N. 561 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 2001
Ordinanza del 31 dicembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 2002) emessa dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Giovatore Raffaella e Berre' Mario ed altri Circolazione stradale - Responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione - Azione per il risarcimento dei danni - Condizione di proponibilita' - Preventiva richiesta di risarcimento all'assicuratore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Equipollenza a quest'ultima dell'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il diritto di difesa e con il principio di attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo - Irragionevole disparita' di trattamento "tra soggetti che sono presenti nel processo sin dal suo inizio e soggetti che eventualmente e successivamente possono entrarvi". - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.2 del 15-1-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 455/2000 del ruolo generale di questo ufficio e premesso in fatto che: con atto di citazione depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 21 ottobre 2000 la sig.ra Giovatore Raffaella, rappresentata e difesa come in atti, proponeva domanda di risarcimento dei danni, materiali e fisici, conseguenti alla circolazione dei veicoli; i convenuti, nella comparsa di risposta, deducevano che l'unico ed esclusivo responsabile dell'incidente doveva ritenersi il conducente di altra autovettura, sig. Maffongelli Giuseppe, il quale tamponava violentemente quella - gia' ferma - del convenuto, sig. Berre' Mario, mandandola a sua volta ad urtare quella dell'attore; a seguito della difesa svolta dai convenuti nella comparsa di risposta, l'attore chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa i sigg. Chiara e Giuseppe Maffongelli, rispettivamente proprietario e conducente l'autovettura tamponante; in adesione alla predetta richiesta, questo giudice di pace, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., autorizzava quanto richiesto dall'attore e fissava una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ.; l'atto di citazione veniva ritualmente notificato ai sigg. Chiara e Giuseppe Maffongelli e all'udienza del 12 gennaio 2001, stante la mancata costituzione, veniva dichiarata la loro contumacia; alla medesima udienza l'attore (stante il vincolo di solidarieta' tra i predetti terzi e la loro compagnia di assicurazione) chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione che copriva la responsabilita' civile degli stessi e questo giudicante autorizzava quanto richiesto e rimetteva le parti ad altra udienza, al fine di consentire la citazione del nuovo chiamato; all'udienza del 9 marzo 2001 si costituivano in giudizio sia i sigg. Chiara e Giuseppe Maffongelli sia la compagnia di Assicurazione Levante Norditalia depositando comparsa di costituzione nella quale - in via principale - veniva richiesta pronunzia di declaratoria di improcedibilita' dell'azione per inosservanza del disposto di cui all'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990; con ordinanza in data 15 maggio 2001 questo giudice di pace, ai sensi degli artt. 279, comma secondo, e 189 cod. proc. civ. inviava le parti a voler precisare le rispettive conclusioni sulla sollevata questione pregiudiziale, attivita' alla quale le parti davano esecuzione all'udienza del 3 luglio 2001, precisandole come in atti e alla successiva udienza del 23 ottobre 2001 la causa veniva trattenuta per la decisione, previo deposito di memorie conclusionali; Osserva in diritto Nel presente procedimento questo giudicante e' chiamato a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale dell'improponibilita' dell'azione proposta dall'attore che (invocando il principio della solidarieta' passiva e del diritto ad essere garantiti di cui godevano i convenuti) con atto di citazione in data 18 gennaio 2001, ha chiamato in causa la compagnia di assicurazione Levante Norditalia. La sollevata eccezione si fonda sulla mancata osservanza dell'onere (previsto a carico del danneggiato dall'art. 22 della normativa in precedenza citata) della preventiva richiesta all'assicuratore del risarcimento del danno. La norma invocata ha la duplice finalita' di offrire all'assicuratore uno spatium deliberandi (legislativamente previsto per facilitare la soluzione stragiudiziale della controversia) e di costituirlo in mora, per gli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ. (Cass. 29 luglio 1983, n. 5219, 10 aprile 1986, n. 2514, 13 gennaio 1987, n. 151, 8 febbraio 1988, n. 1365, 9 agosto 1988, n. 4899, 10 maggio 1991, n. 5249 e 25 febbraio 1992, n. 2331). La citata disposizione dell'art. 22 (per consolidata giurisprudenza: Cass. 27 giugno 1978, n. 3160, 26 aprile 1979, n. 2415, 21 febbraio 1984, n. 1247, 17 febbraio 1987, n. 2108, 1 giugno 1991, n. 6164 e 24 aprile 2001, n. 6026) inoltre, da un lato e' ritenuta condizione di procedibilita' (con rilevabilita' di ufficio in caso di inosservanza) tanto delle ipotesi di azione diretta contro l'assicuratore o di estensione della domanda nei confronti di altri soggetti coinvolti nel sinistro quanto in quelle risarcitorie nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 cod. civ., mentre dall'altro, non trova applicazione nel procedimento penale nel quale la predetta formalita' non condiziona la vocatio in indicium del responsabile del fatto illecito attraverso la costituzione di parte civile dal momento che questa e' retta da norme proprie le quali in piu' punti divergono da quelle relative all'esercizio dell'azione di danno nel processo civile (Cass. pen. 8 giugno 1973, 24 novembre 1977, 2 marzo 1981, 14 giugno 1984, 25 febbraio 1985, 19 giugno 1993 e 16 aprile 1997). Il riportato indirizzo giurisprudenziale, a parere di questo giudicante, gia' mette in luce una evidente ed illogica disparita' di trattamento rispetto ad una identica situazione giacche' consente che la medesima azione di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti puo' essere iniziata con o senza il preventivo compimento delle rigorose formalita' (anche per la sanzione che ne scaturisce) previste dalla disposizione in esame a seconda che i singoli danneggiati intendano esercitare la predetta azione in un autonomo giudizio in sede civile ovvero trasferirla (appunto con la costituzione di parte civile) all'interno di un processo penale. Sulla specifica questione (evidentemente irrilevante ai fini della decisione della presente causa) ritiene questo giudicante che la Corte (in futuro e nelle forme legislativamente previste) potra' rivedere una sua non recente pronunzia nella quale (a sostegno dell'indirizzo giurisprudenziale in precedenza citato) la ratio della prospettata diversita' di trattamento veniva individuata nel preminente interesse pubblicistico di ammettere immediatamente (e senza attendere il maturarsi del termine di cui all'art. 22) la costituzione di parte civile del danneggiato al fine di consentirgli l'esercizio dei poteri discrezionali previsti dalla legge, inerenti all'accertamento del fatto costituente reato e alla responsabilita' dell'imputato e potra' fondare iI diverso orientamento sulla considerazione che nei vigenti codici del rito civile e penale (ispirati al principio dell'autonomia del processo penale e di quello civile) non si rinviene piu' alcuna norma ispirata al principio della c.d. pregiudizialita' necessaria del processo penale rispetto a quello civile dal momento che dal nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. e' stato eliminato il riferimento alla sospensione necessaria nel caso di cui all'art. 3 cod. proc. civ. e nel nuovo testo della predetta norma e' stato abrogato il comma secondo che era, appunto, la disposizione normativa sulla quale si fondava siffatta pregiudizialita'. A prescindere dalle precedenti e irrilevanti considerazioni, dubbi sulla legittimita' costituzionale del richiamato art. 22 - in riferimento all'azione di risarcimento dei danni oggetto del presente procedimento ed alle diverse modalita' con cui vi hanno ingresso i suoi soggetti - sono costituiti dalle considerazioni che la predetta normativa non concede all'attore la possibilita' di dare attuazione all'onere legislativamente impostogli. Invero, atteso che (come evidenziato nelle premesse) per l'attore la necessita' di chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione Levante Norditalia si e' processualmente verificata solo in conseguenza della ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dai convenuti; che la disposizione in esame impone che la richiesta di risarcimento deve essere fatta prima della proposizione dell'azione risarcitoria, e non dopo; che siffatta preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore va parimenti effettuata, pena la dichiarazione di improponibilita' dell'azione (Cass. 6164/1991 anche se nel caso di specie, come afferma l'attore, l'azione risarcitoria sia stata avanzata nei soli confronti del responsabile civile o dell'autore materiale del fatto e che questo giudicante non intravede alcuna soluzione alternativamente possibile e praticabile (non quella di assumere, ex art. 296 cod. proc civ., un provvedimento di sospensione del processo - allo scopo di far sanare all'attore il vizio conseguente all'assunta violazione del precetto normativo - perche' non richiesto dalle parti e, soprattutto, perche' siffatta attivita' non sarebbe equipollente e non avrebbe alcun effetto retrattivamente sanante: sent. giudice di pace di Salerno del 10 marzo 1999 ne' quella di dichiarare l'improcedibilita' dell'azione perche', oltre a non risolvere i dubbi di legittimita' costituzionale della vigente normativa, come espressi nel presente provvedimento, siffatta soluzione costringerebbe l'attore a proporre un'autonoma azione che, a prescindere dalle non prevedibili conseguenze sostanziali e processuali, si porrebbe in contrasto con il principio dell'economia processuale e con il favor del legislatore per il simultaneus processus), necessariamente consegue che, nel caso di specie, l'attore si trova nella impossibilita' di preventivamente adempiere a quanto pur normativamente richiestogli e che puo' solo subire - senza alcuna possibilita' di difesa - la verosimile pronunzia di improcedibilita' della sua azione. Siffatta soluzione, ad avviso di questo giudicante, contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione che, rispettivamente, garantiscono l'uguaglianza non solo formale, di tutti i cittadini davanti alla legge, l'inviolabilita' del diritto di difesa (con riguardo anche all'ulteriore svolgimento del procedimento e senza distinzioni penalizzanti (ad eccezione di quelle legislativamente previste) tra soggetti che sono presenti nel procedimento sin dal suo inizio e soggetti che eventualmente e successivamente possono entrarvi, e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo. A parere di questo giudice di pace tali garanzie non si rinvengono - nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che e' il criterio che, di norma, dovrebbe essere presente nelle scelte del legislatore) - nella disposizione legislativa in precedenza citata laddove crea, appunto, una irragionevole disparita' di trattamento a seconda che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti (per i quali vi sia obbligo di assicurazione) venga proposta nei confronti di soggetti processualmente presenti nel processo fin dal suo inizio, e soggetti che, eventualmente e ritualmente, non possono che entrarvi in un momento successivo.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di ufficio, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa sia equipollente, ai fini della proponibilita' dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria di questo ufficio, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Osimo, addi' 31 dicembre 2001 Il giudice di pace coordinatore: Loiodice 02C1191