002 proposto da Natali Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Gussago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, via F.lli Ugoni n. 32; Contro il Prefetto di Bergamo, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento dell'ordinanza 27 luglio 2002, con la quale il Prefetto di bergamo ha revocato la patente di guida. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Vista la propria ordinanza cautelare n. 662/2002 emessa nell'odierna Camera di Consiglio; Visti gli atti tutti della causa; Designata quale relatore, per la camera di consiglio del 10 settembre 2002, la dott.ssa Rita Tricarico; Uditi i difensori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso notificato in data 12 agosto 2002 e depositato presso la segreteria di questa sezione il 14 agosto 2002, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza emessa dal Prefetto di Bergamo con la quale questi ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per sopravvenuta carenza, in capo all'interessato, dei requisiti prescritti per il rilascio della patente di guida medesima. Il ricorso si fonda sul seguente motivo unico di censura: violazione di legge sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art. 120 del Codice della strada - eccesso di potere per motivazione apparente e/o illogica e/o contraddittoria. Il ricorrente chiede incidentalmente la sospensione del provvedimento gravato, allegando come danno grave ed irreparabile "oltre alla generale limitazione della sua capacita' di spostamento, una specifica limitazione della sua capacita' di far fronte alle responsabilita' che gli derivano dalla carica di amministratore unico della Ditta GRAMAR S.r.l.". Si e' costituita in giudizio l'amministrazione resistente. Con separata ordinanza emessa nella medesima camera di consiglio, il collegio, ritenuto di ravvisare gli estremi del periculum, ha accolto provvisoriamente la vista incidentale domanda di sospensione del provvedimento, rinviando la pronuncia definitiva in sede cautelare alla definizione del promovendo giudizio di costituzionalita' dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, necessaria ai fini della verifica della sussistenza del fumus boni juris. D i r i t t o Oggetto del ricorso e' il provvedimento in data 27 giugno 2002, notificato il 1 luglio 2002, col quale il prefetto di Bergamo ha disposto la revoca della patente di guida nei confronti del sig. Natali Giorgio, sulla base della sopravvenuta assenza dei requisiti morali per il rilascio ed il mantenimento della patente di guida e cio', specificamente, in relazione alle condanne a 3 anni di reclusione e a 4 anni e 8 mesi di reclusione (condonati 3 mesi e 4 giorni) per violazione della disciplina in materia di stupefacenti riportate per reati commessi nel corso del 1988, nonche' alla condanna a 1 mese di reclusione per il reato di sostituzione di persona commesso il 16 maggio 1991. Nel provvedimento qui gravato si rileva in premessa che le diverse sentenze penali di condanna, di cui una con inflizione di pena detentiva superiore a tre anni, evidenzierebbero la pericolosita' sociale di Natali Giorgio. Si richiamano, altresi', le risultanze istruttorie da cui sarebbero emersi "elementi di conferma in ordine alla persistenza di tale pericolosita' sociale ed al possibile utilizzo che il Natali potrebbe fare della patente per commettere ulteriori reati". La revoca della patente di guida de qua e' stata disposta in puntuale applicazione dell'art. 120, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale testualmente recita: "la patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o alle misure di prevenzione .... fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura". Con particolare riguardo al caso di specie, si e' fatta applicazione dell'ultima parte del visto art. 120, comma 1 del d.lgs. n. 285/1992. Sulla disposizione al vaglio sono intervenute diverse pronunce della Corte costituzionale. Piu' precisamente, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lett. b), nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali. Poi, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle medesime citate disposizioni nella parte in cui prevedono la detta revoca nei confronti delle persone che sono state sottoposte a misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Infine, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle viste disposizioni nella parte in cui stabiliscono la revoca del documento di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione previste dalla citata legge n. 1423/1956, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata. In considerazione delle richiamate sentenze, sorge la questione se possa mantenersi nel mondo giuridico l'ordinanza oggetto del presente ricorso. Preliminarmente ci si interroga circa la possibilita' per il giudice amministrativo di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale. A tale interrogativo deve rispondersi affermativamente, posto che la previsione dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e' molto ampia e non prevede distinzioni di sorta tra giudice ordinario e giudice amministrativo, stabilendo genericamente che la questione di legittimita' costituzionale possa essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio". Cio' acclarato, si rammenta che il provvedimento di revoca della patente di guida comminato al ricorrente si fonda sulla condanna a pena detentiva superiore a tre anni di reclusione, dallo stesso subita, in applicazione del piu' volte citato art. 120, comma 1 del d.lgs. n. 285/1992. Ne deriva la rilevanza per il presente giudizio della questione di legittimita' costituzionale, che il collegio intende sollevare in relazione proprio alla richiamata disposizione, nella parte in cui prevede che la patente di guida sia revocata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, nel caso in cui la sua utilizzazione possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Non impedisce la proposizione della questione di legittimita' costituzionale la sostituzione della disposizione di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario ad opera del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina per il rilascio e la duplicazione della patente di guida), adottato sulla base della previsione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La ragione di cio' si rinviene nella circostanza che, atteso che la vista legge abilitante il citato d.P.R. faceva esclusivo riferimento alla semplificazione ed allo snellimento, tra gli altri, del procedimento amministrativo teso all'emanazione dei provvedimenti di cui trattasi, non autorizzando percio' alcuna innovazione di carattere sostanziale, la disposizione in questione continua a mantenere il rango di legge, al di la' della vista formale sostituzione. La questione di costituzionalita' per violazione dell'art. 76 Cost. che si solleva con la presente ordinanza si presenta, oltre che rilevante, come gia sopra evidenziato, anche non manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale precedentemente richiamata. Si ricorda in proposito che con l'art. 1, comma 1 della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 il Governo e' stato delegato ad emanare disposizioni aventi valore di legge destinate a "rivedere e riordinare" la legislazione vigente in materia di circolazione stradale. Con specifico riguardo alla revoca della patente di guida, l'art. 2, lett. t) della medesima legge-delega si limitava a prevedere soltanto il riesame della relativa disciplina, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale nonche' a misure di prevenzione. Ma il previgente codice della strada, nella specie necessario punto di partenza per il legislatore delegato, non conteneva alcuna previsione circa la possibilita' di revocare la patente di guida "alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura". Ne consegue che il citato art. 120, comma 1, in relazione al successivo art. 130, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 285/1992, viola l'art. 2, lett. t) della legge n. 190/1991 e si pone, percio', in contrasto con l'art. 76 Cost., introducendo una nuova disciplina sostanziale, a fronte di una delega limitata al "riesame della disciplina della revoca della patente di guida".
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede la revoca della patente "alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura" per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Sospende pertanto il giudizio sul procedimento cautelare nell'ambito del ricorso n. 794 del 2002. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Brescia, il 10 settembre 2002. Il Presidente f.f.: Conti Il giudice estensore:Tricarico 02C1167