DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 26 

Disposizioni  integrative  al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
95,  recante  attuazione  della  direttiva  98/71/CE sulla protezione
giuridica dei disegni e dei modelli.
(GU n.58 del 9-3-2002)
 
 Vigente al: 24-3-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  13  ottobre  1998,  sulla protezione giuridica dei disegni e dei
modelli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999),
ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
  Visto   il   regio   decreto  25  agosto  1940,  n.  1411,  recante
disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli
industriali, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n. 95, recante
attuazione   della   direttiva   98/71/CE  relativa  alla  protezione
giuridica dei disegni e dei modelli;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  disposizioni correttive al
citato decreto legislativo n. 95 del 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  19.  - 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli
di  utilita'  puo'  essere  pagata  in  un'unica  rata  o in due rate
quinquennali.
  2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa
di  prima  proroga  e  della tassa delle proroghe successive relative
alla   registrazione   di  disegni  o  modelli  sono  corrispondenti,
rispettivamente,  alla  prima,  seconda  e  terza  rata  quinquennale
previste  dalla  tariffa  allegata  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2,
lettere c) ed f).
  3.  La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo'
essere pagata in rate annuali.
  4.  Alle  anzidette  tasse  e  rate di concessione si applicano gli
articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in
vigore dei brevetti per invenzioni industriali . .".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri,  e  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli