DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2002, n. 79 

Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  concernente  l'indennita'  giornaliera  di inabilita' temporanea
assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti.
(GU n.100 del 30-4-2002)
 
 Vigente al: 15-5-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
55,  comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti
legislativi   al  fine  di  ridefinire  taluni  aspetti  dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000, n. 38, recante
disposizioni  in  materia  di  assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
  Visto  l'articolo  55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge
23  dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla
data  di  entrata  in  vigore del citato decreto legislativo, possono
essere  emanate  disposizioni  correttive  ed integrative del decreto
medesimo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                             E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

     Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

  1.  All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Dalla  data  di  decorrenza  dell'obbligo assicurativo, le
retribuzioni  stabilite  ai  fini  della  determinazione  del  premio
valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera
di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1),
del  testo  unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della  Repubblica  ai  sensi dell'articolo 86
                         della Costituzione
                                PERA

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle
                                     politiche sociali
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                     delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli