N. 567 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 agosto 2002

Ordinanza  emessa  il  20  agosto  2002 dalla Corte di cassazione sui
ricorsi  riuniti  proposti  da  Regione  Lombardia  ed  altri  contro
Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed altri

Consorzi  -  Regione  Lombardia - Riordino dei consorzi di bonifica -
  Previsione dell'assunzione da parte degli stessi delle funzioni dei
  consorzi  di  miglioramento  fondiario  di  cui al R.D. 13 febbraio
  1933,  n. 215  -  Conseguente  generalizzata soppressione di questi
  ultimi - Indebita legiferazione in materia riservata al legislatore
  statale,  attesa la natura di enti associativi privati dei consorzi
  di  miglioramento  fondiario - Violazione del principio di liberta'
  di associazione - Lesione della riserva legislativa esclusiva dello
  Stato  in  materia di ordinamento civile - Lesione del principio di
  uguaglianza    in    relazione    alla   necessita'   di   uniforme
  regolamentazione  in  materia  su  tutto  il territorio nazionale -
  Violazione  del principio di sussidiareta' - Richiamo alla sentenza
  della   Corte   costituzionale   n. 326/1998  -  Riproposizione  di
  questioni  oggetto di restituzione atti, per modifica del parametro
  costituzionale,    con   ordinanza   della   Corte   costituzionale
  n. 14/2002.
- Legge  della  Regione  Lombardia  26  novembre 1984, n. 59, art. 6,
  comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 18, 117 e 118.
(GU n.2 del 15-1-2003 )
                       LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da: Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via Boncompagni
n. 71/5,  presso  lo  studio  dell'avvocato  Giuliano  Pompa,  che la
rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato Enrico Asti, giusta
delega in calce al ricorso, ricorrente;
    Contro   Consorzio   di   miglioramento  fondiario  Roggia  Desa,
Consorzio  di  miglioramento  fondiario  Roggia  Rena,  Consorzio  di
bonifica Medio Chiese, Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino,
intimati;
    E  sul  secondo  ricorso  n. 11546/1999 proposto da: Consorzio di
bonifica  Medio  Chiese  -  comprensorio n. 13, in persona del legale
rappresentante  pro  tempore,  elettivamente domiciliato in Roma, via
Isonzo  n. 50,  presso lo studio dell'avvocato Compagno Giovanni, che
lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e
ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente incidentale;
    Nonche'  contro Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa,
Consorzio  di  miglioramento  fondiario Roggia Rena, Gallina Giuseppe
Gabriele, Paterlini Cesarino, Regione Lombardia, intimati;
    E  sul  terzo  ricorso  n. 14453/1999  proposto  da: Consorzio di
miglioramento  fondiario  Roggia  Desa,  Consorzio  di  miglioramento
fondiario   Roggia   Rena,   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti  pro  tempore,  elettivamente domiciliati in Roma, via
Depretis  n. 86,  presso  lo studio dell'avvocato Giannetto Cavasola,
che  li  rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maria Cristina
Zavatti,   giusta  delega  a  margine  del  controricorso  e  ricorso
incidentale, controricorrenti e ricorrenti e incidentale;
    Contro  Regione  Lombardia,  Consorzio  di bonifica Medio Chiese,
Gallina Giuseppe Gabriele, Paterlini Cesarino, intimati;
    E  sul  quarto  ricorso  n. 14598/1999  proposto da: Consorzio di
miglioramento  fondiario  Roggia  Desa,  Consorzio  di  miglioramento
fondiario   Roggia   Rena,   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti  pro  tempore,  elettivamente domiciliati in Roma, via
Depretis  n. 86,  presso  lo studio dell'avvocato Giannetto Cavasola,
che  li  rappresenta e difende unitamente all'avvocato Maria Cristina
Zavatti,   giusta  delega  a  margine  del  controricorso  e  ricorso
incidentale, controricorrenti e ricorrenti incidentale;
    Contro  Regione  Lombardia,  in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via Boncompagni
n. 71/5,  presso  lo  studio  dell'avvocato  Giuliano  Pompa,  che la
rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato Enrico Asti, giusta
delega in calce al ricorso, controricorrente al ricorso incidentale;
    Nonche'  contro Consorzio di bonifica Medio Chiese - comprensorio
n. 13,   in   persona   del   legale   rappresentante   pro  tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Isonzo n. 50, presso lo studio
dell'avvocato Compagno Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta
delega   a   margine   del   controricorso   e  ricorso  incidentale,
controricorrente al ricorso incidentale;
    Nonche'  contro  Gallina  Giuseppe  Gabriele, Paterlini Cesarino,
intimati;
    Avverso la sentenza n. 3116/1998 della Corte d'appello di Milano,
depositata il 20 novembre 1998;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16 maggio 2002 dal consigliere dott. Roberto Preden;
    Uditi  gli  avvocati  Giuliano  Pompa,  Giovanni  Compagno, Maria
Cristina Zavatti;
    Udito  il  p.m.  in  persona dell'avvocato generale dott. Alberto
Cinque   che   ha   concluso   per  la  rimessione  atti  alla  Corte
costituzionale;

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  atto  notificato  il  17 luglio 1992, il Consorzio di
miglioramento  fondiario Roggia Desa ed il Consorzio di miglioramento
fondiario  Roggia Rena, nonche' i due rispettivi consorziati Giuseppe
Gallina  e  Cesarino  Paterlini, esponevano che la Regione Lombardia,
con  la  legge  26  novembre  1984  n. 59, aveva introdotto una nuova
disciplina  in  materia  di  bonifica  in  base  alla  quale tutto il
territorio   della  regione  era  stato  classificato  territorio  di
bonifica, da suddividere in comprensori di bonifica, per ciascuno dei
quali  era  prevista  la  costituzione  di  un consorzio di bonifica,
destinato  ad  assumere  le  funzioni  dei  consorzi di miglioramento
fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;
        che  in applicazione della detta legge era stato soppresso il
consorzio di bonifica che gestiva il Naviglio Grande Bresciano ed era
stato costituito il Consorzio di bonifica Medio Chiese;
        che  la Regione Lombardia aveva comunicato ai consorzi attori
l'intenzione   di   sopprimere  tutti  i  consorzi  di  miglioramento
fondiario ed irrigui operanti nel territorio regionale;
        che  lo  statuto  del  Consorzio  di  bonifica  Medio Chiese,
approvato   dalla  giunta  regionale,  stabilisce  che  il  consorzio
provvede  ad  assumere  le  funzioni  dei  preesistenti  consorzi  di
miglioramento fondiario;
        che,  con nota del 4 aprile 1991, il predetto consorzio aveva
invitato  i  consorzi di miglioramento fondiario Roggia Desa e Roggia
Rena ad avviare le procedure di inquadramento della loro attivita' in
seno al consorzio di bonifica.
    Tanto  premesso,  convenivano  davanti  al Tribunale di Milano la
Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese per sentir
accertare  il  diritto dei consorzi di miglioramento fondiario Roggia
Desa  e  Roggia Rena di esistere, di continuare a svolgere la propria
attivita', di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi.
    I  convenuti  eccepivano  il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario.
    Il  tribunale,  con  sentenza  del  19 maggio 1997, dichiarava il
difetto di giurisdizione.
    Pronunciando sull'appello dei consorzi di miglioramento fondiario
Roggia  Desa  e  Roggia  Rena,  al quale avevano resistito la Regione
Lombardia  ed  il  Consorzio  di  bonifica  Medio Chiese, la Corte di
appello  di Milano, con sentenza del 20 novembre 1998, lo accoglieva;
dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario; rimetteva le parti
davanti al tribunale.
    Avverso  la  sentenza  hanno  proposto  separatamente ricorso per
cassazione  la  Regione  Lombardia  ed il Consorzio di bonifica Medio
Chiese,  sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
per  essere la controversia attribuita alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
    Ad   entrambi  i  ricorsi  hanno  congiuntamente  resistito,  con
controricorso,  i  consorzi  di miglioramento fondiario Roggia Desa e
Roggia  Rena,  proponendo  ricorso  incidentale  condizionato, con il
quale  hanno  chiesto  che sia affermata la giurisdizione del giudice
ordinario,  previa  eventuale  rimessione  alla  Corte costituzionale
della   questione   di   illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale  n. 59 del 1984, sulla base dei principi enunciati da detta
Corte con la sentenza n. 326 del 1998.
    Con  ordinanza  del  16  gennaio 2001 n. 26, queste sezioni unite
hanno   sollevato,   in   riferimento   agli  artt. 117  e  18  della
Costituzione,    la    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre
1984  n. 59,  recante  "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia",
nella  parte  in  cui dispone che "I consorzi di bonifica assumono le
funzioni  dei  consorzi  di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13
febbraio 1933 n. 215".
    La Corte costituzionale, con ordinanza del 30 gennaio 2002 n. 14,
ha  disposto  la restituzione degli atti alla Corte di cassazione per
il  riesame  dei  termini  della  questione  sollevata in riferimento
all'art. 117  Cost.,  stante  il  sopravvenuto  mutamento,  ad  opera
dell'art. 3  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha
interamente   sostituito   l'art. 117   Cost.,  di  una  delle  norme
costituzionali invocate come parametro.
    I  ricorsi  sono  quindi ritornati all'esame delle sezioni unite,
che li ha trattati all'udienza del 16 maggio 2002.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con  l'ordinanza  n. 26/2001,  queste  sezioni unite hanno
sollevato,  in riferimento agli artt. 117 e 18 della Costituzione, la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della
legge  della  Regione  Lombardia  26  novembre  1984  n. 59,  recante
"Riordino  dei  consorzi  di  bonifica. Ecologia", nella parte in cui
dispone  che:  "I  consorzi  di  bonifica  assumono  le  funzioni dei
consorzi  di  miglioramento fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933
n. 215", svolgendo le seguenti considerazioni.
    1.1.  -  La legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984 n. 59,
recante  "Riordino  dei  consorzi  di  bonifica.  Ecologia", prevede,
all'art. 5,  che  e'  classificato  territorio  di  bonifica tutto il
territorio  regionale al quale si applica la legge regionale 5 maggio
1975 n. 66 (comma 1);
        che   il   consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta
regionale,  delibera la suddivisione dell'intero territorio di cui al
comma  precedente  in  comprensori  di bonifica, avendo riguardo alle
esigenze  di  coordinamento  degli  interventi  nell'ambito di unita'
idrografiche  funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste
dal  piano  di  risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge
regionale 20 marzo 1990 n. 32 (comma 2);
        che  in  ciascun  comprensorio  di  bonifica e' costituito un
consorzio  ente  di  diritto  pubblico, che provvede alla esecuzione,
alla  manutenzione  e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica
(comma 3, prima parte);
        che  i  singoli statuti consortili possono comunque prevedere
autonomia  gestionale  amministrativa a soggetti operanti nel settore
della   bonifica   e  dell'irrigazione  all'interno  dei  comprensori
consortili (comma 3, seconda parte);
        che per il coordinamento delle attivita' di consorzi finitimi
la giunta regionale puo' costituire consorzi di secondo grado a norma
del successivo art. 37 (comma 4).
    La citata legge dispone, all'art. 6, che fanno parte dei consorzi
di   bonifica  i  proprietari  degli  immobili  ubicati  nei  singoli
comprensori  nonche'  i  conduttori  che,  ai  sensi  della  legge 11
febbraio  1971  n. 11,  o  in forza degli statuti consortili, abbiano
obblighi  di  contribuenza  (comma  1);  e stabilisce, inoltre, che i
consorzi   di   bonifica   assumono   le  funzioni  dei  consorzi  di
miglioramento  fondiario di cui al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, e di
tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonche' quelle
dei  consorzi  di  utilizzazione  idrica,  relativamente  alle utenze
irrigue  e  di  colo  che  si esercitano nei canali di bonifica e nei
corsi d'acqua che interessano il territorio consortile (comma 2).
    Le  iniziative  assunte,  nel  quadro  della nuova disciplina, da
parte  della  Regione  Lombardia  e  dell'ente  di nuova costituzione
denominato Consorzio di bonifica Medio Chiese, per l'attuazione della
norma  che  prevede  l'assunzione  delle  funzioni  dei  consorzi  di
miglioramento  fondiario  da  parte dei consorzi di bonifica di nuova
costituzione, hanno determinato i consorzi di miglioramento fondiario
Roggia  Desa  e  Roggia  Rena  (con  l'adesione  di due consorziati),
invitati a confluire nel nuovo ente, con conseguente loro estinzione,
ad  agire davanti al Tribunale di Milano, nei confronti della Regione
Lombardia  e  del  Consorzio  di  bonifica  Medio  Chiese, per sentir
accertare il proprio diritto di esistere, di continuare a svolgere la
propria attivita', di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi.
    In  relazione  a  tale pretesa e' sorta questione sulla spettanza
della giurisdizione al giudice ordinario o al giudice amministrativo;
questione   sulla   quale   queste  sezioni  unite  sono  chiamate  a
pronunciarsi.
    1.2.   -   Con   riguardo   allo  scioglimento  dei  consorzi  di
miglioramento  fondiario,  previsto dall'art. 6, comma 2, della legge
della Regione Lombardia n. 59 del 1984, queste sezioni unite, in sede
di  regolamento preventivo di giurisdizione proposto in altro analogo
giudizio  promosso  da un consorzio di miglioramento fondiario, hanno
avuto  modo  di statuire che il provvedimento della Regione Lombardia
che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della citata legge, ed in forza delle
competenze  ad  essa  trasferite  dal d.P.R. n. 616 del 1977, sciolga
consorzi   di   miglioramento   fondiario   e   disponga  l'immediata
successione  ad essi di consorzi di bonifica e' espressione di poteri
autoritativi  dell'amministrazione  regionale,  finalizzati alla cura
del  pubblico  interesse,  rispetto  ai  quali la posizione dell'ente
disciolto  e'  soltanto  di interesse legittimo e tutelabile, quindi,
davanti  al  giudice  amministrativo,  senza  che accanto ad essa sia
ipotizzabile  la  concorrente  esistenza  di una posizione di diritto
soggettivo  di  esistenza,  nonche'  di  gestione e conservazione del
proprio   patrimonio,  del  quale  l'ente  medesimo  possa  domandare
l'accertamento al giudice ordinario (sent. n. 4390/1994).
    La  richiamata  pronuncia  ha  altresi' esaminato la questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 117  e 18
Cost.,  delle  citate norme della legge regionale, nella parte in cui
prevedono  il generalizzato venir meno delle funzioni dei consorzi di
miglioramento  fondiario,  enti associativi di natura privata, e l'ha
ritenuta  manifestamente  infondata, traendo argomento dalla sentenza
della  Corte  costituzionale  n. 66  del  1992, che ha dichiarato non
fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della
legge  della  Regione EmiliaRomagna 23 aprile 1987 n. 16, nella parte
in  cui  prevede  che  tutto il territorio regionale sia classificato
territorio di bonifica.
    1.3.  -  Dalle  conclusioni  alle  quali e' pervenuta la sentenza
n. 4390/1994  ritengono  queste  sezioni  unite di discostarsi per le
considerazioni che seguono.
    1.3.1.   -   La   citata   sentenza   ha  attribuito  al  giudice
amministrativo  la  giurisdizione  sulla  controversia concernente la
contestata  soppressione  dei consorzi di miglioramento fondiario sul
rilievo  che il provvedimento di scioglimento non era stato emesso in
carenza di potere (con conseguente devoluzione della giurisdizione al
giudice  ordinario), poiche' il potere di soppressione trovava la sua
fonte  in  una  legge  regionale,  colpita  da  dubbi  manifestamente
infondati  di  non  conformita'  alla  Costituzione  sotto il profilo
dell'inosservanza  del  limite  dei  principi  fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.).
    Per disattendere i prospettati dubbi, la sentenza n. 4390/1994 ha
espressamente  richiamato una pronuncia della Corte costituzionale, e
precisamente  la  sentenza  n. 66  del 1992, resa in riferimento alla
legge  della  Regione  Emilia-Romagna  23  aprile 1987 n. 16, recante
"Nuove norme in materia di enti di bonifica".
    Va  tuttavia rilevato che la sentenza n. 66 del 1992 era chiamata
a  stabilire  se  fosse  lesivo  dei principi fondamentali desumibili
dalla  legislazione statale in materia di bonifica, ed in particolare
dal  r.d.  13  febbraio  1933  n. 215,  l'art. 3  della  citata legge
regionale,  nella  parte  in  cui  prevede  che  tutto  il territorio
regionale  sia  classificato territorio di bonifica, in contrasto, ad
avviso  del  giudice  a  quo,  con  il  principio  per  il  quale  e'
coessenziale  alla  nozione  di  bonifica  l'indicazione  di  zone di
territorio  determinate  e  specifiche  da  assoggettare  al relativo
regime  giuridico  (principio  di "specialita'" della bonifica). E la
Corte  costituzionale  ha  dichiarato  non  fondata la questione, sul
rilievo   che   tale   onnicomprensiva   classificazione   costituiva
espressione  di funzioni prodromiche rispetto alla perimetrazione dei
comprensori  ed  alla  definizione  dei  programmi di bonifica, e non
comportava  quindi  la  generalizzata  sottoposizione  del territorio
regionale  ai  vincoli di bonifica, ne' pregiudicava il principio che
tali  vincoli  siano  imposti  soltanto  in  dipendenza di un bisogno
effettivo  del  territorio  considerato  e  che  i  contributi  siano
richiesti  ai  privati  soltanto  in  ragione  dei  benefici  da essi
conseguiti per effetto delle opere di bonifica.
    Non  sembra,  quindi,  che dalla suindicata pronuncia della Corte
costituzionale  possano  trarsi principi o argomenti significativi ai
fini  del  vaglio  della  diversa  questione,  sollevata nel presente
giudizio,  concernente  la  legittimita' di un intervento legislativo
della Regione, in materia di bonifica, incidente sugli enti che, alla
stregua del r.d. n. 215 del 1933, operano nel settore.
    1.3.2. - Proprio di tale questione si e' invece occupata la Corte
costituzionale  con la sentenza n. 326/1998, resa in riferimento alla
legge  della  Regione Marche 9 maggio 1997 n. 30, recante "Disciplina
regionale  della  bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in
attuazione  della  legge  8  giugno  1990  n. 142.  Soppressione  dei
consorzi di bonifica".
    La  sentenza  n. 326/1998  ha  infatti  ritenuto  illegittima, in
riferimento   all'art. 117   Cost.,   perche'   lesiva  dei  principi
fondamentali  desumibili  dalla legislazione statale - e segnatamente
dal  r.d.  n. 215  del  1933,  che  ancora  detta  l'unica disciplina
organica  della  bonifica integrale -, la generalizzata soppressione,
nella  Regione  Marche, della categoria dei consorzi di bonifica, con
il conseguente passaggio alle province di tutte le loro funzioni.
    La  decisione  e'  incentrata  sul rilievo della duplicita' delle
funzioni,  pubbliche  e  private, svolte dai consorzi di bonifica, in
relazione  alle opere di bonifica di cui al titolo II del r.d. n. 215
del  1933,  da  un  lato  quali concessionari, per l'esecuzione delle
opere  di  competenza  dello Stato (capo III del titolo II), da altro
lato  quali enti costituenti espressione dei proprietari interessati,
per l'esecuzione delle opere di competenza privata (capo V del titolo
II).
    Ha  osservato la Corte costituzionale che i consorzi di bonifica,
pur   essendo   espressamente  qualificati  come  persone  giuridiche
pubbliche (art. 59, comma 1, r.d. n. 215 del 1933; art. 862, comma 4,
c.c.),  e  come  tali  configurandosi  in  quanto soggetti titolari o
partecipi  di  funzioni  amministrative,  in  forza  di  legge  o  di
concessione  statale  (ora  regionale),  in  relazione alle opere del
primo  tipo,  costituiscono tuttavia anche lo strumento attraverso il
quale  i proprietari privati, associandosi, adempiono agli obblighi e
si ripartiscono gli oneri su di loro gravanti in relazione alle opere
di bonifica del secondo tipo.
    Cio'  premesso,  ha  statuito  la  Corte costituzionale che fanno
parte   dei   principi  fondamentali  della  materia  della  bonifica
integrale,  inclusa  in quella concernente l'agricoltura e le foreste
(prevista  dall'art. 117 Cost. ed individuata dall'art. 66 del d.P.R.
n. 616  del  1977), non derogabili ad opera del legislatore regionale
nell'esercizio   della  potesta'  legislativa  concorrente,  "sia  la
distinzione  tra  opere  di  bonifica  di  competenza  pubblica (gia'
statale),   caratterizzate  da  una  preminente  finalizzazione  agli
interessi  pubblici  legati  alla  bonifica,  e  opere  di competenza
privata,  in  quanto  di  interesse particolare dei fondi inclusi nel
comprensorio  di  bonifica;  sia  il  connesso  duplice carattere dei
consorzi,  e  in  particolare  la  loro  qualificazione  come  enti a
struttura  associativa.  Onde  solo  il  legislatore statale potrebbe
sciogliere  definitivamente  l'intreccio di pubblico e di privato che
nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni
dell'autonomia  privata  dai  caratteri pubblicistici impressi a tali
enti   dalla   legislazione   precostituzionale".  E  cio'  anche  in
conseguenza  "del  limite,  che il legislatore regionale incontra, di
non  poter  alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la
disciplina dei rapporti tra privati.".
    1.3.3. - Dei suindicati principi occorre tenere conto al fine del
vaglio  di non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  della  legge  della Regione Lombardia n. 59 del 1984,
nella  parte in cui prevede la generalizzata assunzione, da parte dei
consorzi   di   bonifica,  delle  funzioni  svolte  dai  consorzi  di
miglioramento fondiario.
    1.3.4.  - Vanno anzitutto individuate la natura e le funzioni dei
consorzi  di  miglioramento  fondiario  nell'ambito  della disciplina
della bonifica integrale dettata dal r.d. n. 215 del 1933.
    L'art. 1  del  titolo I del citato r.d. dispone che alla bonifica
integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante "opere
di  bonifica"  e di "miglioramento fondiario". Le "opere di bonifica"
sono  quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori a
vantaggio  di  un  intero  territorio.  Le  "opere  di  miglioramento
fondiario"  sono  quelle  che  si  compiono a vantaggio di uno o piu'
fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.
    Le  opere  di  bonifica  (titolo  II)  si distinguono in opere di
competenza  dello  Stato  (capo  III), ed opere di competenza privata
(capo  V): ad entrambe provvedono i consorzi di bonifica, in veste di
concessionari,   per   le  prime,  o  su  richiesta  dei  proprietari
interessati, per le seconde.
    Le  opere  di  miglioramento  fondiario  indipendenti da un piano
generale di bonifica sono analiticamente individuate dall'art. 43 del
titolo  III,  che  prevede  per  esse  la  concessione di un sussidio
statale o l'accesso a mutui agevolati.
    In  correlazione  a  tale disposizione, l'art. 71 del capo II del
titolo V, prevede che per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di
opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini
dell'art. 43,  possono  costituirsi  consorzi, con le forme stabilite
per  i  consorzi  di bonifica. A tali consorzi sono applicabili varie
norme  relative ai consorzi di bonifica, ed in particolare l'art. 62,
in tema di modificazioni e soppressione.
    A sua volta l'art. 863 c.c., dopo aver ribadito, nel primo comma,
che   possono   essere   costituiti  consorzi  per  l'esecuzione,  la
manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni
a  piu'  fondi  e  indipendenti  da  un  piano  generale di bonifica,
dispone,   nel   secondo  comma,  che  tali  consorzi  "sono  persone
giuridiche  private".  Precisa inoltre che "possono tuttavia assumere
il  carattere  di  persone  giuridiche  pubbliche quando, per la loro
vasta  estensione  territoriale o per la particolare importanza delle
loro   funzioni   ai  fini  dell'incremento  della  produzione,  sono
riconosciuti  di interesse nazionale con provvedimento dell'autorita'
amministrativa".
    Ora,  alla  stregua  delle  suindicate  disposizioni,  non sembra
sussistere  dubbio sulla qualificazione dei consorzi di miglioramento
fondiario,  nella loro configurazione ordinaria (la sola che viene in
considerazione  nel presente giudizio), come enti associativi privati
preposti  all'esecuzione  ed  alla gestione di opere di miglioramento
fondiario nell'interesse dei fondi dei soggetti associati, a spese di
questi ultimi, ma con il concorso di sussidi pubblici ed agevolazioni
creditizie, e sulla conseguente natura privata delle funzioni svolte,
in  quanto  essenzialmente  rivolte  alla  soddisfazione di interessi
privati,  ancorche'  realizzino,  di  riflesso, uno scopo di pubblico
interesse (come prevede il gia' citato art. 1).
    1.3.5.  -  A  questo  punto  occorre  stabilire  quale  incidenza
dispieghi,  nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, la
legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984.
    Viene  in  considerazione,  in particolare, l'art. 6, comma 2, di
detta  legge, nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica
assumono  le  funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui
al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215.".
    Ora,  per  un  verso  va  notato  che le funzioni dei consorzi di
miglioramento fondiario riguardano, come gia' rilevato, l'esecuzione,
la  manutenzione  e  l'esercizio  di opere di miglioramento fondiario
comuni  a piu' fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica,
e  nell'espletamento di dette funzioni, consistenti nello svolgimento
di  attivita'  materiali  e  gestionali  a  vantaggio  dei  fondi dei
proprietari    associati,   si   esauriscono   pertanto   i   compiti
istituzionali dell'ente associativo privato.
    Per  altro  verso,  occorre  rilevare che, diversamente da quanto
ritenuto  dalla  Corte  d'appello,  la  norma  non pone distinzioni o
riserve,  di  guisa  che  il  subentro  dei consorzi di bonifica deve
essere  inteso  come  assunzione  della  totalita'  delle  suindicate
funzioni, nessuna esclusa, dei consorzi di miglioramento fondiario.
    Deve    conclusivamente    ritenersi   che   l'attuazione   della
disposizione  in  esame  avra'  l'effetto  di determinare il completo
venir  meno  dei  compiti istituzionali dei consorzi di miglioramento
fondiario,  l'integrale  svuotamento  delle funzioni loro proprie, e,
conseguentemente, la loro estinzione.
    Va  poi  sottolineato  che  la  norma,  destinata  a  spiegare il
menzionato  effetto  estintivo,  ha  portata  generale,  in quanto la
soppressione    riguarda   l'intera   categoria   dei   consorzi   di
miglioramento fondiario nell'ambito della Regione Lombardia, non gia'
singoli consorzi. Non giova quindi invocare, a sostegno del potere di
soppressione,  l'art. 62  del  r.d.  n. 215  del 1933, richiamato dal
successivo  art. 71,  poiche'  tale  disposizione riguarda il diverso
caso  di provvedimenti modificativi o estintivi concernenti i singoli
consorzi,  e  cioe'  di provvedimenti che si ricollegano ai poteri di
conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorita' amministrativa
nei   confronti   dei   consorzi   di  bonifica  e  dei  consorzi  di
miglioramento fondiario (artt. da 60 a 66 del r.d.).
    E   si   deve  altresi'  ritenere  che  la  prevista  progressiva
estinzione  dei  consorzi di miglioramento fondiario preesistenti, in
quanto riferita all'intera categoria, determina anche una preclusione
per  la  costituzione  di  nuovi  consorzi di tal genere da parte dei
privati.
    2. - Tanto   premesso,   le   sezioni   unite,   con  l'ordinanza
n. 26/2001,   hanno   ritenuto   non   manifestamente  infondata,  in
riferimento  agli  artt. 117 e 18 Cost., la questione di legittimita'
costituzionale  della  norma contestata, intesa nei sensi suindicati.
Ed hanno svolto le seguenti osservazioni.
    2.1.  - In relazione al parametro individuato nell'art. 117 Cost.
(nel  testo  vigente alla data di emanazione della legge regionale in
contestazione),   va  rilevato  che,  ai  sensi  della  citata  norma
costituzionale,  la  potesta'  legislativa  concorrente della Regione
nelle  materie  di seguito indicate nel detto articolo e' soggetta al
limite dei principi fondamentali stabiliti (o desumibili) dalle leggi
dello Stato.
    Poiche'  nella  materia  della  "bonifica  integrale", ricompresa
nell'ambito della materia "agricoltura e foreste", l'unica disciplina
organica   si   rinviene  nel  r.d.  n. 215  del  1933  (Corte  cost.
n. 326/1998),  e'  a tale corpo normativo che occorre far riferimento
per l'individuazione dei principi fondamentali inderogabili.
    Ad  avviso  del collegio deve considerarsi principio fondamentale
desumibile   dalla   citata   normativa   quello   della  concorrenza
dell'intervento   pubblico   e   privato   in  materia  di  bonifica:
concorrenza   che   si  manifesta  (Corte  cost.  n. 326/1998)  nella
ravvisata  coesistenza  di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di
bonifica, ma che sussiste anche sotto il profilo della compresenza di
enti  pubblici  (con  le  menzionate peculiarita), come i consorzi di
bonifica,   e  di  enti  associativi  privati,  come  i  consorzi  di
miglioramento fondiario.
    Consegue  che  la  generalizzata  soppressione  dei  consorzi  di
miglioramento  fondiario,  enti  privati a carattere associativo, per
effetto   della  loro  confluenza  nei  consorzi  di  bonifica,  enti
pubblici,  non  sembra consentita al legislatore regionale, in quanto
suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza,
posto,  come  principio  fondamentale  inderogabile, dal ridetto r.d.
n. 215 del 1933.
    2.2.  -  Ma  va  ancora  considerato,  sempre  in  riferimento al
parametro costituito dall'art. 117 Cost. (nel testo vigente alla data
di  emanazione  della  legge  regionale  in  oggetto),  che  la norma
contestata   sembra   altresi'   lesiva   del  piu'  generale  limite
all'esercizio  della  potesta'  legislativa regionale, operante anche
nelle  materie di legislazione concorrente di cui all'art. 117 Cost.,
costituito  dal  divieto  di  intervenire  sui  rapporti  di  diritto
privato,   la  cui  disciplina  deve  essere  uniforme  su  tutto  il
territorio  nazionale  (Corte  cost., sent. n. 154/1972, e successiva
giurisprudenza conforme).
    In  virtu'  della  norma  contestata,  infatti,  la  facolta' dei
privati  proprietari  di fondi interessati all'esecuzione di opere di
miglioramento   fondiario   di  associarsi  in  consorzio,  ai  sensi
dell'art. 71  del  r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 863 c.c., sarebbe
esclusa  nell'ambito  della  Regione  Lombardia,  per  effetto  della
soppressione  di  tale categoria, determinando una palese difformita'
di regime.
    2.3. - La ravvisata esclusione, d'altro canto, sembra determinare
altresi' violazione dell'art. 18 Cost., secondo cui i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non  sono  vietati ai singoli dalla legge penale, poiche' la norma in
contestazione  lede  il  diritto  di  associazione  nel  suo  aspetto
positivo,  sia  attuale  che  potenziale, poiche' non solo cancella i
consorzi di miglioramento fondiario gia' esistenti, ma preclude anche
la futura costituzione di siffatti enti associativi.
    3. - Successivamente  all'emanazione  dell'ordinanza  n. 26/2001,
che   nei  suindicati  termini  argomentava  la  valutazione  di  non
manifesta   infondatezza   della   questione,   con  riferimento  sia
all'art. 18 che all'art. 117 Cost., e' stata promulgata ed e' entrata
in  vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al
titolo  V  della  parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha
sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione.
    Avendo   ritenuto   la   Corte   costituzionale,   con  ordinanza
n. 14/2002,   che  il  sopravvenuto  mutamento  di  una  delle  norme
costituzionali  invocate  come parametri di giudizio rende necessario
il  nuovo  esame  dei  termini  della  questione,  a tale adempimento
provvedono  queste  sezioni  unite,  rivalutando  la  questione  alla
stregua del nuovo testo dell'art. 117 Cost.
    3.1.  -  Dispone l'art. 117 Cost. (nuovo testo), nel comma 1, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto   della   Costituzione,   nonche'   dei   vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Al  riparto  della  potesta'  legislativa  tra  Stato  e  Regioni
provvedono i successivi commi 2, 3 e 4.
    Il  comma  2  dispone  che  lo  Stato  ha  competenza legislativa
"esclusiva"  nelle  materie  elencate  nelle  lettere da a) ad s). In
particolare,  per quanto puo' rilevare ai fini del presente giudizio,
come  sara'  di seguito precisato, la lettera l) concerne le materie:
"giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile e penale;
giustizia amministrativa".
    Il comma 3 prevede che sono materie di legislazione "concorrente"
una  serie  di  materie  successivamente  elencate,  tra  le quali va
considerata,  ai  fini  del  presente giudizio, come sara' di seguito
precisato,  la  materia  "governo  del territorio", e stabilisce che,
nelle  materie  di  legislazione  concorrente, spetta alle Regioni la
potesta'  legislativa,  "salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
    Ed   infine   il   comma  4  reca  una  previsione  residuale  di
attribuzione  della  potesta' legislativa, disponendo che spetta alle
Regioni  la  potesta' legislativa (che e' da ritenere "esclusiva") in
riferimento   ad   ogni  materia  non  espressamente  riservata  alla
legislazione  dello  Stato  (e,  come  sembra  corretto ritenere, non
compresa  nella elencazione delle materie di legislazione concorrente
di cui al comma 3).
    3.2. - Il nuovo assetto costituzionale del riparto della potesta'
legislativa  tra  Stato e Regioni, nei suindicati sensi sintetizzato,
non  sembra,  ad  avviso  di queste sezioni unite, idoneo ad incidere
(con    eventuale    effetto   sanante   dell'originario   vizio   di
illegittimita'  prospettato con riferimento alle norme costituzionali
vigenti  alla  data  di  emanazione  della  legge  regionale  di  cui
trattasi) sui termini della questione come gia' sollevata.
    3.2.1. - In primo luogo, dal raffronto tra il previgente art. 117
Cost. ed il nuovo testo del medesimo articolo, risulta che la materia
"agricoltura  e  foreste", gia' attribuita dal citato art. 117, comma
2,  Cost., alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni, e nel
cui ambito, come determinato dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977,
doveva  ritenersi  ricompresa  la  materia della "bonifica integrale"
(Corte  cost. n. 326/1998), non e' piu' espressamente menzionata, tra
le  materie  di  legislazione  concorrente  ora elencate dal comma 3,
dell'art. 117 Cost. (nuovo testo).
    Ritengono tuttavia queste sezioni unite, pur nella consapevolezza
delle  difficolta'  interpretative  che la nuova norma costituzionale
pone,  che,  attenendo  le  attivita'  di  bonifica,  oltre  che allo
sviluppo economico della produzione agricola, alla difesa del suolo e
dell'ambiente,  alla  tutela,  alla valorizzazione ed al corretto uso
delle risorse idriche (Corte cost. n. 66/1992; n. 326/1998), e quindi
alla   gestione   del   territorio,  la  potesta'  legislativa  nella
submateria  "bonifica  integrale",  deve  ritenersi  attribuita,  dal
vigente  art. 117,  comma  3, Cost., alla legislazione "concorrente",
nell'ambito  della materia "governo nel territorio", e non ricompresa
nella competenza residuale di cui all'art. 117, comma 4.
    Anche  alla  stregua del nuovo assetto costituzionale del riparto
della  potesta'  legislativa tra Stato e Regioni, nel quale, ai sensi
dell'art. 117,  comma  3, ultima parte, nelle materie di legislazione
concorrente  la determinazione dei principi fondamentali e' riservata
alla  legislazione dello Stato, con conseguente limite della potesta'
legislativa  delle  Regioni, deve quindi ribadirsi il giudizio di non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
della norma regionale contestata sotto il profilo del superamento del
limite  dei  principi  fondamentali  che  emergono dalla legislazione
statale nella materia della bonifica (anche se preesistente).
    Deve  infatti  considerarsi principio fondamentale desumibile dal
r.d.  n. 215  del  1933,  che  reca l'unica organica disciplina della
materia    "bonifica    integrale",    quello    della    concorrenza
dell'intervento,  pubblico  e  privato in materia di bonifica, che si
manifesta   nella  coesistenza  di  tali  caratteri  nell'ambito  dei
consorzi di bonifica (Corte cost. n. 316/1998), ma che sussiste anche
sotto   il  profilo  della  compresenza  di  enti  pubblici  (con  le
menzionate  peculiarita),  come  i  consorzi  di  bonifica, e di enti
associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario.
    Consegue  che  la  generalizzata  soppressione  dei  consorzi  di
miglioramento  fondiario,  enti  privati a carattere associativo, per
effetto   della  loro  confluenza  nei  consorzi  di  bonifica,  enti
pubblici,  non  sembra consentita al legislatore regionale, in quanto
suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza,
posto,  come  principio  fondamentale  inderogabile, dal ridetto r.d.
n. 215 del 1933.
    3.2.2. - In secondo luogo, la norma contestata, in quanto prevede
la   generalizzata   soppressione   dei   consorzi  di  miglioramento
fondiario,  enti  privati  a carattere associativo, per effetto della
loro  confluenza  nei  consorzi  di  bonifica, sembra altresi' lesiva
della  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  riconosciuta
dall'art. 117,  comma  2,  lettera  l),  nella  materia  "ordinamento
civile".
    Detta  materia  riguarda,  ad  avviso di queste sezioni unite, la
disciplina  dei  rapporti  di  diritto  privato,  ai  quali, anche in
relazione  al  principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., la
Costituzione  vuole  che sia assicurata una regolamentazione uniforme
su  tutto  il territorio nazionale, con conseguente preclusione della
potesta'  legislativa regionale di dare luogo a discipline divergenti
(come  gia' ritenuto, in via di principio, dalla giurisprudenza della
Corte  costituzionale  sopra  menzionata)  in  relazione  alle regole
fondamentali di diritto concernenti i rapporti tra privati.
    E  tale  ambito sembra invaso dalla norma contestata, atteso che,
in  base  ad  essa,  la  facolta'  dei  privati  proprietari di fondi
interessati  all'esecuzione  di  opere  di miglioramento fondiario di
associarsi  in  consorzio,  ai sensi dell'art. 71 del r.d. n. 215 del
1933 e dell'art. 863 c.c., ed in attuazione del principio di liberta'
di   associazione   sancito   dall'art. 18   Cost.,  sarebbe  esclusa
nell'ambito  della  Regione Lombardia, per effetto della soppressione
di tale categoria, determinando una palese difformita' di regime.
    3.3.  -  E non sembra fuori luogo notare che il disfavore verso i
consorzi   di  miglioramento  fondiario,  enti  privati  a  carattere
associativo,  del  quale  e'  espressione  la norma contestata sembra
altresi'  contrastare  con il principio enunciato dal nuovo art. 118,
comma  4,  Cost.,  secondo il quale le Regioni favoriscono l'autonoma
iniziativa  dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attivita'   di  interesse  generale,  sulla  base  dei  principio  di
sussidiarieta'.
    4. - Nei  suindicati sensi ribadito ed integrato, alla luce della
normativa  costituzionale  sopravvenuta, il giudizio di non manifesta
infondatezza della questione, va ancora osservato che la questione e'
altresi'  rilevante,  poiche'  la  decisione  sulla  giurisdizione e'
condizionata dalla vigenza o meno della norma contestata.
    La  dichiarazione di illegittimita' costituzionale determinerebbe
infatti  la  caducazione  del  potere  di soppressione previsto dalla
legge  regionale,  con conseguente attribuzione della controversia al
giudice  ordinario, in applicazione del noto criterio che contrappone
la  carenza  assoluta  di  potere  allo  scorretto esercizio di esso,
riservando  al giudice amministrativo la valutazione di quest'ultimo.
Ad  opposta soluzione si dovrebbe invece pervenire nel caso in cui la
questione fosse dichiarata non fondata.
    5. - In  conclusione,  va  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale nei termini di cui al dispositivo.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli  artt. 117  (nuovo  testo),  118  (nuovo  testo),  3  e 18 della
Costituzione,    la    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26 novembre
1984  n. 59,  recante  "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia",
nella  parte  in cui dispone che: "i consorzi di bonifica assumono le
funzioni  dei  consorzi  di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13
febbraio 1933, n. 215.".
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in causa, nonche' al presidente della giunta
regionale  della  Lombardia, e comunicata al presidente del consiglio
regionale della Lombardia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio delle Sezioni
unite civili della Corte di cassazione.
        Roma, addi' 16 maggio 2002
                  Il primo presidente agg.: Vessia
                  Il consigliere relatore: Preden
02C1197