N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 dicembre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  14  dicembre  2002 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Enti  locali  -  Norme  della Regione Toscana in materia di controlli
  sugli enti locali - Attribuzione di poteri sostitutivi al difensore
  civico regionale (o, in caso di vacanza dell'ufficio, al presidente
  della  giunta  regionale)  -  Previsioni  modificative  della legge
  regionale n. 35/2002 (gia' impugnata dal Governo dinanzi alla Corte
  costituzionale) - Denunciata invasione della competenza legislativa
  esclusiva   dello  Stato  -  Sostituzione,  da  parte  della  legge
  regionale,  di  norme  statali  relative all'ordinamento degli enti
  locali  -  Violazione,  in  subordine, dei limiti alle funzioni del
  difensore civico previsti dallo statuto regionale.
- Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2, artt. 3, comma 1,
  e 5, comma 5, il primo come sostituito e il secondo come modificato
  dall'art. 1, commi 1 e 3, della legge 27 settembre 2002, n. 35.
- Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo,
  lettera p), 120, comma secondo; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.
  136; d.l. 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito, con modifiche, nella
  legge 24 aprile 2002, n. 75), art. 1.
Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  del Presidente del Consiglio dei ministri avverso legge regionale -
  Invito  alla  Regione  a  non  procedere all'attuazione della legge
  impugnata in pendenza del giudizio.
- Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2002, n. 2, artt. 3, comma 1,
  e   5,  comma  5,  come  rispettivamente  sostituito  e  modificato
  dall'art. 1, commi 1 e 3, della legge 27 settembre 2002, n. 35.
(GU n.4 del 29-1-2003 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Regione  Toscana,  in persona del suo presidente della giunta,
avverso l'art. 3, comma 1, e l'art. 5, comma 5, della legge regionale
2 gennaio 2002, n. 2, intitolata "soppressione del Comitato regionale
di  controllo  etc.",  come  rispettivamente  sostituito e modificato
dall'art. 1,  commi  1  e 3, della legge regionale 27 settembre 2002,
n. 35, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 27 del 7 ottobre 2002.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio dei ministri nella riunione del 29 novembre
2002 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 120, comma secondo, Cost. nel primo periodo attribuisce al
Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... delle
citta'  metropolitane  delle  province  e  dei  comuni"  nei casi ivi
indicati,  e  nel  secondo periodo riserva alla "legge" il compito di
definire  "le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel  rispetto  dei principi di sussidiarieta' e di
leale  collaborazione".  La  continuita'  testuale  dei  due  periodi
dell'unitario   comma   secondo   dell'art. 120   Cost.,  le  solenni
disposizioni  contenute  nell'art. 114  commi  primo e secondo Cost.,
l'attribuzione   alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117 comma secondo lettera p) Cost. della materia "organi di
governo   e   funzioni  fondamentali  di  commi,  province  e  citta'
metropolitane",  la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto
meno  fortemente  coordinata  delle modalita' di esercizio dei poteri
sostitutivi   sin   dal   momento  della  individuazione  dell'organo
deliberante   l'intervento  sostitutivo,  sono  considerazioni  tutte
concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate
nel  corso  del processo costituzionale - nel senso che l'espressione
"la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni
legislative  dello  Stato  definiscono".  Occorre  tra  l'altro tener
presente  che  un  "commissario  ad  acta"  e'  organo  straordinario
dell'ente  (ad  esempio,  del  comune) cui l'attivita' sostitutiva e'
direttamente imputata.
    Con  la  legge  regionale  2 gennaio 2002, n. 2, la Regione aveva
allocato  la  competenza ad operare interventi sostitutivi in capo al
difensore  civico  regionale  o,  in caso di vacanza dell'ufficio, al
presidente  della  giunta  regionale. Quella legge ha formato oggetto
del  ricorso  alla  Corte  costituzionale,  che  e' stato discusso il
3 dicembre  2002. Durante la pendenza di quel giudizio costituzionale
la   Regione  ha  con  lodevole  apertura  alla  leale  cooperazione,
riconsiderato la propria normativa, approvando e promulgando la legge
27 settembre  2002,  n. 35. Senonche' anche le sopra specificatamente
indicate   nuove  disposizioni,  ora  in  esame,  contrastano  con  i
parametri  costituzionali  teste'  indicati  (art. 114  commi primo e
secondo,  art. 117 comma secondo lettera p), art. 120 Cost.), nonche'
-  quanto  all'art. 4  -  con l'art. 119, comma secondo, Cost., e non
soltanto per invasione di ambito di competenza statale.
    In  particolare,  l'art. 120  Cost.  attribuisce al Governo della
Repubblica  il  potere di sostituirsi ad organi delle Regioni e degli
enti  locali  nei  casi  ivi  indicati  e prevede che l'esercizio dei
poteri  sostitutivi  sia  definito  mediante  atto  legislativo dello
Stato.  In  questo  quadro si e' collocato l'art. 1 del decreto-legge
22 febbraio  2002,  n. 13,  convertito  con modificazioni nella legge
24 aprile 2002, n. 75. Ne' in contrario puo' addursi che la normativa
statale  recata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 136
gia' attribuisce al difensore civico regionale poteri sostitutivi per
omissione  o  ritardo  di atti obbligatori: l'art. 3, comma 1, ora in
esame, come sostituito, innova sostanzialmente in quanto sostituisce,
in contrasto con i menzionati parametri, una disposizione legislativa
regionale ad una specifica norma statale.
    D'altro  canto,  non  pare  che  la  disciplina  degli interventi
sostitutivi possa essere qualificata normativa "di chiusura" rispetto
alle  disposizioni  legislative  o  amministrative  costitutive degli
obblighi  rimasti inadempiuti o, in genere, non osservate; per il che
al  legislatore  regionale  sarebbe riservata competenza in argomento
ogniqualvolta  la disposizione non osservata sia stata prodotta dalla
Regione. Invero la disciplina degli interventi sostituitivi segna uno
dei  limiti  delle  autonomie dei soggetti diversi dall'ente Regione,
quali ad esempio gli enti territoriali locali.
    Da  ultimo,  in  via  logicamente  subordinata, si osserva che lo
statuto  della  Regione non pare consenta l'attribuzione al difensore
civico regionale di funzioni di tanto spessore.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
delle  disposizioni  legislative  sottoposte  a  giudizio,  con  ogni
consequenziale  pronuncia  e  con invito alla Regione a non procedere
alla attuazione delle disposizioni stesse in pendenza del giudizio.
        Roma, addi' 5 dicembre 2002
          Vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara
02C1175