N. 562 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2002
Ordinanza emessa l'11 novembre 2002 dalla Corte di assise di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Arcidiacono Antonio Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Mancata previsione della facolta' di riproporre la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento nonche' del potere di questi, verificata l'ammissibilita' della domanda, di disporre il giudizio abbreviato - Ovvero mancata previsione di altri rimedi volti ad impedire all'imputato di subire un irreparabile pregiudizio da una decisione errata dal giudice per le indagini preliminari - Irragionevolezza, anche in relazione alla diversa disciplina prevista in caso di richiesta di applicazione della pena - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, artt. 458, comma 2, 438, commi 3 e 5, 441 e 442. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.2 del 15-1-2003 )
LA CORTE DI ASSISE Nel procedimento n. 13/2002 Reg. Corte Assise, ha deliberato la seguente ordinanza. All'udienza del 16 ottobre 2002 i difensori dell'imputato, subito dopo l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, premesso in punto di fatto che: in data 3 luglio 2002 il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva respinto la richiesta di incidente probatorio, avanzata dagli stessi difensori il 25 giugno 2002 ed avente ad oggetto l'espletamento di una perizia psichiatrica finalizzata all'accertamento della capacita' di intendere e di volere dell'imputato al momento del delitto; in data 27 giugno 2002 il p.m. aveva presentato al g.i.p. richiesta di giudizio immediato; in data 24 luglio 2002, dopo l'emissione (il 2 luglio 2002) del decreto che disponeva il giudizio immediato, essi avevano presentato al g.i.p. tempestiva richiesta di giudizio abbreviato, subordinando la stessa ad integrazione probatoria consistente nella gia' inutilmente invocata perizia psichiatrica; in data 13 settembre 2002 il g.i.p. aveva ritenuto inammissibile tale ultima istanza; Hanno sollevato, svolgendo le compiute argomentazioni di cui al verbale di udienza, le seguenti questioni preliminari, prospettate in linea gradatamente subordinata: A) il decreto di giudizio immediato e' affetto da nullita', conseguente a violazione del diritto di difesa, per aver il g.i.p. dichiarato inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato di cui sopra all'esito di una valutazione circa la necessita' ai fini della decisione dell'integrazione probatoria proposta e la compatibilita' della stessa con le finalita' di economia processuale del procedimento, mentre lo scrutinio di ammissibilita' concesso al giudice dall'art. 458, comma 2, c.p.p. riguardava esclusivamente gli aspetti formali e procedurali di cui al primo comma del citato articolo, essendo rimesse le questioni di merito, concernenti i presupposti per il giudizio abbreviato, all'esito dell'udienza camerale, nella quale le parti avrebbero potuto liberamente interloquire in proposito; la predetta nullita' deriva anche dal mancato rispetto da parte del p.m. del termine di due giorni di cui all'art. 396 c.p.p. (in termini piu' espliciti: il p.m., essendo stata presentata dalla difesa richiesta di incidente probatorio, avrebbe dovuto attendere lo spirare del suddetto termine, per consentire alle parti l'esercizio dei diritti di cui al primo comma del citato articolo, e non, come invece ha fatto, affrettarsi a presentare richiesta di giudizio immediato, con conseguente paralisi per l'esercizio dei predetti diritti); B) la difesa puo' essere ammessa, in questa fase, dalla Corte, ed in tal senso avanza richiesta, al giudizio abbreviato condizionato nei termini di cui sopra ovvero al giudizio abbreviato tout court (i difensori traggono argomenti a sostegno delle loro richieste dalla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 54 del 2002); C) la normativa (combinato disposto degli artt. 458 e 438 c.p.p.) che "non prevede che ci sia uno spazio processuale nel quale il soggetto che si e' visto negato il giudizio abbreviato, e per il quale il p.m., abbia chiesto il giudizio immediato, non possa richiedere il giudizio abbreviato senza condizione" e' attinta da seri dubbi di costituzionalita'. Il difensore delle parti civili ed il p.m., con le articolate motivazioni di cui al citato verbale d'udienza, si sono opposti a tutte le questioni sopra illustrate. La Corte ritiene che le pregiudiziali questioni indicate ai punti A) e B) siano infondate e debbano, pertanto, essere disattese. Anzitutto, si osserva che dalle disposizioni dell'art. 458 c.p.p. non puo' assolutamente ricavarsi che il g.i.p., di fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato condizionato conseguente all'emissione del decreto di giudizio immediato, debba necessariamente fissare l'udienza camerale, potendo sindacare l'ammissibilita' della richiesta solo per quanto attiene alle formalita' di presentazione (modalita' di espressione della volonta' dell'imputato e deposito della richiesta notificata) ed alla tempestivita' della stessa. Al contrario, dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 458 c.p.p., che prevede la possibilita' di revocare l'ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato solo nel caso di cui all'art. 441-bis c.p.p., si evince che il preventivo scrutinio di ammissibilita' del g.i.p. investe anche gli aspetti relativi alla necessita' dell'integrazione probatoria richiesta ed alla compatibilita' della stessa con le finalita' di economia processuale (altrimenti si sarebbe prevista la revoca della suddetta ordinanza anche nel caso di accertata insussistenza dei presupposti per l'abbreviato condizionato). Del resto, la prospettata interpretazione non risponde ad alcuna esigenza di garanzia dei diritti della difesa, poiche' e' fin troppo evidente che, nel richiedere l'abbreviato condizionato l'imputato deve immediatamente farsi carico di dimostrare l'esistenza dei relativi presupposti di ammissibilita' (il contraddittorio qui non rileva, poiche' il principio generale processuale applicabile e' quello in virtu' del quale chi richiede un rito speciale deve giustificarne l' ammissibilita). Quanto al mancato rispetto da parte del p.m. dei termini di cui all'art. 396 c.p.p., si osserva che la richiesta del giudizio immediato non paralizza affatto l'esercizio dei diritti di cui al primo comma del citato articolo, per il semplice motivo che i due subprocedimenti in questione (concernenti rispettivamente l'incidente probatorio ed il giudizio immediato) sono fra loro indipendenti ed, una volta che il primo sia stato tempestivamente introdotto (l'art. 392 c.p.p. stabilisce che la "richiesta" d'incidente probatorio sia proposta "nel corso delle indagini preliminari" ed il successivo art. 393 c.p.p. ribadisce che la richiesta deve essere presentata entro i termini d'indagine e, comunque, in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei temini stessi), la successiva presentazione della richiesta di giudizio immediato non impedirebbe, ad esempio, al g.i.p. di disporre l'incidente probatorio e, quindi, dichiarare inammissibile il giudizio immediato per difetto del presupposto dell'evidenza probatoria. In ordine alle richieste di cui al punto B), la Corte si limita a rilevare che le stesse non potrebbero mai essere accolte, stante la mancanza di un'espressa disposizione di legge che consenta, in casi come quello in esame, all'imputato di reiterare la richiesta di abbreviato condizionato dichiarata inammissibile dal g.i.p. (ovvero di avanzare ex novo richiesta di abbreviato assoluto) ed al giudice del dibattimento, che invece ritenga ammissibile la richiesta stessa, di disporre davanti a se' il giudizio abbreviato condizionato (ovvero il giudizio abbreviato assoluto mai chiesto prima). In sostanza, la Corte si trova di fronte ad una lacuna normativa assoluta che non puo' essere colmata mediante interpretatio legis, di qualsiasi tipo. A questo punto, non rimarrebbe da esaminare che l'ultima questione, tuttavia questa corte ritiene necessario interrogarsi circa la legittimita' costituzionale della segnalata lacuna normativa, nella misura in cui impedisce la "rinnovazione" della richiesta di abbreviato condizionato davanti al giudice del dibattimento. Giova, incidentalmente, chiarire, con riferimento alla prospettazione della questione di cui al punto C), che la preclusione a chiedere l'abbreviato assoluto non chiesto entro il termine di cui all'art. 458 c.p.p. non appare affatto irragionevole ne' lesiva del diritto di difesa se calata in un sistema normativo come quello vigente, che, in caso di tempestiva e rituale proposizione della richiesta, non consente al giudice alcun sindacato di ammissibilita' (e permette, invece, alla parte di reagire con ricorso per cassazione avverso quei provvedimenti, da ritenersi abnormi, con i quali un simile sindacato sia stato effettuato - vedi: Cass. Sez. 1, sent. n. 28942 del 2001, imp. Saliko; Cass. Sez. 1, sent. n. 30276 del 2001, imp. Sangani; Cass. Sez. 1, sent. n. 11272 del 2001, imp. Strangio; Cass. Sez. 1, sent. n. 958 del 2001, imp. Litrico). Ora, nell'avviare la riflessione circa l'abbozzata questione di costituzionalita', la prima verifica da compiere deve senz'altro riguardare la correttezza della valutazione operata dal g.i.p. nel caso di specie in ordine all'insussistenza dei presupposti di ammissibilita' dell'abbreviato condizionato, poiche' e' evidente che la menzionata questione perderebbe ogni rilevanza se questa Corte, sulla base di tutti gli atti a disposizione, dovesse concordare con il g.i.p. In tal caso, infatti, neppure un intervento additivo del giudice delle leggi potrebbe giovare all'imputato, la cui richiesta andrebbe inesorabilmente respinta per difetto dei presupposti di ammissibilita' dell'invocato abbreviato condizionato. La Corte, pero', considera l'integrazione probatoria richiesta come indispensabile ai fini della decisione. Ed invero, l'imputato, in base alla documentazione gia' prodotta al g.i.p., in sede di richiesta d'incidente probatorio (le argomentazioni, anche di carattere scientifico, svolte nell'ordinanza di rigetto di detta richiesta, sono state poi richiamate integralmente nell'ordinanza con cui e' stata dichiarata inammissibile l'istanza di abbreviato condizionato), aveva dimostrato di essere affetto, quanto meno dall'eta' di 12 anni, da "epilessia generalizzata idiopatica" e di aver ricevuto in data 2 maggio 2002 la prescrizione di una "visita specialistica neurologica per disturbi del comportamento in soggetto in trattamento con antiepilettici". Importanti conferme al riguardo si traggono dall'ulteriore produzione documentale, concernente i ripetuti ricoveri dell'imputato in ospedali militari in occasione della valutazione della sua idoneita' al servizio militare. Ed infatti, l'Arcidiacono, dopo varie diagnosi di "epilessia generalizzata in trattamento, personalita' immatura" e' stato riformato. Il quadro clinico descritto giustifica l'accertamento in ordine alla capacita' d'intendere e volere dell'imputato al momento del fatto, ne' la Corte ritiene di poter risolvere il problema utilizzando le proprie (acquisite o acquisende) conoscenze scientifiche. L'art. 220 c.p.p. recita "la perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, tecniche, scientifiche o artistiche" e cio', a parere dell'organo giudicante, non puo' essere inteso se non come obbligo per il giudice di disporre perizia quando si profili un problema la cui risoluzione richieda l'applicazione di un "sapere scientifico" che esuli da quelle conoscenze che possono dirsi patrimonio di tutti gli uomini mediamente istruiti. Sotto altro profilo, la stessa disposizione soddisfa l'esigenza che anche le conoscenze scientifiche da utilizzare nel ragionamento probatorio vengano "fondate" nel contraddittorio fra le parti. In seguito, il giudice potra' sottoporre le conclusioni degli esperti al proprio vaglio critico ma questa Corte ritiene che il predetto passaggio procedurale non possa essere omesso mediante l'introduzione nel percorso decisionale (e poi motivazionale) di un elemento "a sopresa" rappresentato dalle peculiari conoscenze scientifiche dei giudici-persone fisiche (i quali, in tal modo svolgerebbero non il ruolo, legittimo ed ineludibile, di "periti dei periti", ma quello, non consentito, di periti essi stessi). L'espletamento della perizia psichiatrica richiesta, necessario per la decisione, e' inoltre del tutto compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del giudizio abbreviato. Si tratta, infatti, dell'unico atto istruttorio da compiere, il che non vanifica il vantaggio connesso alla scelta del rito in argomento, poiche' il fatto reato di cui all'imputazione non richiederebbe alcuna attivita' istruttoria, potendo essere accertato (positivamente o negativamente) sulla base degli atti esistenti. Ne' la circostanza che nella specie l'abbreviato si innesti su un giudizio immediato puo' indurre a diversa conclusione, poiche' l'economia processuale realizzanda consiste nell'evitare lo svolgimento dcl dibattimento, la cui istruttoria ben puo' risultare molto articolata anche in ipotesi di giudizio immediato (per tutte le parti rimane, infatti, il problema di trasformare in prova il materiale predibattimentale, problema che l'abbreviato, appunto, risolve in radice). Tanto premesso, si osserva che il combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, comma 3 e 5, 441 e 442 c.p.p. non consente all'imputato, la cui richiesta di abbreviato condizionato sia stata dichiarata inammissibile dal g.i.p. (con provvedimento insindacabile, avverso il quale non e' previsto alcun gravame), di riproporla, in limine litis, al giudice del dibattimento e non permette a quest'ultimo, verificata l'ammissibilita' della richiesta, di disporre il giudizio abbreviato. Tale disciplina appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Risulta, infatti, irragionevole e contemporaneamente lesivo del diritto di difesa un sitema normativo che non preveda un "meccanismo di reazione" all'eventuale errore di valutazione commesso dal g.i.p., poiche' in tal modo si verrebbe irrimediabilmente a privare l'imputato dello "sconto di pena" cui pure aveva diritto, in virtu' della scelta del rito deflattivo. L'irragionevolezza risulta, poi, ancor piu' evidente se si confronta la predetta normativa con quella disciplinante il caso, diverso ma certamente analogo, della richiesta di applicazione della pena. Anche in tal caso, l'imputato puo' vedersi sbarrare la strada al c.d. "patteggiamento" (oltre che dal dissenso del p.m.) da una decisione del g.i.p. ma il sistema prevede una serie di rimedi avverso l'errore del g.i.p. Ed invero, ai sensi dell'art. 448 c.p.p. l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta ed il giudice, verificatane la fondatezza, puo' immediatamente pronunciare sentenza. Addirittura, anche in assenza di richiesta rinnovata, il giudice puo' provvedere nello stesso modo quando, all'esito del dibattimento, ritenga ingiustificato il rigetto dell'originaria richiesta. Va, per finire, osservato che questa Corte non ritiene praticabile, nel caso di specie, la soluzione del ricorso al c.d. "conflitto analogo", di cui all'art. 28, comma 2, c.p.p. Per la verita', la s.c., con le decisioni in precedenza richiamate, ha affermato la proponibilita' di detto conflitto in casi in cui il g.i.p. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di abbreviato incondizionato ed ha qualificato come abnorme tale provvedimento. Ben diversa e', pero', la situazione in cui l'ordinanza pregiudizievole per l'imputato, aspirante all'abbreviato condizionato, sia ritenuta errata dal giudice del dibattimento, quanto alla valutazione dell'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al rito speciale richiesto. In tal caso, il conflitto non e' proponibile, poiche' il provvedimento del g.i.p. non e' certamente abnorme (e, per tale ragione, l'interessato non puo' neppure "reagire" proponendo immediato ricorso per Cassazione), ne' illegittimo ma infondato nel merito e la s.c. sarebbe chiamata ad operare proprio una valutazione "di merito" sulla necessita' della prova ai fini della decisione e sulla compatibilita' del rito con l'economia processuale. In conclusione, questa Corte ritiene che gli artt. 458, comma 2, 438, comma 3 e 5, 441 e 442 c.p.p. confliggano con le disposizioni costituzionali di cui sopra e che la relativa questione, per le ragioni illustrate, sia rilevante e non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 458, comma 2, 438, comma 3 e 5, 441 e 442 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato, la cui richiesta di abbreviato condizionato sia stata dichiarata inammissibile dal g.i.p., di riproporla, in limine litis, al giudice del dibattimento e non permettono a quest'ultimo, verificata l'ammissibilita' della richiesta, di disporre il giudizio abbreviato ovvero non prevedono qualsiasi altro rimedio che permetta all'imputato di non subire un irreparabile pregiudizio in caso di decisione errata da parte del g.i.p. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Catanzaro, addi' 11 novembre 2002 Il Presidente: Salustro 02C1192