N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2002

Ordinanza   emessa   il   21   gennaio  2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  l'11  dicembre  2002)  dal  tribunale  di  Milano sul
ricorso  proposto  da Ciancia Giuseppe (nel proc. penale contro Kondo
Erion)

Spese processuali - Liquidazione del compenso del difensore d'ufficio
  di  persona  non  dichiarata  irreperibile ma nei cui confronti non
  puo'  essere  esperita  la  procedura  per  il recupero dei crediti
  professionali  - Mancata applicazione della disciplina prevista per
  le   ipotesi   della   difesa  di  ufficio  di  persona  dichiarata
  irreperibile - Disparita' di trattamento.
- Codice  di  procedura  penale (disp. di attuazione del nuovo) artt.
  32,  comma  2,  e 32-bis, come introdotti dalla legge 6 marzo 2001,
  n. 60.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.2 del 15-1-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Il  giudice letto il ricorso ex art. 12, comma 4, legge 30 luglio
1990,  n. 217, proposto dall'avv. Giuseppe Ciancia avverso il decreto
di  rigetto  della  richiesta  di  liquidazione del compenso ai sensi
dell'art. 32-bis,  disp. att. c.p.p., e 12, legge n. 217/1990, emesso
dal  Tribunale  di  Milano  in data 26 luglio 2001 e notificato il 18
settembre 2001;
    Letto  il  verbale  di  udienza  in  data  16 gennaio 2002 con le
conclusioni delle parti;
    Rilevato  che  la  formulazione legislativa della norma dell'art.
32-bis,  disp.  att.  c.p.p., (introdotto dall'art. 18, legge 6 marzo
2001,  n. 60,  sulla  difesa  d'ufficio) non consente di pervenire in
sede  interpretativa  a  soluzione diversa da quella posta a base del
decreto  di  rigetto in data 26 luglio 2001, poiche' la condizione di
"irreperibilita'"  dell'imputato  non puo' che essere intesa in senso
tecnico  (come  rilevato  nella  nota  della direzione generale degli
affari  civili  e  delle libere professioni presso il Ministero della
giustizia  in  data  30 maggio 2001 allegato al decreto di rigetto) e
quindi  presuppone  le  ricerche  ed  il  decreto di cui all'art. 159
c.p.p.;
    Rilevato  che la cautela nella formulazione di un'interpretazione
estensiva  delle  norme  di  cui sopra appare doverosa anche a fronte
della  ben  piu'  ampia  formulazione  dell'art. 1,  comma  51, legge
n. 217/1990, in tema di difesa dei minorenni;
    Rilevato che l'emissione di un decreto di irreperibilita' al solo
fine  di consentire la liquidazione della retribuzione al difensore a
spese   dello   Stato   appare  una  procedura  anomala,  poiche'  la
dichiarazione  di  irreperibilita'  e' prevista dall'art. 159 c.p.p.,
esclusivamente   in   relazione   alla   notificazione   di   atti  o
provvedimenti   all'imputato   (o   all'indagato   o  al  condannato)
nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti;
    Rilevato   che   l'imputato   Kondo   Erion,   difeso   d'ufficio
dall'avvocato  ricorrente,  pur non essendo formalmente irreperibile,
di fatto risulta tale poiche' in sede di identificazione ed invito ad
eleggere domicilio, dopo aver dichiarato la propria residenza nel suo
luogo  di  nascita in Vloro, Albania, ha aggiunto di essere in Italia
senza fissa dimora e non ha eletto domicilio;
    Rilevato  che  il  decreto  di citazione a giudizio e l'avviso di
deposito  con  l'estratto  della  sentenza  sono  stati notificati al
Kondo,  rimasto contumace nel giudizio, a mani del difensore ai sensi
dell'art. 161 c.p.p.;
    Rilevato  che  l'avvocato  ricorrente  lamenta che, nonostante il
difensore  d'ufficio  sia comunque obbligato a prestare il patrocinio
in  favore  del  proprio  assistito,  ai sensi dell'art. 97, comma 5,
c.p.p.,  nel  caso di specie egli non puo' richiedere la liquidazione
dei  compensi  per  le prestazioni svolte in favore del Kondo; ne' ai
sensi  dell'art. 32-bis,  disp.  att.  c.p.p.,  ne'  ai  sensi  degli
artt. 32,  comma  2,  disp.  att.  c.p.p., e 633 c.p.c., poiche' quel
soggetto  si  e' dichiarato in sede di identificazione privo di fissa
dimora  in  Italia,  dove  non  risultano  suoi domicili, residenze o
dimore,  e  pertanto nei suoi confronti non puo' in alcun modo essere
iniziata  ed  esperita  la  procedura  per  il  recupero  dei crediti
professionali,   poiche'   l'ultimo   comma   dell'art.  633  c.p.c.,
stabilisce  che  "l'ingiunzione  non  puo'  essere  pronunciata se la
notificazione  all'intimato... deve avvenire fuori della Repubblica o
dei  territori soggetti alla sovranita' italiana" (l'art. 143 c.p.c.,
aggiunge  che  "se  non  sono conosciuti la residenza, la dimora e il
domicilio  del  destinatario...,  l'ufficiale  giudiziario  esegue la
notificazione   mediante  deposito  di  copia  dell'atto  nella  casa
comunale  dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del
luogo  di  nascita  del  destinatario, e mediante affissione di altra
copia   nell'albo   dell'ufficio  giudiziario  davanti  al  quale  si
procede");
    Rilevato  che  la formulazione degli artt. 32, comma 2, e 32-bis,
disp.  att.  c.p.p., impedisce al professionista di esercitare il suo
diritto  alla  retribuzione in situazioni sostanzialmente identiche a
quella   dell'imputato   dichiarato   irreperibile   all'esito  delle
prescritte   ricerche   e  che  tale  situazione  normativa  comporta
un'irragionevole  disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3
della Costituzione;
    Ritenuta  la  necessita'  di  sollevare  d'ufficio  questione  di
legittimita'    costituzionale   nei   termini   sopra   evidenziati,
trattandosi  di  questione  rilevante  ai  fini  del  decidere  e non
manifestamente infondata;
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  Cost.  e 23 e segg., legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Ritenuta  rilevante  e  non manifestamente infondata in relazione
all'art. 3  Cost.,  la questione di legittimita' costituzionale degli
artt.  32,  comma 2, e/o 32-bis, disp. att. c.p.p., introdotti con la
legge 6 marzo 2001, n. 60, sulla difesa d'ufficio;
    Dispone  l'immmediata  trasmissione  degli  atti del procedimento
alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Milano, addi' 21 gennaio 2002
                         Il giudice: Micara
02C1194