N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 2002
Ordinanza emessa il 20 agosto 2002 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Regione Lombardia ed altri contro Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri Consorzi - Regione Lombardia - Riordino dei consorzi di bonifica - Previsione dell'assunzione da parte degli stessi delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 - Conseguente generalizzata soppressione di questi ultimi - Indebita legiferazione in materia riservata al legislatore statale, attesa la natura di enti associativi privati dei consorzi di miglioramento fondiario - Violazione del principio di liberta' di associazione - Lesione della riserva legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Lesione del principio di uguaglianza in relazione alla necessita' di uniforme regolamentazione in materia su tutto il territorio nazionale - Violazione del principio di sussidiareta' - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 326/1998 - Riproposizione di questioni oggetto di restituzione atti, per modifica del parametro costituzionale, con ordinanza della Corte costituzionale n. 14/2002. - Legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 18, 117 e 118.(GU n.2 del 15-1-2003 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boncompagni n. 71/5, presso lo studio dell'avvocato Giuliano Pompa, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Enrico Asti, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente; Contro Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, Consorzio di bonifica Medio Chiese, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino, intimati; E sul secondo ricorso n. 11546/1999 proposto da: Consorzio di bonifica Medio Chiese - comprensorio n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n. 50, presso lo studio dell'avvocato Compagno Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente incidentale; Nonche' contro Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino, Regione Lombardia, intimati; E sul terzo ricorso n. 14453/1999 proposto da: Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Depretis n. 86, presso lo studio dell'avvocato Giannetto Cavasola, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maria Cristina Zavatti, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti e incidentale; Contro Regione Lombardia, Consorzio di bonifica Medio Chiese, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino, intimati; E sul quarto ricorso n. 14598/1999 proposto da: Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa, Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Depretis n. 86, presso lo studio dell'avvocato Giannetto Cavasola, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maria Cristina Zavatti, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentale; Contro Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Boncompagni n. 71/5, presso lo studio dell'avvocato Giuliano Pompa, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Enrico Asti, giusta delega in calce al ricorso, controricorrente al ricorso incidentale; Nonche' contro Consorzio di bonifica Medio Chiese - comprensorio n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n. 50, presso lo studio dell'avvocato Compagno Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrente al ricorso incidentale; Nonche' contro Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino, intimati; Avverso la sentenza n. 3116/1998 della Corte d'appello di Milano, depositata il 20 novembre 1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2002 dal consigliere dott. Roberto Preden; Uditi gli avvocati Giuliano Pompa, Giovanni Compagno, Maria Cristina Zavatti; Udito il p.m. in persona dell'avvocato generale dott. Alberto Cinque che ha concluso per la rimessione atti alla Corte costituzionale; Ritenuto in fatto 1. - Con atto notificato il 17 luglio 1992, il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Rena, nonche' i due rispettivi consorziati Giuseppe Gallina e Cesarino Paterlini, esponevano che la Regione Lombardia, con la legge 26 novembre 1984 n. 59, aveva introdotto una nuova disciplina in materia di bonifica in base alla quale tutto il territorio della regione era stato classificato territorio di bonifica, da suddividere in comprensori di bonifica, per ciascuno dei quali era prevista la costituzione di un consorzio di bonifica, destinato ad assumere le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215; che in applicazione della detta legge era stato soppresso il consorzio di bonifica che gestiva il Naviglio Grande Bresciano ed era stato costituito il Consorzio di bonifica Medio Chiese; che la Regione Lombardia aveva comunicato ai consorzi attori l'intenzione di sopprimere tutti i consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui operanti nel territorio regionale; che lo statuto del Consorzio di bonifica Medio Chiese, approvato dalla giunta regionale, stabilisce che il consorzio provvede ad assumere le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario; che, con nota del 4 aprile 1991, il predetto consorzio aveva invitato i consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena ad avviare le procedure di inquadramento della loro attivita' in seno al consorzio di bonifica. Tanto premesso, convenivano davanti al Tribunale di Milano la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese per sentir accertare il diritto dei consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena di esistere, di continuare a svolgere la propria attivita', di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi. I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il tribunale, con sentenza del 19 maggio 1997, dichiarava il difetto di giurisdizione. Pronunciando sull'appello dei consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena, al quale avevano resistito la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 novembre 1998, lo accoglieva; dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario; rimetteva le parti davanti al tribunale. Avverso la sentenza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ad entrambi i ricorsi hanno congiuntamente resistito, con controricorso, i consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena, proponendo ricorso incidentale condizionato, con il quale hanno chiesto che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 59 del 1984, sulla base dei principi enunciati da detta Corte con la sentenza n. 326 del 1998. Con ordinanza del 16 gennaio 2001 n. 26, queste sezioni unite hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 18 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984 n. 59, recante "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia", nella parte in cui dispone che "I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215". La Corte costituzionale, con ordinanza del 30 gennaio 2002 n. 14, ha disposto la restituzione degli atti alla Corte di cassazione per il riesame dei termini della questione sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., stante il sopravvenuto mutamento, ad opera dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha interamente sostituito l'art. 117 Cost., di una delle norme costituzionali invocate come parametro. I ricorsi sono quindi ritornati all'esame delle sezioni unite, che li ha trattati all'udienza del 16 maggio 2002. Considerato in diritto 1. - Con l'ordinanza n. 26/2001, queste sezioni unite hanno sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 18 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984 n. 59, recante "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia", nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215", svolgendo le seguenti considerazioni. 1.1. - La legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984 n. 59, recante "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia", prevede, all'art. 5, che e' classificato territorio di bonifica tutto il territorio regionale al quale si applica la legge regionale 5 maggio 1975 n. 66 (comma 1); che il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la suddivisione dell'intero territorio di cui al comma precedente in comprensori di bonifica, avendo riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unita' idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1990 n. 32 (comma 2); che in ciascun comprensorio di bonifica e' costituito un consorzio ente di diritto pubblico, che provvede alla esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica (comma 3, prima parte); che i singoli statuti consortili possono comunque prevedere autonomia gestionale amministrativa a soggetti operanti nel settore della bonifica e dell'irrigazione all'interno dei comprensori consortili (comma 3, seconda parte); che per il coordinamento delle attivita' di consorzi finitimi la giunta regionale puo' costituire consorzi di secondo grado a norma del successivo art. 37 (comma 4). La citata legge dispone, all'art. 6, che fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonche' i conduttori che, ai sensi della legge 11 febbraio 1971 n. 11, o in forza degli statuti consortili, abbiano obblighi di contribuenza (comma 1); e stabilisce, inoltre, che i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonche' quelle dei consorzi di utilizzazione idrica, relativamente alle utenze irrigue e di colo che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile (comma 2). Le iniziative assunte, nel quadro della nuova disciplina, da parte della Regione Lombardia e dell'ente di nuova costituzione denominato Consorzio di bonifica Medio Chiese, per l'attuazione della norma che prevede l'assunzione delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario da parte dei consorzi di bonifica di nuova costituzione, hanno determinato i consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia Rena (con l'adesione di due consorziati), invitati a confluire nel nuovo ente, con conseguente loro estinzione, ad agire davanti al Tribunale di Milano, nei confronti della Regione Lombardia e del Consorzio di bonifica Medio Chiese, per sentir accertare il proprio diritto di esistere, di continuare a svolgere la propria attivita', di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi. In relazione a tale pretesa e' sorta questione sulla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario o al giudice amministrativo; questione sulla quale queste sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi. 1.2. - Con riguardo allo scioglimento dei consorzi di miglioramento fondiario, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984, queste sezioni unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto in altro analogo giudizio promosso da un consorzio di miglioramento fondiario, hanno avuto modo di statuire che il provvedimento della Regione Lombardia che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della citata legge, ed in forza delle competenze ad essa trasferite dal d.P.R. n. 616 del 1977, sciolga consorzi di miglioramento fondiario e disponga l'immediata successione ad essi di consorzi di bonifica e' espressione di poteri autoritativi dell'amministrazione regionale, finalizzati alla cura del pubblico interesse, rispetto ai quali la posizione dell'ente disciolto e' soltanto di interesse legittimo e tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo, senza che accanto ad essa sia ipotizzabile la concorrente esistenza di una posizione di diritto soggettivo di esistenza, nonche' di gestione e conservazione del proprio patrimonio, del quale l'ente medesimo possa domandare l'accertamento al giudice ordinario (sent. n. 4390/1994). La richiamata pronuncia ha altresi' esaminato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 18 Cost., delle citate norme della legge regionale, nella parte in cui prevedono il generalizzato venir meno delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario, enti associativi di natura privata, e l'ha ritenuta manifestamente infondata, traendo argomento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione EmiliaRomagna 23 aprile 1987 n. 16, nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica. 1.3. - Dalle conclusioni alle quali e' pervenuta la sentenza n. 4390/1994 ritengono queste sezioni unite di discostarsi per le considerazioni che seguono. 1.3.1. - La citata sentenza ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia concernente la contestata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario sul rilievo che il provvedimento di scioglimento non era stato emesso in carenza di potere (con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario), poiche' il potere di soppressione trovava la sua fonte in una legge regionale, colpita da dubbi manifestamente infondati di non conformita' alla Costituzione sotto il profilo dell'inosservanza del limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.). Per disattendere i prospettati dubbi, la sentenza n. 4390/1994 ha espressamente richiamato una pronuncia della Corte costituzionale, e precisamente la sentenza n. 66 del 1992, resa in riferimento alla legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987 n. 16, recante "Nuove norme in materia di enti di bonifica". Va tuttavia rilevato che la sentenza n. 66 del 1992 era chiamata a stabilire se fosse lesivo dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale in materia di bonifica, ed in particolare dal r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, l'art. 3 della citata legge regionale, nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica, in contrasto, ad avviso del giudice a quo, con il principio per il quale e' coessenziale alla nozione di bonifica l'indicazione di zone di territorio determinate e specifiche da assoggettare al relativo regime giuridico (principio di "specialita'" della bonifica). E la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, sul rilievo che tale onnicomprensiva classificazione costituiva espressione di funzioni prodromiche rispetto alla perimetrazione dei comprensori ed alla definizione dei programmi di bonifica, e non comportava quindi la generalizzata sottoposizione del territorio regionale ai vincoli di bonifica, ne' pregiudicava il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in dipendenza di un bisogno effettivo del territorio considerato e che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da essi conseguiti per effetto delle opere di bonifica. Non sembra, quindi, che dalla suindicata pronuncia della Corte costituzionale possano trarsi principi o argomenti significativi ai fini del vaglio della diversa questione, sollevata nel presente giudizio, concernente la legittimita' di un intervento legislativo della Regione, in materia di bonifica, incidente sugli enti che, alla stregua del r.d. n. 215 del 1933, operano nel settore. 1.3.2. - Proprio di tale questione si e' invece occupata la Corte costituzionale con la sentenza n. 326/1998, resa in riferimento alla legge della Regione Marche 9 maggio 1997 n. 30, recante "Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica". La sentenza n. 326/1998 ha infatti ritenuto illegittima, in riferimento all'art. 117 Cost., perche' lesiva dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale - e segnatamente dal r.d. n. 215 del 1933, che ancora detta l'unica disciplina organica della bonifica integrale -, la generalizzata soppressione, nella Regione Marche, della categoria dei consorzi di bonifica, con il conseguente passaggio alle province di tutte le loro funzioni. La decisione e' incentrata sul rilievo della duplicita' delle funzioni, pubbliche e private, svolte dai consorzi di bonifica, in relazione alle opere di bonifica di cui al titolo II del r.d. n. 215 del 1933, da un lato quali concessionari, per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato (capo III del titolo II), da altro lato quali enti costituenti espressione dei proprietari interessati, per l'esecuzione delle opere di competenza privata (capo V del titolo II). Ha osservato la Corte costituzionale che i consorzi di bonifica, pur essendo espressamente qualificati come persone giuridiche pubbliche (art. 59, comma 1, r.d. n. 215 del 1933; art. 862, comma 4, c.c.), e come tali configurandosi in quanto soggetti titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione statale (ora regionale), in relazione alle opere del primo tipo, costituiscono tuttavia anche lo strumento attraverso il quale i proprietari privati, associandosi, adempiono agli obblighi e si ripartiscono gli oneri su di loro gravanti in relazione alle opere di bonifica del secondo tipo. Cio' premesso, ha statuito la Corte costituzionale che fanno parte dei principi fondamentali della materia della bonifica integrale, inclusa in quella concernente l'agricoltura e le foreste (prevista dall'art. 117 Cost. ed individuata dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977), non derogabili ad opera del legislatore regionale nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente, "sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (gia' statale), caratterizzate da una preminente finalizzazione agli interessi pubblici legati alla bonifica, e opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi inclusi nel comprensorio di bonifica; sia il connesso duplice carattere dei consorzi, e in particolare la loro qualificazione come enti a struttura associativa. Onde solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale". E cio' anche in conseguenza "del limite, che il legislatore regionale incontra, di non poter alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la disciplina dei rapporti tra privati.". 1.3.3. - Dei suindicati principi occorre tenere conto al fine del vaglio di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984, nella parte in cui prevede la generalizzata assunzione, da parte dei consorzi di bonifica, delle funzioni svolte dai consorzi di miglioramento fondiario. 1.3.4. - Vanno anzitutto individuate la natura e le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito della disciplina della bonifica integrale dettata dal r.d. n. 215 del 1933. L'art. 1 del titolo I del citato r.d. dispone che alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante "opere di bonifica" e di "miglioramento fondiario". Le "opere di bonifica" sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori a vantaggio di un intero territorio. Le "opere di miglioramento fondiario" sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o piu' fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica. Le opere di bonifica (titolo II) si distinguono in opere di competenza dello Stato (capo III), ed opere di competenza privata (capo V): ad entrambe provvedono i consorzi di bonifica, in veste di concessionari, per le prime, o su richiesta dei proprietari interessati, per le seconde. Le opere di miglioramento fondiario indipendenti da un piano generale di bonifica sono analiticamente individuate dall'art. 43 del titolo III, che prevede per esse la concessione di un sussidio statale o l'accesso a mutui agevolati. In correlazione a tale disposizione, l'art. 71 del capo II del titolo V, prevede che per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme stabilite per i consorzi di bonifica. A tali consorzi sono applicabili varie norme relative ai consorzi di bonifica, ed in particolare l'art. 62, in tema di modificazioni e soppressione. A sua volta l'art. 863 c.c., dopo aver ribadito, nel primo comma, che possono essere costituiti consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a piu' fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica, dispone, nel secondo comma, che tali consorzi "sono persone giuridiche private". Precisa inoltre che "possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorita' amministrativa". Ora, alla stregua delle suindicate disposizioni, non sembra sussistere dubbio sulla qualificazione dei consorzi di miglioramento fondiario, nella loro configurazione ordinaria (la sola che viene in considerazione nel presente giudizio), come enti associativi privati preposti all'esecuzione ed alla gestione di opere di miglioramento fondiario nell'interesse dei fondi dei soggetti associati, a spese di questi ultimi, ma con il concorso di sussidi pubblici ed agevolazioni creditizie, e sulla conseguente natura privata delle funzioni svolte, in quanto essenzialmente rivolte alla soddisfazione di interessi privati, ancorche' realizzino, di riflesso, uno scopo di pubblico interesse (come prevede il gia' citato art. 1). 1.3.5. - A questo punto occorre stabilire quale incidenza dispieghi, nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, la legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984. Viene in considerazione, in particolare, l'art. 6, comma 2, di detta legge, nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215.". Ora, per un verso va notato che le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario riguardano, come gia' rilevato, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a piu' fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica, e nell'espletamento di dette funzioni, consistenti nello svolgimento di attivita' materiali e gestionali a vantaggio dei fondi dei proprietari associati, si esauriscono pertanto i compiti istituzionali dell'ente associativo privato. Per altro verso, occorre rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la norma non pone distinzioni o riserve, di guisa che il subentro dei consorzi di bonifica deve essere inteso come assunzione della totalita' delle suindicate funzioni, nessuna esclusa, dei consorzi di miglioramento fondiario. Deve conclusivamente ritenersi che l'attuazione della disposizione in esame avra' l'effetto di determinare il completo venir meno dei compiti istituzionali dei consorzi di miglioramento fondiario, l'integrale svuotamento delle funzioni loro proprie, e, conseguentemente, la loro estinzione. Va poi sottolineato che la norma, destinata a spiegare il menzionato effetto estintivo, ha portata generale, in quanto la soppressione riguarda l'intera categoria dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito della Regione Lombardia, non gia' singoli consorzi. Non giova quindi invocare, a sostegno del potere di soppressione, l'art. 62 del r.d. n. 215 del 1933, richiamato dal successivo art. 71, poiche' tale disposizione riguarda il diverso caso di provvedimenti modificativi o estintivi concernenti i singoli consorzi, e cioe' di provvedimenti che si ricollegano ai poteri di conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorita' amministrativa nei confronti dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario (artt. da 60 a 66 del r.d.). E si deve altresi' ritenere che la prevista progressiva estinzione dei consorzi di miglioramento fondiario preesistenti, in quanto riferita all'intera categoria, determina anche una preclusione per la costituzione di nuovi consorzi di tal genere da parte dei privati. 2. - Tanto premesso, le sezioni unite, con l'ordinanza n. 26/2001, hanno ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 18 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della norma contestata, intesa nei sensi suindicati. Ed hanno svolto le seguenti osservazioni. 2.1. - In relazione al parametro individuato nell'art. 117 Cost. (nel testo vigente alla data di emanazione della legge regionale in contestazione), va rilevato che, ai sensi della citata norma costituzionale, la potesta' legislativa concorrente della Regione nelle materie di seguito indicate nel detto articolo e' soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti (o desumibili) dalle leggi dello Stato. Poiche' nella materia della "bonifica integrale", ricompresa nell'ambito della materia "agricoltura e foreste", l'unica disciplina organica si rinviene nel r.d. n. 215 del 1933 (Corte cost. n. 326/1998), e' a tale corpo normativo che occorre far riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali inderogabili. Ad avviso del collegio deve considerarsi principio fondamentale desumibile dalla citata normativa quello della concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica: concorrenza che si manifesta (Corte cost. n. 326/1998) nella ravvisata coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di bonifica, ma che sussiste anche sotto il profilo della compresenza di enti pubblici (con le menzionate peculiarita), come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario. Consegue che la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo, per effetto della loro confluenza nei consorzi di bonifica, enti pubblici, non sembra consentita al legislatore regionale, in quanto suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza, posto, come principio fondamentale inderogabile, dal ridetto r.d. n. 215 del 1933. 2.2. - Ma va ancora considerato, sempre in riferimento al parametro costituito dall'art. 117 Cost. (nel testo vigente alla data di emanazione della legge regionale in oggetto), che la norma contestata sembra altresi' lesiva del piu' generale limite all'esercizio della potesta' legislativa regionale, operante anche nelle materie di legislazione concorrente di cui all'art. 117 Cost., costituito dal divieto di intervenire sui rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte cost., sent. n. 154/1972, e successiva giurisprudenza conforme). In virtu' della norma contestata, infatti, la facolta' dei privati proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di associarsi in consorzio, ai sensi dell'art. 71 del r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 863 c.c., sarebbe esclusa nell'ambito della Regione Lombardia, per effetto della soppressione di tale categoria, determinando una palese difformita' di regime. 2.3. - La ravvisata esclusione, d'altro canto, sembra determinare altresi' violazione dell'art. 18 Cost., secondo cui i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, poiche' la norma in contestazione lede il diritto di associazione nel suo aspetto positivo, sia attuale che potenziale, poiche' non solo cancella i consorzi di miglioramento fondiario gia' esistenti, ma preclude anche la futura costituzione di siffatti enti associativi. 3. - Successivamente all'emanazione dell'ordinanza n. 26/2001, che nei suindicati termini argomentava la valutazione di non manifesta infondatezza della questione, con riferimento sia all'art. 18 che all'art. 117 Cost., e' stata promulgata ed e' entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione. Avendo ritenuto la Corte costituzionale, con ordinanza n. 14/2002, che il sopravvenuto mutamento di una delle norme costituzionali invocate come parametri di giudizio rende necessario il nuovo esame dei termini della questione, a tale adempimento provvedono queste sezioni unite, rivalutando la questione alla stregua del nuovo testo dell'art. 117 Cost. 3.1. - Dispone l'art. 117 Cost. (nuovo testo), nel comma 1, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Al riparto della potesta' legislativa tra Stato e Regioni provvedono i successivi commi 2, 3 e 4. Il comma 2 dispone che lo Stato ha competenza legislativa "esclusiva" nelle materie elencate nelle lettere da a) ad s). In particolare, per quanto puo' rilevare ai fini del presente giudizio, come sara' di seguito precisato, la lettera l) concerne le materie: "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa". Il comma 3 prevede che sono materie di legislazione "concorrente" una serie di materie successivamente elencate, tra le quali va considerata, ai fini del presente giudizio, come sara' di seguito precisato, la materia "governo del territorio", e stabilisce che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potesta' legislativa, "salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Ed infine il comma 4 reca una previsione residuale di attribuzione della potesta' legislativa, disponendo che spetta alle Regioni la potesta' legislativa (che e' da ritenere "esclusiva") in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (e, come sembra corretto ritenere, non compresa nella elencazione delle materie di legislazione concorrente di cui al comma 3). 3.2. - Il nuovo assetto costituzionale del riparto della potesta' legislativa tra Stato e Regioni, nei suindicati sensi sintetizzato, non sembra, ad avviso di queste sezioni unite, idoneo ad incidere (con eventuale effetto sanante dell'originario vizio di illegittimita' prospettato con riferimento alle norme costituzionali vigenti alla data di emanazione della legge regionale di cui trattasi) sui termini della questione come gia' sollevata. 3.2.1. - In primo luogo, dal raffronto tra il previgente art. 117 Cost. ed il nuovo testo del medesimo articolo, risulta che la materia "agricoltura e foreste", gia' attribuita dal citato art. 117, comma 2, Cost., alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni, e nel cui ambito, come determinato dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, doveva ritenersi ricompresa la materia della "bonifica integrale" (Corte cost. n. 326/1998), non e' piu' espressamente menzionata, tra le materie di legislazione concorrente ora elencate dal comma 3, dell'art. 117 Cost. (nuovo testo). Ritengono tuttavia queste sezioni unite, pur nella consapevolezza delle difficolta' interpretative che la nuova norma costituzionale pone, che, attenendo le attivita' di bonifica, oltre che allo sviluppo economico della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela, alla valorizzazione ed al corretto uso delle risorse idriche (Corte cost. n. 66/1992; n. 326/1998), e quindi alla gestione del territorio, la potesta' legislativa nella submateria "bonifica integrale", deve ritenersi attribuita, dal vigente art. 117, comma 3, Cost., alla legislazione "concorrente", nell'ambito della materia "governo nel territorio", e non ricompresa nella competenza residuale di cui all'art. 117, comma 4. Anche alla stregua del nuovo assetto costituzionale del riparto della potesta' legislativa tra Stato e Regioni, nel quale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, ultima parte, nelle materie di legislazione concorrente la determinazione dei principi fondamentali e' riservata alla legislazione dello Stato, con conseguente limite della potesta' legislativa delle Regioni, deve quindi ribadirsi il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma regionale contestata sotto il profilo del superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella materia della bonifica (anche se preesistente). Deve infatti considerarsi principio fondamentale desumibile dal r.d. n. 215 del 1933, che reca l'unica organica disciplina della materia "bonifica integrale", quello della concorrenza dell'intervento, pubblico e privato in materia di bonifica, che si manifesta nella coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di bonifica (Corte cost. n. 316/1998), ma che sussiste anche sotto il profilo della compresenza di enti pubblici (con le menzionate peculiarita), come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario. Consegue che la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo, per effetto della loro confluenza nei consorzi di bonifica, enti pubblici, non sembra consentita al legislatore regionale, in quanto suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza, posto, come principio fondamentale inderogabile, dal ridetto r.d. n. 215 del 1933. 3.2.2. - In secondo luogo, la norma contestata, in quanto prevede la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo, per effetto della loro confluenza nei consorzi di bonifica, sembra altresi' lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato riconosciuta dall'art. 117, comma 2, lettera l), nella materia "ordinamento civile". Detta materia riguarda, ad avviso di queste sezioni unite, la disciplina dei rapporti di diritto privato, ai quali, anche in relazione al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., la Costituzione vuole che sia assicurata una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, con conseguente preclusione della potesta' legislativa regionale di dare luogo a discipline divergenti (come gia' ritenuto, in via di principio, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sopra menzionata) in relazione alle regole fondamentali di diritto concernenti i rapporti tra privati. E tale ambito sembra invaso dalla norma contestata, atteso che, in base ad essa, la facolta' dei privati proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di associarsi in consorzio, ai sensi dell'art. 71 del r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 863 c.c., ed in attuazione del principio di liberta' di associazione sancito dall'art. 18 Cost., sarebbe esclusa nell'ambito della Regione Lombardia, per effetto della soppressione di tale categoria, determinando una palese difformita' di regime. 3.3. - E non sembra fuori luogo notare che il disfavore verso i consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo, del quale e' espressione la norma contestata sembra altresi' contrastare con il principio enunciato dal nuovo art. 118, comma 4, Cost., secondo il quale le Regioni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base dei principio di sussidiarieta'. 4. - Nei suindicati sensi ribadito ed integrato, alla luce della normativa costituzionale sopravvenuta, il giudizio di non manifesta infondatezza della questione, va ancora osservato che la questione e' altresi' rilevante, poiche' la decisione sulla giurisdizione e' condizionata dalla vigenza o meno della norma contestata. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale determinerebbe infatti la caducazione del potere di soppressione previsto dalla legge regionale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, in applicazione del noto criterio che contrappone la carenza assoluta di potere allo scorretto esercizio di esso, riservando al giudice amministrativo la valutazione di quest'ultimo. Ad opposta soluzione si dovrebbe invece pervenire nel caso in cui la questione fosse dichiarata non fondata. 5. - In conclusione, va sollevata questione di legittimita' costituzionale nei termini di cui al dispositivo.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 (nuovo testo), 118 (nuovo testo), 3 e 18 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984 n. 59, recante "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia", nella parte in cui dispone che: "i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.". Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al presidente della giunta regionale della Lombardia, e comunicata al presidente del consiglio regionale della Lombardia. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione. Roma, addi' 16 maggio 2002 Il primo presidente agg.: Vessia Il consigliere relatore: Preden 02C1197