N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2001
Ordinanza emessa il 28 novembre 2001 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria sez. staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro comune di Reggio Calabria ed altre Edilizia e urbanistica - Regione Calabria - Opere pubbliche o di pubblico interesse per il trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni (nella specie: traliccio metallico di 37 m. ancorato a basamento di cemento con antenna elettromagnetica al vertice, ad uso della telefonia mobile) - Realizzazione sottoposta a mera autorizzazione del sindaco (a prescindere dalla destinazione di zona prevista dal P.R.G.) anziche' a concessione edilizia, come previsto dalla normativa statale - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio della tutela dell'ambiente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 345/1997 - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per ius superveniens con ord. n. 553/00. -Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1 e 6. - Costituzione, artt. 3, 9 e 117.(GU n.8 del 20-2-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1227/1998, proposto dai signori Santo Latella (nato il 23 dicembre 1964), Angelo Latella (nato il 23 gennaio 1975), Vittoria Latella (nata il 2 maggio 1958), Consolato Latella (nato il 5 gennaio 1963), Carmelo Musarella (nato il 23 gennaio 1975), Vittoria Latella (nata il 2 maggio 1967), Consolato Latella (nato il 5 gennaio 1963), Fortunato Cuzzola (nato l'8 gennaio 1958), Domenico Ricciardi (nato il 24 settembre 1952), Antonino Lagana' (nato il 23 agosto 1963), Giacomo Latella (nato il 30 ottobre 1957), Santo Latella (nato il 2 maggio 1964) ed Antonino Alampi (nato il 9 dicembre 1961), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Santostefano ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Filippini n. 38/a; Contro il comune di Reggio Calabria, persona pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1; nonche' nei confronti di Telecom Italia Mobile - Tim S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Aldo Ancora, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, dall'avv.. Carlo Celani e dall'avv. Sivio Dattola ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di quest'ultimo, via P. Foti n. 1; di Telecom ltalia, S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; di Telecom Italia S.p.a. - Area territoriale Sud 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Per l'annullamento dell'autorizzazione n. 8 del 30 aprile 1998, rilasciata dal dirigente dell'ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio Calabria su richiesta della Telecom Italia S.p.a. - Area territoriale sud 2, relativa all'installazione, in localita' "Pellaro" di un palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Reggio Calabria e della Telecom Italia mobile - Tim S.p.a.; Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 628 del 2 dicembre 1998, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato; Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 1024 del 31 agosto 1999, che sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti del medesimo alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 3, 9 e 117, della Costituzione, dell'art. 56, primo e sesto comma della legge reg. cal. n. 10/1997, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata; Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 553 del 6 dicembre 2000, che ordina la restituzione degli atti a questo tribunale, ai fini della valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione di costituzionalita', alla luce del sopravvenuto quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge reg. cal. n. 14/1999; Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il consigliere Giuseppe Caruso; Uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2001, l'avv. n. Santostefano per i ricorrenti e l'avv. M. De Tommasi per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerto in diritto quanto segue: Fatto e diritto I signori Latella ed altri (in epigrafe specificati) sono residenti a Reggio Calabria ed abitano nel quartiere Pellaro - Lume, nei pressi di un impianto, con annesso container di forma rettangolare di m. 2,5 x m. 6 x m. 3 di altezza, consistente in un traliccio metallico alto m. 37 circa, ancorato ad un basamento in cemento armato, con antenna elettromagnetica al vertice, ad uso della telefonia mobile. Con atto notificato il 27 ottobre 1998 e depositato il 14 novembre 1998, essi impugnano il provvedimento del comune di Reggio Calabria che ha consentito la realizzazione di detto impianto, e cioe' l'autorizzazione n. 8 del 30 aprile 1998, rilasciata dal dirigente dell'ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio Calabria su richiesta della Telecom Italia S.p.a. - Area territoriale Sud 2, relativa all'installazione, in localita' "Pellaro" di "un palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile". Deducono i seguenti motivi I. - Violazione di legge. L'impianto in questione, attesa la sua rilevanza edilizia ed urbanistica, non avrebbe potuto essere realizzato senza previo rilascio non gia' di un'autorizzazione, ma di una concessione edilizia, ai sensi della legge n. 10/1977. L'area dove esso sorge sarebbe destinata ad usi agricoli e pertanto, in assenza di varianti, lo stesso sarebbe stato realizzato in difformita' del P.R.G. Per la localizzazione dell'impianto avrebbe dovuto seguirsi il procedimento previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 1/1978. II. - Violazione di legge. Violazione del P.R.G. e di norme regolamentari. L'impianto della Tim, in quanto volto alla produzione di servizi "radiomobili", sarebbe in contrasto con la destinazione agricola della zona in cui sorge, sulla quale peraltro il Consiglio della XV Circoscrizione comunale (con delibera n. 62 del 20 settembre 1995) ha proposto la creazione di un parco pubblico, che e' stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche (Parco attrezzato localita' colline di Pellaro). Esso violerebbe l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., che per consentire l'installazione di impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico nella zona omogenea. E richiede localizzazioni isolate ed il previo parere favorevole del consiglio comunale. Nella specie il traliccio si troverebbe a brevissima distanza dalle abitazioni e il consiglio comunale ne' quello circoscrizionale, competente al sensi dell'art. 82 dello statuto comunale e dell'art. 32 del regolamento sul decentramento, sarebbero stati sentiti. Sarebbe inoltre irrilevante la circostanza che la richiesta di autorizzazione avanzata per il traliccio de quo faccia riferimento a suolo di pertinenza dell'esistente centrale telefonica, per la quale e' stata a suo tempo rilasciata la concessione edilizia. Mancherebbe invero la possibilita' di considerare come "pertinenza" un impianto della rilevanza di quello in parola. Risulterebbero, infine, violate le norme in materia di altezza e distanze, avuto riguardo ai vincoli aeroportuali che insisterebbero sull'area. III. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La Telecom avrebbe attivato il traliccio antenna gia' nel mese di settembre 1998, prima di aver ottenuto il rilascio del nulla osta sanitario da parte della competente A.S.L., in violazione dell'art. 220 del t.u. delle leggi sanitarie. Risulterebbero evidenti carenze istruttorie e di motivazione per omessa valutazione dei profili igienico - sanitari dell'opera, attesa la pericolosita' delle irradiazioni elettromagnetiche da essa provocate. Mancherebbe la relazione tecnica dell'ISPSEL o comunque un analogo esame eseguito da competente laboratorio dell'Istituto superiore della sanita'. Sarebbero state mutate le condizioni di vivibilita' del popoloso quartiere di Pellaro - Lume. La destinazione del manufatto a produzione di servizi di irradiamento di onde elettromagnetiche non sarebbe compatibile con la localizzazione e attuale. Prima di consentire l'attivazione dell'antenna sarebbe stata necessaria una piu' completa ed approfondita verifica degli effetti sulla salute pubblica. Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, richiamando il "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" approvato con decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (in G.U. n. 257 del 3 novembre 1998) e sollevando pure questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge reg. cal. n. 10/1997, per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 117 e 118 della Costituzione. I ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame. Il comune di Reggio Calabria e la Telecom Italia Mobile S.p.a. si sono costituiti in giudizio ed hanno sostenuto - con articolate controdeduzioni e successive memorie - la piena legittimita' del provvedimento impugnato (la Telecom ha pure contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti), chiedendo la reiezione del ricorso. La causa e' stata, una prima volta, assunta in decisione, nella pubblica udienza del 28 aprile 1998. Con ordinanza n. 1024/1999, questo tribunale ha, in via preliminare ritenuto che i ricorrenti, abitanti nelle adiacenze (v. certificati di residenza, in atti) del traliccio - antenna per la telefonia mobile realizzato dalla Telecom Italia Mobile in Pellaro, siano legittimati ad impugnare l'autorizzazione rilasciata dal comune di Reggio Calabria per la realizzazione di detto manufatto. La giurisprudenza ha, infatti, acclarato che la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia che si reputa essere stata rilasciata contra legem o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti deve essere riconosciuta in favore dei soggetti che vantino un interesse qualificato ad opporvisi, ammissibile allorche' sussista una stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dalla assentita concessione (v., per tutte, C.G.A., 8 maggio 1997, n. 90). Analogamente, ed anzi a maggior ragione, i residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge un impianto della rilevanza edilizia, ed anche "funzionale", che caratterizzano quello in questione sono sicuramente titolari, in ordine ai provvedimenti amministrativi che lo hanno assentito, di una posizione legittimante all'impugnativa. Nel merito, l'ordinanza n. 1024/1999 ha innanzi tutto ritenuto infondato il III) motivo, con il quale i ricorrenti lamentano che l'antenna de qua sia stata attivata prima di aver ottenuto il rilascio del nulla osta sanitario da parte della competente A.S.L., osservando che la doverosa verifica sanitaria delle apparecchiature installate sul traliccio in parola attiene a momento diverso e successivo rispetto all'edificazione, sicche' la sua mancata effettuazione (che, del resto, prima della realizzazione del traliccio, sarebbe stata possibile solo su dati di fatto meramente presuntivi ed ipotetici) non costituisce un vizio del provvedimento che consente l'edificazione stessa. E' il caso di aggiungere che, ad ogni modo, la Tim ha fatto presente in corso di causa (v. memoria depositata il 17 aprile 1999, non contestata) che la A.S.L. n. 11 di Reggio Calabria ha in effetti reso il nulla osta (richiesto dalla Telecom il 13 agosto 1998) in data 20 ottobre1998. Il tribunale ha, poi, affrontato le censure avanzate con il I) ed il II) motivo, ritenendole parimenti infondate, sulla base delle seguenti considerazioni: quanto al preteso mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 1/1978, e' sufficiente osservare che esse si riferiscono solo alla realizzazione delle opere pubbliche (v. C.G.A., 27 ottobre 1997, n. 487), mentre siffatta qualificazione non puo' certamente riconoscersi, quanto meno sotto il profilo soggettivo, ai tralicci realizzati dalla Telecom, che rientrano invece tra gli "impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico" dei quali fa cenno l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Reggio Calabria; in ordine, invece, all'asserita violazione dei vincoli aeroportuali che insisterebbero sulla zona, la Telecom ha dimostrato l'infondatezza del rilievo, producendo in giudizio copia dei nulla osta rilasciati per la realizzazione del traliccio sia dal comando della III Regione aerea (nota prot. n. 24982 del 3 giugno 1998), sia dal comando della Regione militare meridionale (nota prot. n. 823 del 3 febbraio 1998); sulle doglianze avanzate dai ricorrenti con riferimento alla rilevanza edilizia ed urbanistica del traliccio ed alla sua realizzazione in area ricadente in zona E) agricola, occorre rilevare che l'art. 56, primo comma, della legge reg. cal. n. 10/1997 dispone che "le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica e telecomunicazioni, nonche' i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.), anche parzialmente interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformita' urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali competenti per il territorio". Il sesto comma dello stesso articolo 56 precisa poi che "sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti". Appare evidente che il comune di Reggio Calabria ha rilasciato una semplice autorizzazione, anziche' una concessione, per la realizzazione del traliccio Telecom in localita' Pellaro - malgrado la notevole rilevanza edilizia ed urbanistica del manufatto e la sua localizzazione in zona E) agricola - in specifica e puntuale applicazione delle disposizioni sopra riportate. A questo punto l'ordinanza n. 1024/1999 ha affermato che sebbene, in base alla legislazione vigente, tutte le censure risultino infondate, occorre tuttavia rilevare che, per la realizzazione di antenne della specie, la normativa statale impone il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica impressa ai suoli dalla pianificazione urbanistica (v., ad esempio, C.S., V, 6 aprile 1998, n. 415, che oltre tutto ha affermato il principio in un'ipotesi in cui l'antenna misurava appena m. 8 di altezza). Lascia pertanto perplessi la diversa scelta operata, senza che se ne colgano le ragioni e con probabile "sconfinamento" rispetto all'assetto di competenze delineato dalla Costituzione, dalla Regione Calabria, anche perche' si tratta di fattispecie nella quale sono potenzialmente incisi beni che godono di una speciale tutela nell'ordinamento, quali l'ambiente e le condizioni di vita dei cittadini. L'ordinanza n. 1024/1999 aggiunge che la Corte costituzionale, con sentenza n. 345 del 21 novembre 1997, ha gia' affermato l'illegittimita' costituzionale - per lesione del canone della ragionevolezza (di cui all'art. 3 Cost.) - delle previsioni, in larga misura analoghe, dettate dalla legge della Regione Abruzzo n. 23/1996, secondo cui "gli impianti a rete pubblici o di pubblico in interesse si configurano come onere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformita' urbanistica e non sono soggetti a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione comunale". In definitiva, l'ordinanza n. 1024/1999 ha ritenuto che il combinato disposto del primo e del sesto comma dell'art. 56 della legge reg. cal. n. 10/1997 - nel consentire la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con mera autorizzazione ed a prescindere dalla destinazione di zona prevista dal P.R.G. - ponesse una deroga del tutto arbitraria ai principi affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione urbanistico - ambientale e di governo del territorio. Essa ha, dunque sospeso il giudizio ed inviato gli atti del medesimo alla Corte costituzionale, affermando: a) la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 56, primo e sesto comma, della legge reg. Calabra n. 10/1997, per contrasto con gli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione; b) la rilevanza di detta questione ai fini della decisione del ricorso, che dipende dalla sua risoluzione. Con ordinanza n. 553 del 3 dicembre 2000, la Corte costituzionale ha rilevato che, in epoca successiva alla data dell'udienza di discussione della causa presso questo tribunale, e' entrata in vigore la legge della Regione Calabria n. 14 del 24 maggio 1999, contenente modifiche alle norme denunciate (al comma primo e, per riflesso, al comma sesto), essendo stata, tra l'altro, soppressa la previsione di "telecomunicazioni", fattispecie oggetto del presente giudizio. La Consulta ha, conseguentemente, ritenuto necessaria la restituzione degli atti a questo tribunale, ai fini della valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione di costituzionalita', alla luce del sopravvenuto quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge reg. Calabra n. 14/1999. A seguito della predetta ordinanza della Corte costituzionale, la causa e' stata assunta per la seconda volta, in decisione nella pubblica udienza del 10 ottobre 2001. Il tribunale e' chiamato, secondo quanto disposto dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 553/2000, a valutare se, dopo l'entrata in vigore della legge reg. Calabra n. 14/1999, perduri, ai fini della definizione del presente giudizio, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata con l'ordinanza di questo tribunale n. 1024/1999. Il collegio ritiene che tale rilevanza perduri. Ed invero, l'art. 5, comma 8, della legge reg. Calabra n. 14/1999 ha disposto la soppressione, nel comma sesto dell'art. 56 della legge reg. Calabra n. 10/1997, delle parole "e telecomunicazioni" e delle parole "anche parzialmente", sicche' e' indubbio che per l'installazione di antenne della specie di quella oggetto del presente giudizio non sono applicabili le previsioni dello stesso comma sesto. Tuttavia la soppressione delle parole sopra indicate decorre, secondo regole generali, dalla data di entrata in vigore della legge reg. Calabra n. 14/1999 (24 maggio 1999), mentre il provvedimento impugnato nel presente giudizio e' stato adottato dal comune di Reggio Calabria il 30 aprile 1998, sulla base della normativa in quel momento vigente. La questione di legittimita' costituzionale di quest'ultima resta, pertanto, rilevante, per la definizione del presente giudizio, anche dopo l'entrata in vigore della legge reg. Calabra n. 14/1999, che ha si modificato, ma solo per l'avvenire, il quadro normativo di riferimento in materia, senza incidere ne' sulla legittimita', ne' sull'efficacia di provvedimenti adottati in precedenza, sulla base del testo di legge allora vigente. In considerazione della non manifesta infondatezza e della perdurante rilevanza, come dianzi precisate, della ripetuta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, primo e sesto comma, della legge reg. Calabra n. 10/1997, nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dall'art. 5, comma 8, della legge reg. Calabra. n. 14/1999, gli atti del presente processo vanno nuovamente trasmessi alla Corte costituzionale ed il giudizio sul ricorso in epigrafe va sospeso, non potendo essere definito indipendentemente da una pronuncia da parte della Corte medesima.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, statuisce sul ricorso in epigrafe quanto segue: Dichiara rilevante, anche dopo l'entrata in vigore della legge reg. Calabra n. 14/1999, e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 56, primo e sesto comma, della legge reg. cal. n. 10/1997, per contrasto con gli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione; Sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questa sezione staccata, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della giunta regionale della Calabria ed al Presidente del consiglio regionale della Calabria. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001. Il Presidente: Passanisi L'estensore: Caruso 02E0092