N. 561 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 2001

Ordinanza  del  31 dicembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  5  dicembre  2002)  emessa  dal  giudice  di  pace  di  Osimo nel
procedimento  civile  vertente tra Giovatore Raffaella e Berre' Mario
ed altri

Circolazione   stradale  -  Responsabilita'  civile  derivante  dalla
  circolazione  di  veicoli  soggetti  all'obbligo di assicurazione -
  Azione per il risarcimento dei danni - Condizione di proponibilita'
  -  Preventiva  richiesta di risarcimento all'assicuratore, mediante
  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento - Equipollenza a
  quest'ultima dell'atto di citazione ritualmente notificato al terzo
  chiamato  in  causa - Mancata previsione - Violazione del principio
  di  uguaglianza  -  Contrasto  con  il  diritto  di difesa e con il
  principio  di  attuazione  della  giurisdizione  mediante il giusto
  processo  -  Irragionevole  disparita' di trattamento "tra soggetti
  che  sono  presenti  nel processo sin dal suo inizio e soggetti che
  eventualmente e successivamente possono entrarvi".
- Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.2 del 15-1-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 455/2000 del ruolo
generale di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con  atto di citazione depositato nella cancelleria di questo
ufficio  in  data  21  ottobre  2000  la  sig.ra Giovatore Raffaella,
rappresentata   e   difesa   come   in  atti,  proponeva  domanda  di
risarcimento   dei   danni,  materiali  e  fisici,  conseguenti  alla
circolazione dei veicoli;
        i  convenuti,  nella  comparsa  di  risposta,  deducevano che
l'unico  ed esclusivo responsabile dell'incidente doveva ritenersi il
conducente  di altra autovettura, sig. Maffongelli Giuseppe, il quale
tamponava  violentemente  quella  -  gia' ferma - del convenuto, sig.
Berre' Mario, mandandola a sua volta ad urtare quella dell'attore;
        a seguito della difesa svolta dai convenuti nella comparsa di
risposta, l'attore chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa
i sigg. Chiara e Giuseppe Maffongelli, rispettivamente proprietario e
conducente l'autovettura tamponante;
        in  adesione alla predetta richiesta, questo giudice di pace,
ai  sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., autorizzava quanto richiesto
dall'attore  e  fissava una nuova udienza allo scopo di consentire la
citazione dei terzi, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis
cod. proc. civ.;
        l'atto  di  citazione  veniva ritualmente notificato ai sigg.
Chiara  e  Giuseppe  Maffongelli  e  all'udienza del 12 gennaio 2001,
stante la mancata costituzione, veniva dichiarata la loro contumacia;
        alla   medesima   udienza  l'attore  (stante  il  vincolo  di
solidarieta'   tra   i   predetti   terzi  e  la  loro  compagnia  di
assicurazione)  chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la
compagnia  di  assicurazione  che  copriva  la responsabilita' civile
degli  stessi  e  questo  giudicante  autorizzava  quanto richiesto e
rimetteva  le  parti  ad  altra  udienza,  al  fine  di consentire la
citazione del nuovo chiamato;
        all'udienza  del 9 marzo 2001 si costituivano in giudizio sia
i   sigg.   Chiara   e  Giuseppe  Maffongelli  sia  la  compagnia  di
Assicurazione Levante Norditalia depositando comparsa di costituzione
nella  quale  -  in  via  principale  - veniva richiesta pronunzia di
declaratoria  di  improcedibilita'  dell'azione  per inosservanza del
disposto di cui all'art. 22 legge 24 dicembre 1969, n. 990;
        con  ordinanza in data 15 maggio 2001 questo giudice di pace,
ai  sensi  degli  artt. 279,  comma  secondo,  e  189 cod. proc. civ.
inviava  le  parti  a voler precisare le rispettive conclusioni sulla
sollevata  questione  pregiudiziale,  attivita'  alla  quale le parti
davano esecuzione all'udienza del 3 luglio 2001, precisandole come in
atti  e  alla  successiva udienza del 23 ottobre 2001 la causa veniva
trattenuta   per   la   decisione,   previo   deposito   di   memorie
conclusionali;

                         Osserva in diritto

    Nel   presente  procedimento  questo  giudicante  e'  chiamato  a
pronunciarsi   sulla  questione  pregiudiziale  dell'improponibilita'
dell'azione  proposta  dall'attore  che (invocando il principio della
solidarieta'  passiva  e  del  diritto  ad  essere  garantiti  di cui
godevano  i convenuti) con atto di citazione in data 18 gennaio 2001,
ha   chiamato   in   causa  la  compagnia  di  assicurazione  Levante
Norditalia.
    La   sollevata   eccezione  si  fonda  sulla  mancata  osservanza
dell'onere  (previsto  a  carico  del  danneggiato dall'art. 22 della
normativa   in   precedenza   citata)   della   preventiva  richiesta
all'assicuratore del risarcimento del danno.
    La   norma   invocata   ha   la   duplice  finalita'  di  offrire
all'assicuratore  uno  spatium deliberandi (legislativamente previsto
per  facilitare  la soluzione stragiudiziale della controversia) e di
costituirlo  in  mora, per gli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ.
(Cass.  29  luglio 1983, n. 5219, 10 aprile 1986, n. 2514, 13 gennaio
1987,  n. 151,  8  febbraio 1988, n. 1365, 9 agosto 1988, n. 4899, 10
maggio 1991, n. 5249 e 25 febbraio 1992, n. 2331).
    La    citata    disposizione    dell'art. 22   (per   consolidata
giurisprudenza:  Cass.  27  giugno  1978,  n. 3160,  26  aprile 1979,
n. 2415,  21  febbraio  1984,  n. 1247,  17 febbraio 1987, n. 2108, 1
giugno  1991,  n. 6164 e 24 aprile 2001, n. 6026) inoltre, da un lato
e'  ritenuta  condizione  di  procedibilita'  (con  rilevabilita'  di
ufficio  in  caso  di  inosservanza)  tanto  delle  ipotesi di azione
diretta  contro  l'assicuratore  o  di  estensione  della domanda nei
confronti  di  altri soggetti coinvolti nel sinistro quanto in quelle
risarcitorie  nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 cod.
civ.,  mentre  dall'altro,  non  trova  applicazione nel procedimento
penale  nel quale la predetta formalita' non condiziona la vocatio in
indicium   del   responsabile   del   fatto  illecito  attraverso  la
costituzione di parte civile dal momento che questa e' retta da norme
proprie   le  quali  in  piu'  punti  divergono  da  quelle  relative
all'esercizio  dell'azione di danno nel processo civile (Cass. pen. 8
giugno  1973,  24  novembre  1977,  2  marzo 1981, 14 giugno 1984, 25
febbraio 1985, 19 giugno 1993 e 16 aprile 1997).
    Il  riportato  indirizzo  giurisprudenziale,  a  parere di questo
giudicante, gia' mette in luce una evidente ed illogica disparita' di
trattamento rispetto ad una identica situazione giacche' consente che
la   medesima   azione   di  risarcimento  dei  danni  causati  dalla
circolazione  dei  veicoli  o  dei natanti puo' essere iniziata con o
senza  il  preventivo compimento delle rigorose formalita' (anche per
la sanzione che ne scaturisce) previste dalla disposizione in esame a
seconda  che  i  singoli danneggiati intendano esercitare la predetta
azione  in  un  autonomo  giudizio  in sede civile ovvero trasferirla
(appunto  con  la  costituzione  di  parte  civile) all'interno di un
processo penale. Sulla specifica questione (evidentemente irrilevante
ai   fini  della  decisione  della  presente  causa)  ritiene  questo
giudicante  che  la  Corte  (in futuro e nelle forme legislativamente
previste)  potra'  rivedere una sua non recente pronunzia nella quale
(a sostegno dell'indirizzo giurisprudenziale in precedenza citato) la
ratio  della prospettata diversita' di trattamento veniva individuata
nel preminente interesse pubblicistico di ammettere immediatamente (e
senza  attendere  il  maturarsi  del  termine  di cui all'art. 22) la
costituzione  di parte civile del danneggiato al fine di consentirgli
l'esercizio  dei  poteri discrezionali previsti dalla legge, inerenti
all'accertamento  del  fatto costituente reato e alla responsabilita'
dell'imputato   e   potra'  fondare  iI  diverso  orientamento  sulla
considerazione  che  nei  vigenti  codici  del  rito  civile e penale
(ispirati al principio dell'autonomia del processo penale e di quello
civile) non si rinviene piu' alcuna norma ispirata al principio della
c.d.  pregiudizialita'  necessaria  del  processo  penale  rispetto a
quello  civile  dal  momento  che  dal nuovo testo dell'art. 295 cod.
proc.  civ.  e'  stato  eliminato  il  riferimento  alla  sospensione
necessaria  nel  caso  di  cui all'art. 3 cod. proc. civ. e nel nuovo
testo  della  predetta  norma  e' stato abrogato il comma secondo che
era,  appunto,  la  disposizione  normativa  sulla  quale  si fondava
siffatta pregiudizialita'.
    A  prescindere  dalle  precedenti  e  irrilevanti considerazioni,
dubbi  sulla  legittimita' costituzionale del richiamato art. 22 - in
riferimento all'azione di risarcimento dei danni oggetto del presente
procedimento  ed  alle  diverse modalita' con cui vi hanno ingresso i
suoi  soggetti - sono costituiti dalle considerazioni che la predetta
normativa  non  concede all'attore la possibilita' di dare attuazione
all'onere legislativamente impostogli.
    Invero, atteso che (come evidenziato nelle premesse) per l'attore
la  necessita'  di chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione
Levante   Norditalia   si   e'  processualmente  verificata  solo  in
conseguenza della ricostruzione della dinamica dell'incidente operata
dai  convenuti;  che la disposizione in esame impone che la richiesta
di   risarcimento   deve   essere   fatta  prima  della  proposizione
dell'azione   risarcitoria,  e  non  dopo;  che  siffatta  preventiva
richiesta  di  risarcimento  del  danno all'assicuratore va parimenti
effettuata,  pena  la  dichiarazione  di improponibilita' dell'azione
(Cass.  6164/1991 anche se nel caso di specie, come afferma l'attore,
l'azione  risarcitoria  sia  stata  avanzata  nei  soli confronti del
responsabile  civile  o  dell'autore materiale del fatto e che questo
giudicante  non intravede alcuna soluzione alternativamente possibile
e praticabile (non quella di assumere, ex art. 296 cod. proc civ., un
provvedimento  di sospensione del processo - allo scopo di far sanare
all'attore  il  vizio conseguente all'assunta violazione del precetto
normativo - perche' non richiesto dalle parti e, soprattutto, perche'
siffatta  attivita'  non  sarebbe  equipollente  e  non avrebbe alcun
effetto retrattivamente sanante: sent. giudice di pace di Salerno del
10 marzo 1999 ne' quella di dichiarare l'improcedibilita' dell'azione
perche', oltre a non risolvere i dubbi di legittimita' costituzionale
della  vigente  normativa,  come espressi nel presente provvedimento,
siffatta  soluzione  costringerebbe  l'attore  a proporre un'autonoma
azione   che,   a   prescindere  dalle  non  prevedibili  conseguenze
sostanziali  e processuali, si porrebbe in contrasto con il principio
dell'economia  processuale  e  con  il  favor  del legislatore per il
simultaneus  processus),  necessariamente  consegue  che, nel caso di
specie,  l'attore  si  trova  nella impossibilita' di preventivamente
adempiere  a  quanto  pur normativamente richiestogli e che puo' solo
subire  -  senza  alcuna  possibilita'  di  difesa  -  la  verosimile
pronunzia di improcedibilita' della sua azione.
    Siffatta soluzione, ad avviso di questo giudicante, contrasta con
gli  artt. 3,  24  e  111  della  Costituzione  che, rispettivamente,
garantiscono  l'uguaglianza  non  solo  formale, di tutti i cittadini
davanti  alla  legge,  l'inviolabilita'  del  diritto  di difesa (con
riguardo  anche  all'ulteriore  svolgimento  del procedimento e senza
distinzioni  penalizzanti  (ad  eccezione  di quelle legislativamente
previste) tra soggetti che sono presenti nel procedimento sin dal suo
inizio   e  soggetti  che  eventualmente  e  successivamente  possono
entrarvi,  e  l'attuazione  della  giurisdizione  mediante  il giusto
processo.
    A  parere  di  questo  giudice  di  pace  tali  garanzie  non  si
rinvengono - nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che e' il
criterio  che,  di  norma,  dovrebbe essere presente nelle scelte del
legislatore)  -  nella  disposizione legislativa in precedenza citata
laddove  crea, appunto, una irragionevole disparita' di trattamento a
seconda  che  l'azione  per  il  risarcimento  di danni causati dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti (per i quali vi sia obbligo di
assicurazione)    venga    proposta   nei   confronti   di   soggetti
processualmente  presenti nel processo fin dal suo inizio, e soggetti
che,  eventualmente  e  ritualmente,  non  possono che entrarvi in un
momento successivo.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 134  della  Costituzione  e 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87;  ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
di   ufficio,   solleva   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui
non  prevede  che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo
chiamato  in  causa  sia  equipollente,  ai fini della proponibilita'
dell'azione  per  il risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei  veicoli  o  dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
    Sospende  il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria  di questo ufficio, la
presente  ordinanza  venga notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio  dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei deputati.
        Osimo, addi' 31 dicembre 2001
              Il giudice di pace coordinatore: Loiodice
02C1191