N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2002
Ordinanza emessa il 21 gennaio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 dicembre 2002) dal tribunale di Milano sul ricorso proposto da Ciancia Giuseppe (nel proc. penale contro Kondo Erion) Spese processuali - Liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di persona non dichiarata irreperibile ma nei cui confronti non puo' essere esperita la procedura per il recupero dei crediti professionali - Mancata applicazione della disciplina prevista per le ipotesi della difesa di ufficio di persona dichiarata irreperibile - Disparita' di trattamento. - Codice di procedura penale (disp. di attuazione del nuovo) artt. 32, comma 2, e 32-bis, come introdotti dalla legge 6 marzo 2001, n. 60. - Costituzione, art. 3.(GU n.2 del 15-1-2003 )
IL TRIBUNALE Il giudice letto il ricorso ex art. 12, comma 4, legge 30 luglio 1990, n. 217, proposto dall'avv. Giuseppe Ciancia avverso il decreto di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 32-bis, disp. att. c.p.p., e 12, legge n. 217/1990, emesso dal Tribunale di Milano in data 26 luglio 2001 e notificato il 18 settembre 2001; Letto il verbale di udienza in data 16 gennaio 2002 con le conclusioni delle parti; Rilevato che la formulazione legislativa della norma dell'art. 32-bis, disp. att. c.p.p., (introdotto dall'art. 18, legge 6 marzo 2001, n. 60, sulla difesa d'ufficio) non consente di pervenire in sede interpretativa a soluzione diversa da quella posta a base del decreto di rigetto in data 26 luglio 2001, poiche' la condizione di "irreperibilita'" dell'imputato non puo' che essere intesa in senso tecnico (come rilevato nella nota della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero della giustizia in data 30 maggio 2001 allegato al decreto di rigetto) e quindi presuppone le ricerche ed il decreto di cui all'art. 159 c.p.p.; Rilevato che la cautela nella formulazione di un'interpretazione estensiva delle norme di cui sopra appare doverosa anche a fronte della ben piu' ampia formulazione dell'art. 1, comma 51, legge n. 217/1990, in tema di difesa dei minorenni; Rilevato che l'emissione di un decreto di irreperibilita' al solo fine di consentire la liquidazione della retribuzione al difensore a spese dello Stato appare una procedura anomala, poiche' la dichiarazione di irreperibilita' e' prevista dall'art. 159 c.p.p., esclusivamente in relazione alla notificazione di atti o provvedimenti all'imputato (o all'indagato o al condannato) nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti; Rilevato che l'imputato Kondo Erion, difeso d'ufficio dall'avvocato ricorrente, pur non essendo formalmente irreperibile, di fatto risulta tale poiche' in sede di identificazione ed invito ad eleggere domicilio, dopo aver dichiarato la propria residenza nel suo luogo di nascita in Vloro, Albania, ha aggiunto di essere in Italia senza fissa dimora e non ha eletto domicilio; Rilevato che il decreto di citazione a giudizio e l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza sono stati notificati al Kondo, rimasto contumace nel giudizio, a mani del difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; Rilevato che l'avvocato ricorrente lamenta che, nonostante il difensore d'ufficio sia comunque obbligato a prestare il patrocinio in favore del proprio assistito, ai sensi dell'art. 97, comma 5, c.p.p., nel caso di specie egli non puo' richiedere la liquidazione dei compensi per le prestazioni svolte in favore del Kondo; ne' ai sensi dell'art. 32-bis, disp. att. c.p.p., ne' ai sensi degli artt. 32, comma 2, disp. att. c.p.p., e 633 c.p.c., poiche' quel soggetto si e' dichiarato in sede di identificazione privo di fissa dimora in Italia, dove non risultano suoi domicili, residenze o dimore, e pertanto nei suoi confronti non puo' in alcun modo essere iniziata ed esperita la procedura per il recupero dei crediti professionali, poiche' l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c., stabilisce che "l'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato... deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranita' italiana" (l'art. 143 c.p.c., aggiunge che "se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario..., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede"); Rilevato che la formulazione degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, disp. att. c.p.p., impedisce al professionista di esercitare il suo diritto alla retribuzione in situazioni sostanzialmente identiche a quella dell'imputato dichiarato irreperibile all'esito delle prescritte ricerche e che tale situazione normativa comporta un'irragionevole disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione; Ritenuta la necessita' di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale nei termini sopra evidenziati, trattandosi di questione rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32, comma 2, e/o 32-bis, disp. att. c.p.p., introdotti con la legge 6 marzo 2001, n. 60, sulla difesa d'ufficio; Dispone l'immmediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 21 gennaio 2002 Il giudice: Micara 02C1194