LEGGE 8 aprile 2002, n. 59 

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet.
(GU n.86 del 12-4-2002)
 
 Vigente al: 27-4-2002  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.  Gli  operatori  autorizzati  ai  servizi di trasmissione dati e
accesso  ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  103,  e  del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
nonche'  ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  n.  467/00/CONS  del  19 luglio 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  dell'8  agosto 2000, e delle successive
delibere,   hanno  diritto  di  fruire  delle  condizioni  economiche
applicate  agli  organismi  di  telecomunicazioni titolari di licenza
individuale   sulla   base   dell'offerta   di   interconnessione  di
riferimento   pubblicata   da   un   organismo  di  telecomunicazioni
notificato  quale  avente  significativo  potere  di  mercato  (SPM),
secondo  criteri  definiti  dalla  medesima Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  entro  due mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Entro il medesimo termine l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli
operatori   aventi   significativo  potere  di  mercato  sul  mercato
dell'accesso  ad  Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5,
7,  8  e  9  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
  2.  Gli  accordi  di  interconnessione  tra  i fornitori di servizi
Internet  e  un organismo avente significativo potere di mercato sono
stipulati  in  conformita'  alla  normativa  vigente  e alle delibere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo
di  tariffa  applicata  dagli  operatori  autorizzati  ai  servizi di
trasmissione dati e accesso ad Internet.
  4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il
periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 aprile 2002

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli