N. 557 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 14 ottobre 2002 dal tribunale di Milano sul reclamo proposto da Dugnani Marco Straniero - Espulsione amministrativa - Procedimento giudiziario sul reclamo avverso il provvedimento di espulsione - Ammissione automatica dello straniero al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale - Ingiustificato trattamento di privilegio dello straniero espulso rispetto a quello sottoposto a procedimento penale - Riproposizione di questione gia' oggetto di restituzione atti per `ius superveniens' con ordinanza della Corte costituzionale n. 359 del 2002. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 142; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. - Costituzione, art. 3.(GU n.1 del 8-1-2003 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 24 settembre 2002 nel procedimento R.G. 24312/01 ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che il ricorrente aveva proposto reclamo ex artt. 6, quarto comma, e 12 quarto comma, legge n. 217/1990, avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi richiesti in dipendenza dell'attivita' defensionale spiegata nell'ambito di sei procedimenti radicati ex art. 13 d.lgs. n. 286/1998; rilevato che il citato provvedimento di diniego era stato pronunciato in data 12 gennaio 2001 in conseguenza dell'asserita mancanza dei presupposti di legge, stante l'assenza di idonea documentazione atta a provare le condizioni economiche del richiedente; rilevato che con il reclamo di cui oggi si discute, il ricorrente aveva affermato l'illegittimita' del citato provvedimento, per aver subordinato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza di presupposti non richiesti normativamente, posto che l'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, prevede l'automatica ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato; rilevato che all'esito dell'udienza camerale del 24 settembre 2001 ed a scioglimento della relativa riserva, il Collegio aveva sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 legge n. 40/1998 e dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo in merito alla sottostante situazione reddituale; rilevato che con ordinanza n. 359/2002 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, al fine di valutare se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante, stante il mutato quadro normativo, come determinatosi all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 142 del d.lgs. n. 113/2002; fissata nuova udienza camerale per la discussione sul ricorso e sulla questione, a scioglimento della riserva cosi' assunta in data 24 settembre 2002, il collegio O s s e r v a Le considerazioni che erano state espresse con riferimento ai dubbi di legittimita' costituzionale degli artt. 11 legge n. 40/1998, e 13 d.lgs. n. 286/1998, debbono essere in questa sede reiterate in riferimento all'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12, legge n. 189/2002 nonche' all'art. 142, del d.lgs. n. 113/2002 e del d.P.R. n. 115/2002, (cioe' alle norme sopravvenute e che - attualmente - regolano la medesima materia), onde deve essere nuovamente sollevata d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale delle norme da ultimo citate, nella parte in cui prevedono l'ammissione generalizzata degli stranieri alla misura del patrocinio a spese dello Stato. L'art. 12, legge n. 189/2002 ha reintrodotto la previsione per cui "lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato..." (analogamente a quanto previsto dall'art. 13 comma 10 d.lgs. n. 286/1998, abrogato dal d.lgs. n. 113/2002) e l'art. 142 del gia' citato decreto legislativo n. 113/2002, ha previsto che "nel procedimento avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed e' ammessa opposizione a, sensi dell'art. 84". Orbene, la lettura del combinato disposto delle due norme come sopra riportate non puo' essere interpretata se non nel senso che lo straniero che attiva il procedimento di impugnazione avverso il decreto di espulsione risulta ammesso ex officio al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale nonche' da qualsivoglia relativo controllo. Sul punto non sembra, infatti, di poter aderire all'interpretazione offerta dalla difesa erariale in occasione della verifica della precedente eccezione di costituzionalita' (conf. sul punto ordinanza Corte costituzionale n. 359/2002) e secondo la quale "il riferimento all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non dovrebbe essere inteso come ammissione generalizzata ed automatica degli stranieri ma come richiamo e rinvio della disciplina dell'istituto, ivi comprese pertanto le disposizioni relative alle condizioni di ammissibilita' ed accoglibilita' della relativa istanza di ammissione previste dalla legge n. 217/1990 come confermato dal combinato disposto degli artt. 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, che prevedono espressamente la subordinazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei presupposti indicati dalla citata legge n. 217/1990". Deve, infatti, segnalarsi come gli artt. 3 e 20 del d.P.R. n. 394/1999 - nella parte in cui subordinano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla ricorrenza dei presupposti di cui alla legge n. 217/1990, nella versione attualmente in vigore all'esito della promulgazione del d.P.R. n. 115/2002 - si pongano in contrasto con le disposizioni della legge quadro sull'immigrazione, di cui il citato d.P.R. n. 394/1999 costituisce regolamento attuativo, subordinando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei requisiti di cui alla legge n. 217/1990, laddove, invece, le sopra citate disposizioni di cui alla legge n. 40/1998 e d.lgs n. 286/1998 (nella nuova formulazione di cui all'art. 12, legge n. 189/2002) non avevano previsto la sussistenza di tali presupposti ed avevano sancito l'ammissione automatica dello straniero al beneficio in parola. Stante tale contrasto e la preminenza della disposizione normativa di cui alla legge quadro, non puo' che ritenersi la necessita' di disapplicare la normativa di cui al d.P.R. n. 394/1999. Del resto, tale lettura appare oggi ancora piu' necessitata ove si consideri il disposto di cui all'art. 142, d.lgs. n. 113/2002 che - dettando la specifica disciplina per la liquidazione degli onorari e delle spese ai difensori nel processo avverso il provvedimento di espulsione - espressamente ribadisce che dette spese sono a carico dell'erario (senza prevedere la necessita' di alcun ulteriore requisito ovvero controllo). E che la volonta' del legislatore fosse proprio quella di prevedere un'ammissione generalizzata al beneficio risulta ancora piu' evidente ove si dia lettura della relazione illustrativa alla citata disposizione, laddove si afferma testualmente che: "non e' stata prevista l'apertura dell'articolo di campione per il recupero, mancandone i presupposti anche teorici: in caso di soccombenza dello Stato non si pone il problema; in caso di soccombenza dell'espellendo non ci sarebbero state le condizioni per il recupero nei suoi confronti, perche', sia con riferimento alla disciplina del gratuito patrocinio (civilistica), sia con riferimento a quella del patrocinio a spese dello Stato (penalistica), per il recupero vengono in questione profili reddituali che, per queste ipotesi, sono stati radicalmente esclusi. Nulla e' detto nella legge n. 134/2001 per questi giudizi, ne' la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato pone problemi di interferenza; infatti, quest'ultima disciplina il patrocinio a spese dello Stato a domanda, mentre quella in esame e' un'ammissione d'ufficio". Stante la chiarezza di intendimento del legislatore, non puo' che farsi applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12 legge n. 189/2002, 142 d.lgs. n. 113/2002 e d.P.R. n. 115/2002 nel senso sopra riportato - in conformita', anche, alla richiesta effettuata dal legale cui e' stata assegnata la difesa d'ufficio di sei stranieri nell'ambito di altrettanti procedimenti instaurati ex art. 13, d.lgs. n. 286/1998 - ed in conseguenza di cio' si deve rilevare la sospetta incostituzionalita' delle norme citate per contrasto con art. 3 della Costituzione. Ed infatti, qualsiasi cittadino italiano non abbiente ovvero qualsiasi straniero non abbiente (per il quale vige la completa equiparazione al cittadino) che sia imputato (ed adesso anche indagato o condannato, ex d.lgs n. 113/2002 e d.P.R. n. 115/2002) di reato puo' chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sussistendo determinati presupposti di ammissibilita' dell'istanza (richiesta scritta con sottoscrizione autenticata, indicazione delle generalita', dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 76, impegno a comunicare variazioni di reddito e, se l'istante e' straniero, certificazione consolare che attesti la veridicita' di quanto affermato nell'istanza). Anche i casi di impossibilita' alla produzione dei documenti di cui all'art. 79 commi 2 e 3 (certificazione dell'autorita' consolare e documentazione attestante i requisiti di ammissibilita' dell'istanza) risultano espressamente disciplinati dall'art. 94, d.P.R. n. 115/2002, prevedendosi la possibilita' della sostituzione di detta documentazione con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Orbene, nessuno di tali presupposti risulta, invece, necessario per procedere all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in subiecta materia ai sensi delle disposizioni normative qui sospette di incostituzionalita'. La non esigenza del rispetto di tali requisiti di ammissibilita', da un lato determina un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani ed agli stranieri che siano sottoposti a procedimento penale (il cui accesso al patrocinio deve superare il vaglio delle condizioni di cui sopra) con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 3 della Costituzione, dall'altro determina quella stessa intrinseca irragionevolezza della normativa che e' gia' stata rilevata dalla Corte costituzionale con sentenza 219/1995, allorche' la Corte ha evidenziato come il legislatore non possa "rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati all'eventualita', meramente ipotetica e casuale, che all'autorita' consolare gia' risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto". In conseguenza di tale rilievo, la Corte costituzionale con la pronuncia citata ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, legge n. 217/1990, per contrasto con l'art. 3 Cost., "nella parte in cui consente che l'autorita' consolare competente possa limitarsi ad attestare che l'autocertificazione dello straniero circa le proprie condizioni di reddito non e', per quanto a sua conoscenza, mendace". Orbene, se nella fattispecie sopra citata (relativa ad un'ipotesi di sottoposizione dello straniero a procedimento penale e, quindi, in situazione deteriore rispetto a quella dello straniero espulso) non era stata ritenuta conforme ai dettami della Carta costituzionale una disposizione che non consentiva l'espletamento di un adeguato ed effettivo controllo giudiziale sulla realta' dei presupposti indispensabili per l'ammissione al beneficio, a maggior ragione non puo' ritenersi aderente al dettato costituzionale una norma che svincola la concessione del beneficio persino dall'allegazione del presupposto medesimo. Ne' diversa valutazione (di aderenza al dettato costituzionale puo' essere effettuata ove si raffronti la disposizione di cui all'art. 142 citato con quelle dettate per le ipotesi di ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, laddove, oltre ad essere ritenute necessarie le condizioni di cui al sopra richiamato art. 79, e' anche richiesto che lo straniero sia "regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato" e che vengano indicate - sempre a pena di inammissibilita' - le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si vuoi far valere. Il sospetto di incostituzionalita' della normativa citata, infine, appare ancor piu' evidente ove si consideri come dette disposizioni risultino espressamente dettate per l'espletamento dei giudizi ex art. 13, d.lgs. n. 286/1998, mentre nulla viene, invece, detto in relazione allo svolgimento delle udienze di convalida presso il centro di accoglienza, cioe' all'ipotesi - ben piu' deteriore, trovandosi lo straniero in situazione di limitazione della propria liberta' personale - in cui lo stesso risulta assistito da un difensore di fiducia ovvero - in mancanza - da un difensore d'ufficio designato dal giudice, con ammissione, ricorrendone i presupposti al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 20, d.P.R. n. 394/1999). Per tutto quanto sopra esposto, appare evidente come il trattamento attribuito in subiecta materia allo straniero che attivi il rimedio di cui all'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 sia tale da porsi in contrasto con i dettami dell'art. 3 Cost., ove raffrontato alla differente tipologia di trattamento prevista per gli stranieri che richiedano accesso al patrocinio a spese dello Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento nonche' alla parimenti differente tipologia di trattamento prevista per i cittadini e per gli stranieri che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale sia in ambito civile (settore - da ultimo - che potrebbe ritenersi direttamente coinvolto nella valutazione della vicenda stante il richiamo all'art. 737 c.p.c., contenuto nella vecchia formulazione dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998).
P. Q. M. Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 295 c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12, legge n. 189/2002, e dell'art. 142, d.lgs. n. 113/2002 e d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prevedono l'automatica l'ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al reclamante ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano addi' 24 settembre 2002 Il Presidente: Cattaneo 02C1187