N. 566 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2002
Ordinanza emessa il 11 novembre 2002 dal tribunale di Como nel procedimento di esecuzione promosso da Rileno S.p.a. contro Balzarotti Enrichetta Esecuzione forzata - Pensioni INPS - Impignorabilita' assoluta - Pignorabilita' nei limiti di un quinto per i crediti tributari come stabilito per le pensioni dagli ex dipendenti pubblici - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pensionati INPS rispetto ai pensionati pubblici - Ingiustificato deteriore trattamento dei crediti tributari rispetto a quelli alimentari (per i quali a seguito della sentenza della Corte n. 1041/1988 e' prevista la pignorabilita' delle pensioni INPS nei limiti di un terzo) - Violazione del principio di eguaglianza. - Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69. - Costituzione, art. 3.(GU n.2 del 15-1-2003 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento promosso dalla Rileno S.p.a. n. RGE 747/2002 Cron. contro Balzarotti Enrichetta. Il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 novembre 2002, ha emesso la seguente ordinanza. La Rileno S.p.a., concessionario del servizio riscossione tributi nella provincia di Como, ha pignorato la pensione I.N.P.S. di Balzarotti Enrichetta, debitrice (in proprio) del bollo auto per gli anni 1991 e 1992, come evidenziato dal verbale di pignoramento presso terzi, con contestuale citazione ex art. 543 cpc. All'udienza l'I.N.P.S., terzo pignorato, ha dichiarato che Balzarotti Enrichetta percepisce la pensione di euro 623,00 mensili, al netto di ritenute, e la Rileno ne ha chiesto l'assegnazione nei limiti di legge. In base all'art. 2, n. 3, d.P.R. n. 180/1950, e' possibile pignorare le pensioni corrisposte dallo Stato e dagli altri enti indicati nell'art. 1, "fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato". Tale norma, avendo ad oggetto le pensioni erogate da qualsiasi ente pubblico, costituisce il principio generale in materia di pignoramento per crediti di natura tributaria. La normativa sul pignoramento delle pensioni I.N.P.S. ha invece, carattere speciale e quindi eccezionale. L'art. 128 r.d.l. n. 1827/1935 prevede in via generale, l'impignorabilita' degli assegni pensionistici corrisposti dall'I.N.P.S., con la sola eccezione dei crediti di pubblici ospedali, e con l'ulteriore eccezione, introdotta dall'art. 69, legge n. 153/1969, per i crediti dell'I.N.P.S. medesimo. In base alla sentenza n. 1041/1988 Corte costituzionale, le pensioni erogate dall'I.N.P.S. possono venir pignorate anche per crediti di natura alimentare; la legittimita' delle norme indicate, che stabiliscono l'impignorabilita' per crediti non qualificati, e' stata ribadita anche da Corte costituzionale nn. 314/1991, 55/1991. In definitiva, in base alla normativa speciale, vigente per le sole pensioni I.N.P.S., il pignoramento eseguito dalla Rileno, per un tributo direttamente dovuto dalla pensionata allo Stato, dovrebbe dichiararsi nullo e venir conseguentemente respinta l'istanza di assegnazione. Tuttavia, dal momento che le pensioni erogate dall'I.N.P.S. non hanno natura diversa dalle pensioni dei pubblici dipendenti, come rilevato nella sentenza n. 1041/1988 cit., l'esenzione dal pignoramento anche per i crediti di natura tributaria, sembra costituire un trattamento ingiustificatamente piu' favorevole stabilito per i titolari di dette pensioni, rispetto a quelle corrisposte dagli altri enti pubblici, in contrasto con l'art. 3 Cost. L'illegittimita' costituzionale evidenziata, oltre che rilevante ai fini della decisione sull'istanza di assegnazione della Rileno, appare quindi anche non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128, r.d.l. n. 1827/1935, e 69, legge n. 153/1969, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione I.N.P.S. per l'ipotesi di cui all'art. 2, n. 3, d.P.R. n. 180/1950; Dispone la sospensione del presente giudizio - per cui, restando sospesi anche gli effetti del pignoramento, l'I.N.P.S. non dovra' operare alcuna trattenuta sulla pensione erogata a Balzarotti Enrichetta - e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone inoltre, che la cancelleria provveda a notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Como, addi' 11 novembre 2002 Il giudice dell'esecuzione: Ortore 02C1196