N. 566 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  11 novembre  2002  dal  tribunale  di Como nel
procedimento   di   esecuzione   promosso  da  Rileno  S.p.a.  contro
Balzarotti Enrichetta

Esecuzione  forzata  -  Pensioni  INPS  - Impignorabilita' assoluta -
  Pignorabilita' nei limiti di un quinto per i crediti tributari come
  stabilito  per  le  pensioni dagli ex dipendenti pubblici - Mancata
  previsione   -   Ingiustificato   trattamento   di  privilegio  dei
  pensionati  INPS  rispetto  ai pensionati pubblici - Ingiustificato
  deteriore  trattamento  dei  crediti  tributari  rispetto  a quelli
  alimentari  (per  i  quali  a  seguito  della  sentenza della Corte
  n. 1041/1988  e' prevista la pignorabilita' delle pensioni INPS nei
  limiti di un terzo) - Violazione del principio di eguaglianza.
- Regio  decreto-legge  4  ottobre  1935, n. 1827, art. 128; legge 30
  aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.2 del 15-1-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  promosso  dalla  Rileno S.p.a. n. RGE 747/2002
Cron.  contro  Balzarotti  Enrichetta.  Il  giudice  dell'esecuzione,
sciogliendo  la  riserva  assunta all'udienza del 6 novembre 2002, ha
emesso la seguente ordinanza.
    La Rileno S.p.a., concessionario del servizio riscossione tributi
nella  provincia  di  Como,  ha  pignorato  la  pensione  I.N.P.S. di
Balzarotti  Enrichetta, debitrice (in proprio) del bollo auto per gli
anni 1991 e 1992, come evidenziato dal verbale di pignoramento presso
terzi, con contestuale citazione ex art. 543 cpc.
    All'udienza   l'I.N.P.S.,  terzo  pignorato,  ha  dichiarato  che
Balzarotti  Enrichetta percepisce la pensione di euro 623,00 mensili,
al  netto  di  ritenute, e la Rileno ne ha chiesto l'assegnazione nei
limiti  di  legge.  In  base all'art. 2, n. 3, d.P.R. n. 180/1950, e'
possibile pignorare le pensioni corrisposte dallo Stato e dagli altri
enti  indicati  nell'art. 1,  "fino  alla  concorrenza  di  un quinto
valutato  al  netto  di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle
province  ed  ai  comuni,  facenti  carico,  fin  dalla loro origine,
all'impiegato o salariato".
    Tale  norma,  avendo  ad oggetto le pensioni erogate da qualsiasi
ente  pubblico,  costituisce  il  principio  generale  in  materia di
pignoramento per crediti di natura tributaria.
    La  normativa sul pignoramento delle pensioni I.N.P.S. ha invece,
carattere speciale e quindi eccezionale.
    L'art. 128   r.d.l.   n. 1827/1935   prevede   in  via  generale,
l'impignorabilita'    degli    assegni    pensionistici   corrisposti
dall'I.N.P.S.,   con  la  sola  eccezione  dei  crediti  di  pubblici
ospedali, e con l'ulteriore eccezione, introdotta dall'art. 69, legge
n. 153/1969, per i crediti dell'I.N.P.S. medesimo.
    In  base  alla  sentenza  n. 1041/1988  Corte  costituzionale, le
pensioni  erogate  dall'I.N.P.S.  possono  venir  pignorate anche per
crediti  di  natura alimentare; la legittimita' delle norme indicate,
che  stabiliscono  l'impignorabilita' per crediti non qualificati, e'
stata ribadita anche da Corte costituzionale nn. 314/1991, 55/1991.
    In  definitiva,  in  base alla normativa speciale, vigente per le
sole pensioni I.N.P.S., il pignoramento eseguito dalla Rileno, per un
tributo  direttamente  dovuto  dalla  pensionata allo Stato, dovrebbe
dichiararsi  nullo  e  venir  conseguentemente  respinta l'istanza di
assegnazione.
    Tuttavia,  dal  momento che le pensioni erogate dall'I.N.P.S. non
hanno  natura  diversa  dalle  pensioni dei pubblici dipendenti, come
rilevato   nella   sentenza   n. 1041/1988   cit.,   l'esenzione  dal
pignoramento  anche  per  i  crediti  di  natura  tributaria,  sembra
costituire   un   trattamento   ingiustificatamente  piu'  favorevole
stabilito  per  i  titolari  di  dette  pensioni,  rispetto  a quelle
corrisposte  dagli  altri  enti  pubblici,  in contrasto con l'art. 3
Cost.
    L'illegittimita'  costituzionale evidenziata, oltre che rilevante
ai  fini  della  decisione sull'istanza di assegnazione della Rileno,
appare quindi anche non manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 128, r.d.l. n. 1827/1935, e
69,  legge n. 153/1969, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte
in  cui  non  prevedono  il  pignoramento della pensione I.N.P.S. per
l'ipotesi di cui all'art. 2, n. 3, d.P.R. n. 180/1950;
    Dispone  la sospensione del presente giudizio - per cui, restando
sospesi  anche  gli  effetti  del pignoramento, l'I.N.P.S. non dovra'
operare   alcuna  trattenuta  sulla  pensione  erogata  a  Balzarotti
Enrichetta - e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  inoltre,  che la cancelleria provveda a notificare copia
della  presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed
a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Como, addi' 11 novembre 2002
                 Il giudice dell'esecuzione: Ortore
02C1196